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Document 02008R1005-20110309

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/2011-03-09

    02008R1005 — IT — 09.03.2011 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO

    del 29 settembre 2008

    che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

    (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2009

      L 280

    5

    27.10.2009

     M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2010

      L 26

    1

    30.1.2010

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2011

      L 57

    10

    2.3.2011


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 022, 26.1.2011, pag.  8 (1005/2008)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO

    del 29 settembre 2008

    che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.  
    Il presente regolamento istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro adotta, conformemente al diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l’espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
    3.  
    Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a tutta la pesca INN e alle attività connesse esercitate nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato o nelle acque comunitarie, nelle acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi e in alto mare. La pesca INN nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato è assimilata a quella effettuata nelle acque marittime di paesi terzi.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1) 

    «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate;

    2) 

    «pesca illegale»: le attività di pesca:

    a) 

    praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

    b) 

    praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure

    c) 

    praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente;

    3) 

    «pesca non dichiarata»: attività di pesca:

    a) 

    che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all’autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure

    b) 

    che sono state praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o

    4) 

    «pesca non regolamentata»: attività di pesca:

    a) 

    praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure

    b) 

    praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;

    5) 

    «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container;

    6) 

    «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

    7) 

    «autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca;

    8) 

    «prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 11 ), ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

    9) 

    «misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o comunitario;

    10) 

    «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

    11) 

    «importazione»: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;

    12) 

    «importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura;

    13) 

    «esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro;

    14) 

    «riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità;

    15) 

    «organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente;

    16) 

    «parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;

    17) 

    «avvistamento»: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    18) 

    «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune;

    19) 

    «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche;

    20) 

    «rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;

    21) 

    «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, comunitarie o nazionali;

    22) 

    «alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»);

    23) 

    «spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura.

    Articolo 3

    Pescherecci dediti alla pesca INN

    1.  

    Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:

    a) 

    ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure

    b) 

    non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’articolo 6; oppure

    c) 

    ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure

    d) 

    ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure

    e) 

    ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure

    f) 

    ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure

    g) 

    ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure

    h) 

    ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure

    i) 

    ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure

    j) 

    ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure

    k) 

    ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure

    l) 

    è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.

    2.  
    Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell’infrazione o il suo ripetersi.



    CAPO II

    ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI



    SEZIONE 1

    Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi

    Articolo 4

    Regimi di ispezione in porto

    1.  
    Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è garantito un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri.
    2.  
    Ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo nei porti suddetti, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 della UNCLOS («forza maggiore o difficoltà») per quanto riguarda i servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
    3.  
    Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.
    4.  
    I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzati a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un’organizzazione regionale per la pesca.

    Articolo 5

    Porti designati

    1.  
    Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’articolo 4, paragrafo 2.
    2.  
    I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo unicamente nei porti designati.
    3.  
    Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco.
    4.  
    La Commissione pubblica senza indugio l’elenco dei porti designati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito Internet.

    Articolo 6

    Notifica preventiva

    1.  

    I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

    a) 

    identificazione della nave;

    b) 

    nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi;

    c) 

    autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca;

    d) 

    date della bordata di pesca;

    e) 

    data e ora prevista di arrivo in porto;

    f) 

    quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa;

    g) 

    zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare);

    h) 

    quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie.

    I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio della Comunità.

    2.  
    Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III. Le disposizioni di cui ►C1  all'articolo 13 ◄ in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano mutatis mutandis.
    3.  
    La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.
    4.  
    Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

    Articolo 7

    Autorizzazione

    1.  
    Fatto salvo l’articolo 37, punto 5, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono complete e, nel caso in cui i pescherecci detengano a bordo prodotti della pesca, sono accompagnate dal certificato di cattura di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
    2.  
    L’autorizzazione ad avviare operazioni di sbarco o trasbordo è subordinata a un controllo inteso a stabilire la completezza delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, di un’ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.
    3.  
    In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro di approdo può autorizzare l’accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sono complete o il loro controllo o la loro verifica è ancora in corso, purché i prodotti della pesca siano conservati sotto il controllo delle autorità competenti. I prodotti della pesca potranno essere posti in vendita, presi in consegna o trasportati soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o il completamento del controllo o della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare i prodotti della pesca conformemente alla normativa nazionale. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori.

    Articolo 8

    Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo

    1.  
    I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano, se possibile per via elettronica prima delle operazioni di sbarco o trasbordo, alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati, una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie da sbarcare o trasbordare nonché la data e il luogo di ciascuna cattura. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni.
    2.  
    Gli Stati membri conservano gli originali delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, o una copia cartacea in caso di trasmissione elettronica, per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.
    3.  
    Procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
    4.  
    Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati e/o trasbordati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.



    SEZIONE 2

    Ispezioni in porto

    Articolo 9

    Principi generali

    1.  
    Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, in base alla gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
    2.  

