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Document 02019R0472-20190814

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/2019-08-14

    02019R0472 — IT — 14.08.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 marzo 2019

    che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

    (GU L 083 dell'25.3.2019, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 198

    105

    25.7.2019




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 marzo 2019

    che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio



    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali elencati di seguito, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque a esse adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

    1) pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle sottozone CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5a-b, 9a e 12b;

    2) granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

    3) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a e 8b;

    4) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7 j;

    5) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

    6) merluzzo bianco (Gadus morhua) nella divisione CIEM 7a;

    7) merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni CIEM 7e-k;

    8) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 4a e 6a;

    9) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nella divisione CIEM 6b;

    10) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

    11) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

    12) rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

    13) rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

    14) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 6b;

    15) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 7a;

    16) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle divisioni CIEM 7b-k;

    17) merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e 7e-k;

    18) merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona CIEM 8 e nella divisione 9a;

    19) nasello (Merluccius) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7 e nelle divisioni 3a, 8a-b e 8d;

    20) nasello (Merluccius) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

    21) molva azzurra (Molva dypterygia) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

    22) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale (FU) nella sottozona CIEM 6 e nella divisione 5b:

     nel North Minch (FU 11);

     nel South Minch (FU 12);

     nel Firth of Clyde (FU 13);

     nella divisione 6a, al di fuori delle unità funzionali (ovest della Scozia);

    23) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nella sottozona CIEM 7:

     nel Mare d'Irlanda orientale (FU 14);

     nel Mare d'Irlanda occidentale (FU 15);

     nelle Porcupine banks (FU 16);

     negli Aran Grounds (FU 17);

     nel Mare d'Irlanda (FU 19);

     nel Mar Celtico (FU 20-21);

     nel Canale di Bristol (FU 22);

     al di fuori delle unità funzionali (Mar Celtico meridionale, sud-ovest dell'Irlanda);

    24) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e:

     nella parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia (FU 23-24);

    25) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1:

     nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nella Galizia occidentale e nel Portogallo settentrionale (FU 26-27);

     nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo sudoccidentale e meridionale (FU 28-29);

     nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo, sudoccidentale e meridionale (FU 30-29);

    26) occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9;

    27) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7d;

    28) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7e;

    29) merluzzo giallo (Pollachius) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

    30) sogliola (Solea solea) nelle sottozone CIEM 5, 12 e 14 e nella divisione 6b;

    31) sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7d;

    32) sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e;

    33) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7f e 7 g;

    34) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k;

    35) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

    36) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a.

    Qualora i pareri scientifici, in particolare quelli a cura del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate nel primo comma del presente paragrafo in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 4 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

    2.  La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.

    3.  Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 7 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

    4.  Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nell'ambito di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.

    5.  Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    6.  Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 9, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 1 ) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ( 2 ), si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «acque occidentali» : le acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente le acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7] e le acque sudoccidentali [sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)];

    2)

    «intervallo FMSY» : un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

    3)

    «MSY Flower» : il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

    4)

    «MSY Fupper» : il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

    5)

    «valore FMSY» : il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

    6)

    «intervallo FMSY inferiore» : un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

    7)

    «intervallo FMSY superiore» : un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

    8)

    «Blim» : il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

    9)

    «MSY Btrigger» : il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.



    CAPO II

    OBIETTIVI GENERALI

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.  Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

    2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

    3.  Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

    4.  Il piano, in particolare, mira a:

    a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;

    b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e

    c) contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.

    5.  Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.



    CAPO III

    OBIETTIVI SPECIFICI

    Articolo 4

    Obiettivi specifici

    1.  I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

    2.  Gli intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o a un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

    3.  A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

    4.  In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per un dato stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

    5.  In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

    a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

    b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

    c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

    6.  Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 5 fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

    7.  Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.

    Articolo 5

    Gestione degli stock di catture accessorie

    1.  Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

    2.  In assenza di informazioni scientifiche adeguate, gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento.

    3.  A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.

    Articolo 6

    Limitazione delle fluttuazioni delle possibilità di pesca

    Un pertinente consiglio consultivo può raccomandare alla Commissione un approccio gestionale inteso a limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca per uno stock particolare di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Il Consiglio può tenere conto di tali raccomandazioni nel fissare le possibilità di pesca, a condizione che dette opportunità di pesca rispettino gli articoli 4 e 8.



