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Document 02008R1005-20110309
Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
02008R1005 — IT — 09.03.2011 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2009 |
L 280 |
5 |
27.10.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2010 |
L 26 |
1 |
30.1.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2011 |
L 57 |
10 |
2.3.2011 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2008
che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate;
«pesca illegale»: le attività di pesca:
praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure
praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente;
«pesca non dichiarata»: attività di pesca:
che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all’autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure
che sono state praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o
«pesca non regolamentata»: attività di pesca:
praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure
praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container;
«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
«autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca;
«prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 11 ), ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
«misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o comunitario;
«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
«importazione»: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;
«importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura;
«esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro;
«riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità;
«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente;
«parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;
«avvistamento»: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune;
«persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche;
«rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;
«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, comunitarie o nazionali;
«alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»);
«spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura.
Articolo 3
Pescherecci dediti alla pesca INN
Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:
ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure
non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’articolo 6; oppure
ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure
ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure
ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure
ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure
ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure
ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure
ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure
ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure
ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure
è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.
CAPO II
ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI
SEZIONE 1
Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi
Articolo 4
Regimi di ispezione in porto
Articolo 5
Porti designati
Articolo 6
Notifica preventiva
I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
identificazione della nave;
nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi;
autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca;
date della bordata di pesca;
data e ora prevista di arrivo in porto;
quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa;
zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare);
quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie.
I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio della Comunità.
Articolo 7
Autorizzazione
Articolo 8
Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo
SEZIONE 2
Ispezioni in porto
Articolo 9
Principi generali
Sono comunque soggetti ad ispezione:
i pescherecci avvistati ai sensi dell’articolo 48;
i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV;
i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’articolo 25;
i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’articolo 30.
Articolo 10
Procedura di ispezione
Articolo 11
Procedura applicabile in caso di infrazione
Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato pesca INN conformemente ai criteri di cui all’articolo 3, il funzionario:
registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;
adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;
trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle autorità competenti.
CAPO III
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Articolo 12
Certificati di cattura
Articolo 13
Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 14
Importazione indiretta di prodotti della pesca
Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:
il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera;
prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo.
Costituiscono prove documentate:
ove appropriato, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera; oppure
un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo:
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, il documento di cui sopra può essere sostituito da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica.
Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:
contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi;
indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e
accompagnato:
dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione; oppure
da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parti delle catture in questione siano state utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione.
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.
Articolo 15
Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
Articolo 16
Presentazione e controlli dei certificati di cattura
I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono:
lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro;
un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2;
riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione;
un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento;
l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche;
se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché
se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica.
Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 17
Verifiche
Le verifiche sono comunque effettuate se:
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell’autenticità del certificato di cattura, del timbro o della firma di convalida dell’autorità competente dello Stato di bandiera; oppure
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni del presente regolamento; oppure
un peschereccio, un’impresa di pesca o altri operatori sono stati segnalati in relazione a presunta pesca INN, compresi i pescherecci segnalati a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; oppure
uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; oppure
una notifica è stata pubblicata a norma dell’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. In tal caso:
la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l’inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;
la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14, una proroga di durata non superiore a 15 giorni.
Articolo 18
Diniego di importazione
Le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che:
l’importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati o di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 16, paragrafi 1 o 2;
i prodotti destinati all’importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura;
il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all’articolo 12, paragrafo 3;
il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte;
l’importatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all’articolo 14, paragrafi 1 o 2;
il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura nell’elenco comunitario delle navi INN o negli elenchi delle navi INN di cui all’articolo 30;
il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell’articolo 31.
Le autorità competenti degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, se:
dalla risposta ricevuta risulta che l’esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura; oppure
dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo; oppure
non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato; oppure
la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta.
Articolo 19
Transito e trasbordo
Articolo 20
Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi
L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:
dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci;
le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità.
Ove opportuno, la Commissione coopera, sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del presente regolamento, compreso il ricorso a mezzi elettronici per redigere, convalidare o presentare il certificato di cattura e se del caso i documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2.
Tale cooperazione mira a:
garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità provengano da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili;
agevolare gli Stati di bandiera nell’espletamento delle formalità connesse all’accesso dei pescherecci ai porti, all’importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti al capo II e al presente capo;
prevedere la realizzazione di controlli in loco da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato, al fine di verificare l’effettiva attuazione dell’accordo di cooperazione;
prevedere l’istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione.