    Sono comunque soggetti ad ispezione:

    a) 

    i pescherecci avvistati ai sensi dell’articolo 48;

    b) 

    i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV;

    c) 

    i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’articolo 25;

    d) 

    i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’articolo 30.

    Articolo 10

    Procedura di ispezione

    1.  
    I funzionari incaricati dell’ispezione («funzionari») hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali pertinenti del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature e tutti i pertinenti documenti che reputano necessario verificare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili. I funzionari possono inoltre interrogare chiunque sia ritenuto in possesso di informazioni sull’oggetto dell’ispezione
    2.  
    Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva di sbarco e i quantitativi per specie sbarcati o trasbordati.
    3.  
    I funzionari firmano il rapporto di ispezione in presenza del comandante del peschereccio, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti. I funzionari indicano nel giornale di bordo che è stata effettuata un’ispezione.
    4.  
    Copia del rapporto d’ispezione è consegnata al comandante del peschereccio, il quale può trasmetterla all’armatore.
    5.  
    Il comandante collabora e presta assistenza nelle ispezioni del peschereccio e non ostacola né minaccia i funzionari né interferisce con l’esercizio delle loro mansioni.

    Articolo 11

    Procedura applicabile in caso di infrazione

    1.  

    Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato pesca INN conformemente ai criteri di cui all’articolo 3, il funzionario:

    a) 

    registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

    b) 

    adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

    c) 

    trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle autorità competenti.

    2.  
    Se l’ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato pesca INN conformemente ai criteri definiti all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture.
    3.  
    Lo Stato membro che ha eseguito l’ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all’organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco o trasbordo, adottata a norma del paragrafo 2, accompagnata da una copia del rapporto di ispezione. La Commissione o l’organismo designato da questa trasmette immediatamente tale notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell’organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.
    4.  
    Se la presunta violazione ha avuto luogo in alto mare, lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla stessa e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione dello Stato membro di approdo, a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato di bandiera abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione.



    CAPO III

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

    Articolo 12

    Certificati di cattura

    1.  
    È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da pesca INN, non dichiarate e non regolamentate.
    2.  
    Ai fini dell’effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento.
    3.  
    Il certificato di cattura di cui al paragrafo 2 è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca. Esso è utilizzato per certificare che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
    4.  
    Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato II ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. Con l’accordo dello Stato di bandiera, nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo.
    5.  
    L’elenco dei prodotti cui il certificato di cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni anno in funzione degli elementi risultanti dalle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII e può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

    1.  
    I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti sistemi di documentazione delle catture è stilato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
    2.  
    Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i vigenti regolamenti specifici che recepiscono nel diritto comunitario i suddetti sistemi di documentazione delle catture.

    Articolo 14

    Importazione indiretta di prodotti della pesca

    1.  

    Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:

    a) 

    il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera;

    b) 

    prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo.

    Costituiscono prove documentate:

    i) 

    ove appropriato, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera; oppure

    ii) 

    un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo:

    — 
    contenente una descrizione esatta dei prodotti della pesca, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
    — 
    indicante le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo.

    Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, il documento di cui sopra può essere sostituito da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica.

    2.  

    Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:

    a) 

    contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;

    b) 

    indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e

    c) 

    accompagnato:

    i) 

    dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione; oppure

    ii) 

    da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parti delle catture in questione siano state utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione.

    Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.

    3.  
    I documenti e la dichiarazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere trasmessi per via elettronica nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

    Articolo 15

    Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

    1.  
    L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.
    2.  
    Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 16

    Presentazione e controlli dei certificati di cattura

    1.  
    Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità o del mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, gli importatori cui è stato concesso lo status di operatore economico riconosciuto possono avvertire le autorità competenti degli Stati membri dell’arrivo dei prodotti entro il termine di cui al paragrafo 1 e tenere il certificato di cattura convalidato ed i documenti connessi di cui all’articolo 14 a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo o delle verifiche di cui all’articolo 17.
    3.  

    I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono:

    a) 

    lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro;

    b) 

    un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2;

    c) 

    riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione;

    d) 

    un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento;

    e) 

    l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche;

    f) 

    se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché

    g) 

    se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica.

    Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

    Articolo 17

    Verifiche

    1.  
    Le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare tutte le verifiche che reputano necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
    2.  
    Le verifiche possono consistere, in particolare, nell’esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell’esistenza e dell’autenticità dei documenti, nell’esame della contabilità degli operatori e di altre scritture, nell’ispezione dei mezzi di trasporto, compresi i container, e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto a norma del capo II.
    3.  
    Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri definiti a livello nazionale o comunitario nel quadro della gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate le informazioni. I criteri comunitari sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
    4.  

    Le verifiche sono comunque effettuate se:

    a) 

    l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell’autenticità del certificato di cattura, del timbro o della firma di convalida dell’autorità competente dello Stato di bandiera; oppure

    b) 

    l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni del presente regolamento; oppure

    c) 

    un peschereccio, un’impresa di pesca o altri operatori sono stati segnalati in relazione a presunta pesca INN, compresi i pescherecci segnalati a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; oppure

    d) 

    uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; oppure

    e) 

    una notifica è stata pubblicata a norma dell’articolo 23, paragrafo 1.

