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Document 02017R0891-20210428

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2021-04-28

02017R0891 — IT — 28.04.2021 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

(GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2018

  L 208

1

17.8.2018

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/743 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020

  L 176

1

5.6.2020

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/652 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2021

  L 135

4

21.4.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del suddetto regolamento, ad eccezione delle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori.

Tuttavia, il titolo II del presente regolamento si applica unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI



CAPO I

Requisiti e riconoscimento



Sezione 1

Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«produttore» : un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;

b)

«socio produttore» : un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;

c)

«filiale» : impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni;

d)

«organizzazione di produttori transnazionale» : qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

▼M1

e)

«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori» : qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;

▼B

f)

«misura» :

i) 

azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

ii) 

azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

iii) 

azioni finalizzate a incrementare il valore commerciale dei prodotti e a migliorare la commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché la promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi);

iv) 

azioni di ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

v) 

azioni di formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica;

vi) 

le azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

vii) 

azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;

viii) 

altre azioni, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse da quelle contemplate ai punti da i) a vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g)

«azione» : una specifica attività o uno specifico strumento destinato a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h)

«investimento in immobilizzazioni materiali» : l'acquisizione di immobilizzazioni materiali destinate a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

i)

«sottoprodotto» : un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato;

j)

«preparazione» : le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;

k)

«livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 : le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari;

l)

«indicatore iniziale» :

un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:

i) 

nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo;

ii) 

quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo o

iii) 

nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo;

m)

«costi specifici» : i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivanti da un'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.



Sezione 2

Criteri di riconoscimento e altri requisiti

Articolo 3

Status giuridico delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

Articolo 4

Prodotti

1.  
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.
2.  
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 5

Numero minimo di soci

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

Articolo 6

Periodo minimo di adesione

1.  
La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2.  
Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 7

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:

a) 

la conoscenza della produzione dei loro soci,

b) 

i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,

c) 

la commercializzazione della produzione dei loro soci;

d) 

la gestione commerciale e finanziaria e

e) 

una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.

Articolo 8

Valore o volume della produzione commercializzabile

1.  
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 22 e 23 del presente regolamento.
2.  
Nei casi in cui i dati storici sulla produzione commercializzata di un socio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non sono sufficienti, il valore della produzione commercializzabile è uguale al valore effettivo della produzione commercializzata in un periodo di 12 mesi consecutivi. Tali 12 mesi rientrano nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento.

Articolo 9

Valore minimo della produzione commercializzata

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, oltre a un numero minimo di soci, un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo.

Articolo 10

Mezzi tecnici

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7, lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

Articolo 11

Attività principali delle organizzazioni di produttori

1.  
L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

La commercializzazione di cui al primo comma è effettuata dall'organizzazione di produttori o sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui all'articolo 13. La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno cinque anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2.  
Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 22.
3.  
Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori non è riconosciuta.
4.  
In caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 8, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali.

▼M1

Articolo 12

Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori

1.  

Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

a) 

vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;

b) 

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;

c) 

commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

2.  
La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.

Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 2 ) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.

▼B

Articolo 13

Esternalizzazione

1.  
Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

▼M3

Ai fini dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine «filiale» comprende qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l’esternalizzazione di attività a un soggetto facente parte di una catena di filiali.

▼M3

2.  
L’organizzazione di produttori che esternalizza un’attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell’esecuzione dell’attività prevista. L’organizzazione di produttori rimane responsabile dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale per l’esecuzione di tale attività.

Tuttavia, l’attività si considera svolta dall’organizzazione di produttori se è effettuata da un’associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l’organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale o da un soggetto facente parte di una catena di filiali che soddisfa il requisito del 90 % di cui all’articolo 22, paragrafo 8.

▼B

3.  

La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:

a) 

contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;

b) 

stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.

Articolo 14

Organizzazioni di produttori transnazionali

1.  
La sede di un'organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 22 e 23.

In alternativa, la sede può essere stabilita nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza dei soci produttori, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2.  
Se l'organizzazione di produttori transnazionale attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza dei soci produttori è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale organizzazione di produttori transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza dei soci dell'organizzazione è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3.  

Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

a) 

riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;

b) 

approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;

c) 

stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono in tempo utile tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e

d) 

fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

Articolo 15

Fusioni di organizzazioni di produttori

1.  
In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e le assegna un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

L'organizzazione di produttori sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione.

L'articolo 34 del presente regolamento si applica ai programmi operativi risultanti dalla fusione.

2.  
In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, lo svolgimento in parallelo dei programmi operativi fino alla loro conclusione naturale.

Articolo 16

Soci non produttori

1.  
Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2.  
Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.  

Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

a) 

essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) 

beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1.  
Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti.
2.  
Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo.

3.  
Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.
4.  
Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.



Sezione 3

Associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 18

Norme riguardanti le organizzazioni di produttori applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 13, 15 e 17 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori vende i prodotti delle proprie organizzazioni di produttori socie, si applica mutatis mutandis l'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 19

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.  
Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento se l'associazione di organizzazioni di produttori è in grado di svolgere effettivamente tali attività.
2.  
Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 può svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.
3.  
Per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, un'organizzazione di produttori è socia di una sola associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo.
4.  
Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 20

Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori

1.  
Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare socia di un'associazione di organizzazioni di produttori.
2.  

I soci di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:

a) 

essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) 

beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali soci sulle decisioni relative ai programmi operativi.

