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Document 31974L0483
Council Directive 74/483/EEC of 17 September 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the external projections of motor vehicles
Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
GU L 266 del 2.10.1974, p. 4–13
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661
Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 02/10/1974 pag. 0004 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0031
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (74/483/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le sporgenze esterne; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2); considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 26 («Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne») (3) che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore; considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 ; la classificazione internazionale dei veicoli a motore è riportata nella direttiva 70/156/CEE; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 (definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le sporgenze esterne, se queste rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II. Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le sporgenze esterne, se queste rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II. Articolo 4 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul (1)GU n. C 55 del 13.5.1974, pag. 14. (2)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (3)>PIC FILE= "T0006127"> tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata. Articolo 5 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II e III sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. Articolo 6 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º giugno 1975 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1º ottobre 1975. 2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. SAUVAGNARGUES ALLEGATO I GENERALITÀ, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE (1) 1. GENERALITÀ 1.1. Le prescrizione del presente allegato non sono valide per i retrovisori esterni né per accessori quali le antenne per la radio e i portabagli. 1.2. Lo scopo delle presenti prescrizioni è di ridurre il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro. 2. DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva: 2.1. per «omologazione del veicolo», s'intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne; 2.2. per «tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne», si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda, ad esempio, la forma della superficie esterna, o i materiali impiegati per quest'ultima; 2.3. per «superficie esterna», s'intende l'unità strutturale che costituisce l'esterno del veicolo e che comprende il cofano del motore, lo sportello del portabagagli, le porte, i parafanghi e gli elementi di rinforzo evidenti; 2.4. per «linea di base», s'intende una linea determinata come segue: si sposta tutt'intorno ad un veicolo un cono ad asse verticale che abbia un semi-angolo di 30º, in modo tale che rimanga tangente, e il più basso possibile, alla superficie esterna della carrozzeria. La linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza. Nel determinare la linea di base non si deve tener conto delle sedi di sollevamento del martinetto, dei tubi di scappamento, delle ruote. Per quanto riguardi i vuoti esistenti in corrispondenza dei passaggi delle ruote, si supporranno continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente; 2.5. per «raggio di curvatura», s'intende la freccia approssimativa di una forma arrotondata e non precisamente geometrica. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne le sporgenze esterne deve essere presentata dal costruttore o dal suo mandatario. 3.2. Essa deve essere accompagnata dai documenti in appreso indicati, in triplice copia: 3.2.1. fotografie della parte anteriore, della parte posteriore e delle parti laterali del veicolo, (1)Il testo del presente allegato è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n. 26 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU ; la suddivisione dei punti è la stessa ; se un punto del regolamento n. 26 non ha il corrispondente nel presente allegato, il suo numero è indicato fra parentesi, come richiamo. 3.2.2. disegni quotati dei paraurti e, se del caso, 3.2.3. disegni di alcune sporgenze esterne e, se ci sono, disegni di alcune parti della superficie esterna di cui al punto 6.9.1. 3.3. Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare ovvero la (o le) parte(i) del veicolo considerata(e) essenziale(i) per l'esecuzione dei controlli e delle prove prescritte dal presente allegato. 3.2.3. disegni di alcune sporgenze esterne e, se ci sono, disegni di alcune parti della materiali utilizzati. 4. OMOLOGAZIONE CEE (4.1.) (4.2.) (4.3.) (4.4.) (4.4.1.) (4.4.2.) (4.5.) 4.6. Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato nell'allegato III. 5. PRESCRIZIONI GENERALI 5.1. Le disposizioni del presente allegato non si applicano alle parti della superficie esterna che, qualora il veicolo sia carico e le porte, le finestre e gli sportelli di accesso ecc., chiusi, si trovano: 5.1.1. a più di 2,00 m di altezza, 5.1.2. al di sotto della linea di base, 5.1.3. situati in modo tale che non possono essere toccate, in condizioni statiche, da una sfera di 100 mm di diametro. 5.2. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare né parti spigolose o taglienti, né sporgenze esterne che per la loro forma, per le loro dimensioni, per il loro orientamento o per la loro durezza, aumenterebbero il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro. 5.3. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare parti orientate verso l'esterno in grado di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. 5.4. Nessun punto sporgente sulla superficie esterna, fatte salve le disposizioni dei punti 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 e 6.10, deve avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. 5.5. Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 shore A possono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. 