    5.  
    Oltre alle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono decidere di effettuare verifiche su base casuale.
    6.  

    Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. In tal caso:

    a) 

    la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l’inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

    b) 

    la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14, una proroga di durata non superiore a 15 giorni.

    7.  
    L’immissione in consumo dei prodotti è sospesa in attesa dei risultati delle procedure di verifica previste ai paragrafi da 1 a 6. Il costo di magazzinaggio è a carico dell’operatore.
    8.  
    Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

    Articolo 18

    Diniego di importazione

    1.  

    Le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che:

    a) 

    l’importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati o di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 16, paragrafi 1 o 2;

    b) 

    i prodotti destinati all’importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura;

    c) 

    il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all’articolo 12, paragrafo 3;

    d) 

    il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte;

    e) 

    l’importatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all’articolo 14, paragrafi 1 o 2;

    f) 

    il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura nell’elenco comunitario delle navi INN o negli elenchi delle navi INN di cui all’articolo 30;

    g) 

    il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell’articolo 31.

    2.  

    Le autorità competenti degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, se:

    a) 

    dalla risposta ricevuta risulta che l’esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura; oppure

    b) 

    dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo; oppure

    c) 

    non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato; oppure

    d) 

    la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta.

    3.  
    In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza.
    4.  
    Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 quando esse lo riguardino. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.
    5.  
    Le autorità competenti degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. Copia della notifica è trasmessa alla Commissione.

    Articolo 19

    Transito e trasbordo

    1.  
    Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un altro Stato membro nel quale sono vincolati ad altro regime doganale, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.
    2.  
    Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 nel luogo di entrata o in quello di destinazione. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione le misure adottate per l’attuazione del presente paragrafo e tengono aggiornate le informazioni. La Commissione pubblica dette informazioni sul proprio sito Internet.
    3.  
    Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono trasbordati e trasportati via mare in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.
    4.  
    Lo Stato membro di trasbordo comunica allo Stato membro di destinazione, al più presto dopo che le informazioni sono note e comunque prima della data prevista di arrivo al porto di destinazione, le informazioni riportate nella documentazione di trasporto circa la tipologia dei prodotti della pesca, il loro peso, il porto di carico e lo spedizioniere nel paese terzo, il nome della nave che effettua il trasporto e i porti di trasbordo e di destinazione.

    Articolo 20

    Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi

    1.  

    L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:

    a) 

    dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci;

    b) 

    le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità.

    2.  
    L’allegato III specifica le informazioni che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1.
    3.  
    Ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato di bandiera. Se quest’ultimo non ha provveduto a fornire tutti gli elementi specificati al paragrafo 1, la Commissione segnala gli elementi mancanti e chiede che sia effettuata una nuova notifica.
    4.  

    Ove opportuno, la Commissione coopera, sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del presente regolamento, compreso il ricorso a mezzi elettronici per redigere, convalidare o presentare il certificato di cattura e se del caso i documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2.

    Tale cooperazione mira a:

    a) 

    garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità provengano da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili;

    b) 

    agevolare gli Stati di bandiera nell’espletamento delle formalità connesse all’accesso dei pescherecci ai porti, all’importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti al capo II e al presente capo;

    c) 

    prevedere la realizzazione di controlli in loco da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato, al fine di verificare l’effettiva attuazione dell’accordo di cooperazione;

    d) 

    prevedere l’istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione.

    5.  
    La cooperazione di cui al paragrafo 4 non costituisce un prerequisito per l’applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di qualsivoglia Stato.

    Articolo 21

    Riesportazione

    1.  
    La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura a norma del presente capo è autorizzata previa convalida della parte «riesportazione» del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione o di una copia di esso allorché i prodotti della pesca da riesportare rappresentano una parte dei prodotti importati.
    2.  
    La procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, si applica mutadis mutandis allorché i prodotti della pesca sono riesportati da un operatore economico riconosciuto.
    3.  
    Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15.

    Articolo 22

    Registrazione e diffusione delle informazioni

    1.  

    La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. In tale registro figurano:

    a) 

    gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida, il controllo e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi rispettivamente degli articoli 15, 16, 17 e 21;

    b) 

    gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, con l’indicazione degli Stati con cui è stata istituita una cooperazione con paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4.

    2.  
    La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli Stati e delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e tiene aggiornate tali informazioni. La Commissione mette a disposizione, per via elettronica, delle autorità degli Stati membri responsabili della convalida e della verifica dei certificati di cattura i dati delle autorità degli Stati di bandiera preposte alla convalida e alla verifica di tali certificati.
    3.  
    La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti a norma dell’articolo 13 e lo aggiorna regolarmente.
    4.  
    Gli Stati membri conservano gli originali dei certificati di cattura presentati per l’importazione, dei certificati di cattura convalidati per l’esportazione e delle sezioni dei certificati di cattura relative alla riesportazione per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.
    5.  
    Gli operatori economici riconosciuti conservano l’originale dei documenti di cui al paragrafo 4 per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.



