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Document 21997A0222(01)

Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

GU L 53 del 22.2.1997, p. 2–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/126/oj

Related Council decision

21997A0222(01)

Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/1997 pag. 0002 - 0135


ACCORDO tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce e i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti contraenti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo deve essere mantenuto a un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT del 1994 concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

CONSIDERANDO che il 2 dicembre 1991 è stato firmato, a tal fine, un accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (in appresso denominato «accordo iniziale»);

CONSIDERANDO che l'8 marzo 1995 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo iniziale (in appresso denominato «accordo in forma di scambio di lettere»);

CONSIDERANDO che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, occorre rivedere il regime applicabile agli scambi di pesci e di prodotti della pesca tra le isole Færøer e la Comunità per mantenere i flussi commerciali tra le isole Færøer, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra;

CONSIDERANDO che, in seguito all'adozione, da parte della Comunità, di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, occorre adeguare le disposizioni relative a questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per tener conto di determinati sviluppi del commercio tra la Comunità e gli Stati membri dell'AELS (EFTA), è necessario adeguare le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

CONSIDERANDO che, per tener conto della produzione specifica di mangimi per il pesce delle isole Færøer, occorre adeguare le disposizioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli;

CONSIDERANDO che occorre inserire nel presente accordo un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per contribuire a garantirne il buon funzionamento;

CONSIDERANDO che, per conformarsi a determinate modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti che riguardano i prodotti contemplati dall'accordo iniziale, è necessario aggiornare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per aumentare la flessibilità, è opportuno autorizzare il comitato misto a modificare le disposizioni del protocollo del presente accordo;

CONSIDERANDO che, per motivi di chiarezza, l'accordo iniziale e l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbero essere sostituiti da un nuovo testo globale, costituito dal presente accordo;

TENENDO PRESENTE che gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer, dall'altra, cesseranno di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può esimere, in linea di massima, le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;

b) garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;

c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

i) compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e quelli elencati nell'allegato I del presente accordo;

ii) specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 del presente accordo, tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.

Articolo 3

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione.

Articolo 4

1. La Comunità abolisce i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.

2. Le isole Færøer aboliscono i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità. L'allegato II indica a tal fine le disposizioni contenute nella legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer.

Articolo 5

Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 6

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi oneri di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.

Sono aboliti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Articolo 7

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti dazi doganali all'importazione né oneri di effetto equivalente.

Sono aboliti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità o importati nelle isole Færøer.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Qualora una parte contraente stabilisca norme specifiche nel quadro dell'attuazione della politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.

2. In tali casi, tale parte contraente tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 31.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei propri dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1. Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione né misure di effetto equivalente.

2. Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti petroliferi o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto, che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Le isole Færøer si riservano di procedere in modo analogo qualora si verifichino situazioni comparabili.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli cui non si applica il presente accordo.

2. Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 35, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per cercare soluzioni appropriate.

Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Il protocollo n. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.

Articolo 19

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994.

Il presente accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 20

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 21

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tale pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 22

Il presente accordo fa salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 23

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 24

1. Le parti contraenti si astengono dal prendere misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere i loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte contraente sia stata inadempiente a un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure previste all'articolo 29.

Articolo 25

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

i) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

iii) tutti gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.

2. Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

i) alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;

ii) al fatto che i dazi e gli oneri di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice;

la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 27

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può prendere le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 28

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 29

1. Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 26 e 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 24 a 28, prima di prendere le misure ivi previste, o prima possibile nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, la parte contraente in causa fornisce al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, onde cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si scelgono le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato misto e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) Per quanto riguarda l'articolo 25, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto, o se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non prendono una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 27, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso.

d) Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 30

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 31

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni sono applicate dalle parti contraenti secondo le loro norme rispettive.

2. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 33

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno.

