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Document 31987L0343

Direttiva 87/343/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

GU L 185 del 4.7.1987, p. 72–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/343/oj

31987L0343

Direttiva 87/343/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0072 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0157


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(87/343/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), modificata dalla direttiva 76/580/CEE (5), ha eliminato alcune divergenze esistenti fra la legislazioni nazionali onde facilitare l'accesso a questa attività ed il suo esercizio;

considerando che detta direttiva precisa, tuttavia, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), che essa non riguarda « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le operazioni di assicurazione credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato »; che la protezione dell'assicurato, normalmente garantita dalla direttiva, è fornita dallo Stato stesso quando le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione sono effettuate per conto o con la garanzia dello Stato e che pertanto tali operazioni devono continuare ad essere escluse dal campo di applicazione della predetta direttiva, in attesa di un coordinamento ulteriore;

considerando che la stessa direttiva precisa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) che « fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami »; che ne consegue che attualmente sussistono ostacoli alla creazione di talune agenzie e succursali; che occorre porre rimedio a tale situazione;

considerando che, per quanto riguarda l'assicurazione cauzione, gli interessi degli assicurati sono sufficientemente tutelati dalle disposizioni di detta direttiva; che la possibilità accordata da detta direttiva alla Repubblica federale di Germania di vietare il cumulo dell'assicurazione cauzione con altri rami deve esere soppressa;

considerando che le imprese di assicurazione le cui attività nel ramo assicurazione crediti rappresentano una percentuale non trascurabile della loro attività totale sono tenute a costituire una riserva di compensazione che non è imputata al margine di solvibilità; che tale riserva deve essere calcolata secondo metodi stabiliti nella direttiva, riconosciuti equivalenti;

considerando che, data l'evoluzione ciclica dei sinistri nell'assicurazione crediti, è necessario che, ai fini del calcolo dell'onere medio dei sinistri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva, l'assicurazione crediti sia equiparata all'assicurazione dei rischi tempesta, grandine, gelo;

considerando che la natura dei rischi dell'assicurazione crediti richiede da parte delle imprese che la praticano la costituzione di un fondo di garanzia più elevato di quello attualmente previsto dalla direttiva 73/239/CEE;

considerando che occorre accordare termini sufficienti alle imprese che devono adempiere a tale obbligo;

considerando che non è necessario imporre quest'obbligo alle imprese le cui attività nel ramo in questione non superano un determinato limite;

considerando che le disposizioni della presente direttiva in materia di assicurazione crediti non giustificano più il divieto, vigente nella Repubblica federale di Germania, di cumulare l'assicurazione crediti con altri rami e che tale divieto deve pertanto essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 2, punto 2, la lettera d) è sostitutita dal seguente testo:

« d) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore. »;

2. all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), sono soppressi i termini: « l'assicurazione crediti e cauzione »;

3. è inserito il seguente articolo:

« Articolo 15 bis

1. Ogni Stato membro prescrive alle imprese stabilite nel suo territorio e che sottoscrivono rischi compresi nel ramo classificato al punto A. 14 dell'allegato, in appresso denominato assicurazione crediti, di costitutire una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica o la quota di sinistri superiore alla media risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. La riserva di compensazione deve essere calcolata, secondo le regole stabilite da ciascuno Stato, conformemente ad uno dei quattro metodi enunciati al punto D dell'allegato e considerati equivalenti.

3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti, gli stabilimenti il cui incasso di premi o di contributi per tale ramo è inferiore al 4 % del loro incasso totale di premi o di contributi e a 2 500 000 ECU. »;

4. all'articolo 16, paragrafo 2 la seconda frase è sostiuita dal seguente testo:

« Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. »;

5. all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a), primo trattino, è sostituita dai seguenti trattini:

« - 1 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi nel ramo classificato al punto A dell'allegato al numero 14. Questa disposizione si applica a tutte le imprese il cui ammontare annuo di premi o contributi emessi nel ramo in questione ha superato in ciascuno degli ultimi tre esercizi 2 500 000 ECU oppure il 4 % dell'ammontare globale dei premi o contributi emessi dall'impresa interessata,

- 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 15 e, sempreché non si applichi il primo trattino, al numero 14. »

6. all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

« d) Quando un'impresa che pratica l'assicurazione crediti deve elevare il fondo di cui alla lettera a), primo trattino, a 1 400 000 ECU, lo Stato membro interessato concede a tale impresa:

- un termine di tre anni per elevare detto fondo a 1 000 000 di ECU,

- un termine di cinque anni per elevare il fondo a 1 200 000 ECU,

- un termine di sette anni per elevare il fondo a 1 400 000 ECU.

Questi termini decorrono dalla data in cui sussistono le condizioni previste dalla lettera a), primo trattino. »;

7. nell'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo:

« 1. bis Per quanto riguarda l'assicurazione crediti, l'impresa deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività. »;

8. nell'allegato è inserito il punto D che figura nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2

Gli Stati membri prendono, prima del 1o gennaio 1990, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure al più tardi il 1o luglio 1990.

Articolo 3

Dopo la notifica (1) della presente direttiva gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Luxxemburgo, addì 22 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. C 245 del 29. 9. 1979, pag. 7 e

GU n. C 5 del 7. 1. 1983, pag. 2.

(2) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 70.

(3) GU n. C 146 del 16. 6. 1980, pag. 6.

(4) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(5) GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 25 giugno 1987.

ALLEGATO

« D. Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti

Metodo n. 1

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. Sinché non sia stato raggiunto il 150 % dell'ammontare annuo più elvato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12 % dei premi o contributi netti.

Metodo n. 2

1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2. L'importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134 % della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.

3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri potranno stabilire regole particolari di calcolo per l'importo della riserva e/o l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati nella presente direttiva.

Metodo n. 3

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s'intende una quota di anni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio che superi la quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5 % dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

Metodo n. 4

1. Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo. 2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale della quota di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un suplemento di sicurezza e qu'est'ultimo è superiore di una volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza. ».

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