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Document 31999D0311

    1999/311/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

    GU L 120 del 8.5.1999, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/311/oj

    31999D0311

    1999/311/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 08/05/1999 pag. 0030 - 0036


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 1999

    relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (TEMPUS III) (2000-2006)

    (1999/311/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2)

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    visto il parere del Comitato delle regioni(4),

    (1) considerando che il Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989 ha chiesto al Consiglio di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, misure volte a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ai programmi di carattere educativo e/o formativo analoghi ai programmi comunitari esistenti;

    (2) considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89(5) relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (programma PHARE), il quale prevede la concessione di un aiuto a settori comprendenti la formazione per sostenere il processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale; che il 25 giugno 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96(6) relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilascio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (programma TACIS);

    (3) considerando che il 29 aprile 1993 il Consiglio ha adottato con decisione 93/246/CEE(7) la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) a decorrere dal 1o luglio 1994 per un periodo di quattro anni; che tale decisione è stata modificata il 21 novembre 1996 con decisione 96/663/CE(8) per portare a sei anni la durata del programma (1994-2000);

    (4) considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale, i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia, beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, ritengono che l'istruzione superiore e la formazione siano settori chiave che rendono possibile il processo di riforma economica e sociale;

    (5) considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore rafforza e approfondisce l'insieme delle relazioni intessute tra i vari popoli d'Europa, fa emergere i valori culturali comuni, consente fecondi scambi di opinioni e facilita le attività multinazionali nei settori scientifico, culturale, artistico, economico e sociale;

    (6) considerando che la recente attuazione di TEMPUS nei paesi non associati dell'Europa centrale e orientale, nei nuovi stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e in Mongolia, paesi con maggiori bisogni e settori più vasti, giustifica pienamente la prosecuzione delle azioni intraprese;

    (7) considerando che TEMPUS può contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'insegnamento superiore, incluso il miglioramento delle risorse umane e delle qualifiche professionali adeguate alla riforma economica e che non esiste un altro strumento per raggiungere quest'obiettivo;

    (8) considerando che TEMPUS può dare un ulteriore efficace contributo, per il tramite delle università e del personale universitario, allo sviluppo delle strutture di gestione pubblica e in materia di istruzione nei paesi ammissibili;

    (9) considerando che TEMPUS può contribuire a ristabilire la cooperazione, interrotta dalla storia recente, tra regioni vicine alla Comunità, cooperazione che rappresenta un fattore di pace e di stabilità in Europa;

    (10) considerando che i paesi associati in fase di preadesione che hanno partecipato ai programmi TEMPUS I e II potrebbero ora, grazie all'esperienza acquisita, utilmente cooperare accanto agli Stati membri, per assistere i paesi partner che hanno aderito molto più tardi al programma a ristrutturare i loro sistemi di istruzione superiore;

    (11) considerando che l'articolo 11 della decisione 93/246/CEE stabilisce che la Commissione proceda ad una valutazione dell'attuazione del programma TEMPUS e presenti, entro il 30 aprile 1998, una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma per il periodo successivo al 1o luglio 2000;

    (12) considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia, nonché gli utenti del programma, le strutture incaricate di concretarlo nei paesi beneficiari potenziali e nella Comunità europea e gli esperti e rappresentanti qualificati, rispecchiando i punti di vista del mondo accademico in Europa, condividono le conclusioni della relazione di valutazione, dimostrando la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi beneficiari potenziali, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione tra università, che crea condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale, economica e sociale;

    (13) considerando che occorrerebbe prevedere la possibilità di creare un efficace coordinamento tra il programma TEMPUS III e altri programmi o attività comunitari a livello di istruzione e/o formazione, stimolando in tal modo le interazioni e aumentando il valore aggiunto di ciascuna delle attività comunitarie;

    (14) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 e che ricorrono i presupposti per il ricorso a tale articolo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Durata di TEMPUS III

    La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata "TEMPUS III") è adottata per un periodo di 6 anni a decorrere dal 1o luglio 2000.

    Articolo 2

    Paesi beneficiari potenziali

    TEMPUS III riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale non associati ammessi a fruire di aiuto economico dal regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE)(9), oltre ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia, di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 (programma TACIS), e sempre che tali programmi di assistenza siano prolungati per il suddetto periodo. Tali paesi sono in appresso denominati "paesi beneficiari potenziali".

    Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, la Commissione, secondo le procedure previste nei regolamenti summenzionati, conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano partecipare a TEMPUS III e il carattere e le condizioni della loro partecipazione nell'ambito della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per le riforme sociali e economiche.