6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 6.1. Motivi ornamentali 6.1.1. I motivi ornamentali applicati, che sporgono più di 10 mm rispetto al loro sostegno, devono annullarsi, staccarsi o abbassarsi sotto una forza di 10 daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati. Queste disposizioni non si applicano ai motivi ornamentali esistenti sulle griglie dei radiatori, per i quali vigono le prescrizioni generali del punto 5. 6.1.2. Le fasce o elementi di protenzione che esistono sulle superfici esterne non sono soggetti alle prescrizioni del punto 6.1.1 ; devono tuttavia essere solidamente fissati sul veicolo. 6.1.3. La prescrizione relativa al raggio di curvatura minimo di 2,5 mm non si applica ai motivi ornamentali applicati quando hanno uno spessore inferiore a 5 mm ; gli angoli di questi motivi ornamentali orientati verso l'esterno devono tuttavia essere smussati. 6.2. Proiettori 6.2.1. Le visiere e le incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm. 6.2.2. I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del punto 6.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati. 6.3. Griglie e intervalli tra elementi 6.3.1. Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano agli intervalli esistenti tra elementi fissi o mobili, ivi compresi gli elementi di griglie di entrata o di uscita dell'aria e della calandra, a condizione che la distanza tra due elementi consecutivi non superi 40 mm. Quando questa distanza è compresa tra 40 mm e 25 mm, i raggi di curvatura devono essere uguali o superiori a 1 mm. Se la distanza tra due elementi consecutivi è invece uguale o inferiore a 25 mm, i raggi di curvatura delle superfici esterne degli elementi devono essere almeno di 0,5 mm. 6.3.2. Il raccordo della superficie anteriore con le superfici laterali di ciascun elemento che forma una griglia o un intervallo, deve essere smussato. 6.4. Tergicristallo 6.4.1. I tergicristalli devono essere fissati in maniera tale che l'albero portante sia ricoperto da un elemento protettore che abbia un raggio di curvatura che risponda alle prescrizioni del punto 5.4 e una superficie minima di 150 mm2. 6.4.2. Il punto 5.4 non si applica né alle spazzole né agli elementi di sostegno. Tuttavia, questi organi non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti o appuntite di carattere non funzionale. 6.5. Paraurti 6.5.1. Le estremità laterali dei paraurti devono incurvarsi verso la «superficie esterna» in modo da ridurre il pericolo di agganci. 6.5.2. Gli elementi costitutivi dei paraurti devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide volte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm. 6.6. Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, cofani e sportelli ; orifici e coperchi di serbatoio 6.6.1. Questi elementi non devono sporgere di oltre 40 mm per le maniglie laterali e di 30 mm in tutti gli altri casi. 6.6.2. Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo girevole, devono presentare i seguenti requisiti: 6.6.2.1. l'estremità aperta della miniglia deve essere orientata verso la parte posteriore e la maniglia deve essere disposta in modo da girare parallelamente al piano della porta e non girare verso l'esterno; 6.6.2.2. l'estremità della maniglia deve essere incurvata verso la porta e alloggiata in un alveolo. 6.7. Dati delle ruote, coprimozzi e coppe delle ruote 6.7.1. Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano a questi elementi. 6.7.2. I dadi delle ruote, i coprimozzi e le coppe non devono comportare sporgenze a forma di alette. 6.7.3. Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, della superficie o struttura esterna. Tuttavia, se esigenze funzionali lo giustifichino, le coppe che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi, possono sporgere al di là della proiezione verticale della superficie e della struttura esterna, a condizione che la superficie della parte sporgente abbia un raggio di curvatura almeno uguale a 30 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale della superficie o struttura esterna, non superi in nessun caso 30 mm. 6.8. Spigoli di lamiera 6.8.1. Gli spigoli di lamiera, quali i bordi di gocciolatoi e le slitte di porte scorrevoli, sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati o che questi spigoli siano ricoperti da un elemento protettore conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente allegato. 6.9. Pannelli di carrozzeria 6.9.1. Il raggio di curvatura delle pieghe dei pannelli di carrozzeria può essere inferiore a 2,5 mm a condizione che non sia inferiore al decimo dell'altezza «H» della sporgenza, misurata conformemente al metodo esposto nell'allegato II. 6.10. Deflettori laterali per l'aria e per la pioggia 6.10.1. Gli spigoli dei deflettori laterali che possono essere volti verso l'esterno debbono avere un raggio di curvatura di almeno 1 mm. 6.11. Sedi di sollevamento del martinetto 6.11.1. Le sedi di sollevamento del martinetto non debbono sporgere più di 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base che passa direttamente al di sopra. (7.) (7.1.) (7.1.1.) (7.1.2.) (7.2.) 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE (8.1.) 8.2. Per verficare la conformità con il tipo omologato, si procede ad un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui veicoli di serie. (9.) (9.1.) (9.2.) (10.) ALLEGATO II METODO PER DETERMINARE L'ALTEZZA DELLE SPORGENZE DELLA «SUPERFICIE ESTERNA» 1. L'altezza «H» di una sporgenza si determina graficamente rispetto alla circonferenza di un cerchio di 165 mm di diametro, tangente interiormente ai contorni esterni della «superficie esterna» della parte da verificare. 2. L'altezza «H» è il valore massimale della distanza, misurata su una retta che passi per il centro del cerchio di 165 mm di diametro, tra la circonferenza del suddetto cerchio e il contorno esterno della sporgenza (vedasi figura 1). 3. Se la sporgenza ha una forma tale che una parte del contorno esterno della «superficie esterna» della parte esaminata non possa essere toccata dall'esterno da un cerchio di 100 mm di diametro, si presume che il contorno della superficie di questa zona corrisponde a quello della circonferenza del cerchio di 100 mm di diametro tra i suoi punti di tangenza con il contorno esterno (vedasi figura 2). 4. Schemi in sezione della «superficie esterna» delle parti esaminate devono essere forniti dal fabbricante per permettere di determinare in base a tale metodo l'altezza delle sporgenze. >PIC FILE= "T0006128"> ALLEGATO III MODELLO >PIC FILE= "T0006129">