    CAPO IV

    MISURE DI SALVAGUARDIA

    Articolo 7

    Valori di riferimento per la conservazione

    I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

    a) MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

    b) Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Misure di salvaguardia

    1.  Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

    2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

    3.  Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

    a) le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b) le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

    4.  La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock,nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 7.



    CAPO V

    MISURE TECNICHE

    Articolo 9

    Misure tecniche

    ▼M1

    1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ):

    ▼B

    a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    c) le limitazioni o i divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

    d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame.

    ▼M1

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

    ▼B



    CAPO VI

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 10

    Possibilità di pesca

    1.  Al momento dell'assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

    2.  Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    3.  Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per gli stock di scampo nelle acque occidentali può essere stabilito per le zone di gestione corrispondenti a ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punti da 22 a 25. In tali casi, il TAC per una zona di gestione può corrispondere alla somma dei limiti di cattura di tali unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

    Articolo 11

    Pesca ricreativa

    1.  Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il Consiglio può stabilire limiti applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi.

    2.  Al momento della fissazione dei limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico,. I criteri da utilizzare possono riguardare, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza sociale di dette attività e il loro contributo all'economia nei territori costieri.

    3.  Se del caso, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi della pesca ricreativa.

    Articolo 12

    Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale

    1.  I totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) nell'ambito del piano sono accompagnati da una limitazione dello sforzo di pesca.

    2.  Nel fissare le possibilità di pesca, il Consiglio decide su base annua circa il numero massimo di giorni in mare per le navi presenti nella Manica occidentale, che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.

    3.  Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all'adattamento della mortalità per pesca corrispondente alla variazione dei TAC.



    CAPO VII

    DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

    Articolo 13

    Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali

    1.  Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.  L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.



    CAPO VII

    ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

    Articolo 14

    Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità

    1.  Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i pescherecci battenti la propria bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.

    2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 integrando il presente regolamento, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati, per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

    3.  Ogni Stato membro predispone e mantiene aggiornato un elenco dei pescherecci titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.



    CAPO IX

    GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

    Articolo 15

    Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

    1.  Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

    2.  Nell'ambito della gestione congiunta degli stock con paesi terzi, l'Unione può procedere a scambi di possibilità di pesca con tali paesi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.



    CAPO X

    REGIONALIZZAZIONE

    Articolo 16

    Cooperazione regionale

    1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque sudoccidentali. Tali Stati membri possono anche presentare insieme raccomandazioni comuni per l'insieme di tali acque. Tali raccomandazioni sono presentate conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 27 marzo 2020 e, successivamente, 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni ove necessario, in particolare in caso di un cambiamento della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento, o per far fronte a situazioni di emergenza identificate dal parere scientifico più recente. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

    3.  La delega di potere di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.



    CAPITOLO XI

    VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Articolo 17

    Valutazione del piano

    Entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock ai quali si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

    Articolo 18

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, degli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



    CAPO XII

    SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

    Articolo 19

    Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.



    CAPO XIII

    MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2016/1139 E (UE) 2018/973

    Articolo 20

    Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

    Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

    1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1)

    “stock pelagici” : gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) ad h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

    2)

    “intervallo FMSY” : un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

    3)

    “MSY Flower” : il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

    4)

    “MSY Fupper” : il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

    5)

    “valore FMSY” : il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali attuali, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

    6)

    “intervallo FMSY inferiore” : un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

    7)

    “intervallo FMSY superiore” : un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

    8)

    “Blim” : il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

    9)

    “MSY Btrigger” : il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

    10)

    “Stati membri interessati” : gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.»;

    2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Obiettivi specifici

    1.  I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

    2.  Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

    3.  A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

    4.  In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

    5.  In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

    a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

    b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

    c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

    6.  Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.»;

    3) al capo III, dopo l'articolo 4, è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    Valori di riferimento per la conservazione

    I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

    a) MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

    b) Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»;

    4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Misure di salvaguardia

    1.  Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

    2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

    3.  Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

    a) le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b) le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

    4.  La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 4 bis.»;

    5) all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.  L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti per i pescatori ricreativi.»;

    6) gli allegati I e II sono soppressi.

    Articolo 21

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/973

    Il regolamento (UE) 2018/973 è così modificato:

    1) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.  In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.

    Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.»;

    2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord

    1.  Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.  L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.».



    CAPO XIV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    Abrogazioni

    1.  Sono abrogati i seguenti regolamenti:

    a) il regolamento (CE) n. 811/2004;

    b) il regolamento (CE) n. 2166/2005;

    c) il regolamento (CE) n. 388/2006;

    d) il regolamento (CE) n. 509/2007;

    e) il regolamento (CE) n. 1300/2008.

    2.  I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 23

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

    Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento, quando adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.



    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 1-50).

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).

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