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Document 32015Q0423(01)

Regolamento di procedura del Tribunale

GU L 105 del 23.4.2015, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2015/423/oj

23.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

Indice

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 10

Articolo 1

Definizioni 10

Articolo 2

Portata del presente regolamento 11

TITOLO PRIMO —

ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE 11

CAPO I —

MEMBRI DEL TRIBUNALE 11

Articolo 3

Funzioni di giudice e di avvocato generale 11

Articolo 4

Decorrenza del mandato dei giudici 11

Articolo 5

Prestazione del giuramento 12

Articolo 6

Impegno solenne 12

Articolo 7

Rimozione di un giudice dalle funzioni 12

Articolo 8

Ordine di anzianità 12

CAPO II —

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE 12

Articolo 9

Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale 12

Articolo 10

Attribuzioni del presidente del Tribunale 13

Articolo 11

Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale 13

Articolo 12

Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale 13

CAPO III —

SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI 13

Sezione 1.

Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti 13

Articolo 13

Costituzione delle sezioni 13

Articolo 14

Collegio giudicante competente 14

Articolo 15

Composizione della grande sezione 14

Articolo 16

Astensione ed esonero di un giudice 14

Articolo 17

Impedimento di un membro del collegio giudicante 14

Sezione 2.

Presidenti di sezione 15

Articolo 18

Elezione dei presidenti di sezione 15

Articolo 19

Competenze del presidente di sezione 15

Articolo 20

Impedimento del presidente di sezione 15

Sezione 3.

Deliberazioni 15

Articolo 21

Modalità delle deliberazioni 15

Articolo 22

Numero di giudici partecipanti alla deliberazione 15

Articolo 23

Quorum della grande sezione 16

Articolo 24

Quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici 16

CAPO IV —

ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI, RIMESSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESSIONE AL GIUDICE UNICO 16

Articolo 25

Criteri di attribuzione 16

Articolo 26

Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore 16

Articolo 27

Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa 17

Articolo 28

Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici 17

Articolo 29

Rimessione al giudice unico 17

CAPO V —

DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI 18

Articolo 30

Ipotesi di designazione di un avvocato generale 18

Articolo 31

Modalità di designazione di un avvocato generale 18

CAPO VI —

CANCELLERIA 18

Sezione 1.

Il cancelliere 18

Articolo 32

Nomina del cancelliere 18

Articolo 33

Cancelliere aggiunto 19

Articolo 34

Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto 19

Articolo 35

Attribuzioni del cancelliere 19

Articolo 36

Tenuta del registro 19

Articolo 37

Consultazione del registro 20

Articolo 38

Accesso al fascicolo di causa 20

Sezione 2.

Gli uffici 20

Articolo 39

Funzionari e altri agenti 20

CAPO VII —

FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE 20

Articolo 40

Luogo delle riunioni del Tribunale 20

Articolo 41

Calendario dei lavori del Tribunale 20

Articolo 42

Conferenza plenaria 21

Articolo 43

Redazione dei verbali 21

TITOLO SECONDO —

REGIME LINGUISTICO 21

Articolo 44

Lingue processuali 21

Articolo 45

Determinazione della lingua processuale 21

Articolo 46

Uso della lingua processuale 22

Articolo 47

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica 22

Articolo 48

Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale 23

Articolo 49

Testi autentici 23

TITOLO TERZO —

RICORSI DIRETTI 23

Articolo 50

Ambito di applicazione 23

CAPO I —

DISPOSIZIONI GENERALI 23

Sezione 1.

Rappresentanza delle parti 23

Articolo 51

Obbligo di rappresentanza 23

Sezione 2.

Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti 23

Articolo 52

Privilegi, immunità e agevolazioni 23

Articolo 53

Qualità dei rappresentanti delle parti 24

Articolo 54

Revoca dell'immunità 24

Articolo 55

Esclusione dal procedimento 24

Articolo 56

Professori 24

Sezione 3.

Notifiche 24

Articolo 57

Modalità di notifica 24

Sezione 4.

Termini 25

Articolo 58

Computo dei termini 25

Articolo 59

Ricorso contro un atto di un'istituzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25

Articolo 60

Termine in ragione della distanza 25

Articolo 61

Fissazione e proroga dei termini 26

Articolo 62

Atti processuali depositati fuori termine 26

Sezione 5.

Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause 26

Articolo 63

Svolgimento del procedimento 26

Articolo 64

Natura contraddittoria del procedimento 26

Articolo 65

Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio 26

Articolo 66

Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico 26

Articolo 67

Ordine di trattamento delle cause 26

Articolo 68

Riunione 27

Articolo 69

Sospensione del procedimento 27

Articolo 70

Decisione di sospensione e decisione di riassunzione 27

Articolo 71

Durata ed effetti della sospensione 27

CAPO II —

ATTI PROCESSUALI 28

Articolo 72

Norme comuni relative al deposito degli atti processuali 28

Articolo 73

Deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea 28

Articolo 74

Deposito per via elettronica 28

Articolo 75

Lunghezza delle memorie 28

CAPO III —

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO 29

Articolo 76

Contenuto del ricorso 29

Articolo 77

Informazioni relative alle notifiche 29

Articolo 78

Allegati al ricorso 29

Articolo 79

Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29

Articolo 80

Notifica del ricorso 30

Articolo 81

Controricorso 30

Articolo 82

Trasmissione di documenti 30

Articolo 83

Replica e controreplica 30

CAPO IV —

MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO 30

Articolo 84

Motivi nuovi 30

Articolo 85

Prove e offerte di prova 31

Articolo 86

Adattamento del ricorso 31

CAPO V —

RELAZIONE PRELIMINARE 32

Articolo 87

Relazione preliminare 32

CAPO VI —

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI 32

Articolo 88

Disposizioni generali 32

Sezione 1.

Misure di organizzazione del procedimento 32

Articolo 89

Oggetto 32

Articolo 90

Procedimento 33

Sezione 2.

Mezzi istruttori 33

Articolo 91

Oggetto 33

Articolo 92

Procedimento 33

Articolo 93

Citazione dei testimoni 34

Articolo 94

Audizione dei testimoni 34

Articolo 95

Obblighi dei testimoni 34

Articolo 96

Perizia 34

Articolo 97

Giuramento dei testimoni e dei periti 35

Articolo 98

Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti 35

Articolo 99

Ricusazione di un testimone o di un perito 35

Articolo 100

Spese dei testimoni e dei periti 35

Articolo 101

Rogatoria 35

Articolo 102

Verbale delle udienze istruttorie 36

Sezione 3.

Trattamento di informazioni, atti e documenti riservati prodotti nell'ambito dei mezzi istruttori 36

Articolo 103

Trattamento di informazioni e atti riservati 36

Articolo 104

Documenti ai quali un'istituzione ha negato l'accesso 37

CAPO VII —

INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL'UNIONE O QUELLA DI UNO O PIÙ DEI SUOI STATI MEMBRI O LE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI 37

