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Document 22015A0501(01)

Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

GU L 113 del 1.5.2015, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/702/oj

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1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/3


PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE in appresso denominata «il Libano»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati ad Atene il 16 aprile 2003 e sono entrati in vigore il 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo euromediterraneo è entrato in vigore il 1o marzo 2003;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, l'adesione delle nuove parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a detto accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti dell'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Onde tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3

Norme d'origine

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1)

All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

»

2)

All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

»

3)

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação clara em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

Image

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio."

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”."

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso."

(4)  Cfr. articolo 22, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»"

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo di associazione UE-Libano o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   Il Libano e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:

a)

una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione tra il Libano e la Comunità;

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3.   Richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti del Libano o dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

Articolo 5

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Il Libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 7

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

1.   La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Libano procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o aprile 2006.

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 11

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.

V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.

V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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TRADUZIONE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

dell'Unione europea e della Repubblica libanese relativa alla firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data l'Unione europea esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea.

Pertanto, i riferimenti alla «Comunità europea» nel testo del suddetto accordo devono essere intesi come riferimenti all'«Unione europea».

Fatto a Bruxelles, addì 1o aprile 2015

Per l'Unione europea

Per la Repubblica libanese


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