    CAPO IV

    SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO

    Articolo 23

    Notifiche di allarme

    1.  
    Se dalle informazioni ottenute a norma dei capi II, III, V, VI, VII, VIII, X o XI emergono dubbi fondati circa la conformità dei pescherecci o dei prodotti della pesca di taluni paesi terzi alle leggi o ai regolamenti, comprese le leggi o i regolamenti applicabili comunicati da paesi terzi nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, o alle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili, la Commissione pubblica nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme destinata a mettere in guardia gli operatori e ad assicurare che gli Stati membri adottino misure adeguate nei confronti dei paesi terzi interessati, conformemente al disposto del presente capo.
    2.  
    La Commissione comunica senza indugio le informazioni di cui paragrafo 1 alle autorità degli Stati membri e allo Stato di bandiera interessato e, ove del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14.

    Articolo 24

    Interventi successivi all’emissione di un allarme

    1.  

    Alla ricezione delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, gli Stati membri, se del caso, e in base alla gestione del rischio:

    a) 

    identificano le spedizioni di prodotti della pesca in corso di importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;

    b) 

    adottano le misure necessarie per assicurare che le future spedizioni di prodotti della pesca destinati all’importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme siano sottoposte alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;

    c) 

    identificano le precedenti spedizioni di prodotti della pesca che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ed eseguono le opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati in precedenza;

    d) 

    sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ai necessari accertamenti, indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, conformemente alle norme del diritto internazionale.

    2.  
    Gli Stati membri comunicano quanto prima possibile alla Commissione l’esito delle loro verifiche e richieste di verifica, nonché i provvedimenti adottati in caso di accertata violazione di leggi, regolamenti o misure internazionali di conservazione e di gestione.
    3.  

    Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio:

    a) 

    a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente;

    b) 

    ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; nonché

    c) 

    ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali.

    4.  

    Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che permangono i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme, la Commissione provvede senza indugio:

    a) 

    a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme aggiornata;

    b) 

    ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

    c) 

    ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché

    d) 

    ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.

    5.  

    Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:

    a) 

    a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una nuova notifica a tal fine;

    b) 

    ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative a norma dei capi V e VI;

    c) 

    ove del caso, ad informare il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;

    d) 

    ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; e

    e) 

    ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.



    CAPO V

    IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI DEDITI ALLA PESCA INN

    Articolo 25

    Sospetta pesca INN

    1.  

    La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza:

    a) 

    tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o

    b) 

    eventuali altre informazioni pertinenti, quali:

    i) 

    dati di cattura;

    ii) 

    informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili;

    iii) 

    registri e basi di dati sulle navi;

    iv) 

    programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

    v) 

    rapporti su avvistamenti o su altre attività di pescherecci INN presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3 ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca;

    vi) 

    rapporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardanti i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3;

    vii) 

    qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca.

    2.  
    Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, corredandole degli elementi di prova forniti.
    3.  
    La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni peschereccio sospettato di praticare pesca INN e lo aggiorna ogniqualvolta riceve nuove informazioni.

    Articolo 26

    Presunta pesca INN

    1.  
    La Commissione identifica i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma dell’articolo 25 sono sufficienti per presumere una partecipazione a pesca INN e giustificano quindi un’indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato.
    2.  

    La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:

    a) 

    sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;

    b) 

    si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulla presunta pesca INN e di comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;

    c) 

    si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;

    d) 

    si chiede allo Stato di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2;

    e) 

    si informa lo Stato di bandiera delle disposizioni dei capi VI e VII.

    3.  

    La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:

    a) 

    sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;

    b) 

    si invita formalmente lo Stato membro di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, per indagare sulla presunta pesca INN o, se del caso, a riferire su tutti i provvedimenti già adottati per indagare su di essa e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;

    c) 

    si chiede formalmente allo Stato membro di bandiera di adottare tempestive misure di esecuzione nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio interessato si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;

    d) 

    si chiede allo Stato membro di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione della nave nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2.

    4.  
    La Commissione diffonde a tutti gli Stati membri le informazioni relative ai pescherecci presumibilmente implicate in pesca INN, al fine di facilitare l’attuazione del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 27

    Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN

    1.  
    La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, stabilisce l’elenco comunitario delle navi INN. Nell’elenco figurano i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma del presente regolamento in seguito alle misure previste agli articoli 25 e 26 consentono di stabilire la partecipazione alla pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno ottemperato alle richieste formali di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale pesca INN.
    2.  
    Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. La motivazione menziona il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni e offre all’armatore e, se del caso agli operatori, la possibilità di essere sentiti e di difendere la loro causa, lasciando loro tempi e mezzi adeguati.
    3.  
    Ove decida di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione notifica la sua decisione all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio, specificando le ragioni di tale decisione.
    4.  
    Gli obblighi imposti alla Commissione dai paragrafi 2 e 3 si applicano senza pregiudizio della responsabilità primaria dello Stato di bandiera nei confronti del peschereccio e soltanto a condizione che la Commissione disponga dei dati atti a identificare l’armatore e gli operatori del peschereccio medesimo.
    5.  
    La Commissione notifica allo Stato di bandiera l’iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, specificando i motivi dettagliati che la giustificano.
    6.  