    Articolo 3

    Coinvolgimento dei paesi associati

    Alle azioni previste da TEMPUS III potranno unirsi anche i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, per condividere con i paesi limitrofi i vantaggi acquisiti attraverso TEMPUS e sviluppare la cooperazione regionale transfrontaliera. Tenendo conto delle norme e dei regolamenti finanziari rispettivi, occorre incoraggiare la cooperazione tra i progetti TEMPUS e ERASMUS.

    Articolo 4

    Definizioni

    Ai fini di TEMPUS III si intende per:

    a) "università", tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;

    b) "industria" e "impresa", tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, le organizzazioni economiche autonome, le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali nonché gli organismi di formazione delle suddette istituzioni e organizzazioni;

    c) "istituzione", gli enti pubblici e locali, nonché i partner sociali e i loro organismi di formazione.

    Ciascuno Stato membro o paese beneficiario potenziale può determinare quali tipi di istituti di cui alla lettera a) possono partecipare a TEMPUS III.

    Articolo 5

    Obiettivi

    L'obiettivo di TEMPUS III, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei programmi PHARE e TACIS nel contesto della riforma economica e sociale, consiste nella promozione dello sviluppo dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri della Comunità.

    In particolare, TEMPUS III ha lo scopo di facilitare l'adeguamento dell'istruzione superiore ai nuovi imperativi socio-economici e culturali nei paesi ammissibili affrontando:

    a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;

    b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;

    c) lo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria;

    d) il contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia.

    Nel perseguire gli obiettivi del programma TEMPUS III, la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne. La Commissione si sforzerà altresì di fare in modo che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato.

    Articolo 6

    Dialogo con i paesi beneficiari potenziali

    La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di TEMPUS III nella strategia nazionale di riforma economica e sociale, sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

    a) i) gli obiettivi generali del programma PHARE;

    ii) gli obiettivi generali del programma TACIS, con particolare riferimento agli aspetti settoriali;

    b) la politica in materia di riforma adottata da ciascun paese beneficiario potenziale in materia economica, sociale e dell'istruzione;

    c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra i settori selezionati come prioritari e le risorse destinate a TEMPUS III.

    Articolo 7

    Comitato

    1. La Commissione attua il programma TEMPUS III conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale in conformità dell'articolo 6.

    2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti e consulenti.

    In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5 e coordina i suoi lavori con altri comitati di programma istituiti nel settore dell'istruzione (SOCRATES) e formazione (LEONARDO).

    3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di provvedimenti concernenti:

    a) gli orientamenti generali che guidano il programma TEMPUS III;

    b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);

    c) le questioni riguardanti l'equilibrio generale del programma TEMPUS III, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;

    d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;

    e) le modalità per la verifica e la valutazione del programma TEMPUS III.

    4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'esame delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere emesso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

    In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di TEMPUS III, inclusa la relazione annuale.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 8

    Cooperazione con gli organismi del settore

    1. La Commissione coopera con gli organismi nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per l'attuazione del programma TEMPUS III e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari potenziali.

    2. Inoltre, per l'attuazione del programma TEMPUS III la Commissione coopera strettamente con le strutture nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro. Essa tiene conto per quanto possibile delle opportune misure bilaterali adottate dagli Stati membri.

    Articolo 9

    Collegamenti con altre azioni comunitarie

    Secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 e all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle decisioni annuali di bilancio, la Commissione provvede affinché il programma TEMPUS III sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

    Articolo 10

    Coordinamento con le azioni di paesi terzi

    1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con le azioni intraprese da paesi che non sono Stati membri della Comunità(10), oppure da università ed imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma TEMPUS III, compresa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti del programma TEMPUS III.

    2. Tale partecipazione può assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

    - partecipazione ai progetti del programma TEMPUS III mediante il cofinanziamento;

    - utilizzazione dei meccanismi del programma TEMPUS III per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;

    - coordinamento del programma TEMPUS III con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;

    - reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

    Articolo 11

    Relazione annuale

    La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sull'attuazione del programma TEMPUS III. La relazione viene altresì trasmessa, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.

    Articolo 12

    Verifica e valutazione - relazioni

    La Commissione mette a punto, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le modalità per la regolare verifica e la valutazione esterna dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma TEMPUS III, tenendo conto degli obiettivi particolari di cui all'articolo 5 e degli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell'articolo 6.

    Anteriormente al 30 aprile 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma TEMPUS per il periodo successivo al 1o luglio 2006.