Articolo 21

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.  
La sede di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è situata nello Stato membro in cui le organizzazioni di produttori socie realizzano la maggior parte del valore della produzione commercializzata.

In alternativa, la sede può essere situata nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2.  
Se l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale associazione transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3.  

Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

a) 

riconoscere l'associazione;

b) 

approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;

c) 

stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, l'attuazione del programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori socie nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è ubicata la sede; e

d) 

fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.



CAPO II

Fondi di esercizio e programmi operativi



Sezione 1

Valore della produzione commercializzata

Articolo 22

Base di calcolo

1.  
Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Nell'effettuare questo calcolo sono evitati i doppi conteggi.

2.  
Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato I del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui al paragrafo 8 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

a) 

al 53 % per i succhi di frutta;

b) 

al 73 % per i succhi concentrati;

c) 

al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d) 

al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e) 

al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

▼M3

f) 

al 70 % per i funghi in scatola Agaricus bisporus e altri funghi coltivati conservati in salamoia;

▼B

g) 

all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h) 

all'81 % per la frutta essiccata;

i) 

al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h);

j) 

al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k) 

al 41 % per la paprika in polvere.

3.  
Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.
4.  
Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato smaltiti nei modi indicati all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il valore è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori nel periodo in questione.
5.  
Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori e dei suoi soci produttori commercializzata dall'organizzazione stessa. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. Sono evitati i doppi conteggi.
6.  

Salvo ove si applichi il paragrafo 8, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, condizionato e imballato, escluse:

a) 

l'IVA;

b) 

le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori per una distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori superiore a 300 km.

7.  
Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6.
8.  

Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga:

a) 

ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, o

b) 

previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

9.  
Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 8.

▼M3

10.  
In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

▼B

Articolo 23

Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione

1.  
Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1o gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

2.  
Il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, al 1o gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.
3.  
In alternativa al metodo di cui al paragrafo 2, per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non transazionali gli Stati membri possono decidere di utilizzare il valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori. In tal caso la norma si applica a tutte le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori non transnazionali in tale Stato membro.

▼M2

4.  
Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.

Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione.

Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9.

▼B

5.  
Se i dati storici sulla produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori riconosciute di recente non sono sufficienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della produzione commercializzata corrisponde al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

Articolo 24

Contabilità

Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori rispettino le norme nazionali di contabilità basata sui costi che consentono a revisori indipendenti di individuare, verificare e certificare prontamente le loro spese ed entrate.



Sezione 2

Fondi di esercizio

Articolo 25

Finanziamento dei fondi di esercizio

1.  
I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono fissati dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori.
2.  
Tutti i soci produttori o le organizzazioni socie hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.
3.  
Lo statuto di un'organizzazione di produttori o quello di un'associazione di organizzazioni di produttori impone ai soci produttori o alle organizzazioni socie di versare i contributi finanziari, in conformità a quanto indicato nello statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 26

Comunicazione dell'importo indicativo

1.  
Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento gli importi indicativi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dei propri soci e dell'organizzazione di produttori o dell'associazione stessa al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2.  
Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.



Sezione 3

Programmi operativi

Articolo 27

Strategia nazionale

1.  
La strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensiva della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è definita prima della trasmissione annuale del progetto di programma operativo. La disciplina nazionale è inserita nella strategia nazionale dopo essere stata presentata alla Commissione e, ove applicabile, modificata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La strategia nazionale può essere suddivisa in elementi regionali.

2.  
Oltre agli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro ai fini degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.  
Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro.

Essa identifica e valuta le necessità prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati rispetto alla situazione iniziale.

Essa stabilisce inoltre gli strumenti e le azioni per raggiungere tali obiettivi.

4.  
Gli Stati membri procedono al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata prima della presentazione annuale dei progetti di programmi operativi.

5.  
Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.

▼M3

6.  
Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di proroga.

▼B

Articolo 28

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.

La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

Articolo 29

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 30

Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione

1.  
Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione.

▼M1

2.  
Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ( 3 ) possono attuare un programma operativo nello stesso periodo a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché per ciascuna determinata azione i beneficiari ricevano il sostegno nell'ambito di un solo regime.

▼B

3.  
Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.
4.  
Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori.
5.  
Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.
6.  
Se le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali beneficiano di programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Articolo 31

Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

1.  
Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato II sono escluse dai programmi operativi. Un elenco non esaustivo delle azioni ammissibili figura nell'allegato III.

▼M3

2.  
Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, fatta eccezione per le spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie differenziati per tenere conto di specificità regionali o locali.

▼B

3.  

Gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A tal fine gli Stati membri:

a) 

garantiscono che un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettui i calcoli o confermi l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi;

b) 

conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi o delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame.

4.  
Perché un'azione sia ammissibile, i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta devono rappresentare più del 50 % del valore dei prodotti interessati da tale azione. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell'organizzazione di produttori o dai soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applicano mutatis mutandis gli articoli 22 e 23.
5.  

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali comportano i seguenti impegni:

a) 

fatto salvo il paragrafo 4, le immobilizzazioni materiali acquisite sono utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, come descritto nel programma operativo approvato;

b) 

fatto salvo il paragrafo 6, terzo e quarto comma, le immobilizzazioni materiali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale dell'immobilizzazione materiale o per 10 anni, a seconda di quale periodo sia più breve. Il beneficiario assicura la manutenzione dell'immobilizzazione materiale nel corso di tale periodo. Tuttavia, se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che gli investimenti siano stati in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto nella prima frase del presente punto;

c) 

se l'organizzazione di produttori è la proprietaria e il socio dell'organizzazione di produttori è il possessore dell'immobilizzazione materiale oggetto dell'investimento, l'organizzazione di produttori gode dei diritti di accesso a tale immobilizzazione per la durata del periodo di ammortamento fiscale.

