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Document 31976R2782

Regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali

GU L 318 del 18.11.1976, pp. 13–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; abrogato da 32003R1159

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2782/oj

31976R2782

Regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 18/11/1976 pag. 0013 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0199
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0199
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0067


REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/76 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 1976 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 34 e l'articolo 47, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 7 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé (3), denominato in appresso « protocollo », e l'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica indiana sullo zucchero di canna (4), denominato in appresso « accordo », contengono disposizioni sullo zucchero preferenziale che si applicano qualora uno Stato, denominato in appresso « Stato esportatore », non rispetti il proprio impegno di fornitura entro il periodo di consegna concordato; che l'articolo 6 dell'allegato IV della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, denominato in appresso « allegato della decisione » e relativo all'importazione di zucchero di canna originario di paesi e territori d'oltremare (5), denominati in appresso « paesi e territori esportatori », contiene disposizioni analoghe sulle forniture di zucchero preferenziale dei paesi e territori d'oltremare; che, per l'applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire i modi di constatazione della data di fornitura di una partita di zucchero preferenziale;

considerando che, per motivi indipendenti dalla volontà degli Stati, paesi e territori esportatori, possono verificarsi ritardi imprevedibili tra il caricamento di una partita di zucchero preferenziale e la sua consegna; che è pertanto opportuno tener conto di tali ritardi ammettendo una certa tolleranza; che è pure opportuno, conformemente agli usi commerciali vigenti, prevedere una certa tolleranza per quanto riguarda i quantitativi totali forniti nel corso di un periodo di consegna;

considerando che le norme sull'origine, definite dal regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1318/71 (7), possono essere applicate allo zucchero importato nella Comunità in virtù dell'accordo; che sono pertanto necessari attestati supplementari per rendere possibile il controllo di tali importazioni, in particolare sul piano statistico;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo, dell'accordo e dell'allegato della decisione, la Comunità si impegna ad importare lo zucchero preferenziale fornitole dagli Stati, paesi e territori esportatori; che si deve pertanto ridurre a un minimo il periodo che intercorre tra la data di consegna e la data in cui detto zucchero viene importato;

considerando che è opportuno derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2048/75 della Commissione, del 26 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 719/76 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente articolo, si intende per « partita » un quantitativo di zucchero preferenziale greggio o bianco che si trova su una nave determinata e che è effettivamente scaricato in un porto europeo determinato della Comunità.

2. La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero preferenziale è:

- la data in cui tale partita, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 68/312/CEE del 30 luglio 1968 (10), viene trasportata in un ufficio doganale situato nel territorio europeo della Comunità,

oppure

- la data in cui la dichiarazione sommaria menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva viene vidimata dalle autorità doganali.

Tuttavia, se la partita in causa era pronta per essere scaricata nello stesso porto prima della data di constatazione indicata al comma precedente, la data che fa fede è quella indicata nella prova di cui al paragrafo 3, secondo comma.

3. La prova della data di constatazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è costituita dalla copia menzionata, secondo il caso, all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 7, paragrafo 3, che si riferisce alla partita in questione.

La prova di cui al paragrafo 2, secondo comma, che deve essere fornita dall'importatore, è costituita da una dichiarazione scritta del comandante della nave in causa ed autenticata dalle competenti autorità portuali, dalla quale risulti che la partita è pronta per essere scaricata nel porto considerato. Nella dichiarazione deve essere indicata la data in cui la partita era pronta per essere scaricata.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per « quantitativo convenuto applicabile » il quantitativo convenuto per un determinato periodo di consegna, fatte salve le modifiche conseguenti all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4, del protocollo o dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo o all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o 4, dell'allegato della decisione:

Articolo 3

1. Se un quantitativo di zucchero preferenziale rappresentante la totalità o parte di un quantitativo convenuto applicabile è consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna stabilito, la Commissione addebita la consegna al conto di tale periodo sempreché il caricamento dello stesso quantitativo nel porto d'esportazione sia stato effettuato tempestivamente, tenuto conto della durata normale di trasporto tra detto porto e il porto d'importazione.

Tuttavia, il comma precedente non si applica a un quantitativo che non venga consegnato nel periodo di consegna stabilito e che formi oggetto di una decisione della Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del protocollo o dell'accordo o all'articolo 6, paragrafo 1 o 2, dell'allegato della decisione.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende per « durata normale di trasporto » un numero di giorni calcolato dividendo per 480 la distanza, espressa in miglia nautiche, che, seguendo la rotta normale, separa i due porti considerati.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se per uno Stato, paese o territorio esportatore il quantitativo totale di zucchero preferenziale addebitato dalla Commissione al conto di un determinato periodo di consegna risulta inferiore al quantitativo convenuto applicabile, si applicano l'articolo 7 del protocollo o dell'accordo o l'articolo 6 dell'allegato della decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica se la differenza fra il quantitativo convenuto applicabile e il quantitativo totale di zucchero preferenziale addebitato dalla Commissione non supera il 5 % del quantitativo convenuto applicabile, senza peraltro eccedere un massimo di 5 000 t di zucchero espresse in zucchero bianco. In tal caso, la Commissione detrae detta differenza dal quantitativo totale di zucchero preferenziale addebitato sul conto del periodo di consegna successivo.