Articolo 105

Trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali 37

CAPO VIII —

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO 38

Articolo 106

Fase orale del procedimento 38

Articolo 107

Data dell'udienza di discussione 38

Articolo 108

Assenza delle parti all'udienza di discussione 38

Articolo 109

Udienza a porte chiuse 39

Articolo 110

Svolgimento dell'udienza di discussione 39

Articolo 111

Chiusura della fase orale del procedimento 39

Articolo 112

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale 39

Articolo 113

Riapertura della fase orale del procedimento 39

Articolo 114

Verbale d'udienza 39

Articolo 115

Registrazione dell'udienza 40

CAPO IX —

SENTENZE E ORDINANZE 40

Articolo 116

Data di pronuncia della sentenza 40

Articolo 117

Contenuto della sentenza 40

Articolo 118

Pronuncia e notifica della sentenza 40

Articolo 119

Contenuto dell'ordinanza 40

Articolo 120

Firma e notifica dell'ordinanza 41

Articolo 121

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze 41

Articolo 122

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 41

CAPO X —

SENTENZE IN CONTUMACIA 41

Articolo 123

Sentenze in contumacia 41

CAPO XI —

TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI 42

Articolo 124

Transazione 42

Articolo 125

Rinuncia agli atti 42

CAPO XII —

RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA 42

Articolo 126

Ricorso manifestamente destinato al rigetto 42

Articolo 127

Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica 42

Articolo 128

Declinatoria di competenza 42

Articolo 129

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico 43

Articolo 130

Eccezioni e incidenti processuali 43

Articolo 131

Non luogo a statuire d'ufficio 43

Articolo 132

Ricorso manifestamente fondato 43

CAPO XIII —

SPESE 44

Articolo 133

Decisione sulle spese 44

Articolo 134

Norme generali sulla ripartizione delle spese 44

Articolo 135

Equità e spese superflue o defatigatorie 44

Articolo 136

Spese in caso di rinuncia agli atti 44

Articolo 137

Spese in caso di non luogo a statuire 44

Articolo 138

Spese degli intervenienti 44

Articolo 139

Spese processuali 45

Articolo 140

Spese ripetibili 45

Articolo 141

Modalità di pagamento 45

CAPO XIV —

INTERVENTO 45

Articolo 142

Oggetto ed effetti dell'intervento 45

Articolo 143

Istanza di intervento 45

Articolo 144

Decisione sull'istanza di intervento 46

Articolo 145

Presentazione delle memorie 46

CAPO XV —

GRATUITO PATROCINIO 47

Articolo 146

Disposizioni generali 47

Articolo 147

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio 47

Articolo 148

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio 47

Articolo 149

Anticipi e assunzione delle spese 48

Articolo 150

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio 48

CAPO XVI —

PROCEDIMENTI D'URGENZA 49

Sezione 1.

Procedimento accelerato 49

Articolo 151

Decisione relativa al procedimento accelerato 49

Articolo 152

Istanza di procedimento accelerato 49

Articolo 153

Trattamento prioritario 49

Articolo 154

Fase scritta del procedimento 49

Articolo 155

Fase orale del procedimento 50

Sezione 2.

Sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario 50

Articolo 156

Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori 50

Articolo 157

Procedimento 50

Articolo 158

Decisione sulla domanda 50

Articolo 159

Mutamento delle circostanze 51

Articolo 160

Nuova domanda 51

Articolo 161

Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA 51

CAPO XVII —

DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE 51

Articolo 162

Attribuzione della domanda 51

Articolo 163

Sospensione del procedimento 51

Articolo 164

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze 52

Articolo 165

Omessa pronuncia 52

Articolo 166

Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia 52

Articolo 167

Opposizione di terzo 52

Articolo 168

Interpretazione delle sentenze e ordinanze 53

Articolo 169

Revocazione 53

Articolo 170

Contestazione sulle spese ripetibili 54

TITOLO QUARTO —

CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 54

Articolo 171

Ambito di applicazione 54

CAPO I —

PARTI DEL PROCEDIMENTO 54

Articolo 172

Convenuto 54

Articolo 173

Status dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso 54

Articolo 174

Sostituzione di una parte 55

Articolo 175

Domanda di sostituzione 55

Articolo 176

Decisione sulla domanda di sostituzione 55

CAPO II —

RICORSO E CONTRORICORSO 56

Articolo 177

Ricorso 56

Articolo 178

Notifica del ricorso 56

Articolo 179

Parti autorizzate a depositare un controricorso 57

Articolo 180

Controricorso 57

Articolo 181

Chiusura della fase scritta del procedimento 57

CAPO III —

RICORSO INCIDENTALE 57

Articolo 182

Ricorso incidentale 57

Articolo 183

Contenuto del ricorso incidentale 57

Articolo 184

Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale 58

Articolo 185

Risposta al ricorso incidentale 58

Articolo 186

Chiusura della fase scritta del procedimento 58

Articolo 187

Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale 58

CAPO IV —

ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO 58

Articolo 188

Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale 58

Articolo 189

Lunghezza delle memorie 58

Articolo 190

Decisione sulle spese 58

Articolo 191

Altre disposizioni applicabili 59

TITOLO QUINTO —

IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 59

Articolo 192

Ambito d'applicazione 59

CAPO I —

ATTO DI IMPUGNAZIONE 59

Articolo 193

Deposito dell'atto di impugnazione 59

Articolo 194

Contenuto dell'atto di impugnazione 59

Articolo 195

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione 60

Articolo 196

Conclusioni per il caso di accoglimento dell'impugnazione 60

CAPO II —

COMPARSA DI RISPOSTA, REPLICA E CONTROREPLICA 60

Articolo 197

Notifica dell'atto di impugnazione 60

Articolo 198

Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta 60

Articolo 199

Contenuto della comparsa di risposta 60

Articolo 200

Conclusioni della comparsa di risposta 61

Articolo 201

Replica e controreplica 61

CAPO III —

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE 61

Articolo 202

Impugnazione incidentale 61

Articolo 203

Contenuto dell'impugnazione incidentale 61

Articolo 204

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione incidentale 61

CAPO IV —

ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE 62

Articolo 205

Risposta all'impugnazione incidentale 62

Articolo 206

Replica e controreplica relative a un'impugnazione incidentale 62

CAPO V —

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO 62

Articolo 207

Fase orale del procedimento 62

CAPO VI —

IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA 62

Articolo 208

Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata 62

Articolo 209

Impugnazione manifestamente fondata 62

CAPO VII —

EFFETTI, SULL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, DELLA CANCELLAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DAL RUOLO 63

Articolo 210

Effetti, sull'impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della manifesta irricevibilità dell'impugnazione principale 63

CAPO VIII —

SPESE NEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE 63

Articolo 211

Decisione sulle spese nei procedimenti di impugnazione 63

CAPO IX —

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE 63

Articolo 212

Lunghezza delle memorie 63

Articolo 213

Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di impugnazione 63

CAPO X —

IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DI RIGETTO DI UN'ISTANZA DI INTERVENTO E AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE CON PROCEDIMENTO SOMMARIO 64

Articolo 214

Impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di un'istanza di intervento e avverso le decisioni adottate con procedimento sommario 64

TITOLO SESTO —

PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN RINVIO 64

CAPO I —

DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO 64

Articolo 215

Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia 64

Articolo 216

Attribuzione della causa 64

Articolo 217

Svolgimento del procedimento 64

Articolo 218

Norme applicabili al procedimento 64

Articolo 219

Spese 65

CAPO II —

DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO 65

Articolo 220

Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia 65

Articolo 221

Attribuzione della causa 65

Articolo 222

Svolgimento del procedimento 65

Articolo 223

Spese 65
DISPOSIZIONI FINALI 65

Articolo 224

Norme di esecuzione 65

Articolo 225

Esecuzione forzata 65

Articolo 226

Abrogazione 66

Articolo 227

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento 66

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

Il TRIBUNALE,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, sesto comma, l'articolo 63 e l'articolo 64, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è stato modificato diverse volte per dotare l'organo giurisdizionale, mediante interventi successivi, di disposizioni che gli consentissero di trattare nelle migliori condizioni cause di varia natura e rientranti in ambiti sempre più diversi.

(2)

È necessaria una revisione completa del testo per dare nuova coerenza a questo complesso di norme, favorire l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano le controversie proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea, preservare la capacità dell'organo giurisdizionale di statuire in tempi ragionevoli, chiarire i diritti riconosciuti alle parti, precisare i doveri dei rappresentanti delle parti nei confronti dell'organo giurisdizionale e adeguare un certo numero di disposizioni per tener conto di determinati sviluppi, ivi compresi tecnologici, per quanto concerne il deposito e la notifica di atti processuali, e di difficoltà incontrate in occasione della loro attuazione.

