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Document 31988L0332

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti

GU L 151 del 17.6.1988, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/332/oj

31988L0332

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 17/06/1988 pag. 0082 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0212


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti

(88/332/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le direttive sottoelencate, le quali fissano i requisiti per la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, contengono disposizioni in virtù delle quali può essere accordata agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per un determinato periodo, la commercializzazione di sementi o materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti oppure di sementi o materiali di moltiplicazione di varietà non comprese nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi o nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE (4),

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE (6),

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (7), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE (8),

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (9), modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE (10),

- direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (11), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (12),

- direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (13), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (14),

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (15), modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/480/CEE,

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (16), modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE (17);

considerando che l'adozione di modalità d'applicazione può essere opportuna, ai fini di un'applicazione più efficace di tali disposizioni;

considerando che è opportuno che tali modalità d'applicazione siano adottate secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 17 della direttiva 66/400/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

Articolo 2

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

Articolo 3

All'articolo 17 della direttiva 66/402/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

Articolo 4

All'articolo 16 della direttiva 66/403/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. »

Articolo 5

All'articolo 15 della direttiva 66/404/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 6

All'articolo 14 della direttiva 68/193/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 7

All'articolo 16 della direttiva 69/208/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20. »

Articolo 8

All'articolo 33 della direttiva 70/458/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 40. »

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 298.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(4) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 42.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(6) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

(7) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(8) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(9) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(10) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.

(11) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

(12) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(13) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

(14) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

(15) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(16) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(17) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45.

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