Articolo 5

1. Se per uno Stato, paese o territorio esportatore il quantitativo totale di zucchero coperto, secondo il caso, dai certificati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o dagli attestati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che deve essere addebitato al conto di un determinato periodo di consegna, supera il quantitativo convenuto applicabile, eventualmente maggiorato a seguito di una ridistribuzione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo o dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato della decisione, la Commissione addebita il quantitativo eccedente al conto del periodo di consegna successivo.

Articolo 6

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del protocollo n. 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé e nell'allegato 5 dell'allegato II della decisione reca:

- nella casella 7, una delle diciture seguenti:

« Applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/76»;

« Application du règlement (CEE) no 2782/76»;

« Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 2782/76»;

« Regulation (EEC) No 2782/76 refers»;

« Toepassing van Verordening (EEG) Nr. 2782/76»;

« Anvendelse af forordning (EOEF) nr. 2782/76».

Detto certificato indica, nella stessa casella 7, anche la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna stabilito nel quadro degli impegni relativi allo zucchero preferenziale; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato all'atto dell'importazione;

- nella casella 8, l'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune corrisponde al prodotto in causa.

2. Le copie dei certificati EUR.1 ed eventualmente quelle delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, fornite dagli interessati sono inviate dagli Stati membri alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 955/70 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2783/76 (12).

Le autorità competenti degli Stati membri iscrivono sulle copie dei certificati EUR.1, nella casella 8:

- la data, ripresa da un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il caricamento dello zucchero nel porto d'esportazione;

- una delle date di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma;

- i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi tal quali effettivamente importati.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera zucchero preferenziale originario dell'India, lo zucchero per il quale detta origine è comprovata da un certificato d'origine conforme alle condizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68.

2. L'importatore di zucchero preferenziale originario dell'India deve inoltre presentare alle autorità doganali della Comunità un attestato debitamente vidimato dalle competenti autorità indiane.

Tale attestato reca:

- una delle diciture seguenti:

« Applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/76»;

« Application du règlement (CEE) no 2782/76»;

« Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 2782/76»;

« Regulation (EEC) No 2782/76 refers»;

« Toepassing van Verordening (EEG) nr 2782/76»;

« Anvendelse af forordning (EOEF) Nr. 2782/76».

- l'indicazione della data d'imbarco delle merci e del relativo periodo di consegna stabilito nel quadro degli impegni relativi allo zucchero preferenziale; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato d'origine di cui al paragrafo 1, all'atto dell'importazione;

- l'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

3. Le copie dell'attestato di cui al paragrafo 2 ed eventualmente quelle della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, fornite dagli interessati sono inviate dagli Stati membri alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 955/70.

Le autorità competenti degli Stati membri iscrivono sulle copie degli attestati:

- la data, ripresa da un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il caricamento dello zucchero nel porto d'esportazione;

- una delle date di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma;

- i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi tal quali effettivamente importati.

Articolo 8

In deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2048/75, il titolo d'importazione rilasciato per zucchero preferenziale è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2219/76 (14), fino alla scadenza del terzo mese successivo.

Articolo 9

Per ogni partita di zucchero preferenziale scaricata in un porto europeo della Comunità, l'importatore deve depositare la dichiarazione d'immissione in libera pratica al più tardi al momento in cui ha termine lo scaricamento della partita in causa.

Articolo 10

Qualora sia stato riscosso un contributo differenziale su zucchero preferenziale greggio successivamente raffinato in una raffineria, lo Stato membro in cui lo zucchero viene raffinato versa al raffinatore, nella propria moneta, un importo pari a tale contributo su presentazione della prova:

a) che lo zucchero in questione è stato raffinato in una raffineria

e

b) che il contributo differenziale è stato riscosso all'importazione di detto zucchero.

Articolo 11

Lo zucchero preferenziale greggio appartenente alla sottovoce 17.01 B II della tariffa doganale comune e su cui non possa essere riscosso il contributo differenziale è soggetto a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, sino a che venga stabilito che esso non può essere raffinato.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74 viene costituita, a scelta dell'interessato, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali d'importazione.

2. Salvo causa di forza maggiore, la cauzione viene incamerata a titolo di contributo differenziale per il quantitativo per il quale l'interessato non ha fornito la prova, entro dodici mesi dalla data dell'importazione, che lo zucchero di cui trattasi è stato raffinato in una raffineria.

3. L'eventuale svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 2850/75 è abrogato.

Articolo 14

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2048/75, tutti i richiami al regolamento (CEE) n. 2850/75 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 15

I certificati e gli attestati compilati a norma del regolamento (CEE) n. 2850/75, presentati alle autorità competenti entro il 31 gennaio 1977, restano validi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.(4) GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35.(5) GU n. L 176 del 1o. 7. 1976, pag. 8.(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.(7) GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 6.(8) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 31.(9) GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 27.(10) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.(11) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 16.(12) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.(13) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.(14) GU n. L 250 del 14. 9. 1976, pag. 5.

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