(3)

I ricorsi proposti in materia di proprietà intellettuale e le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea devono essere assoggettati, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche, a norme di procedura particolari riunite in titoli speciali, pur essendo disciplinati nel contempo, per il resto, dalle disposizioni procedurali applicabili ai ricorsi diretti. Le norme relative ai ricorsi diretti, ai ricorsi in materia di proprietà intellettuale e alle impugnazioni costituiscono pertanto la trama di questo regolamento.

(4)

Alla luce dell'esperienza acquisita, appare peraltro necessario integrare o chiarire, all'attenzione dei soggetti di diritto, le norme applicabili a ciascun procedimento. Queste ultime riguardano, segnatamente, la portata dei diritti attribuiti alle parti principali e quella dei diritti riconosciuti agli intervenienti oppure, nelle cause in materia di proprietà intellettuale, l'acquisizione dello status di interveniente e la portata dei diritti di quest'ultimo. Il rispetto del principio del contraddittorio e la necessità, in determinate situazioni, di tutelare la riservatezza di informazioni delicate, rilevanti per la soluzione della controversia, costituiscono oggetto di specifiche disposizioni. Per quanto concerne le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica, una distinzione più netta dev'essere inoltre operata tra le impugnazioni proposte a titolo principale e le impugnazioni proposte in via incidentale, in seguito alla notifica di un'impugnazione principale. Una medesima distinzione dev'essere operata, per quanto concerne le cause rientranti nell'ambito della proprietà intellettuale, tra i ricorsi iniziali e i ricorsi incidentali proposti dall'interveniente, in seguito alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

(5)

L'attuazione di determinate procedure ha rivelato la loro eccessiva complessità. Di conseguenza, occorre semplificarle. A questo titolo, le norme sulla determinazione della lingua processuale nelle cause in materia di proprietà intellettuale garantiscono una migliore prevedibilità delle situazioni a beneficio degli interessati e un trattamento facilitato da parte dell'organo giurisdizionale. Le norme relative al procedimento in contumacia mirano a consentire una decisione più rapida della causa, nell'interesse del ricorrente il quale, in caso di vittoria, è esposto al rischio di un'opposizione proposta dal convenuto contumace.

(6)

Per rendere più agevole la lettura, occorre parimenti raggruppare nel titolo relativo ai ricorsi diretti il complesso delle domande relative alle sentenze e ordinanze, attualmente disperse in diversi titoli e capi distinti del regolamento di procedura. Analogamente, per favorire la lettura del testo, le procedure che fanno seguito a un rinvio da parte della Corte di giustizia, o dopo un annullamento, o dopo un riesame, sono presentate in un unico e medesimo titolo.

(7)

Benché debba far fronte a un contenzioso sempre più voluminoso, l'organo giurisdizionale deve continuare a emettere le sue sentenze in tempi ragionevoli. Pertanto, è essenziale proseguire gli sforzi avviati al fine di ridurre la durata dei procedimenti condotti dinanzi ad esso, segnatamente prevedendo che la fase scritta del procedimento nelle cause in materia di proprietà intellettuale sia limitata a un solo scambio di memorie, disciplinando le domande di adeguamento delle conclusioni presenti nel ricorso, abbreviando alcuni termini di legge, semplificando il regime dell'intervento con la soppressione della categoria degli interventi autorizzati dopo la scadenza del termine di legge successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prescrivendo la facoltà, per il Tribunale, di statuire senza fase orale nei ricorsi diretti quando nessuna delle parti principali abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza di discussione e quando ritenga di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti, nonché la facoltà di statuire senza fase orale nelle impugnazioni, ampliando le competenze decisionali dei presidenti di sezione e, infine, aumentando il numero di ipotesi in cui si possa statuire mediante semplice decisione.

(8)

Allo stesso scopo, il titolo relativo all'ordinamento del Tribunale è arricchito da disposizioni che mirano, segnatamente, a specificare le ipotesi in cui una causa può costituire oggetto di una riattribuzione e ad ampliare le competenze del giudice unico, al fine di consentirgli di conoscere delle cause in materia di proprietà intellettuale.

(9)

Lo svolgimento del processo nel rispetto del principio del contraddittorio trova conferma nell'affermazione di tale principio in un articolo specifico nonché nella disciplina regolamentare rigorosa dei casi in cui la tutela della riservatezza di determinate informazioni fornite da una parte principale, indispensabili al fine di decidere sulla controversia, giustifichi, in via eccezionale, l'omessa comunicazione di queste ultime all'altra parte principale. Parimenti, nuove disposizioni forniscono all'organo giurisdizionale un quadro formale per le ipotesi di astensione o di rimozione di un giudice dalle funzioni. La riforma mira anche ad elevare a livello regolamentare alcune disposizioni che esistevano in precedenza nelle istruzioni pratiche alle parti, come quella relativa alla lunghezza delle memorie, o nelle istruzioni al cancelliere del Tribunale, quali quelle sull'anonimato e quelle sulle condizioni in presenza delle quali un terzo può consultare il fascicolo di causa.

(10)

Infine, la lettura del testo è agevolata dall'abrogazione di alcune norme desuete o non applicate, dalla numerazione di tutti i commi degli articoli del presente regolamento, dall'aggiunta di un titolo specifico per ciascun articolo e da un'armonizzazione della terminologia,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio, in data 10 febbraio 2015,

Adotta il presente regolamento:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.   Nel presente regolamento:

a)

le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TUE»;

b)

le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TFUE»;

c)

le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TCEEA»;

d)

il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»;

e)

l'accordo sullo Spazio economico europeo (1) è denominato «accordo SEE»;

f)

il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (2) è denominato «regolamento n. 1 del Consiglio».

2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a)

il termine «Tribunale» designa, per le cause attribuite a o rinviate dinanzi a una sezione, detta sezione e, per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;

b)

il termine «presidente», utilizzato senza nessun'altra indicazione, designa:

per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale;

per le cause attribuite alle sezioni, il presidente della sezione alla quale la causa è attribuita;

per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;

c)

i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun'altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti;

d)

le espressioni «parte principale» e «parti principali» designano, secondo i casi, il ricorrente o il convenuto o entrambi;

e)

l'espressione «rappresentanti delle parti» designa gli avvocati e gli agenti, questi ultimi eventualmente assistiti da un legale o da un avvocato, i quali rappresentano le parti dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 19 dello statuto;

f)

i termini «istituzione» e «istituzioni» designano le istituzioni dell'Unione menzionate nell'articolo 13, paragrafo 1, TUE nonché gli organi od organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;

g)

il termine «Ufficio» designa, secondo i casi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) oppure l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

h)

l'espressione «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio, prevista dall'accordo SEE;

i)

l'espressione «ricorsi diretti» designa i ricorsi proposti in base agli articoli 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE e 272 TFUE.

Articolo 2

Portata del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, per quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Capo I

MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3

Funzioni di giudice e di avvocato generale

1.   In linea di principio, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.

2.   I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo «giudici».

3.   Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere, in una determinata causa, le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli 30 e 31.

4.   I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.

Articolo 4

Decorrenza del mandato dei giudici

Il mandato di un giudice inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora tale atto non stabilisca la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Prestazione del giuramento

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento, previsto dall'articolo 2 dello statuto:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni»

Articolo 6

Impegno solenne

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'articolo 4, terzo comma, dello statuto.

Articolo 7

Rimozione di un giudice dalle funzioni

1.   Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a presentare le sue osservazioni, senza l'assistenza del cancelliere.