Articolo 21
Riesportazione
Articolo 22
Registrazione e diffusione delle informazioni
La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. In tale registro figurano:
gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida, il controllo e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi rispettivamente degli articoli 15, 16, 17 e 21;
gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, con l’indicazione degli Stati con cui è stata istituita una cooperazione con paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4.
CAPO IV
SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO
Articolo 23
Notifiche di allarme
Articolo 24
Interventi successivi all’emissione di un allarme
Alla ricezione delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, gli Stati membri, se del caso, e in base alla gestione del rischio:
identificano le spedizioni di prodotti della pesca in corso di importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;
adottano le misure necessarie per assicurare che le future spedizioni di prodotti della pesca destinati all’importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme siano sottoposte alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17;
identificano le precedenti spedizioni di prodotti della pesca che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ed eseguono le opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati in precedenza;
sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ai necessari accertamenti, indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, conformemente alle norme del diritto internazionale.
Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio:
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente;
ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; nonché
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali.
Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che permangono i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme, la Commissione provvede senza indugio:
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme aggiornata;
ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.
Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una nuova notifica a tal fine;
ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative a norma dei capi V e VI;
ove del caso, ad informare il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14;
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; e
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione.
CAPO V
IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI DEDITI ALLA PESCA INN
Articolo 25
Sospetta pesca INN
La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza:
tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o
eventuali altre informazioni pertinenti, quali:
dati di cattura;
informazioni sugli scambi provenienti da statistiche nazionali o da altre fonti affidabili;
registri e basi di dati sulle navi;
programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica delle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
rapporti su avvistamenti o su altre attività di pescherecci INN presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3 ed elenchi di navi INN comunicati o adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca;
rapporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardanti i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN di cui all’articolo 3;
qualsiasi altra informazione pertinente ottenuta, in particolare, nei porti e nelle zone di pesca.
Articolo 26
Presunta pesca INN
La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:
sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;
si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulla presunta pesca INN e di comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;
si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;
si chiede allo Stato di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2;
si informa lo Stato di bandiera delle disposizioni dei capi VI e VII.
La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:
sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN;
si invita formalmente lo Stato membro di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, per indagare sulla presunta pesca INN o, se del caso, a riferire su tutti i provvedimenti già adottati per indagare su di essa e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine;
si chiede formalmente allo Stato membro di bandiera di adottare tempestive misure di esecuzione nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio interessato si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate;
si chiede allo Stato membro di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione della nave nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 27
Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN
La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN:
di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’articolo 37; nonché
di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.
Articolo 28
Radiazione dall’elenco comunitario dei pescherecci INN
La Commissione radia dall’elenco comunitario delle navi INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che:
non hanno praticato alcuna pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco; oppure
sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare la pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2847/93.
L’armatore o, se del caso, l’operatore di un peschereccio iscritto nell’elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello status della nave in caso di inazione dello Stato di bandiera in relazione al disposto del paragrafo 1.
La Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco unicamente se:
l’armatore o gli operatori forniscono una prova che il peschereccio non esercita più pesca INN; oppure
il peschereccio iscritto è affondato ovvero è stato smantellato.
In tutti gli altri casi la Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
sono trascorsi almeno due anni dall’iscrizione del peschereccio nell’elenco, senza che la Commissione abbia ricevuto segnalazioni, a norma dell’articolo 25, riguardanti presunta pesca INN esercitata dalla nave in questione; oppure
l’armatore fornisce informazioni sulle attività attuali del peschereccio, comprovanti che questa opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e/o delle misure di conservazione e di gestione applicabili alle attività di pesca cui partecipa; oppure
il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN.
Articolo 29
Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN
L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni:
nome ed eventuali nomi precedenti;
bandiera ed eventuali bandiere precedenti;
armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi;
operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti;
indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti;
numero Lloyd’s/IMO (se disponibile);
fotografie, se disponibili;
data della prima iscrizione sullo stesso;
sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività.
Articolo 30
Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca
CAPO VI
PAESI TERZI NON COOPERANTI
Articolo 31
Identificazione dei paesi terzi non cooperanti
Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione:
alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure
all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.
Ai fini del paragrafo 3, la Commissione valuta:
se il paese terzo considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;
se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN;
gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità della pesca INN considerata;
per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.
Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
la ratifica, da parte del paese terzo considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla UNCLOS, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all’accordo sul rispetto della FAO;
il fatto che il paese terzo considerato sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate;
qualsiasi atto o omissione del paese terzo considerato che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
Articolo 32
Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti
La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all’articolo 31. Nella notifica essa include le seguenti informazioni:
la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;
la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;
il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;
le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’articolo 38.
Articolo 33
Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti
Articolo 34
Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti
Articolo 35
Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti
La Commissione pubblica l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la pubblicità di tale elenco, compresa la pubblicazione nel suo sito Internet. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco dei paesi terzi non cooperanti alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Articolo 36
Misure di emergenza
Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:
il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni;
il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato;
il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca;
il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato;
il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
CAPO VII
MISURE APPLICABILI AI PESCHERECCI E AGLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA PESCA INN
Articolo 37
Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN
Ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN («pescherecci INN») si applicano le seguenti misure:
gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci INN;
le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera ai pescherecci INN sono revocati;
i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;
in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza ai pescherecci INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali pescherecci;
salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. In alternativa, uno Stato membro può autorizzare l’accesso di un peschereccio INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati conformemente a dette misure detenuti a bordo di pescherecci INN autorizzati ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di difficoltà;
ai pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà;
i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore o di difficoltà;
gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN;
è vietata l’importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati;
sono vietate l’esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da pescherecci INN;
i pescherecci INN privi di pesce ed equipaggio a bordo sono autorizzati ad entrare in un porto per essere smantellati, ma fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari e sanzioni decisi nei confronti di tale nave, nonché eventuali persone fisiche o giuridiche interessate.
Articolo 38
Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti
Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure:
è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 31 è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione;
è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati;
è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati;
gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati;
è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati;
tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione;
sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati;
la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN;
la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.
CAPO VIII
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 39
Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN
Articolo 40
Prevenzione e sanzioni
CAPO IX
MISURE DI ESECUZIONE IMMEDIATE, SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE
Articolo 41
Campo di applicazione
Il presente capo si applica:
alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all’allegato II del trattato; oppure
alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri;
alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4.
Articolo 42
Infrazioni gravi
Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:
le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3;
le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;
la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi;
Articolo 43
Misure di esecuzione immediate
Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
la cessazione immediata delle attività di pesca;
il ritorno in porto del peschereccio;
l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
la costituzione di una garanzia;
il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
la sospensione dell’autorizzazione di pesca.
Articolo 44
Sanzioni in caso di infrazioni gravi
Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.
Articolo 45
Sanzioni accessorie
Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:
il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione;
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio;
la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati;
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;
la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;
l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;
il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche;
la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.
Articolo 46
Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie
Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare una professione. A tal fine si deve tener conto anche delle misure di esecuzione immediata adottate ai sensi dell’articolo 43.
Articolo 47
Responsabilità delle persone giuridiche
Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù:
del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
del potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica; o
dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
CAPO X
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL’AMBITO DI TALUNE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA IN MATERIA DI AVVISTAMENTO DEI PESCHERECCI
Articolo 48
Avvistamento in mare
Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:
il nome e la descrizione del peschereccio;
l’indicativo di chiamata del peschereccio;
il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio;
lo Stato di bandiera del peschereccio;
la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione;
la data/ora UTC della prima identificazione;
una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento;
eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione.
Articolo 49
Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
Articolo 50
Indagini sui pescherecci avvistati
CAPO XI
ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 51
Assistenza reciproca
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Attuazione
Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 53
Sostegno finanziario
Gli Stati membri possono esigere dagli operatori interessati una partecipazione ai costi connessi all’attuazione del presente regolamento.