    La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN:

    a) 

    di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’articolo 37; nonché

    b) 

    di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.

    7.  
    Il presente articolo non si applica ai pescherecci comunitari se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure a norma del paragrafo 8.
    8.  
    I pescherecci comunitari non sono iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    Articolo 28

    Radiazione dall’elenco comunitario dei pescherecci INN

    1.  

    La Commissione radia dall’elenco comunitario delle navi INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che:

    a) 

    non hanno praticato alcuna pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco; oppure

    b) 

    sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare la pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2847/93.

    2.  

    L’armatore o, se del caso, l’operatore di un peschereccio iscritto nell’elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello status della nave in caso di inazione dello Stato di bandiera in relazione al disposto del paragrafo 1.

    La Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco unicamente se:

    a) 

    l’armatore o gli operatori forniscono una prova che il peschereccio non esercita più pesca INN; oppure

    b) 

    il peschereccio iscritto è affondato ovvero è stato smantellato.

    3.  

    In tutti gli altri casi la Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    sono trascorsi almeno due anni dall’iscrizione del peschereccio nell’elenco, senza che la Commissione abbia ricevuto segnalazioni, a norma dell’articolo 25, riguardanti presunta pesca INN esercitata dalla nave in questione; oppure

    b) 

    l’armatore fornisce informazioni sulle attività attuali del peschereccio, comprovanti che questa opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e/o delle misure di conservazione e di gestione applicabili alle attività di pesca cui partecipa; oppure

    c) 

    il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN.

    Articolo 29

    Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN

    1.  

    L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni:

    a) 

    nome ed eventuali nomi precedenti;

    b) 

    bandiera ed eventuali bandiere precedenti;

    c) 

    armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi;

    d) 

    operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti;

    e) 

    indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti;

    f) 

    numero Lloyd’s/IMO (se disponibile);

    g) 

    fotografie, se disponibili;

    h) 

    data della prima iscrizione sullo stesso;

    i) 

    sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività.

    2.  
    La Commissione pubblica l’elenco comunitario delle navi INN nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la pubblicità, compresa la pubblicazione del medesimo nel suo sito Internet.
    3.  
    La Commissione aggiorna ogni tre mesi l’elenco comunitario delle navi INN e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali per la pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco alla FAO e alle organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

    Articolo 30

    Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca

    1.  
    Oltre ai pescherecci di cui all’articolo 27, vengono iscritti nell’elenco comunitario dei pescherecci INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca. La radiazione di tali navi dall’elenco comunitario delle navi INN è disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti.
    2.  
    La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali per la pesca.
    3.  
    Ogniqualvolta intervengono cambiamenti negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri ogni aggiunta, soppressione e/o modifica apportata. L’articolo 37 si applica alle navi figuranti negli elenchi modificati delle navi INN delle organizzazioni regionali per la pesca a decorrere dal momento in cui questi sono notificati agli Stati membri.



    CAPO VI

    PAESI TERZI NON COOPERANTI

    Articolo 31

    Identificazione dei paesi terzi non cooperanti

    1.  
    La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN.
    2.  
    L’identificazione di cui al paragrafo 1 è basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XI o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, registri e banche dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica ed elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
    3.  
    Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
    4.  

    Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione:

    a) 

    alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure

    b) 

    all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

    5.  

    Ai fini del paragrafo 3, la Commissione valuta:

    a) 

    se il paese terzo considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;

    b) 

    se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN;

    c) 

    gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità della pesca INN considerata;

    d) 

    per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.

    6.  

    Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

    a) 

    la ratifica, da parte del paese terzo considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla UNCLOS, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all’accordo sul rispetto della FAO;

    b) 

    il fatto che il paese terzo considerato sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate;

    c) 

    qualsiasi atto o omissione del paese terzo considerato che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

    7.  
    Ai fini dell’applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

    Articolo 32

    Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti

    1.  

    La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all’articolo 31. Nella notifica essa include le seguenti informazioni:

    a) 

    la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;

    b) 

    la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;

    c) 

    il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;

    d) 

    le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’articolo 38.

    2.  
    Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi in questione di adottare le misure necessarie per far cessare la pesca INN e prevenirne l’esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c).
    3.  
    La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette ai paesi terzi interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica.
    4.  
    La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

    Articolo 33

    Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti

    1.  
    Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti.
    2.  
    La Commissione notifica senza indugio ai paesi terzi in questione la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e le misure applicate a norma dell’articolo 38, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei loro pescherecci.
    3.  
    La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l’applicazione immediata delle misure di cui all’articolo 38. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.

