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Document 31990L0533
Council Directive 90/533/EEC of 15 October 1990 amending the annex to Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
GU L 296 del 27.10.1990, p. 63–63
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No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011
Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 27/10/1990 pag. 0063 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 34 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 34 pag. 0206
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (90/533/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 79/117/CEE dispone la modifica periodica del contenuto dell'allegato per tener conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che è stato accertato che l'uso di dinoseb, nonché dei suoi acetati e dei suoi sali, in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e può rivelarsi eccessivamente dannoso per l'ambiente; considerando che è stato altresì accertato che l'uso del binapacryl e del captafol in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale; considerando che è stato inoltre accertato che gli usi del dicofol, dell'idrazide maleica e del quintozene non rispondenti a taluni requisiti di purezza possono avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e possono rivelarsi eccessivamente dannosi per l'ambiente; considerando che all'attuale stato dell'armonizzazione a norma della direttiva 79/117/CEE gli Stati membri possono vietare l'immissione in commercio, nonché l'impiego, di sostanze non elencate nell'allegato a detta direttiva o di sostanze attive con un grado di purità più elevato del livello previsto in tale allegato, a condizione che siano strettamente osservate le disposizioni del trattato nonché i principi generali del diritto, in particolare quello della non discriminazione e quello della proporzionalità; considerando che occorre quindi completare l'allegato della direttiva 79/117/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Alla voce « C. Altri composti » dell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto il testo seguente: « 5. dinoseb, suoi acetati e suoi sali 6. binapacryl 7. captafol 8. dicofol con un tenore di p,p1-dicofol inferiore al 78 % o di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg 9. a) idrazine maleica e suoi sali, esclusi i sali di colina, di potassio e di sodio, b) sali di colina, di potassio e di sodio dell'idrazide maleica con un tenore di idrazina libera, espressa in base all'acido equivalente, superiore a 1 mg/kg 10. quintozene con un tenore di HCB superiore a 1 g/kg o con un tenore di pentaclorobenzene superiore a 10 g/kg ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1991 per quanto concerne il composto di cui al punto 8 dell'allegato, lettera C. della direttiva 79/117/CEE, come modificata dalla presente direttiva, ed entro il 31 dicembre 1990 per quanto concerne gli altri composti. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.