Articolo 54
Procedura di comitato
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 55
Obblighi di comunicazione
Articolo 56
Abrogazioni
Sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2010 l’articolo 28 ter, paragrafo 2, gli articoli 28 sexies, 28 septies, 28 octies e ►C1 l'articolo 31, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2847/93 ◄ , il regolamento (CE) n. 1093/94, il regolamento (CE) n. 1447/1999, gli articoli 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter e 21 quater, del regolamento (CE) n. 1936/2001 e gli articoli 26 bis, 28, 29, 30 e 31, del regolamento (CE) n. 601/2004.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 57
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» stabilita all’articolo 2, punto 8
ex Capitolo 3 ex 16 04 ex 16 05 |
Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve |
ex Capitolo 3 ex 16 04 |
Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne |
0301 10 (1) |
Pesci ornamentali, vivi |
ex 0301 91 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci |
ex 0301 92 00 |
Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci |
0301 93 00 |
Carpe, vive |
ex 0301 99 11 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci |
0301 99 19 |
Altri pesci di acqua dolce, vivi |
ex 0302 11 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
ex 0302 12 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0302 19 00 |
Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0302 66 00 |
Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
0302 69 11 |
Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 69 15 |
Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 69 18 |
Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
ex 0303 11 00 |
Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0303 19 00 |
Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0303 21 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
ex 0303 22 00 |
Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0303 29 00 |
Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescati in acque dolci |
ex 0303 76 00 |
Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 , pescate in acque dolci |
0303 79 11 |
Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0303 79 19 |
Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0304 19 01 |
Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus) |
0304 19 03 |
Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.) |
ex 0304 19 13 |
Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0304 19 15 |
Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |
ex 0304 19 17 |
Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |
0304 19 18 |
Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |
0304 19 91 |
Altra carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce |
0304 29 01 |
Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus) |
0304 29 03 |
Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.) |
0304 29 05 |
Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.) |
ex 0304 29 13 |
Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0304 29 15 |
Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |
ex 0304 29 17 |
Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |
0304 29 18 |
Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce |
0304 99 21 |
Altra carne di pesci (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce |
0305 10 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana |
ex 0305 30 30 |
Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0305 30 90 |
Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce |
ex 0305 41 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci |
ex 0305 49 45 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
ex 0305 49 50 |
Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
ex 0305 49 80 |
Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti |
ex 0305 59 80 |
Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati |
ex 0305 69 50 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci |
ex 0305 69 80 |
Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati |
0306 19 10 |
Gamberi, congelati |
ex 0306 19 90 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all’alimentazione umana |
ex 0306 21 00 |
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamentali |
ex 0306 22 10 |
Astici (Homarus spp.), ornamentali, vivi |
ex 0306 23 10 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae, ornamentali, vivi |
ex 0306 23 31 |
Gamberetti grigi del genere Crangon, ornamentali, vivi |
ex 0306 23 90 |
Altri gamberetti, ornamentali, vivi |
ex 0306 24 |
Granchi, ornamentali, vivi |
0306 29 10 |
Gamberi, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia |
ex 0306 29 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus), ornamentali, vivi |
ex 0306 29 90 |
Altri crostacei ornamentali, vivi |
ex 0306 29 90 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all’alimentazione umana |
0307 10 |
Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |
0307 21 00 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati |
0307 29 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
0307 31 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati |
0307 39 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
ex 0307 41 |
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), ornamentali |
ex 0307 51 |
Polpi o piovre (Octopus spp.), ornamentali |
0307 60 00 |
Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |
ex 0307 91 00 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis e lumache di mare della specie Strombus, vivi (non ornamentali), freschi o refrigerati |
0307 99 13 |
Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate |
0307 99 15 |
Meduse (Rhopilema spp.), congelate |
ex 0307 99 18 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 e da 0307 99 11 a 0307 99 15 , escluse le seppie della specie Sepia pharaonis le lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, congelati |
ex 0307 99 90 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 , esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia |
ex 1604 11 00 |
Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
ex 1604 19 10 |
Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
ex 1604 20 10 |
Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
ex 1604 20 30 |
Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
ex 1604 19 91 |
Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, congelati |
1604 30 90 |
Succedanei del caviale |
ex 1605 40 00 |
Preparazioni e conserve di gamberi |
1605 90 |
Altri molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati. |
(1)
Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009). |
ALLEGATO II
Certificato di cattura della Comunità europea e certificato di riesportazione
Appendice
Informazioni riguardanti il trasporto
ALLEGATO III
Notifiche dello Stato di bandiera, audit
1. Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20
La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate:
a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera;
a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci;
ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui ►C1 all'articolo 12 ◄ e a convalidare tali certificati;
ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci;
ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4;
a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e
ad aggiornare tali notifiche.
2. Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13
Se un sistema di documentazione delle catture adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è stato riconosciuto come sistema di certificazione delle catture ai fini del presente regolamento, le notifiche dello Stato di bandiera effettuate nell’ambito di tale sistema sono ritenute conformi alle disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato e le disposizioni del presente allegato si applicano mutatis mutandis.
ALLEGATO IV
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Confermo che i prodotti della pesca trasformati … (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:
Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:
…
…
…
Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):
…
…
…
Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione:
…
Numero e data del certificato sanitario:
…
Approvazione dell’autorità competente:
…
( ) Parere espresso il 23 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( ) Parere espresso il 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.
( ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
( ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
( ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( ) Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3).
( ) Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5).
( ) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).
( ) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).