2.   Il parere del Tribunale è motivato.

3.   Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. In tal caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.

4.   La votazione ha luogo a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Articolo 8

Ordine di anzianità

1.   L'anzianità dei giudici è calcolata a decorrere dall'assunzione delle loro funzioni.

2.   Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.

3.   I giudici il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.

Capo II

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9

Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale

1.   Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.

2.   Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3.   Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.

4.   Successivamente, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il vicepresidente del Tribunale, osservando le modalità previste dal paragrafo 3. Qualora il vicepresidente cessi dal mandato prima della scadenza normale, si applica il paragrafo 2.

5.   I nomi del presidente e del vicepresidente del Tribunale eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Attribuzioni del presidente del Tribunale

1.   Il presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale.

2.   Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.

3.   Il presidente del Tribunale presiede la conferenza plenaria, prevista dall'articolo 42.

4.   Il presidente del Tribunale presiede la grande sezione. In questo caso si applica l'articolo 19.

5.   Se il presidente del Tribunale è assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.

6.   Per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale può adottare le misure di organizzazione del procedimento previste dall'articolo 89.

Articolo 11

Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale

1.   Il vicepresidente del Tribunale assiste il presidente del Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

2.   Egli lo sostituisce, su sua richiesta, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

3.   Il Tribunale, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente del Tribunale sostituisce il presidente del Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Salvo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 5, qualora il vicepresidente del Tribunale sia assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.

Articolo 12

Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale

In caso di impedimento simultaneo del presidente e del vicepresidente del Tribunale, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di sezione o, in mancanza, da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 8.

Capo III

SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1.

Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti

Articolo 13

Costituzione delle sezioni

1.   Il Tribunale costituisce nel suo ambito sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.

2.   Il Tribunale, su proposta del presidente del Tribunale, decide dell'assegnazione dei giudici alle sezioni.

3.   Le decisioni adottate in conformità al presente articolo sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Collegio giudicante competente

1.   Le cause di cui il Tribunale è investito sono giudicate dalle sezioni che si riuniscono con tre o con cinque giudici conformemente all'articolo 13.

2.   Le cause possono essere giudicate dalla grande sezione alle condizioni fissate dall'articolo 28.

3.   Le cause possono essere giudicate dal giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate dall'articolo 29.

Articolo 15

Composizione della grande sezione

1.   La grande sezione è composta di quindici giudici.

2.   Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la grande sezione. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Astensione ed esonero di un giudice

1.   Quando un giudice ritiene, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, di non poter partecipare alla decisione di una causa, egli lo comunica al presidente del Tribunale che lo dispensa dal far parte del collegio giudicante.

2.   Quando il presidente del Tribunale ritiene che un giudice, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, non possa partecipare alla decisione di una causa, egli avverte il giudice interessato al riguardo e ascolta le sue osservazioni prima di decidere.

3.   In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il presidente del Tribunale rinvia le questioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 alla conferenza plenaria, conformemente all'articolo 18, terzo comma, dello statuto. In questo caso, si procede al voto a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere, dopo aver ascoltato le osservazioni del giudice interessato, il quale non partecipa alla deliberazione.

Articolo 17

Impedimento di un membro del collegio giudicante

1.   Se, nella grande sezione, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall'articolo 15 non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.

2.   Se, in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto non è raggiunto, il presidente di tale sezione designa un altro giudice della stessa sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Qualora non sia possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice della stessa sezione, il presidente della sezione interessata ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa, secondo i criteri decisi dal Tribunale, un altro giudice al fine di ristabilire il numero di giudici previsto. La decisione contenente detti criteri è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   In caso di impedimento del giudice al quale la causa è rimessa o attribuita in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale designa un altro giudice a sostituirlo.

Sezione 2

Presidenti di sezione

Articolo 18

Elezione dei presidenti di sezione

1.   I giudici eleggono tra loro, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, i presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.

2.   I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

3.   I presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre giudici sono eletti per un periodo determinato.

4.   I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti immediatamente dopo le elezioni del presidente e del vicepresidente del Tribunale previste dall'articolo 9.

5.   In caso di cessazione dal mandato di un presidente di sezione prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

6.   I nomi dei presidenti di sezione eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Competenze del presidente di sezione

1.   Il presidente di sezione esercita le competenze a lui attribuite dal presente regolamento dopo aver ascoltato il giudice relatore.

2.   Il presidente di sezione può deferire qualsiasi decisione di sua competenza alla sezione.

Articolo 20

Impedimento del presidente di sezione

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 4, in caso di impedimento del presidente di una sezione le funzioni di quest'ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all'ordine stabilito dall'articolo 8.

Sezione 3

Deliberazioni

Articolo 21

Modalità delle deliberazioni

1.   Le deliberazioni del Tribunale sono e restano segrete.

2.   Qualora si sia tenuta un'udienza di discussione, solo i giudici che hanno partecipato a quest'ultima partecipano alla deliberazione.

3.   Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

4.   Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 8, fatta eccezione per il giudice relatore, che vota per primo, e per il presidente, che vota per ultimo.

Articolo 22

Numero di giudici partecipanti alla deliberazione

Qualora, a seguito di un impedimento, i giudici siano in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del presidente o del giudice relatore. In quest'ultimo caso, il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di anzianità si astiene dal partecipare alla deliberazione.

Articolo 23

Quorum della grande sezione

1.   Le deliberazioni della grande sezione sono valide solo se sono presenti undici giudici.

2.   Qualora, a seguito di un impedimento, tale quorum non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il quorum della grande sezione.

3.   Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24

Quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici

1.   Le deliberazioni delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici sono valide solo se sono presenti tre giudici.

2.   Qualora, in seguito a un impedimento, in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici il quorum non sia raggiunto, il presidente di detta sezione designa un altro giudice della medesima sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Se non è possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice della medesima sezione, il presidente della sezione interessata ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa, secondo i criteri decisi dal Tribunale, un altro giudice per raggiungere il quorum della sezione. La decisione contenente detti criteri è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza è organizzata su domanda di una parte principale. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza iniziale deve essere sostituito. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Capo IV

ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI, RIMESSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESSIONE AL GIUDICE UNICO

Articolo 25

Criteri di attribuzione

1.   Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. Il Tribunale può incaricare una o più sezioni di conoscere cause in materie specifiche.

2.   Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore

1.   Dopo il deposito dell'atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, il più celermente possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all'articolo 25.

2.   Il presidente della sezione propone al presidente del Tribunale, per ciascuna causa attribuita alla sezione, la designazione di un giudice relatore. Il presidente del Tribunale statuisce.

3.   Se, in una delle sezioni che si riuniscono con tre o cinque giudici, il numero dei giudici assegnati alla sezione è superiore rispettivamente a tre o a cinque, il presidente della sezione determina i giudici chiamati a partecipare alla decisione della causa.

Articolo 27

Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa

1.   Nell'ipotesi di impedimento del giudice relatore, il presidente del collegio competente ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa un nuovo giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.

2.   Per tener conto della connessione di oggetto in determinate cause, il presidente del Tribunale, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici relatori interessati, può riattribuire le cause per consentire a uno stesso giudice relatore di istruire tutte le cause interessate. Qualora il giudice relatore al quale le cause sono riattribuite non appartenga alla sezione alla quale le cause sono state inizialmente attribuite, le cause sono giudicate dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.

3.   Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e in via eccezionale, il presidente del Tribunale, prima della presentazione della relazione preliminare prevista dall'articolo 87, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici interessati, può designare un altro giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.

4.   Prima di effettuare le designazioni previste nei paragrafi da 1 a 3, il presidente del Tribunale raccoglie le osservazioni dei presidenti di sezione interessati.

