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Document 22006D0785

    2006/785/CE: Decisione n. 3/2006 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 27 ottobre 2006 , recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

    GU L 318 del 17.11.2006, p. 31–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 585–595 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/785/oj

    17.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/31


    DECISIONE N. 3/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA

    del 27 ottobre 2006

    recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

    (2006/785/CE)

    IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1) (di seguito denominato «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato all’accordo viene modificato come specificato nell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione, con il relativo allegato, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera.

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, 27 ottobre 2006.

    Per il Comitato misto

    Il capo della delegazione comunitaria

    Daniel CALLEJA CRESPO

    Il capo della delegazione svizzera

    Raymond CRON


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.


    ALLEGATO

    Dopo il punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:

    «N. 1592/2002

    Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1) (di seguito denominato il “regolamento”).

    L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità con le disposizioni del regolamento.

    La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6, dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 31, paragrafo 3, dell’articolo 32, paragrafo 5 e dell’articolo 53, paragrafo 4 del regolamento.

    Nonostante l’adeguamento orizzontale disposto al primo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” di cui all'articolo 54 del regolamento o alle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in tale disposizione non devono essere interpretati come applicabili alla Svizzera.

    Nessun elemento del regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all'AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.

    Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

    a)

    l'articolo 9 è così modificato:

    i)

    al paragrafo 1, dopo le parole “la Comunità” sono inserite le parole “o la Svizzera”;

    ii)

    al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole “dalla Comunità” sono inserite le parole “o dalla Svizzera”;

    iii)

    al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono soppresse;

    iv)

    è inserito il seguente paragrafo:

    “3.   Quando la Comunità tratta con un paese terzo per concludere un accordo nel quale si stabilisce che uno Stato membro o l'Agenzia possa emettere certificati in base ai certificati emessi dalle autorità aeronautiche del suddetto paese terzo, essa deve cercare di ottenere per la Svizzera l’offerta di un accordo analogo con il paese terzo in questione.

    A sua volta la Svizzera deve cercare di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.”;

    b)

    all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”;

    c)

    all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

    “La Svizzera applica all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell’allegato A del presente allegato in conformità dell'appendice all'allegato A.”;

    d)

    all’articolo 28, alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    “La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, eccetto il diritto di voto.”;

    e)

    all'articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “8.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo la formula seguente:

    S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

    In cui:

    S

    =

    è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c)

    a

    =

    il numero di Stati associati

    b

    =

    il numero di Stati membri dell’UE

    c

    =

    il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

    C

    =

    il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ ICAO.”;

    f)

    all’articolo 50 è aggiunto il seguente comma:

    “Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B al presente allegato.”;

    g)

    l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti tipi di aereo, in quanto prodotti ricadenti nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2):

    A/c - [HB IDJ] – tipo CL600-2B19

    A/c - [HB-IGM] – tipo Gulfstream G-V-SP

    A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

    A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV

    A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tipo MD 900.

    N. 1643/2003

    Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (3);

    N. 1701/2003

    Regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 che adegua l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (4);

    N. 104/2004

    Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (5).


    (1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

    (3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7.

    (4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5.

    (5)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20

    ALLEGATO A

    PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

    HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

    CAPO I

    BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Articolo 1

    I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

    I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

    Articolo 2

    Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

    Articolo 3

    Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

    I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

    Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

    Articolo 4

    Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

    Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

    Articolo 5

    La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

    CAPO II

    COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

    Articolo 6

    Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

    La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

    Articolo 7

    1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

    La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

    2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

    CAPO III

    MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Articolo 8

    Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

    Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

    a)

    dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

    b)

    dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

    Articolo 9

    I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

    Articolo 10

    Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

    a)

    sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

    b)

    sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

    L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

    L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

    CAPO IV

    RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Articolo 11

    I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

    Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

    CAPO V

    FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Articolo 12

    Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità

    a)

    godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

    b)

    né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

    c)

    godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

    d)

    godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

    e)

    godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

    Articolo 13

    Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

    Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

    Articolo 14

    Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

    I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

    Articolo 15

    Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

    Articolo 16

    Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

    I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

    CAPO VI

    PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

    Articolo 17

    Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 18

    I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

    Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

    Articolo 19

    Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

    Articolo 20

    Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

    Articolo 21

    Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

    Articolo 22

    Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

    La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

    Articolo 23

    Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

    La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

    Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

    Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

    Appendice all'allegato A

    Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

    1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

    Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

    2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

    I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

    Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

    3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

    Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

    I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

    La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e delle altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


    (1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

    (2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

    ALLEGATO B

    CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

    Articolo 1

    Comunicazione diretta

    L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli organismi stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subcontraenti. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

    Articolo 2

    Audit

    1.   In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e dei regolamenti finanziari adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) nonché degli altri strumenti di cui alla presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti della Commissione o dell'Agenzia o di altre persone debitamente autorizzate dalla Commissione o dall'Agenzia.

    2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest'ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

    3.   La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

    4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

    5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

    Articolo 3

    Controlli in loco

    1.   In base alla presente decisione la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

    2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

    3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

    4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano agli ispettori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

    5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

    Articolo 4

    Informazione e consultazione

    1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

    2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

    Articolo 5

    Riservatezza

    Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

    Articolo 6

    Misure e sanzioni amministrative

    Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

    Articolo 7

    Riscossione ed esecuzione

    Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

    La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria sono titoli esecutivi alle stesse condizioni.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    (3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


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