2. Il presidente convoca riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 34

1. Il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli del presente accordo.

2. Qualora eventuali modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti riguardino i prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

Articolo 35

1. Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata in tal senso.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o ad approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Articolo 36

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità prende in considerazione:

- il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;

- l'estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non sono prodotti dall'industria delle isole Færøer. Queste nuove specie di pesci o questi nuovi prodotti della pesca potrebbero essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi, ma con le necessarie restrizioni quantitative se dovesse trattarsi di prodotti per essa sensibili.

Articolo 37

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 38

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 39

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 40

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e faeroese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

2. L'accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

3. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1997, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

4. Le disposizioni dei seguenti accordi cessano di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo:

- l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 1991;

- l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto, firmato l'8 marzo 1995;

- gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.

Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundra s og n´ytiseks.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyri Europeiska Felagsskapin

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äáíßáò êáé ôçí ôïðéêÞ êõâÝñíçóç ôùí ÍÞóùí Öåñüå

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer

Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé

Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta

På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar

Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsst´yri

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, la legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer contiene le seguenti disposizioni:

a) una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato, che rispetta gli obblighi imposti dal GATT alla Danimarca;

b) un'esenzione tariffaria per le merci di origine comunitaria, con le eccezioni specificate nei protocolli n. 2 e n. 4;

c) un sistema di imposizione indiretta basato sui seguenti elementi:

- un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi applicati nella Comunità, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e

- un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

PROTOCOLLO N. 1 relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

1) non è introdotto nessun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;

2) in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

Articolo 2

Le aliquote del dazio preferenziale indicate in allegato si applicano unicamente se il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 (GU n. L 388 del 31. 12. 1992), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994), è perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato, o dovrà fissare, per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione.

Articolo 3

Al fine di eliminare i dazi doganali, nell'allegato sono fissati massimali di riferimento per alcuni prodotti originari delle isole Færøer.

Qualora le importazioni di questi prodotti dovessero superare i massimali di riferimento, la Comunità può ripristinare il dazio doganale intero.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

ALLEGATO

I dazi doganali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2 concernente il trattamento tariffario e i regimi particolari applicabili a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

i) la riscossione, all'importazione, di un elemento agricolo o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;

ii) l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

La Comunità applica i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer secondo la tabella allegata al presente protocollo.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità, con le eccezioni indicate nel protocollo n. 4, articolo 2.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio della territorialità

Articolo 12 Trasporto diretto

Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 21 Esportatore autorizzato

Articolo 22 Validità della prova dell'origine

Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine

Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 26 Documenti giustificativi

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

Articolo 29 Importi espressi in ECU

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30 Assistenza reciproca

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

Articolo 32 Soluzione delle controversie

Articolo 33 Sanzioni

Articolo 34 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 35 Applicazione del protocollo

Articolo 36 Condizioni particolari

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o nelle isole Færøer - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nelle isole Færøer;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari delle isole Færøer:

a) i prodotti interamente ottenuti nelle isole Færøer ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nelle isole Færøer di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nelle isole Færøer si considerano materiali originari delle isole Færøer anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari delle isole Færøer incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o nelle isole Færøer:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e delle isole Færøer, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o le isole Færøer abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nelle isole Færøer;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o delle isole Færøer;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o delle isole Færøer, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o delle isole Færøer e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o delle isole Færøer;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o delle isole Færøer.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando ricorrono le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o delle isole Færøer;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o nelle isole Færøer su quel prodotto.

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, secondo la regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11 Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nelle isole Færøer.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalle isole Færøer verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 12 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e le isole Færøer. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelle della Comunità o delle isole Færøer.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti,

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nelle isole Færøer beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalle isole Færøer nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nelle isole Færøer;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer per i quali è rilasciata o compilata una prova dell'origine secondo le disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nelle isole Færøer, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nelle isole Færøer ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati nelle isole Færøer e i prodotti originari delle isole Færøer importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure

b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e secondo le disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o delle isole Færøer se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, o delle isole Færøer e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,

«RILASCIATO A POSTERIORI»,

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»,

«ISSUED RETROSPECTIVELY»,

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,

«ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ»,

«ESPEDIDO A POSTERIORI»,

«EMITIDO A POSTERIORI»,

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,

«UFTÄRDAT I EFTERHAND»,

«GIVIN EFTIRFYLGJANDI».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «TVITAK».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nelle isole Færøer, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nelle isole Færøer. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer e ricorrono gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 21 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle isole Færøer, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nella isole Færøer, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle isole Færøer, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle isole Færøer in conformità del presente protocollo.