5.   Nell'ipotesi di ricomposizione delle sezioni, a seguito di una decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il giudice relatore dopo detta decisione qualora la causa non sia già andata in decisione o qualora la fase orale del procedimento non sia stata avviata.

Articolo 28

Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici

1.   Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso.

2.   In qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte principale, la sezione investita della causa o il presidente del Tribunale può proporre alla conferenza plenaria la rimessione prevista nel paragrafo 1.

3.   La decisione di rimessione di una causa dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero maggiore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria.

4.   La decisione di rimessione di una causa dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero minore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria, sentite le parti principali.

5.   La causa dev'essere trattata da una sezione che si riunisce con almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento.

Articolo 29

Rimessione al giudice unico

1.   Le cause seguenti, attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dal presente articolo:

a)

le cause previste dall'articolo 171;

b)

le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE e dell'articolo 268 TFUE che sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato;

c)

le cause promosse ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

2.   La rimessione al giudice unico è esclusa:

a)

per i ricorsi di annullamento avverso un atto di portata generale o per le cause in cui è espressamente sollevata un'eccezione d'illegittimità nei confronti di un atto di portata generale;

b)

per le cause vertenti sull'applicazione:

delle norme in materia di concorrenza e di controllo delle concentrazioni,

delle norme relative agli aiuti concessi dagli Stati,

delle norme relative alle misure di difesa commerciale,

delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ad eccezione delle cause che fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato.

3.   La decisione relativa alla rimessione di una causa al giudice unico è adottata, sentite le parti principali, dalla sezione che si riunisce con tre giudici dinanzi alla quale la causa è pendente. Quando uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione, che sia parte in causa, si oppone a che una causa sia giudicata dal giudice unico, quest'ultima è mantenuta dinanzi alla sezione di cui fa parte il giudice relatore.

4.   Il giudice unico rimette la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più.

Capo V

DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 30

Ipotesi di designazione di un avvocato generale

Il Tribunale può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.

Articolo 31

Modalità di designazione di un avvocato generale

1.   La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per una determinata causa è presa dalla conferenza plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è stata attribuita o dinanzi alla quale è stata rimessa.

2.   Il presidente del Tribunale designa il giudice che esercita le funzioni di avvocato generale nella causa suddetta.

3.   Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168, 169 e da 207 a 209.

Capo VI

CANCELLERIA

Sezione 1

Il cancelliere

Articolo 32

Nomina del cancelliere

1.   Il Tribunale nomina il cancelliere.

2.   In caso di vacanza del posto di cancelliere, è pubblicato un annuncio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, entro un termine non inferiore alle tre settimane, corredata di tutte le informazioni relative alla loro cittadinanza, ai loro titoli universitari, alle loro conoscenze linguistiche, ai loro incarichi professionali attuali e precedenti, nonché all'eventuale esperienza giudiziaria ed internazionale in loro possesso.

3.   Si procede alla votazione con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 3.

4.   Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale può decidere di rinnovare il mandato del cancelliere in carica senza ricorrere alla procedura prevista dal paragrafo 2. In questa ipotesi, si applica il paragrafo 3.

5.   Il cancelliere presta il giuramento previsto dall'articolo 5 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall'articolo 6.

6.   Il cancelliere può essere rimosso dalle funzioni soltanto qualora non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il Tribunale decide, in assenza del cancelliere, dopo aver posto quest'ultimo in grado di presentare le proprie osservazioni.

7.   Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina un nuovo cancelliere per un periodo di sei anni.

8.   Il nome del cancelliere eletto conformemente al presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Cancelliere aggiunto

Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per il cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo in caso di impedimento.

Articolo 34

Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto

Il presidente del Tribunale designa i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto.

Articolo 35

Attribuzioni del cancelliere

1.   Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

2.   Il cancelliere assiste i membri del Tribunale in tutti gli atti del loro ufficio.

3.   Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede alle pubblicazioni del Tribunale, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di documenti riguardanti il Tribunale.

4.   Il cancelliere cura l'amministrazione, la gestione finanziaria e la contabilità del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale e con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5.   Salvo quanto disposto dal presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale.

Articolo 36

Tenuta del registro

1.   La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali, nell'ordine della loro produzione.

2.   Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali degli atti processuali o sulle versioni considerate quali originali di questi atti ai sensi della decisione adottata in forza dell'articolo 74 e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

3.   Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

Articolo 37

Consultazione del registro

Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria ed ottenerne copie od estratti in base al tariffario della cancelleria, fissato dal Tribunale su proposta del cancelliere.

Articolo 38

Accesso al fascicolo di causa

1.   Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, qualsiasi parte in causa può accedere al fascicolo di causa e ottenere, in base alla tariffa della cancelleria, prevista dall'articolo 37, copie degli atti processuali e copie conformi delle ordinanze e delle sentenze.

2.   Nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale, sentite le parti. Quest'autorizzazione può essere concessa, in tutto o in parte, solo su domanda scritta, corredata di una giustificazione dettagliata dell'interesse legittimo ad accedere a detto fascicolo.

Sezione 2

Gli uffici

Articolo 39

Funzionari e altri agenti

1.   I funzionari e gli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

2.   Essi prestano, davanti al presidente del Tribunale e alla presenza del cancelliere, uno dei due giuramenti seguenti:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale»

oppure

«Prometto solennemente di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale»

Capo VII

FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 40

Luogo delle riunioni del Tribunale

Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.

Articolo 41

Calendario dei lavori del Tribunale

1.   L'anno giudiziario comincia il 1o settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.

2.   Le ferie giudiziarie sono fissate dal Tribunale.

3.   Durante le ferie giudiziarie, il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, in caso d'urgenza, possono convocare i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale.

4.   Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

5.   Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.

6.   Le date delle ferie giudiziarie sono pubblicate ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 42

Conferenza plenaria

1.   Le decisioni vertenti su questioni amministrative e le decisioni previste dagli articoli 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, da 31 a 33, 41, 74 e 224 sono adottate dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici, salvo quanto altrimenti disposto dal presente regolamento. È prevista l'assistenza del cancelliere, salvo decisione contraria del Tribunale.

2.   Qualora, convocata la conferenza plenaria, si constati che il quorum previsto dall'articolo 17, quarto comma, dello statuto non è raggiunto, il presidente del Tribunale aggiorna la seduta fino a quando il quorum non sia raggiunto.

Articolo 43

Redazione dei verbali

1.   Quando il Tribunale si riunisce con l'assistenza del cancelliere, quest'ultimo redige, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e dal cancelliere.

2.   Quando si riunisce senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 di redigere, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e da tale giudice.

TITOLO SECONDO

REGIME LINGUISTICO

Articolo 44

Lingue processuali

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.

Articolo 45

Determinazione della lingua processuale

1.   Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a)

se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b)

su richiesta congiunta delle parti principali, può essere autorizzato l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44;

c)

su richiesta di una parte, sentite le altre parti, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalla lettera b), l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue menzionate nell'articolo 44 come lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata da una delle istituzioni.

2.   La decisione sulle domande sopra menzionate è adottata dal presidente; quest'ultimo, allorché vuol dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deferisce la richiesta al Tribunale.

3.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c),

a)

in caso di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 9 e 10 dell'allegato I allo statuto, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;

b)

nel caso di domande di rettifica, di domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione e di revocazione o nel caso di contestazioni sulle spese ripetibili, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.

4.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c), nei ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, menzionato dall'articolo 1, vertenti sull'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale:

a)

la lingua processuale è scelta dal ricorrente se esso era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio;

b)

la lingua del ricorso, scelta dal ricorrente tra le lingue menzionate nell'articolo 44, diventa la lingua processuale se nessun'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio propone opposizione al riguardo entro il termine stabilito a tal fine dal cancelliere dopo il deposito del ricorso;

c)

in caso di opposizione alla lingua del ricorso presentata da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio diversa dal ricorrente, la lingua della decisione impugnata dinanzi al Tribunale diventa la lingua processuale; in tal caso, la traduzione del ricorso nella lingua processuale è a cura del cancelliere.

