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Document 22004D0647

    2004/647/CE: Decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 30 giugno 2004, in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)

    GU L 297 del 22.9.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 257–257 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/647/oj

    22.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 297/18


    DECISIONE N. 2/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

    del 30 giugno 2004

    in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)

    (2004/647/CE)

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

    visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 100,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’importanza di un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare l’impatto negativo di eventuali discontinuità dei proventi da esportazioni è stata sottolineata nell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

    (2)

    A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.

    (3)

    In conformità con l’articolo 11 dell’allegato II dell’accordo, le disposizioni di cui al capitolo 3 del suddetto allegato in merito ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e, successivamente, su richiesta dell’una o dell’altra parte.

    (4)

    Al fine di migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni e assicurare una maggiore rispondenza ai suoi obiettivi,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, articolo 9, dell'accordo di partenariato ACP-CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

    a)

    una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione;

    oppure

    una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazioni di merci; e

    b)

    un peggioramento del 2 % del disavanzo pubblico programmato per l’anno in questione o previsto per l’anno successivo.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004.

    Per il presidente del comitato degli Ambasciatori ACP-CE

    su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

    J. OBIA


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