    Articolo 34

    Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti

    1.  
    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione può essere contemplata anche nel caso in cui i paesi terzi considerati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.
    2.  
    A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all’articolo 39 nei confronti dei paesi terzi considerati.

    Articolo 35

    Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti

    La Commissione pubblica l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la pubblicità di tale elenco, compresa la pubblicazione nel suo sito Internet. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco dei paesi terzi non cooperanti alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

    Articolo 36

    Misure di emergenza

    1.  
    Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può prendere, in linea con i suoi obblighi internazionali, misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
    2.  

    Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:

    a) 

    il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni;

    b) 

    il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato;

    c) 

    il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca;

    d) 

    il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato;

    e) 

    il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

    3.  
    Le misure di emergenza hanno efficacia immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
    4.  
    Gli Stati membri interessati possono deferire la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 al Consiglio entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica.
    5.  
    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può assumere una decisione diversa entro un mese dalla data di ricezione del deferimento.



    CAPO VII

    MISURE APPLICABILI AI PESCHERECCI E AGLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA PESCA INN

    Articolo 37

    Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN

    Ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN («pescherecci INN») si applicano le seguenti misure:

    1) 

    gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci INN;

    2) 

    le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera ai pescherecci INN sono revocati;

    3) 

    i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

    4) 

    in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza ai pescherecci INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali pescherecci;

    5) 

    salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. In alternativa, uno Stato membro può autorizzare l’accesso di un peschereccio INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati conformemente a dette misure detenuti a bordo di pescherecci INN autorizzati ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di difficoltà;

    6) 

    ai pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà;

    7) 

    i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore o di difficoltà;

    8) 

    gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN;

    9) 

    è vietata l’importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati;

    10) 

    sono vietate l’esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da pescherecci INN;

    11) 

    i pescherecci INN privi di pesce ed equipaggio a bordo sono autorizzati ad entrare in un porto per essere smantellati, ma fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari e sanzioni decisi nei confronti di tale nave, nonché eventuali persone fisiche o giuridiche interessate.

    Articolo 38

    Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

    Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure:

    1) 

    è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 31 è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione;

    2) 

    è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati;

    3) 

    è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati;

    4) 

    gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati;

    5) 

    è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati;

    6) 

    tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione;

    7) 

    sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati;

    8) 

    la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN;

    9) 

    la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.



    CAPO VIII

    CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

    Articolo 39

    Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN

    1.  
    I cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati membri («cittadini degli Stati membri») non coadiuvano né praticano la pesca INN, nemmeno svolgendo attività a bordo, in qualità di operatori o di proprietari effettivi di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
    2.  
    Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure appropriate conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di identificare i cittadini che coadiuvano o praticano la pesca INN.
    3.  
    Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN.
    4.  
    Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi delle autorità competenti incaricate di coordinare la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dai cittadini di cui al presente capo e di verificarli, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.

    Articolo 40

    Prevenzione e sanzioni

    1.  
    Gli Stati membri incoraggiano i cittadini a comunicare ogni informazione riguardante eventuali interessi giuridici, diritti beneficiari o interessi finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci nonché i nomi dei pescherecci in causa.
    2.  
    I cittadini non vendono né esportano pescherecci destinati a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
    3.  
    Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell’ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
    4.  
    Gli Stati membri si adoperano per ottenere informazioni in merito all’esistenza di eventuali accordi conclusi tra cittadini e un paese terzo intesi a permettere ai pescherecci che battono la loro bandiera di cambiarla con una bandiera del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci in causa.



    CAPO IX

    MISURE DI ESECUZIONE IMMEDIATE, SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

    Articolo 41

    Campo di applicazione

    Il presente capo si applica:

    1) 

    alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all’allegato II del trattato; oppure

    2) 

    alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri;

    3) 

    alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4.

    Articolo 42

    Infrazioni gravi

    1.  

    Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:

    a) 

    le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3;

    b) 

    le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;

    c) 

    la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi;

    2.  
    Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 43

    Misure di esecuzione immediate

    1.  

    Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:

    a) 

    la cessazione immediata delle attività di pesca;

    b) 

    il ritorno in porto del peschereccio;

    c) 

    l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

    d) 

    la costituzione di una garanzia;

    e) 

    il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;

    f) 

    l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

    g) 

    la sospensione dell’autorizzazione di pesca.

    2.  
    Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l’indagine.

    Articolo 44

    Sanzioni in caso di infrazioni gravi

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
    2.  

    Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

    In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

    Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

    3.  
    Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta, o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 45

    Sanzioni accessorie

    Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:

    1) 

    il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione;

    2) 

    l’immobilizzazione temporanea del peschereccio;

    3) 

    la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati;

    4) 

    la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;

    5) 

    la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;

    6) 

    l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

    7) 

    il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;

    8) 

    la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.