Tuttavia, ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di un periodo diverso da quello di ammortamento fiscale. Tale periodo è precisato e debitamente giustificato nella loro strategia nazionale e copre almeno il periodo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

6.  
►M1  Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate approvate nel relativo programma operativo. ◄ In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono approvare modifiche del programma operativo che prevedono una nuova ripartizione delle rate.

Se il periodo di ammortamento fiscale di un investimento è superiore alla durata del programma operativo, può essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a) 

aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o

b) 

detratto dal costo della sostituzione.

Se l'investimento è venduto prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ma non è sostituito, gli aiuti dell'Unione versati per finanziare l'investimento sono recuperati e rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b).

7.  
Le azioni, compresi gli investimenti, possono essere realizzate nelle singole aziende o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle loro filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo.

Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dall'organizzazione di produttori e in quest'ultimo caso aggiunto al fondo di esercizio.

Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

8.  
Le azioni, compresi gli investimenti, connesse alla trasformazione di ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali azioni e investimenti perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previste dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
9.  
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali possono essere ammissibili al sostegno se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previsti dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 32

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.  
Gli Stati membri possono autorizzare i soci produttori di associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ma che sono soci di tali associazioni conformemente all'articolo 20, a finanziare le misure attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori socie.
2.  
Gli articoli 30, 31, 33 e 34 del presente regolamento e gli articoli da 4 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applicano mutatis mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
3.  
Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori socia.

Articolo 33

Decisione

1.  

Gli Stati membri:

a) 

approvano gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del presente capo;

b) 

approvano i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; o

c) 

respingono i programmi operativi o parti dei medesimi.

2.  
Gli Stati membri adottano una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri comunicano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre il 20 gennaio successivo alla data di presentazione. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione.

Articolo 34

Modifiche dei programmi operativi

1.  
Le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, anche riguardo alla durata, per gli anni successivi. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione e l'approvazione delle richieste in modo che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.

Per motivi debitamente giustificati, tali richieste possono essere approvate dopo i termini stabiliti dagli Stati membri, ma non oltre il 20 gennaio successivo all'anno della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

2.  
Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono. Le decisioni relative a tali modifiche sono adottate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le modifiche sono richieste.

Nel corso dell'anno gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori:

a) 

ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

b) 

a modificare il contenuto dei programmi operativi;

c) 

ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati;

d) 

ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'articolo 53.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente.

Gli Stati membri possono modificare le percentuali di cui al secondo comma, lettera c), in caso di fusioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.  
Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.



Sezione 4

Aiuto

Articolo 35

Anticipi

1.  
Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato di una parte dell'aiuto. Il pagamento anticipato corrisponde alle spese previste del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità degli articoli 24 e 25 e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.

2.  
Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi versati.

3.  
In caso di mancato rispetto dei programmi operativi ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la cauzione è incamerata, fatte salve altre sanzioni amministrative da applicare in conformità al capo V, sezione 3, del presente titolo.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 36

Cessazione di un programma operativo e sospensione del riconoscimento

1.  
Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione.
2.  

L'aiuto ricevuto per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo non è recuperato, a condizione che:

a) 

l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione; e

b) 

gli investimenti finanziati con il sostegno del fondo di esercizio siano mantenuti in possesso di e utilizzati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dalle sue filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, o dai rispettivi soci almeno fino al termine del loro periodo di ammortamento di cui all'articolo 31, paragrafo 5. In caso contrario, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per finanziare tali investimenti è recuperato e rimborsato al FEAGA.

3.  
L'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati a causa dell'interruzione della misura.
4.  
Il presente articolo si applica mutatis mutandis in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.
5.  
L'aiuto indebitamente versato è recuperato in conformità dell'articolo 67.



CAPO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 37

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 38

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono, per motivi economici debitamente giustificati, essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo, se il loro periodo di ammortamento è superiore alla durata del programma operativo.



Sezione 2

Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

Articolo 39

Investimenti connessi alla gestione dei volumi

1.  
Gli Stati membri includono nella loro strategia nazionale l'elenco degli investimenti ammissibili allo scopo di rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.  
Prima di approvare i programmi operativi contenenti le azioni relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono la dimostrazione che l'investimento proposto è adatto a prevenire efficacemente la crisi o a resistervi meglio.

▼M1



Sezione 3

Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione

Articolo 40

Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione

1.  
Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e per la ricostituzione di tali fondi, secondo quanto previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.  
Il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo.
3.  
Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 4 % o al 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.
4.  
Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione.

▼B



Sezione 4

Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione

Articolo 41

Reimpianto di frutteti

1.  
Se gli Stati membri includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative misure adottate sono conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 6 ).
2.  
Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.



Sezione 5

Ritiri dal mercato

Articolo 42

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato e alla distribuzione gratuita di cui, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 43

MEDIA triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1.  
Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si calcola in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.
2.  

Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

a) 

se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, o

b) 

il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Articolo 44

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1.  
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di ritirare i prodotti.

La comunicazione reca un elenco dei prodotti da ritirare, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Le comunicazioni comprendono una dichiarazione scritta attestante che i prodotti da ritirare sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2.  
Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, con particolare riguardo alla tempistica.