    La Commissione presenta una relazione finale entro il 30 giugno 2009.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. MÜLLER

    (1) GU C 270 del 29.8.1998, pag. 9 e GU C 87 del 29.3.1999, pag. 102.

    (2) GU C 98 del 9.4.1999.

    (3) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 23.

    (4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 86.

    (5) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

    (6) GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1.

    (7) GU L 112 del 6.5.1993, pag. 34.

    (8) GU L 306 del 28.11.1996, pag. 36.

    (9) Attualmente Albania, Bosnia-Erzegovina e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

    (10) Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24, gli Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma PHARE.

    ALLEGATO

    Progetti europei comuni

    1. La Comunità europea dà il proprio sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.

    I progetti europei comuni interessano almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università, impresa o istituzione quali definite all'articolo 4) di un altro Stato membro.

    2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:

    i) azioni congiunte in materia di istruzione e formazione, in particolare sviluppo e revisione dei programmi di studio esistenti, sviluppo delle capacità delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    ii) misure a favore di riforma e sviluppo dell'istruzione superiore e delle sue capacità, in particolare tramite la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la modernizzazione degli impianti, l'acquisizione dell'attrezzatura necessaria all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;

    iii) promozione della cooperazione tra l'università, l'industria e le istituzioni quali definite all'articolo 4, mediante progetti europei comuni;

    iv) sviluppo della mobilità dei docenti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nel quadro di progetti europei comuni:

    a) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università e alle azioni di formazione delle imprese negli Stati membri, per effettuare missioni di istruzione/formazione di durata fino a un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;

    b) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università dei paesi beneficiari potenziali per effettuare periodi di riciclaggio e di riqualificazione nella Comunità europea;

    c) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti, fino al livello di dottorato compreso, e destinato sia agli studenti dei paesi beneficiari potenziali che effettuano un periodo di studio nella Comunità europea che agli studenti della Comunità che compiono un periodo di studio nei paesi beneficiari potenziali. Tali sostegni saranno generalmente accordati per una durata da tre mesi a un anno;

    d) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti che partecipano a progetti europei comuni con l'obiettivo specifico di promuovere la mobilità; avranno priorità gli studenti che partecipano a progetti per i quali la loro università d'origine conferisce un riconoscimento accademico completo del periodo di studio all'estero;

    e) si darà un sostegno ai tirocini pratici e nell'industria, di durata compresa tra un mese e un anno, per gli insegnanti, gli istruttori, gli studenti e i laureati dei paesi beneficiari potenziali, tra la fine dei loro studi e il loro primo impiego, per seguire un periodo di formazione pratica in imprese della Comunità e viceversa;

    v) attività che contribuiscono al successo di progetti europei comuni cui partecipano due o più paesi beneficiari potenziali.

    Provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare

    Si attribuirà un aiuto finanziario a un certo numero di provvedimenti a scopo strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Tali provvedimenti sono destinati a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali. Nell'ambito di tali provvedimenti a scopo strutturale, si concederà un aiuto finanziario per assistere i potenziali paesi beneficiari fra l'altro a:

    - sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una programmazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di istruzione superiore a livello di università e di facoltà;

    - stabilire un piano di sviluppo delle università per aiutarle a sviluppare le relazioni internazionali;

    - sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione riguardanti gli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata;

    - elaborare una strategia nazionale in un paese beneficiario potenziale determinato per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'insegnamento superiore.

    Borse individuali

    La Comunità europea sosterrà anche, oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, l'erogazione di borse individuali a docenti, formatori, amministratori di università, alti funzionari dei ministeri, amministratori dei sistemi di istruzione e altri esperti in materia di formazione, provenienti da paesi beneficiari potenziali o dalla Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'istruzione e della formazione superiori nei paesi beneficiari potenziali.

    Le visite potranno in particolare coprire i settori seguenti:

    - sviluppo di corsi e materiali didattici;

    - sviluppo del personale, in particolare attraverso periodi di riciclaggio e tirocini nell'industria;

    - missioni di istruzione e formazione;

    - attività volte a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore;

    - partecipazione alle attività di associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.

    Azioni di sostegno

    1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte in conformità della presente decisione e volta ad assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.

    2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione esterna di TEMPUS III. Sarà inoltre fornito un sostegno alla divulgazione in relazione ai progetti europei comuni, ai provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare e alla mobilità individuale, nonché alla divulgazione dei risultati positivi di progetti specifici nelle fasi iniziali del programma TEMPUS.

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