Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0563

    Regolamento (CE) n. 563/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari

    GU L 86 del 3.4.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/563/oj

    32002R0563

    Regolamento (CE) n. 563/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 086 del 03/04/2002 pag. 0005 - 0006


    Regolamento (CE) n. 563/2002 della Commissione

    del 2 aprile 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che occorre stabilire tenori massimi per taluni contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.

    (2) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 472/2002(3), si applica a decorrere dal 5 aprile 2002, in sostituzione del regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari(4), modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 864/1999(5), che stabilisce tenori massimi dei nitrati per la lattuga e gli spinaci.

    (3) Si chiede agli Stati membri di comunicare i risultati dei loro controlli e riferire in merito alle misure adottate e dei progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione dei codici di corretta pratica agricola per ridurre i tenori dei nitrati. Sulla base di tali informazioni, la Commissione procede ogni tre anni, ed entro il 1o gennaio 2002 per la prima volta, a una revisione dei livelli massimi dei nitrati nella lattuga e negli spinaci, con l'obiettivo globale di ridurre detti tenori.

    (4) I dati dei controlli annuali degli Stati membri mostrano una riduzione dei tenori di nitrati nella lattuga. Si può ottenere una ragionevole diminuzione dei tenori massimi per talune categorie di lattuga mediante pratiche di produzione corrette. In alcune regioni i livelli dei nitrati risultano spesso più elevati di quelli stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 466/2001, anche se la tendenza generale mostra una riduzione dei tenori di nitrati nella lattuga. I tenori di nitrati negli spinaci non mostrano una chiara tendenza alla riduzione. Alcuni Stati membri hanno bisogno di mantenere il periodo transitorio stabilito per autorizzare l'immissione sul mercato interno di lattuga e/o spinaci coltivati e destinati al consumo sul loro territorio. Per la lattuga, detto periodo transitorio dovrebbe essere limitato nel tempo, ma per gli spinaci non è ancora prevista una data definitiva.

    (5) Il regolamento (CE) n. 466/2001 è stato modificato di conseguenza.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Qualora giustificato, gli Stati membri possono autorizzare per un periodo transitorio l'immissione sul mercato di lattuga fresca e di spinaci freschi, coltivati e destinati al consumo sul loro territorio, con tenori di nitrati superiori a quelli fissati come tenori massimi ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato, a condizione che siano applicati codici di prassi agricole corrette per progredire gradualmente verso i tenori stabiliti dal presente regolamento.

    Il periodo transitorio:

    a) per quanto riguarda la lattuga, termina il 1o gennaio 2005;

    b) per quanto riguarda gli spinaci, è sottoposto a revisione non oltre il 1o gennaio 2005.

    Gli Stati membri informano ogni anno gli altri Stati membri e la Commissione sui passi compiuti per applicare il primo sottoparagrafo."

    2) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

    (3) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 18.

    (4) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.

    (5) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 16.

    ALLEGATO

    La sezione 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 466/2001 concernente i nitrati è sostituita da quella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano agli spinaci sottoposti a lavorazione e direttamente trasportati in massa nello stabilimento di lavorazione.

    (2) GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

    (3) In mancanza di un'etichettatura adeguata che indicihi il metodo di produzione, si applica il tenore stabilito per la lattuga coltivata in campo aperto.

    (4) Descritte dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzaziuone applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9).

    Top