Articolo 45

Sostegno

1.  
Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato IV.

Per i prodotti non inclusi nell'allegato IV gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % della media dei prezzi di mercato per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all'indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale degli ortofrutticoli.

▼M3

La somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli trasformati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e agli allegati IV e V di detto regolamento, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» o nella fase di «uscita dal trasformatore» del prodotto trasformato in questione nei tre anni precedenti.

▼M3

2.  

La quota di ritiri dal mercato di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue:

a) 

non supera il 10 % del volume medio della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti; e

b) 

in totale, la somma delle percentuali nell’arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l’anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.

In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Tuttavia, tale percentuale di ritiri non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

3.  
In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 46

Destinazioni dei prodotti ritirati

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.
2.  
Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.

Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni e le istituzioni caritative che hanno ottenuto l'autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.

Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, da essi riconosciute.

3.  
È consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 47

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1.  

I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si impegnano a:

a) 

rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;

b) 

tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;

c) 

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e

d) 

presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un'analisi dei rischi documentata.

2.  

I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

a) 

rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;

b) 

tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;

c) 

sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e

d) 

non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.



Sezione 6

Raccolta verde e mancata raccolta

Articolo 48

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

1.  
La raccolta verde e la mancata raccolta di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali.
2.  
Le piante ortofrutticole oggetto di raccolta verde o di mancata raccolta non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.
3.  
La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

Il primo comma non si applica nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.

Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l'applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.

La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.

4.  
Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Gli Stati membri fissano, a norma dell'articolo 49, primo comma, lettera a), gli importi per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5.  
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.

Articolo 49

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri adottano:

a) 

modalità di applicazione delle misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;

b) 

disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

Gli Stati membri verificano la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Se ritengono che le misure non siano state eseguite correttamente, gli Stati membri non ne autorizzano l'applicazione.



Sezione 7

Assicurazione del raccolto

Articolo 50

Obiettivo delle misure di assicurazione del raccolto

Le misure relative all'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o, se del caso, da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Articolo 51

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

1.  
Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

▼M3

2.  
Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del raccolto non può superare l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.

▼B

3.  
Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

▼M1



Sezione 8

Sostegno connesso all'orientamento

Articolo 51 bis

Applicazione di misure di orientamento

1.  

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammissibili al sostegno le seguenti misure di orientamento:

a) 

lo scambio di buone prassi connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che aiutino le organizzazioni di produttori riconosciute, i gruppi di produttori o i singoli produttori a beneficiare dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

b) 

le iniziative che promuovono la creazione di nuove organizzazioni di produttori, la fusione di quelle esistenti o consentono ai singoli produttori di aderire a un'organizzazione di produttori esistente;

c) 

la creazione di opportunità di messa in rete per i prestatori e i beneficiari di servizi di orientamento, al fine di rafforzare in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

2.  
Il prestatore di orientamento è l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione di produttori. Il prestatore di orientamento è il beneficiario del sostegno per le misure di orientamento.

▼M3

3.  
Il destinatario dell’orientamento è un’organizzazione di produttori riconosciuta, un gruppo di produttori riconosciuto o i singoli produttori, non aderenti a un’organizzazione di produttori o a loro associazioni.

▼M1

4.  
Le spese connesse all'orientamento rientrano nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le spese ammissibili connesse all'orientamento sono elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Tutte le spese indicate nell'allegato III sono versate al prestatore di orientamento.

5.  
Le misure di orientamento non possono essere esternalizzate.

▼B



CAPO IV

Aiuto finanziario nazionale

▼M1

Articolo 52

Condizioni per l'applicazione dell'aiuto finanziario nazionale

1.  

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:

a) 

organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e

b) 

gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti a noma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai fini del calcolo, il valore determinato secondo quanto disposto al primo comma è diviso per il valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione.

2.  
Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica mutatis mutandis.

Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).

3.  
Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 4 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale.
4.  
Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

5.  
Prima di concedere l'aiuto finanziario nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale da concedere alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

▼B

Articolo 53

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo in conformità dell'articolo 34.



CAPO V

Disposizioni generali



Sezione 1

Comunicazioni e relazioni

Articolo 54

Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e i seguenti documenti:

a) 

entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica l'importo complessivo dei fondi di esercizio e l'importo totale dell'aiuto finanziario concesso dall'Unione compreso in tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;

b) 

entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento in vigore nell'anno precedente. Tale relazione annuale contiene le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento;

c) 

entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'anno di esecuzione in corso. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:

i) 

l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, l'aiuto finanziario dell'Unione e i contributi degli Stati membri, dei gruppi di produttori e dei loro soci;

ii) 

una ripartizione degli aiuti concessi a norma dell'articolo 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 55

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

1.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, la media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato VI nel corso della settimana precedente, se dispongono dei relativi dati.

Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui alla parte B dello stesso allegato sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.

Gli Stati membri comunicano una sola media ponderata dei prezzi corrispondente ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI del presente regolamento. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o forme di presentazione diversi da quelli indicati in tale allegato, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.

I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

2.  
Gli Stati membri individuano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli interessati. Essi comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi e il loro peso nella media in occasione della prima comunicazione o di modifiche successive. Essi possono comunicare altri prezzi su base volontaria.