Articolo 46

Uso della lingua processuale

1.   La lingua processuale è usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti allegati, e altresì nei verbali e nelle decisioni del Tribunale.

2.   Ogni atto prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

3.   Tuttavia, quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il presidente può ordinare in qualunque momento, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.

4.   In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Tale disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

5.   Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

6.   Quando un testimone o un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nell'articolo 44, il presidente lo autorizza a esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

7.   Il presidente, per la direzione del dibattimento, i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale, quando formulano domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nell'articolo 44 diversa dalla lingua processuale. La traduzione nella lingua processuale è a cura del cancelliere.

Articolo 47

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica

Su richiesta di un giudice, dell'avvocato generale o di una parte, il cancelliere provvede alla traduzione, nelle lingue di loro scelta indicate nell'articolo 44, di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 48

Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 49

Testi autentici

Sono autentici i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma degli articoli 45 e 46.

TITOLO TERZO

RICORSI DIRETTI

Articolo 50

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Rappresentanza delle parti

Articolo 51

Obbligo di rappresentanza

1.   Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 dello statuto.

2.   L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE.

3.   Gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest'ultima.

4.   Se i documenti previsti dai paragrafi 2 e 3 non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma.

Sezione 2

Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti

Articolo 52

Privilegi, immunità e agevolazioni

1.   Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.

2.   Gli agenti, consulenti e avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e agevolazioni:

a)

tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e da sequestro; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;

b)

gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

Articolo 53

Qualità dei rappresentanti delle parti

1.   Per beneficiare dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui all'articolo 52, gli interessati comprovano previamente la loro qualità:

a)

gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne notifica immediatamente copia al cancelliere;

b)

gli avvocati, mediante un certificato da cui risulti che essi sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE e, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, mediante un mandato rilasciato da quest'ultima;

c)

i consulenti, mediante un mandato rilasciato dalla parte che essi assistono.

2.   In caso di necessità, il cancelliere rilascia loro un'attestazione. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prestabilito. Essa può essere prorogata o ridotta secondo la durata del procedimento.

Articolo 54

Revoca dell'immunità

1.   I privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 52 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

2.   Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Articolo 55

Esclusione dal procedimento

1.   Il Tribunale, se ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne informa l'interessato. Il Tribunale può informarne le autorità competenti da cui dipende l'interessato. Copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

2.   Per gli stessi motivi, il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può decidere di escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

3.   Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest'ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.

4.   Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 56

Professori

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai professori di cui all'articolo 19, settimo comma, dello statuto.

Sezione 3

Notifiche

Articolo 57

Modalità di notifica

1.   Salvo quanto disposto dagli articoli 77, paragrafo 2, e 80, paragrafo 1, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere secondo le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax.

2.   Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, non può aver luogo secondo le modalità previste nel paragrafo 1, la notifica è eseguita presso il recapito del rappresentante della parte interessata, inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Il destinatario ne viene informato secondo le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax. In tal caso una lettera raccomandata si considera consegnata al suo destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'informazione, mediante le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax, che la notifica non gli è pervenuta.

3.   Le copie dell'originale da notificare in applicazione del paragrafo 2 sono estratte e autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.

4.   Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sezione 4

Termini

Articolo 58

Computo dei termini

1.   I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a)

se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire da cui il termine dev'essere calcolato; se, in un termine espresso in mesi o in anni, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c)

quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;

d)

i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute;

e)

i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.   Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

3.   L'elenco delle festività legalmente riconosciute, stabilito dalla Corte di giustizia e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, vale anche per il Tribunale.

Articolo 59

Ricorso contro un atto di un'istituzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

Articolo 60

Termine in ragione della distanza

I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Articolo 61

Fissazione e proroga dei termini

1.   I termini fissati in forza del presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.

2.   Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

Articolo 62

Atti processuali depositati fuori termine

Un atto processuale depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine stabilito dal presidente o dal cancelliere in forza del presente regolamento può essere accettato solo in forza di una decisione del presidente in tal senso.

Sezione 5.

Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause

Articolo 63

Svolgimento del procedimento

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, il procedimento dinanzi al Tribunale implica una fase scritta e una fase orale.

Articolo 64

Natura contraddittoria del procedimento

Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, 104, 105, paragrafo 8, e 144, paragrafo 7, il Tribunale prende in considerazione solo atti processuali e documenti di cui i rappresentanti delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e sui quali hanno avuto facoltà di pronunciarsi.

Articolo 65

Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio

1.   Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 e 144, paragrafo 7, gli atti processuali e i documenti versati nel fascicolo di causa sono notificati alle parti.

2.   Le decisioni adottate in pendenza di giudizio e versate nel fascicolo di causa sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

Articolo 66

Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico

Investito di una domanda motivata di una parte presentata con separata istanza o d'ufficio, il Tribunale può omettere il nome di una parte in causa o quello di terzi menzionati nell'ambito del procedimento, oppure determinati dati nei documenti concernenti la causa cui il pubblico ha accesso, qualora ragioni legittime giustifichino che l'identità di una persona o il contenuto di tali dati siano tenuti riservati.

Articolo 67

Ordine di trattamento delle cause

1.   Il Tribunale conosce delle cause di cui è stato investito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione.

2.   Il presidente, per circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Articolo 68

Riunione

1.   In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione, d'ufficio o su domanda di una parte principale, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.

2.   La riunione è disposta dal presidente. Previamente all'adozione di tale decisione, il presidente assegna alle parti principali un termine per presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale riunione, qualora esse non si siano ancora pronunciate a tale riguardo.

3.   Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4.   Tutte le parti nelle cause riunite possono consultare in cancelleria i fascicoli delle cause interessate dalla riunione. Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale consultazione, mediante ordinanza, taluni dati del fascicolo di causa che presentino carattere riservato.

5.   Salvo quanto disposto dal paragrafo 4, gli atti processuali versati nei fascicoli delle cause interessate dalla riunione sono notificati alle parti nelle cause riunite se e in quanto i rappresentanti di dette parti lo richiedano e abbiano acconsentito alla modalità di notifica prevista dall'articolo 57, paragrafo 4.

Articolo 69

Sospensione del procedimento

Salvo quanto disposto dall'articolo 163, un procedimento pendente può essere sospeso:

a)

nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto;

b)

quando dinanzi alla Corte di giustizia è proposta impugnazione avverso una pronuncia del Tribunale che decide parzialmente la controversia nel merito, che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinge un'istanza d'intervento;

c)

su domanda di una parte principale con l'accordo dell'altra parte principale;

d)

in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia.

Articolo 70

Decisione di sospensione e decisione di riassunzione

1.   La decisione di sospendere il procedimento è adottata dal presidente. Previamente all'adozione di tale decisione, il presidente assegna alle parti principali un termine per presentare le loro osservazioni su un'eventuale sospensione del procedimento, qualora esse non si siano ancora pronunciate a tale riguardo.

2.   La decisione di riassunzione del procedimento prima del termine fissato per la sospensione o prevista dall'articolo 71, paragrafo 3, è adottata seguendo le modalità previste nel paragrafo 1.

Articolo 71

Durata ed effetti della sospensione

1.   La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta decisione.

2.   Durante il periodo di sospensione sono interrotti tutti i termini processuali, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 143, paragrafo 1.