    Articolo 46

    Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie

    Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare una professione. A tal fine si deve tener conto anche delle misure di esecuzione immediata adottate ai sensi dell’articolo 43.

    Articolo 47

    Responsabilità delle persone giuridiche

    1.  

    Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù:

    a) 

    del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

    b) 

    del potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica; o

    c) 

    dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

    2.  
    Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di una delle infrazioni gravi a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
    3.  
    La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici delle infrazioni considerate.



    CAPO X

    ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL’AMBITO DI TALUNE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA IN MATERIA DI AVVISTAMENTO DEI PESCHERECCI

    Articolo 48

    Avvistamento in mare

    1.  
    Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di pesca soggette alle norme in materia di avvistamento in mare adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e che sono vincolanti per la Comunità.
    2.  
    Se avvistano un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN, le autorità competenti degli Stati membri incaricate delle ispezioni in mare redigono senza un indugio un rapporto sull’avvistamento. Tale rapporto e i risultati delle indagini realizzate da detti Stati membri su tali pescherecci sono considerati elementi di prova ai fini dell’attuazione dei vari sistemi di identificazione e di esecuzione previsti nel presente regolamento.
    3.  

    Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:

    a) 

    il nome e la descrizione del peschereccio;

    b) 

    l’indicativo di chiamata del peschereccio;

    c) 

    il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio;

    d) 

    lo Stato di bandiera del peschereccio;

    e) 

    la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione;

    f) 

    la data/ora UTC della prima identificazione;

    g) 

    una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento;

    h) 

    eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione.

    4.  
    I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato l’avvistamento, che li trasmette quanto prima possibile alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato informa quindi immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio avvistato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette subito dopo il rapporto di avvistamento a tutti gli Stati membri e, se opportuno, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, affinché vi sia dato seguito conformemente alle misure adottate da tali organizzazioni.
    5.  
    Se ricevono dall’autorità competente di una parte contraente di un’organizzazione regionale di gestione della pesca un rapporto di avvistamento sulle attività di un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri notificano quanto prima possibile il rapporto e tutte le informazioni pertinenti alla Commissione o all’organismo da essa designato, che le trasmette quindi senza indugio al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca affinché vi sia dato seguito, se del caso, conformemente alle misure adottate da tale organizzazione.
    6.  
    Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.

    Articolo 49

    Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

    1.  
    Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato nel formato stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
    2.  
    La Commissione o l’organismo da essa designato esamina altresì le informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da cittadini, da organizzazioni della società civile, comprese quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti degli interessi del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

    Articolo 50

    Indagini sui pescherecci avvistati

    1.  
    Gli Stati membri avviano quanto prima possibile un’indagine sulle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento a norma dell’articolo 49.
    2.  
    Gli Stati membri notificano, con mezzi elettronici laddove possibile, alla Commissione o all’organismo da essa designato, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla notifica del rapporto di avvistamento ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, la descrizione particolareggiata dell’apertura dell’indagine e delle misure adottate o previste nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento. Rapporti sullo stato di avanzamento delle indagini relative alle attività dei pescherecci avvistati sono trasmessi alla Commissione o all’organismo da essa designato ad intervalli regolari appropriati. Un rapporto finale con le risultanze delle indagini è trasmesso, al completamento delle medesime, alla Commissione o all’organismo da questa designato.
    3.  
    Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, laddove opportuno, se i pescherecci di cui è notificato l’avvistamento hanno operato nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tali navi e indagano sull’osservanza, da parte di tali navi, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Gli Stati membri notificano senza indugio l’esito delle loro verifiche e indagini alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché allo Stato membro di bandiera interessato.
    4.  
    La Commissione o l’organismo da essa designato comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3.
    5.  
    Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.



    CAPO XI

    ASSISTENZA RECIPROCA

    Articolo 51

    Assistenza reciproca

    1.  
    Le autorità amministrative responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità amministrative dei paesi terzi e con la Commissione al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento.
    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, è istituito un sistema di assistenza reciproca, che comprende un sistema d’informazione automatizzato, il «sistema di informazione sulla pesca INN» gestito dalla Commissione o da un organismo da essa designato, destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell’investigazione e nel perseguimento della pesca INN.
    3.  
    Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.



    CAPO XII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 52

    Attuazione

    Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.

    Articolo 53

    Sostegno finanziario

    Gli Stati membri possono esigere dagli operatori interessati una partecipazione ai costi connessi all’attuazione del presente regolamento.

    Articolo 54

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
    2.  

    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    Articolo 55

    Obblighi di comunicazione

    1.  
    Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.
    2.  
    Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni quattro anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
    3.  
    Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla pesca INN è realizzata dalla Commissione entro il 29 ottobre 2013.