Sezione 2

Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali

▼M1

Articolo 56

Indicatori

1.  
I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi operativi, nonché la loro efficienza ed efficacia rispetto a tali obiettivi.
2.  
I progressi, l'efficienza e l'efficacia di cui al paragrafo 1 sono valutati per l'intero periodo di attuazione del programma operativo sulla base di indicatori, elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che riguardano le azioni e le misure attuate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori riconosciuti nel corso dei programmi operativi.

▼B

Articolo 57

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

1.  
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati per l'elaborazione degli indicatori applicabili alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.
2.  

L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:

a) 

verifichino la qualità dell'esecuzione del programma;

b) 

individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o riesami del programma operativo;

▼M1

c) 

forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione.

▼B

3.  
►M3  La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo. ◄

▼M1

L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma, sulla base degli indicatori elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

▼B

Se del caso, l'esercizio di valutazione comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:

a) 

la prevenzione dell'erosione del suolo;

b) 

un uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari;

c) 

la protezione degli habitat e della biodiversità e

d) 

la tutela del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

a) 

migliorare la qualità del programma operativo;

b) 

individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo e

c) 

trarre insegnamenti utili per migliorare i futuri programmi operativi.

▼M1

La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

▼B

Articolo 58

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

1.  
Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 56. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.
2.  

La sorveglianza è permanente per monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori. L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:

a) 

verifichino la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;

b) 

individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi.

3.  

La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali e del penultimo anno trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:

a) 

migliorare la qualità della strategia;

b) 

individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia.

La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2020. I risultati fanno parte della relazione nazionale annuale di cui all'articolo 54, lettera b), relativa allo stesso anno. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle misure stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



Sezione 3

Sanzioni amministrative

Articolo 59

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1.  
Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.
2.  
Se le misure correttive di cui al paragrafo 1 non sono adottate entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che inizia immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di tali misure correttive e non è comunque superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento è sospeso.

La sospensione cessa il giorno in cui il controllo conferma che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

3.  
Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione del riconoscimento in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
4.  
Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.
5.  
La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile o parte di esso che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
6.  
Gli Stati membri revocano il riconoscimento se l'organizzazione di produttori non rispetta il criterio del volume o del valore minimo di produzione commercializzata, previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 ottobre del secondo anno che segue l'anno in cui tali criteri non sono stati rispettati. La revoca ha effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le misure di prevenzione dei rischi, non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.

7.  
Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare i pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.
8.  
I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo di fornire allo Stato membro le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 60

Frodi

1.  
Gli Stati membri sospendono i pagamenti e il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori che sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti.
2.  

Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori abbia commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:

a) 

revocano il riconoscimento di tale organizzazione o associazione;

b) 

escludono le azioni in causa dal sostegno a favore del programma operativo e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni e

c) 

escludono tale organizzazione o associazione dal riconoscimento nel corso dell'anno successivo.

Articolo 61

Sanzione per gli importi non ammissibili

1.  
I pagamenti sono calcolati in funzione delle azioni ammissibili.
2.  

Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso stabilisce:

a) 

l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;

b) 

l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

3.  
Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una sanzione. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), e quello calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b). Non si applica tuttavia alcuna sanzione se l'organizzazione di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile.
4.  
I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
5.  
Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
6.  
Se alla fine del programma operativo le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono state rispettate, l'importo totale dell'aiuto per l'ultimo anno del programma operativo è ridotto in proporzione all'importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.

Articolo 62

Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1.  

Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono state riscontrate inadempienze con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 che superano le tolleranze stabilite, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione calcolata in base alla proporzione dei prodotti ritirati non conformi:

a) 

se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi effettivamente ritirati a norma dell'articolo 44 del presente regolamento, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;

b) 

se tali quantitativi sono compresi tra il 10 % e il 25 % dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi; o

c) 

se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato a norma dell'articolo 44 del presente regolamento.

2.  
Le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

Articolo 63

Sanzione amministrativa applicabile alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro

Le spese per le operazioni di ritiro non sono ammissibili se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

Articolo 64

Sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

Se nel corso dei controlli eseguiti a norma degli articoli 29 e 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

a) 

sono esclusi dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e

b) 

sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), ha effetto immediato e una durata di almeno un anno con possibilità di proroga.

Articolo 65

Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta

1.  

Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla raccolta verde, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a) 

la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura,

b) 

la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;

c) 

si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

2.  

Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla mancata raccolta, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a) 

la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;

b) 

la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte;

c) 

si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.

3.  
Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano in aggiunta a un'eventuale sanzione imposta a norma dell'articolo 61.

Articolo 66

Impossibilità di effettuare un controllo in loco

Una domanda di riconoscimento o di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto sono respinte per la voce o la parte delle spese in questione se un'organizzazione di produttori, compresi i suoi soci o rappresentanti pertinenti, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 67

Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

1.  
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, e pagano le sanzioni previste nella presente sezione.

Gli interessi sono calcolati:

a) 

in base al periodo trascorso tra il ricevimento del pagamento indebito e il rimborso da parte del beneficiario;

b) 

al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2.  
Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.



CAPO VI

Estensione delle regole

Articolo 68

Condizioni per l'estensione delle regole

1.  

