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Document 31982D0072

82/72/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

GU L 38 del 10.2.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/72/oj

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31982D0072

82/72/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 10/02/1982 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0087
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0087
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0084


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1981 concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

(1) GU n. C 175 del 14.7.1980, pag.17 .

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

(2) GU n. C 53 del 3.3.1980, pag.50 .

considerando che un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale è stato adottato con la dichiarazione del 22 novembre 1973 ( 3 ) e completato con la risoluzione del 17 maggio 1977 ( 4 ) ; che l'obiettivo di una politica ambientale nella Comunità, definito in tali atti, consiste del migliorare il contesto e la qualità della vita, nonchù l'ambiente e le condizioni di vita, delle popolazioni della Comunità ; che a tal fine è necessario i particolare garantire una gestione oculata delle risorse e dell'ambiente naturale evitando ogni sfruttamento degli stessi che pregiudichi in misura significativa l'equilibrio ecologico ; che è inoltre opportuno ricercare soluzioni comuni ai problemi ambientali con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali ;

(3) GU n. C 112 del 20.12.1973, pag.1 .

(4) GU n. C 139 del 13.6.1977, pag.1 .

considerando che, in quanto parte del programma d'azione delle Comunità in materia ambientale, il Consiglio ha adottato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 5 ), che si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento ;

(5) GU n. L 103 del 25.4.1979, pag.1 .

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati, in sede del Consiglio d'Europa, su una convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ; che il 19 settembre 1979 essa ha firmato detta convenzione ;

considerando che è necessario che la Comunità partecipi all'attuazione di detta convenzione al fine di poter conseguire uno degli obiettivi comunitari, che i poteri d'azione necessari a tal fine non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall'articolo 235 ;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione della convenzione esercitando le competenze che risultano dalle norme comuni esistenti e quelle che le verranno attribuite da futuri atti giuridici adottati dal Consiglio, nonchù utilizzando i risultati di azioni comunitarie ( ricerche, scambio di informazioni ) condotte nei settori interessati ;

considerando che è necessario in questa misura che la Comunità concluda detta convenzione ;

considerando che le condizioni di vita della flora e della fauna selvatiche della Groenlandia sono fondamentalmente diverse rispetto a quelle della flora e della fauna selvatiche delle altre regioni della Comunità a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità della popolazione, nonchù della superficie e della situazione geografica eccezionali di tale isola, che il Consiglio è stato quindi indotto ad escludere la Groenlandia dal campo di applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici ; che occorre escludere la Groenlandia anche dal campo di applicazione della convenzione,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità economica europea, la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa .

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di approvazione conformemente all'articolo 19 della convenzione ( 6 ) per i territori, fatta eccezione della Groenlandia, cui si applica, alle condizioni in esso stabilite, il trattato che istituisce la Comunità economica europea .

(6) La date di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T . KING

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