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 29 Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e delle isole Færøer vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o delle isole Færøer. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e delle isole Færøer si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e le isole Færøer si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 297A0222(01).1

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezza nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, delle isole Færøer e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 32 Soluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato misto. La soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 33 Sanzioni

Sono comminate sanzioni a chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 34 Zone franche

1. La Comunità e le isole Færøer adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer importati in una zona franca in virtù di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 35 Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari delle isole Færøer importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Le isole Færøer riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

Articolo 36 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 12, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari delle isole Færøer o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

2) prodotti originari delle isole Færøer:

a) i prodotti interamente ottenuti nelle isole Færøer;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «isole Færøer» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nelle isole Færøer.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1)

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2).

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e delle isole Færøer possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . .preferential origin (2)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . -oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

Versione delle isole Færøer

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. . . . (1)) váttar, at um ikki naka??d anna??d t´y??diliga er tilskila??d, eru hesar vørur upprunavørur . . . (2).

. (3)

(Luogo e data)

. (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.(4) Cfr. articolo 20, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.>FINE DI UN GRAFICO>

PROTOCOLLO N. 4 relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1

Articolo 1

La Comunità europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Le isole Færøer concedono l'esenzione da tariffe e dazi ai prodotti di origine CE di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, con le seguenti esenzioni:

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dalle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale.

Articolo 5 Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, nel rispetto della propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può essere richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

3. Gli originali delle pratiche e dei documenti sono richiesti solo nel caso in cui le copie autenticate non siano sufficienti, e sono restituiti appena possibile.

Articolo 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo,

b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le situazioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11 Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparazione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 12 Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13 Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali delle isole Færøer, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14 Complementarità

Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri e le isole Færøer non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al riesame dell'accordo in funzione dell'andamento delle relazioni commerciali CE-AELS (EFTA)

Qualora, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'AELS (EFTA) accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.

DICHIARAZIONI COMUNI relative al protocollo n. 3 dell'accordo

I. POSSIBILITÀ DI CUMULO CON I MATERIALI DEI PAESI AELS (EFTA)

Le parti contraenti decidono di valutare se sia fattibile e conveniente, dal punto di vista economico, inserire nelle disposizioni del protocollo n. 3 una possibilità di cumulo con i materiali dei paesi AELS (EFTA).

II. PERIODO TRANSITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Fino al 31 dicembre 1997, le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano quale valida prova dell'origine ai sensi del protocollo n. 3:

i) i certificati di circolazione EUR.1 sui quali sia stato preventivamente apposto il timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione;

ii) i certificati di circolazione EUR.1, rilasciati nel contesto del presente accordo, sui quali un esportatore autorizzato abbia apposto uno speciale timbro approvato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione;

iii) i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto del presente accordo.

2. Le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione. Tali verifiche sono effettuate in conformità del titolo VI del protocollo n. 3 del presente accordo.

III. PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

IV. REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari dalla Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ relativa all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà tutte le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ relativa all'applicazione regionale di determinate disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione delle eventuali misure da essa prese a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 29, o a norma dell'articolo 30 può essere circoscritta a una delle sue regioni in virtù delle norme comunitarie.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA E DELLE ISOLE FÆRØER relativa all'articolo 36 dell'accordo

In conformità dell'articolo 36 dell'accordo, la Comunità prenderà in considerazione, su richiesta delle isole Færøer, la possibilità di migliorare l'accesso per prodotti specifici.

Secondo le isole Færøer, questo articolo deve essere riformulato per consentire un effettivo e graduale sviluppo degli scambi tra le parti. Esse chiedono pertanto alla Comunità di prendere seriamente in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso quando sia dimostrato che i contingenti e i massimali per questi prodotti sono stati esauriti.

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