3.   Quando la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta decisione.

4.   A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

Capo II

ATTI PROCESSUALI

Articolo 72

Norme comuni relative al deposito degli atti processuali

1.   Un atto processuale è depositato in cancelleria in versione cartacea, eventualmente dopo la trasmissione di una copia dell'originale di tale atto mediante telefax conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, oppure secondo le modalità previste nella decisione del Tribunale adottata in forza dell'articolo 74.

2.   Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell'ora del Granducato di Lussemburgo in cui avviene il deposito in cancelleria.

3.   Ad ogni atto processuale sono allegati gli elementi invocati a sostegno e un indice dei medesimi.

4.   Qualora, a causa della mole di un documento, ne siano allegati all'atto processuale solo alcuni estratti, l'intero documento o una copia completa del medesimo dev'essere depositato in cancelleria.

5.   Le istituzioni producono, nei termini fissati dal presidente, la traduzione di ogni atto processuale nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 73

Deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea

1.   L'originale in versione cartacea di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

2.   L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con tre copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie sono autenticate dalla parte che le deposita.

3.   In deroga all'articolo 72, paragrafo 2, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia integrale dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice previsto dall'articolo 72, paragrafo 3, perviene in cancelleria mediante telefax sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 2, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. A questo termine di dieci giorni non si applica l'articolo 60.

Articolo 74

Deposito per via elettronica

Il Tribunale può determinare, con decisione, le condizioni in presenza delle quali un atto processuale trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato l'originale di tale atto. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 75

Lunghezza delle memorie

1.   Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai fini del presente titolo.

2.   Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Capo III

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 76

Contenuto del ricorso

Il ricorso previsto dall'articolo 21 dello statuto contiene:

a)

il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;

c)

la designazione della parte principale contro cui il ricorso è proposto;

d)

l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;

e)

le conclusioni del ricorrente;

f)

se del caso, le prove e le offerte di prova.

Articolo 77

Informazioni relative alle notifiche

1.   Ai fini del procedimento, il ricorso indica se la modalità di notifica accettata dal rappresentante del ricorrente è quella prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, oppure il telefax.

2.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 1, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento, fino a che tale difetto non sia stato sanato, sono effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

Articolo 78

Allegati al ricorso

1.   Il ricorso è corredato, ove occorra, dei documenti indicati dall'articolo 21, secondo comma, dello statuto.

2.   Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall'Unione o per conto di essa a norma dell'articolo 272 TFUE dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.

3.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).

4.   Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.

5.   Se il ricorso non è conforme alle condizioni elencate nei paragrafi da 1 a 4, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In difetto di tale regolarizzazione entro il termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di dette condizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 79

Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell'atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell'atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti.

Articolo 80

Notifica del ricorso

1.   Il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autenticata del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta. Quando il convenuto ha previamente acconsentito a che i ricorsi gli siano inviati seguendo la modalità prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, o mediante telefax, la notifica del ricorso può essere effettuata in tal modo.

2.   Nelle ipotesi previste dall'articolo 78, paragrafo 5, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni enunciate in tale articolo.

Articolo 81

Controricorso

1.   Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto presenta un controricorso contenente:

a)

il nome e il domicilio del convenuto;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del convenuto;

c)

i motivi e gli argomenti dedotti;

d)

le conclusioni del convenuto;

e)

eventualmente, le prove e le offerte di prova.

2.   Si applicano al controricorso gli articoli 77 e 78, paragrafi da 3 a 5.

3.   In circostanze eccezionali, il termine previsto dal paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su domanda motivata del convenuto.

Articolo 82

Trasmissione di documenti

Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

Articolo 83

Replica e controreplica

1.   Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, a meno che il Tribunale non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è sufficientemente completo.

2.   Quando decide che un secondo scambio non è necessario, il Tribunale può ancora autorizzare le parti principali a completare il fascicolo se il ricorrente presenta una domanda motivata in tal senso entro due settimane dalla notifica di detta decisione.

3.   Il presidente fissa le date entro le quali sono depositati gli atti processuali. Egli può precisare i punti sui quali dovrebbero vertere la replica o la controreplica.

Capo IV

MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO

Articolo 84

Motivi nuovi

1.   È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

2.   Se del caso, i motivi nuovi sono dedotti in occasione del secondo scambio di memorie e individuati come tali. Quando gli elementi di diritto e di fatto che giustificano la deduzione dei motivi nuovi sono noti dopo il secondo scambio di memorie o dopo la decisione di non autorizzare un siffatto scambio di memorie, la parte principale interessata presenta i motivi nuovi non appena è a conoscenza di questi elementi.

3.   Il presidente pone le altre parti in condizione di rispondere ai motivi nuovi, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità dei medesimi.

Articolo 85

Prove e offerte di prova

1.   Le prove e le offerte di prova sono presentate nell'ambito del primo scambio di memorie.

2.   Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

3.   In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

4.   Il presidente pone le altre parti in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza dei paragrafi 2 e 3, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse.

Articolo 86

Adattamento del ricorso

1.   Quando un atto di cui si chiede l'annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.

2.   L'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall'articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.

3.   La memoria di adattamento contiene:

a)

le conclusioni adattate;

b)

ove occorra, i motivi e gli argomenti adattati;

c)

ove occorra, le prove e offerte di prova collegate all'adattamento delle conclusioni.

4.   La memoria di adattamento è corredata dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso. Se quest'atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di tale obbligo comporti l'irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso.

5.   Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.

6.   Il presidente assegna, eventualmente, un termine agli intervenienti al fine di integrare le loro memorie di intervento alla luce della memoria di adattamento del ricorso e della relativa memoria del convenuto. A tal fine, queste memorie sono notificate contemporaneamente agli intervenienti.

Capo V

RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 87

Relazione preliminare

1.   Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.

2.   La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico.

3.   Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

Capo VI

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

Articolo 88

Disposizioni generali

1.   Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d'ufficio o su domanda di una parte principale.

2.   La domanda prevista dal paragrafo 1 indica con precisione l'oggetto delle misure richieste e le ragioni che le giustificano. Quando questa domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, la parte che presenta la domanda espone le ragioni per le quali essa non ha potuto presentarla anteriormente.

3.   In caso di domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, il presidente pone le altre parti in condizione di formulare osservazioni sulla medesima.

Sezione 1

Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 89

Oggetto

1.   Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

2.   Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:

a)

garantire il corretto svolgimento della fase scritta o della fase orale e facilitare la produzione delle prove;

b)

determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;

c)

precisare la portata delle conclusioni nonché dei motivi e degli argomenti delle parti e chiarire i punti tra esse controversi;

d)

agevolare la composizione amichevole delle liti.

3.   Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:

a)

nel porre quesiti alle parti;

b)

nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia;

c)

nel chiedere informazioni alle parti o a terzi, menzionati nell'articolo 24, secondo comma, dello statuto;

d)

nel chiedere alle parti la produzione di qualsiasi atto concernente la causa;

e)

nel convocare a riunione le parti.

4.   Quando è organizzata un'udienza di discussione, il Tribunale, per quanto possibile, invita le parti a incentrare le loro difese orali su una o più questioni determinate.

Articolo 90

Procedimento

1.   Le misure di organizzazione del procedimento sono decise dal Tribunale.

2.   Qualora il Tribunale disponga misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

Sezione 2

Mezzi istruttori

Articolo 91

Oggetto

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello statuto, i mezzi istruttori comprendono:

a)

la comparizione personale delle parti;

b)

la richiesta a una parte di informazioni o di produzione di qualsiasi atto relativo alla causa;

c)

la richiesta di produzione di documenti il cui accesso sia stato negato da un'istituzione nell'ambito di un ricorso vertente sulla legittimità di tale diniego;

d)

la prova testimoniale;

e)

la perizia;

f)

il sopralluogo.

Articolo 92

Procedimento

1.   Il Tribunale dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.

2.   Prima che il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti dall'articolo 91, lettere da d) a f), occorre sentire le parti.