L'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati a condizione che le regole di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo:

a) 

siano in vigore da almeno un anno;

b) 

siano rese obbligatorie per un massimo di tre anni.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, purché la finalità delle regole da estendere sia una di quelle di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere a), e), f), h), i), j), m) e n), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.  
Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica non si applicano ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, a meno che l'estensione delle regole riguardi espressamente tali prodotti, ad eccezione delle norme sulla conoscenza del mercato di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.  
Le regole delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, salvo qualora esse siano state convenute da almeno il 50 % dei produttori interessati da tale regolamento nella circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e tale organizzazione o associazione copra almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.
4.  
Le regole di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applicano ai prodotti ottenuti al di fuori della circoscrizione economica specifica di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 69

Diritto nazionale

1.  
Ai fini dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono decidere che la circoscrizione economica presa in considerazione per l'estensione delle regole di un'organizzazione interprofessionale sia una regione o l'intero territorio nazionale, qualora le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
2.  

Per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:

a) 

dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;

b) 

delle vendite dirette di cui alla lettera a);

c) 

dei prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, salvo qualora le regole estese riguardino espressamente tali prodotti;

d) 

dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 70

Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche

1.  

Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle regole che ha reso obbligatorie per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:

a) 

la circoscrizione economica in cui tali regole si applicano;

b) 

l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione interprofessionale che ha chiesto l'estensione delle regole e i dati che dimostrino la conformità con l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) 

se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori, il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della richiesta di estensione;

d) 

se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, la produzione totale della circoscrizione economica e la produzione commercializzata da tale organizzazione o associazione nell'ultima campagna per la quale i dati sono disponibili;

e) 

la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale interessata e

f) 

la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.

2.  
Se uno Stato membro ha stabilito norme nazionali in materia di rappresentatività in caso di estensione delle regole delle organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 164, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esso comunica alla Commissione, contestualmente alla comunicazione dell'estensione delle regole, tali norme e la relativa giustificazione.
3.  
Prima di rendere pubbliche le regole estese, la Commissione ne informa gli Stati membri con tutti i mezzi che ritiene appropriati.

Articolo 71

Revoca dell'estensione delle regole

La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 175, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone a uno Stato membro di revocare l'estensione delle regole da esso decisa a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, di tale regolamento, qualora constati che:

a) 

la decisione dello Stato membro esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b) 

l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori;

c) 

le disposizioni del presente capo non sono state rispettate.

La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica dalla data di comunicazione di tale constatazione allo Stato membro interessato.

Articolo 72

Acquirenti di prodotti sull'albero

1.  
In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole relative alla conoscenza della produzione e alla commercializzazione.
2.  
Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese obbligatorie determinate regole diverse da quelle indicate al paragrafo 1.



TITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI — REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA

Articolo 73

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«partita» : la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e

b)

«importatore» : il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

Articolo 74

Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati

1.  

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:

a) 

i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri e

b) 

i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d'importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.

Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.

2.  

I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono rilevati:

a) 

per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A;

b) 

per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e

c) 

nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.

Essi sono ridotti dei seguenti importi:

a) 

un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e

b) 

le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati immediatamente alla Commissione.

3.  

I prezzi rilevati a norma del paragrafo 2, se stabiliti nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti:

a) 

di un importo pari al 9 % per tenere conto del margine commerciale del grossista e

b) 

di un importo pari a 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

4.  

Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i seguenti prezzi sono considerati rappresentativi:

a) 

i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

b) 

i prezzi dei prodotti delle categorie I e II, se i quantitativi di queste categorie rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

c) 

i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, salvo qualora si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle loro caratteristiche qualitative, tali prodotti non sono normalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui al primo comma, lettera c), si applica previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

Articolo 75

Base del prezzo di entrata

1.  
Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento.
2.  
Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la garanzia di cui all'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 9 ). A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione.

Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 10 ), o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia.

3.  
Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4.  
Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore.
5.  
L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.

La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.

Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.

6.  
Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (UE) n. 1306/2013, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, nel presente regolamento o nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, gli Stati membri applicano sanzioni a livello nazionale per le irregolarità relative ai requisiti fissati in tali regolamenti, anche per quanto riguarda la mancata attuazione di un programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 77

Comunicazioni

1.  

Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:

a) 

gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 54;

b) 

prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 55;

c) 

prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74;

d) 

volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.

L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.

3.  
Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 11 ).
4.  
Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 78

Comunicazione di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 7, e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il caso di forza maggiore ha avuto luogo.

Articolo 79

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

1) 

L'articolo 2 è soppresso.

2) 

Gli articoli da 19 a 35 sono soppressi.

3) 

Gli articoli da 50 a 148 sono soppressi.

4) 

Gli allegati da VI a XVIII sono soppressi.

Articolo 80

Disposizioni transitorie

1.  

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:

a) 

continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;

b) 

essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o

c) 

essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

▼M3 —————

▼B

Articolo 81

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Prodotti trasformati di cui all'articolo 22, paragrafo 2



Categoria

Codice NC

Designazione delle merci

Succhi di frutta

ex  20 09

Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 , i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati.

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex  20 09 . Sono ottenuti dall'eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d'acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.

Concentrato di pomodoro

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballato in confezioni pronte il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.

Ortofrutticoli congelati

ex  07 10

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00 , le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 .

ex  08 11

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95 .

ex  20 04

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10 , le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91 .

Frutta e verdura in scatola

ex  20 01

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

— pimenti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

— granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

— cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

— olive della sottovoce 2001 90 65

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97 .

ex  20 02

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le olive della sottovoce 2005 70 , il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i pimenti del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10 , nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10 .

ex  20 08

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

— altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, della sottovoce ex 2008 19

— cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

— granturco della sottovoce 2008 99 85

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

— miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59 ,ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

— banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 .

