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Document 31993L0093

Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

GU L 311 del 14.12.1993, p. 76–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/93/oj

14.12.1993   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/76


DIRETTIVA 93/93/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (1),

vista la proposta della Commissione (2),

in cooperazione con il Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie al suo funzionamento;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o tre ruote devono rispondere, per quanto concerne le loro masse e dimensioni, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che per la loro disparità dette disposizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate in tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate per le masse e le dimensioni dei veicoli a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva non possono avere l'effetto di obbligare gli Stati membri che non permettono sul loro territorio che veicoli a motore a due ruote trainino un rimorchio a modificare le loro regolamentazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva, compreso l'allegato della medesima, si applica alle masse e dimensioni di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente alle masse e dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5).

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri non possono vietare, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1o novembre 1995.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN


(1)  GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

(2)  GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 1.

(3)  GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 104 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.

(5)  Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).


ALLEGATO

DEFINIZIONI — PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

1.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.1.   lunghezza

la distanza fra due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremità anteriore e posteriore del veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti all'estremità anteriore o posteriore (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi tra questi due piani;

1.2.   larghezza

la distanza fra due piani paralleli al piano longitudinale del veicolo tangenti dalle due parti di questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti lateralmente sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);

1.3.   altezza

la distanza tra il piano d'appoggio del veicolo e il piano parallelo tangente alla parte superiore del veicolo. Tutti gli elementi fissi del veicolo sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);

1.4.   piano longitudinale

un piano verticale parallelo alla direzione di marcia in linea retta del veicolo;

1.5.   massa a vuoto

massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:

equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,

equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misurazione, a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore;

1.6.   massa in ordine di marcia

massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:

carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacità indicata dal costruttore,

equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).

Osservazione:Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:

a)

se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;

b)

se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto;

1.7.   massa del conducente

massa fissata convenzionalmente a 75 kg;

1.8.   massa massima tecnicamente ammissibile

massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico dei pneumatici, ecc.;

1.9.   carico utile massimo dichiarato dal costruttore

carico ottenuto deducendo la massa di cui al punto 1.6 e la massa del conducente (di cui al punto 1.7) dalla massa definita al punto 1.8.

2.   PRESCRIZIONI GENERALI

All'atto delle verifiche devono essere rispettate le seguenti condizioni:

2.1.

la misurazione delle dimensioni viene effettuata sul veicolo con massa a vuoto e pneumatici gonfiati alla pressione prevista dal costruttore per la massa a vuoto;

2.2.

il veicolo è in posizione verticale e le ruote sono in posizione corrispondente allo spostamento in linea retta;

2.3.

tutte le ruote del veicolo posano sul piano d'appoggio, ad eccezione dell'eventuale ruota di scorta.

3.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

3.1.   Dimensioni massime

3.1.1.

Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:

3.1.1.1.

lunghezza:

4,00m;

3.1.1.2.

larghezza:

1,00m per i ciclomotori a due ruote;

2,00m per gli altri veicoli;

3.1.1.3.

altezza:

2,50m.

3.2.   Masse massime

3.2.1.

La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

3.2.2.

Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:

3.2.2.1.   veicoli a motore a tre ruote:

270kg per i ciclomotori;

1 000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici);

3.2.2.2.   veicoli a motore a quattro ruote:

350 kg per i quadricicli leggeri;

400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;

550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).

3.2.3.

Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore:

3.2.3.1.   per i ciclomotori a tre ruote:

a 300 kg;

3.2.3.2.   per i quadricicli leggeri:

a 200 kg;

3.2.3.3.   per i tricicli:

3.2.3.3.1.

destinati al trasporto di merci:

a 1 500 kg;

3.2.3.3.2.

destinati al trasporto di persone:

a 300 kg;

3.2.3.4.   per i quadricicli diversi da quelli leggeri:

3.2.3.4.1.

destinati al trasporto di merci:

a 1 000 kg;

3.2.3.4.2.

destinati al trasporto di persone:

a 200 kg.

3.2.4.

I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.

Appendice 1

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Appendice 2

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