    Articolo 56

    Abrogazioni

    Sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2010 l’articolo 28 ter, paragrafo 2, gli articoli 28 sexies, 28 septies, 28 octies e ►C1  l'articolo 31, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2847/93 ◄ , il regolamento (CE) n. 1093/94, il regolamento (CE) n. 1447/1999, gli articoli 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter e 21 quater, del regolamento (CE) n. 1936/2001 e gli articoli 26 bis, 28, 29, 30 e 31, del regolamento (CE) n. 601/2004.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 57

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M3




    ALLEGATO I



    Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» stabilita all’articolo 2, punto 8

    ex Capitolo 3

    ex  16 04

    ex  16 05

    Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve

    ex Capitolo 3

    ex  16 04

    Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne

    0301 10  (1)

    Pesci ornamentali, vivi

    ex 0301 91

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci

    ex 0301 92 00

    Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci

    0301 93 00

    Carpe, vive

    ex 0301 99 11

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci

    0301 99 19

    Altri pesci di acqua dolce, vivi

    ex 0302 11

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci

    ex 0302 12 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0302 19 00

    Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0302 66 00

    Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci

    0302 69 11

    Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 15

    Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 18

    Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    ex 0303 11 00

    Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0303 19 00

    Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0303 21

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci

    ex 0303 22 00

    Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0303 29 00

    Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci

    ex 0303 76 00

    Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci

    0303 79 11

    Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0303 79 19

    Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0304 19 01

    Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 19 03

    Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.)

    ex 0304 19 13

    Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 19 15

    Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 19 17

    Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 19 18

    Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce

    0304 19 91

    Altra carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce

    0304 29 01

    Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 29 03

    Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.)

    0304 29 05

    Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.)

    ex 0304 29 13

    Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 29 15

    Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 29 17

    Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 29 18

    Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce

    0304 99 21

    Altra carne di pesci (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce

    0305 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana

    ex 0305 30 30

    Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0305 30 90

    Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce

    ex 0305 41 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci

    ex 0305 49 45

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 50

    Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 80

    Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti

    ex 0305 59 80

    Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati

    ex 0305 69 50

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci

    ex 0305 69 80

    Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati

    0306 19 10

    Gamberi, congelati

    ex 0306 19 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all’alimentazione umana

    ex 0306 21 00

    Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamentali

    ex 0306 22 10

    Astici (Homarus spp.), ornamentali, vivi

    ex 0306 23 10

    Gamberetti della famiglia Pandalidae, ornamentali, vivi

    ex 0306 23 31

    Gamberetti grigi del genere Crangon, ornamentali, vivi

    ex 0306 23 90

    Altri gamberetti, ornamentali, vivi

    ex 0306 24

    Granchi, ornamentali, vivi

    0306 29 10

    Gamberi, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia

    ex 0306 29 30

    Scampi (Nephrops norvegicus), ornamentali, vivi

    ex 0306 29 90

    Altri crostacei ornamentali, vivi

    ex 0306 29 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all’alimentazione umana

    0307 10

    Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    0307 21 00

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati

    0307 29

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    0307 31

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati

    0307 39

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    ex 0307 41

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), ornamentali

    ex 0307 51

    Polpi o piovre (Octopus spp.), ornamentali

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    ex 0307 91 00

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis e lumache di mare della specie Strombus, vivi (non ornamentali), freschi o refrigerati

    0307 99 13

    Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate

    0307 99 15

    Meduse (Rhopilema spp.), congelate

    ex 0307 99 18

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 e da 0307 99 11 a 0307 99 15 , escluse le seppie della specie Sepia pharaonis le lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, congelati

    ex 0307 99 90

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia

    ex 1604 11 00

    Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 19 10

    Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 20 10

    Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 20 30

    Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 19 91

    Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, congelati

    1604 30 90

    Succedanei del caviale

    ex 1605 40 00

    Preparazioni e conserve di gamberi

    1605 90

    Altri molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati.

    (1)   

    Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009).

    ▼B




    ALLEGATO II

    Certificato di cattura della Comunità europea e certificato di riesportazione

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    Appendice

    Informazioni riguardanti il trasporto

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    ALLEGATO III

    Notifiche dello Stato di bandiera, audit

    1. Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20

    La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate:

    a) 

    a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera;

    b) 

    a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci;

    c) 

    ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui ►C1  all'articolo 12 ◄ e a convalidare tali certificati;

    d) 

    ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci;

    e) 

    ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4;

    f) 

    a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e

    g) 

    ad aggiornare tali notifiche.

    2. Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13

    Se un sistema di documentazione delle catture adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è stato riconosciuto come sistema di certificazione delle catture ai fini del presente regolamento, le notifiche dello Stato di bandiera effettuate nell’ambito di tale sistema sono ritenute conformi alle disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato e le disposizioni del presente allegato si applicano mutatis mutandis.




    ALLEGATO IV

    Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    Confermo che i prodotti della pesca trasformati … (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:

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    Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:

    Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):

    Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione:

    Numero e data del certificato sanitario:

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    Approvazione dell’autorità competente:

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    ( ) Parere espresso il 23 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    ( ) Parere espresso il 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

    ( ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    ( ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    ( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    ( ) Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3).

    ( ) Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5).

    ( ) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

    ( ) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

    ( ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

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