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Document 31989L0002
Commission Directive 89/2/EEC of 15 December 1988 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
GU L 5 del 7.1.1989, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1989 pag. 0031 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0099
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (89/2/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/506/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), considerando che la direttiva 88/380/CEE del Consiglio (3), contempla la possibilità d'includere varietà di segala nel campo d'applicazione della direttiva 66/402/CEE e autorizza la Commissione ad adottare le modifiche necessarie alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di questa direttiva; che la direttiva 88/380/CEE autorizza la Commissione a modificare gli allegati della direttiva 66/402/CEE per stabilire le condizioni cui devono soddisfare le culture e le sementi di ibridi di segale; considerando che occorre adottare ora le modifiche delle definizioni, data la crescente importanza, nella Comunità, delle varietà ibride di segale; considerando che le modifiche degli allegati dipendono dai risultati di un esperimento temporaneo, organizzato a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 66/402/CEE e non possono ancora essere adottate; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, nell'introduzione, dopo il termine « riso », è inserito il termine « segale, ». 2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto E, nell'introduzione, i termini « scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo » sono sostituiti dai seguenti: « scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1o luglio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 44. (3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.