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Document 31990L0533

Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

GU L 296 del 27.10.1990, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/533/oj

31990L0533

Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 27/10/1990 pag. 0063 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 34 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 34 pag. 0206


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (90/533/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/117/CEE dispone la modifica periodica del contenuto dell'allegato per tener conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'uso di dinoseb, nonché dei suoi acetati e dei suoi sali, in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e può rivelarsi eccessivamente dannoso per l'ambiente;

considerando che è stato altresì accertato che l'uso del binapacryl e del captafol in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale;

considerando che è stato inoltre accertato che gli usi del dicofol, dell'idrazide maleica e del quintozene non rispondenti a taluni requisiti di purezza possono avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e possono rivelarsi eccessivamente dannosi per l'ambiente;

considerando che all'attuale stato dell'armonizzazione a norma della direttiva 79/117/CEE gli Stati membri possono vietare l'immissione in commercio, nonché l'impiego, di sostanze non elencate nell'allegato a detta direttiva o di sostanze attive con un grado di purità più elevato del livello previsto in tale allegato, a condizione che siano strettamente osservate le disposizioni del trattato nonché i principi generali del diritto, in particolare quello della non discriminazione e quello della proporzionalità;

considerando che occorre quindi completare l'allegato della direttiva 79/117/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla voce « C. Altri composti » dell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto il testo seguente:

« 5. dinoseb, suoi acetati e suoi sali

6. binapacryl

7. captafol

8. dicofol con un tenore di p,p1-dicofol inferiore al 78 % o di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg

9. a) idrazine maleica e suoi sali, esclusi i sali di colina, di potassio e di sodio,

b) sali di colina, di potassio e di sodio dell'idrazide maleica con un tenore di idrazina libera, espressa in base all'acido equivalente, superiore a 1 mg/kg

10. quintozene con un tenore di HCB superiore a 1 g/kg o con un tenore di pentaclorobenzene superiore a 10 g/kg ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1991 per quanto concerne il composto di cui al punto 8 dell'allegato, lettera C. della direttiva 79/117/CEE, come modificata dalla presente direttiva, ed entro il 31 dicembre 1990 per quanto concerne gli altri composti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.

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