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Document 32000R0264

    Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica

    GU L 29 del 4.2.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/264/oj

    32000R0264

    Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 04/02/2000 pag. 0004 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 264/2000 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2000

    relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(1), modificato dal regolamento (CE) n. 448/98(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato, la Commissione è tenuta a sorvegliare l'evoluzione della situazione di bilancio.

    (2) Il Consiglio, nel suo regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(3), ha ritenuto opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del trattato con una procedura di allarme preventivo che gli consenta di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo.

    (3) La relazione del Consiglio Ecofin sulle esigenze statistiche nell'unione economica e monetaria, approvata il 18 gennaio 1999, sottolineava in particolare la necessità di statistiche congiunturali comuni e armonizzate della finanza pubblica per gli Stati membri, in particolare per quelli appartenenti all'unione economica e monetaria.

    (4) Le norme di contabilità nazionale, in particolare i concetti del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95), sono considerate strumenti suscettibili di garantire la comparabilità e la trasparenza dei dati tra gli Stati membri.

    (5) In vista della compilazione di una serie completa di conti trimestrali per il settore delle amministrazioni pubbliche nel quadro del SEC 95, va seguito un approccio per fasi successive, iniziando dal 2000 con una prima serie di componenti dei conti delle amministrazioni pubbliche disponibili in conformità ai concetti del SEC 95.

    (6) La priorità dovrebbe essere data alle componenti disponibili con regolarità che costituiscono indicatori attendibili delle tendenze in materia di finanza pubblica.

    (7) Le imposte, i contributi sociali effettivi e le prestazioni sociali, quale prima serie di componenti, costituiranno segnali di allarme preventivo di eventuali rischi per i bilanci e forniranno informazioni utili sugli sviluppi ciclici nell'economia.

    (8) È stato consultato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia di pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio(4), modificata dalla decisione 96/174/CE(5).

    (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Scopo

    Lo scopo del presente regolamento è quello di definire l'elenco e le principali caratteristiche delle categorie di operazioni del SEC 95 che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere trimestralmente a iniziare dal 2000, al fine di rendere disponibile una serie di statistiche congiunturali comuni e armonizzate in materia di finanza pubblica.

    Articolo 2

    Categorie interessate alla trasmissione di dati trimestrali

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati trimestrali per le seguenti categorie di risorse e impieghi delle amministrazioni pubbliche, come specificato nel SEC 95.

    Nella sezione delle risorse:

    - imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),

    - di cui: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211),

    - imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),

    - imposte in conto capitale (D.91),

    - contributi sociali effettivi (D.611).

    Nella sezione degli impieghi:

    - prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62).

    Articolo 3

    Fonti e metodi per l'elaborazione dei dati trimestrali

    In sede di elaborazione dei dati trimestrali per le categorie di cui all'articolo 2 vanno rispettate le seguenti norme:

    1) i dati trimestrali sono basati su informazioni dirette tratte da fonti basilari quali, ad esempio, le fonti amministrative o i conti pubblici, rappresentative, per ciascuna categoria, di almeno il 90 % di questa;

    2) le informazioni dirette sono integrate da rettifiche di copertura, se necessario, e da rettifiche concettuali, al fine di conformare i dati trimestrali ai concetti del SEC 95.

    3) i dati trimestrali e i corrispondenti dati annuali devono essere coerenti.

    Articolo 4

    Calendario per la trasmissione dei dati trimestrali

    1. I dati trimestrali sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro un massimo di tre mesi dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

    2. Allo stesso tempo va trasmessa qualsiasi revisione dei dati trimestrali per i trimestri precedenti.

    3. La prima trasmissione di dati trimestrali ha per oggetto i dati per il primo trimestre del 2000. Tali dati vanno trasmessi non oltre il 30 giugno 2000.

    Articolo 5

    Trasmissione di serie storiche

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati trimestrali per le categorie di cui all'articolo 2 dal primo trimestre del 1991 in poi.

    2. Dati retrospettivi sono elaborati in conformità alle fonti e ai metodi specificati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

    3. I dati retrospettivi per i trimestri compresi tra il primo trimestre 1998 e il quarto trimestre del 1999 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre 2000.

    4. I dati retrospettivi per i trimestri compresi tra il primo trimestre 1991 e il quarto trimestre del 1997 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno 2002.

    Articolo 6

    Disposizioni transitorie

    1. Sono previste disposizioni transitorie per gli Stati membri che non sono in grado di trasmettere, a iniziare dal 2000, dati trimestrali nel rispetto del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e in conformità alle fonti e ai metodi specificati all'articolo 3.

    2. Tali Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro "migliori stime trimestrali", secondo il calendario descritto all'articolo 4.

    3. Simultaneamente tali paesi indicano i passi ancora da compiere per conformarsi alle fonti e ai metodi specificati nell'articolo 3.

    4. Il periodo cui si riferiscono le disposizioni transitorie non deve superare il calendario specificato nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 7

    Attuazione del regolamento

    1. Entro il mese di marzo 2000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali (descrizione iniziale).

    2. Ogni revisione della descrizione iniziale delle fonti e dei metodi utilizzati per elaborare i dati trimestrali è trasmessa dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente alla trasmissione dei dati riveduti.

    3. La descrizione iniziale e le eventuali revisioni sono oggetto di accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).

    4. Sulla base della descrizione o delle descrizioni fornite dagli Stati membri, la Commissione (Eurostat) esaminerà, in particolare, l'applicabilità del criterio del 90 % di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per la prima stima trimestrale riguardante ciascuna delle categorie di cui all'articolo 2.

    Nel caso in cui uno Stato membro non fosse in grado di rispettare il criterio del 90 % date le condizioni nazionali, la Commissione (Eurostat) può concedere una deroga specifica al paese in questione.

    5. La Commissione (Eurostat) terrà informati il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia di pagamenti circa le fonti e i metodi utilizzati da ciascuno Stato membro.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Pedro SOLBES MIRA

    Membro della Commissione

    (1) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

    (3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

    (4) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

    (5) GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48.

    (6) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    ALLEGATO

    Calendario delle scadenze per l'applicazione delle disposizioni transitorie

    Articolo 6, paragrafo 4

    >SPAZIO PER TABELLA>

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