Funghi in scatola

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico.

Frutta temporaneamente conservata in salamoia

ex  08 12

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all'alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98 .

Frutta essiccata

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 .

Fichi secchi.

Uve secche.

Altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, esclusa la frutta tropicale e relativi miscugli.

Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.

Erbe aromatiche trasformate

ex  09 10

ex  12 11

Timo essiccato.

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.

Paprika in polvere

ex  09 04

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10 .




ALLEGATO II

Elenco di azioni e spese non ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1. 

Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

2. 

Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi.

3. 

Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

4. 

Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo II, capo III, sezione 7.

5. 

Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 38.

6. 

Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

7. 

Spese per riunioni e corsi di formazione non attinenti al programma operativo.

8. 

Azioni o spese riguardanti i quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.

9. 

Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.

10. 

Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.

11. 

Spese di esercizio dei beni noleggiati.

12. 

Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.

13. 

Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

14. 

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

15. 

Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.

16. 

Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.

17. 

Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.

18. 

Spese sostenute da terzi diversi dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dai suoi soci, o dalle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

▼M3

19. 

Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali conforme al requisito di cui all’articolo 22, paragrafo 8.

▼M1

20. 

Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori o da loro associazioni al di fuori dell'Unione, salvo qualora venga attuata una promozione al di fuori dell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

▼M1

21. 

Crediti all'esportazione collegati ad azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi.

▼B




ALLEGATO III

Elenco non esaustivo di azioni e spese ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1. 

Spese specifiche relative a:

— 
miglioramento della qualità dei prodotti,
— 
prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale,
— 
azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013,
— 
produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche,
— 
controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

▼M3

Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie per ognuna delle categorie di spese ammissibili di cui al primo comma.

▼B

2. 

Costi amministrativi e di personale inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

a) 

spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2 % del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'articolo 33, fino ad un importo massimo di 180 000  EUR, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'UE, sia il contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori di cui al primo paragrafo, nel limite massimo di 1 250 000  EUR per associazione di organizzazioni di produttori.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

b) 

spese di personale, compresi gli oneri salariali obbligatori per legge se questi sono direttamente a carico dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, soggette all'approvazione degli Stati membri, o a carico di cooperative socie dell'organizzazione di produttori, connesse a misure intese:

i) 

a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;

ii) 

a migliorare le condizioni di commercializzazione.

L'attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci produttori, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui al presente punto. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

All'atto di chiedere detti tassi forfettari fissi le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;

c) 

spese legali e amministrative per la fusione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori transnazionali o di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizzazioni di produttori.

▼M3

3. 

Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio.

▼B

4. 

Promozione:

— 
di marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali conformi al requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 8,
— 
promozione generica e promozione di marchi di qualità,
— 
spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione al primo e al secondo trattino, a condizione che siano previste nel programma operativo.

Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:

a) 

siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o

b) 

in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.

Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l'emblema dell'Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del presente regolamento non utilizzano l'emblema dell'Unione europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

5. 

Spese per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

6. 

Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.

7. 

Acquisto di attrezzature, comprese attrezzature d'occasione purché non siano state acquistate con il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono l'acquisto.

8. 

Investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni all'organizzazione di produttori; e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

9. 

Locazione, anche di materiale d'occasione che non ha ricevuto il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono la locazione, nei limiti del valore netto di mercato del bene.

10. 

Noleggio di attrezzature o di altri beni ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.

11. 

Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

▼M1

12. 

Spese connesse all'orientamento nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi previste dal programma operativo.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa misura sono:

a) 

le spese connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento e

b) 

le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento.

13. 

Spese connesse alla negoziazione nonché all'attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione, se a carico dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del rimborso delle spese dei paesi terzi.

14. 

Spese connesse alle misure di promozione e di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Le spese ammissibili nel quadro di tali misure sono quelle connesse all'organizzazione di eventi informativi e promozionali e alla partecipazione a tali eventi, comprese le attività di pubbliche relazioni e le campagne di promozione e di informazione, e possono assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale. Le spese relative a servizi di consulenza tecnica sono ammissibili se necessarie per l'organizzazione di tali eventi o la partecipazione ai medesimi oppure per campagne di promozione e di informazione.

▼B




ALLEGATO IV

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 45, paragrafo 1



Prodotto

Massimale di sostegno (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Cavolfiori

21,05

15,79

Pomodori (1o giugno — 31 ottobre)

7,25

7,25

Pomodori (1o novembre — 31 maggio)

33,96

25,48

Mele

24,16

18,11

Uve

53,52

40,14

Albicocche

64,18

48,14

Pesche noci

37,82

28,37

Pesche

37,32

27,99

Pere

33,96

25,47

Melanzane

31,2

23,41

Meloni

48,1

36,07

Cocomeri

9,76

7,31

Arance

21,00

21,00

Mandarini

25,82

19,50

Clementine

32,38

24,28

Mandarini satsuma

25,56

19,50

Limoni

29,98

22,48

▼M1




ALLEGATO V

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 54, lettera b)

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione. Esse devono comprendere dati sui controlli effettuati e sulle sanzioni amministrative applicate. Per quanto riguarda le informazioni che variano nel corso dell'anno, la relazione annuale deve riflettere la situazione esistente al 31 dicembre dell'anno oggetto della relazione.

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1. Informazioni di carattere amministrativo:

a) 

modifiche della legislazione nazionale adottate ai fini dell'applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, e del titolo II, capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) 

modifiche relative alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi.

2. Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori, sulle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:

a) 

numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti/sospesi. Inoltre:

i) 

per le associazioni di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni di produttori aderenti;

ii) 

per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni di produttori aderenti e Stati membri in cui tali organizzazioni hanno sede;

b) 

numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti/sospesi. Inoltre, per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni aderenti e Stati membri in cui tali organizzazioni hanno sede;

c) 

numero totale di fusioni tra organizzazioni (con indicazione del totale, del numero di nuove organizzazioni e dei nuovi numeri di identificazione);

d) 

numero di soci (numero totale e indicazione del numero di persone fisiche, persone giuridiche e produttori di ortofrutticoli);

e) 

numero totale di organizzazioni/gruppi con un programma operativo/un piano di riconoscimento (indicazione del numero di organizzazioni/gruppi riconosciuti, sospesi e oggetto di una fusione);

f) 

parte della produzione di prodotti destinati al mercato del fresco (con indicazione del valore e del volume);

g) 

parte della produzione di prodotti destinati alla trasformazione (con indicazione del valore e del volume);

h) 

superficie coltivata a ortofrutticoli.

3. Informazioni concernenti le spese:

a) 

spese relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartite tra fondo di esercizio, fondo di esercizio definitivo e aiuto finanziario nazionale);

b) 

spese totali effettive dei programmi operativi per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartite tra azioni e misure connesse ai loro obiettivi);

c) 

spese totali effettive per i gruppi di produttori;

d) 

ritiri suddivisi tra le categorie di prodotti (volume, spesa totale, importo dell'aiuto finanziario dell'UE e destinazioni — distribuzione gratuita, compostaggio, industria di trasformazione e altro).

4. Informazioni relative alla sorveglianza dei programmi operativi e dei piani di riconoscimento:

a) 

indicatori relativi alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartiti tra azioni e misure connesse ai loro obiettivi);

b) 

indicatori relativi ai gruppi di produttori.

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Informazioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative:

a) 

controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli,

b) 

percentuali di controllo,

c) 

risultati dei controlli,

d) 

sanzioni amministrative applicate.

▼M3




ALLEGATO VI

Comunicazioni dei prezzi di cui all’articolo 55, paragrafo 1



Prodotto

Tipo/varietà

Presentazione/calibro

Mercati rappresentativi

Pomodori

Tondi

Calibro 47-102 mm, alla rinfusa, in imballaggi da 5 o 6 kg

Belgio

Bulgaria

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

A grappolo

Tutti i tipi di pomodoro a grappolo, ma solo se il calibro medio dei singoli pomodori è pari o superiore a 47 mm, in imballaggi da 5 o 6 kg

Speciali/Ciliegia

Pomodori sfusi o a grappolo, pomodori speciali, solo se il calibro medio dei singoli pomodori è inferiore a 47 mm (40 mm per i pomodori ciliegia), in imballaggi da 250-500 g ca.

Albicocche

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 45 - 50 mm

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Bulgaria

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Pesche noci

Polpa bianca

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Polpa gialla

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Pesche

Polpa bianca

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Portogallo

Polpa gialla

Calibro A/B

Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.

Uve da tavola

Qualsiasi tipo e varietà consemi

Vaschette o imballaggi da 1 kg

Vaschette o imballaggi da 1 kg

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Portogallo

Qualsiasi tipo e varietà senza semi

Pere

Blanquilla

Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca.

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Conference

Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca.

Williams

Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca.

Rocha

Abbé Fétel

Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca.

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca.

Mele

Braeburn

Calibro 65/80, imballaggi da 5-20 kg ca.

Belgio

Cechia

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Ungheria

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Cox orange

Elstar

Gala

Golden delicious

Jonagold (o Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious e altre varietà rosse

Boskoop

Mandarini satsuma

Tutte le varietà

Calibro 1-X -3, imballaggi da 10-20 kg ca.

Spagna

Limoni

Tutte le varietà

Calibro 3 - 4, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Clementine

Tutte le varietà

Calibro 1-X -3, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Mandarini

Tutte le varietà

Calibro 1 - 2, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Portogallo

Arance

Salustiana

Navelinas

Navelate

Calibro 3 - 6, imballaggi da 10-20 kg ca.

Grecia

Spagna

Italia

Portogallo

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Cavolfiori

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 16 - 20 cm

Germania

Spagna

Francia

Italia

Polonia

Melanzane

Qualsiasi tipo e varietà

Calibro 40+/70+

Spagna

Italia

Romania

Cocomeri

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Grecia

Spagna

Italia

Ungheria

Romania

Meloni

Qualsiasi tipo e varietà

Norme usuali nel mercato rappresentativo

Grecia

Spagna

Francia

Italia

▼B




ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A



Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex 0702 00 00

Pomodori

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0707 00 05

Cetrioli (1)

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0709 90 80

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

ex 0805 10 20

Arance dolci, fresche

1o dicembre — 31 maggio

ex 0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma; wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

1o giugno — 31 maggio

ex 0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

ex 0808 10 80

Mele

1o luglio — 30 giugno

ex 0808 20 50

Pere

1o luglio — 30 aprile

ex 0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

ex 0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio — 10 agosto

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

PARTE B



Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex 0707 00 05

Cetrioli destinati alla trasformazione

1o maggio — 31 ottobre

ex 0809 20 05

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

21 maggio — 10 agosto



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

( 6 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 10 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

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