3.   Un mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera b), può essere disposto solo quando la parte interessata dal mezzo non ha dato seguito a una misura di organizzazione del procedimento previamente adottata a tal fine o quando la parte interessata dal mezzo lo chiede espressamente, spiegando le ragioni che rendono a suo avviso necessario ricorrere a un'ordinanza istruttoria. L'ordinanza istruttoria può prevedere che i rappresentanti delle parti possano consultare le informazioni e gli atti ottenuti dal Tribunale in seguito a detta ordinanza solo in cancelleria, senza poterne estrarre copia.

4.   Qualora il Tribunale disponga di aprire un'istruttoria e non vi proceda esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

5.   L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.

6.   Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

7.   Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

Articolo 93

Citazione dei testimoni

1.   I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, la quale contiene:

a)

il nome, la qualità e il domicilio dei testimoni;

b)

la data e il luogo dell'audizione;

c)

l'indicazione dei fatti da dimostrare e dei testimoni che devono essere sentiti su ciascuno di tali fatti.

2.   I testimoni sono citati dal Tribunale, eventualmente dopo il deposito della provvisionale prevista dall'articolo 100, paragrafo 1.

Articolo 94

Audizione dei testimoni

1.   Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che essi dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal paragrafo 5 e dall'articolo 97.

2.   I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente, su richiesta delle parti o d'ufficio, può porre domande ai testimoni.

3.   La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

4.   Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.

5.   Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità»

6.   Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

Articolo 95

Obblighi dei testimoni

1.   I testimoni regolarmente citati sono tenuti a ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'audizione.

2.   Quando un testimone regolarmente citato non si presenta, senza legittimo motivo, dinanzi al Tribunale, quest'ultimo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 5 000 EUR e ordinare una nuova citazione del testimone a spese di quest'ultimo.

3.   La stessa sanzione può essere inflitta a un testimone che, senza legittimo motivo, si rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

Articolo 96

Perizia

1.   L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

2.   Dopo il deposito della relazione e la sua notifica alle parti, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti. Su domanda di una delle parti o d'ufficio, il presidente può rivolgere quesiti al perito.

3.   La medesima facoltà spetta a ciascun giudice e all'avvocato generale.

4.   Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre quesiti al perito.

5.   Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo il deposito della relazione il perito presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità»

6.   Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 97

Giuramento dei testimoni e dei periti

1.   Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dalla loro normativa nazionale in caso di violazione di tale dovere.

2.   I testimoni e i periti prestano il giuramento previsto rispettivamente dall'articolo 94, paragrafo 5, e dall'articolo 96, paragrafo 5, o nelle forme stabilite dalla loro normativa nazionale.

Articolo 98

Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti

1.   Il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito, commessa sotto giuramento dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirla.

2.   La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Articolo 99

Ricusazione di un testimone o di un perito

1.   Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre o di prestare giuramento, il Tribunale provvede.

2.   La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere effettuata nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le offerte di prova.

Articolo 100

Spese dei testimoni e dei periti

1.   Quando il Tribunale dispone l'audizione dei testimoni o una perizia, esso può chiedere alle parti principali o a una di esse il versamento di una provvisionale che garantisca il rimborso delle spese dei testimoni o dei periti.

2.   I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso un anticipo su queste spese dalle casse del Tribunale.

3.   I testimoni hanno diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Detti importi sono pagati dalle casse del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 101

Rogatoria

1.   Il Tribunale, su richiesta delle parti principali o d'ufficio, può disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.

2.   La rogatoria è disposta mediante ordinanza. Questa indica: il nome, la qualità e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro rappresentanti nonché il loro indirizzo e, sommariamente, l'oggetto della controversia.

3.   Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene corredata di una traduzione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

4.   L'autorità designata in applicazione del paragrafo 3 trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.

5.   L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità designata in applicazione del paragrafo 3 l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti sono trasmessi al cancelliere.

6.   La traduzione degli atti nella lingua processuale è a cura del cancelliere.

7.   Il Tribunale provvede al rimborso delle spese della rogatoria, riservandosi di porle, se del caso, a carico delle parti principali.

Articolo 102

Verbale delle udienze istruttorie

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza istruttoria. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2.   Quando si tratta di un'udienza di audizione di testimoni o di periti, il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione e dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone o il perito deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

3.   Il verbale è notificato alle parti.

Sezione 3.

Trattamento di informazioni, atti e documenti riservati prodotti nell'ambito dei mezzi istruttori

Articolo 103

Trattamento di informazioni e atti riservati

1.   Quando il Tribunale è chiamato a verificare, in base ad elementi di diritto o di fatto dedotti da una parte principale, il carattere riservato, nei confronti dell'altra parte principale, di determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi ad esso in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera b), che possono essere rilevanti ai fini della decisione della controversia, tali informazioni o atti non sono comunicati all'altra parte durante detta verifica.

2.   Quando, in occasione dell'esame previsto dal paragrafo 1, il Tribunale giunge alla conclusione che determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi ad esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, procede a una ponderazione di tale carattere riservato e delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio.

3.   In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 2, il Tribunale può decidere di portare a conoscenza dell'altra parte principale le informazioni o gli atti riservati, eventualmente subordinando la loro divulgazione alla sottoscrizione di specifici impegni, o di non comunicarli precisando, con ordinanza motivata, le modalità che consentano a detta altra parte principale, nella più ampia misura possibile, di formulare le proprie osservazioni, segnatamente disponendo la produzione di una versione non riservata o di una sintesi non riservata delle informazioni o degli atti, in cui figuri il loro contenuto essenziale.

4.   Il regime processuale di cui al presente articolo non si applica alle ipotesi previste dall'articolo 105.

Articolo 104

Documenti ai quali un'istituzione ha negato l'accesso

Quando, in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera c), un documento al quale un'istituzione ha negato l'accesso è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, tale documento non è comunicato alle altre parti.

Capo VII

INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL'UNIONE O QUELLA DI UNO O PIÙ DEI SUOI STATI MEMBRI O LE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 105

Trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali

1.   Quando, contrariamente al principio del contraddittorio enunciato dall'articolo 64 da cui discende che l'insieme delle informazioni e degli atti sono integralmente comunicati tra le parti, una parte principale, che intenda basare le sue pretese su determinate informazioni o determinati atti, afferma nel contempo che la loro comunicazione pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, essa produce tali informazioni o atti con atto separato. Detta produzione è corredata di una domanda di trattamento riservato di tali informazioni o atti contenente le ragioni imperative che, soltanto per quanto reso strettamente necessario dalla situazione, giustificano il mantenimento della loro riservatezza e che ostano alla loro comunicazione all'altra parte principale. La domanda di trattamento riservato è parimenti presentata con atto separato e non contiene alcun elemento riservato. Quando le informazioni o gli atti di cui è chiesto il trattamento riservato sono stati trasmessi alla parte principale da uno o più Stati membri, le ragioni imperative dedotte dalla parte principale al fine di giustificare il loro trattamento riservato possono includere quelle fornite dallo o dagli Stati membri di cui trattasi.

2.   La produzione di informazioni o atti la cui riservatezza è basata sulle considerazioni menzionate nel paragrafo 1 può essere chiesta dal Tribunale mediante un mezzo istruttorio. In caso di diniego, il Tribunale ne prende atto. In deroga alle disposizioni dell'articolo 103, il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti prodotti in seguito a un mezzo istruttorio è quello del presente articolo.

3.   Nel corso dell'esame della rilevanza, ai fini della decisione della controversia, delle informazioni o degli atti prodotti da una parte principale conformemente ai paragrafi 1 o 2 e della loro riservatezza nei confronti dell'altra parte principale, tali informazioni o atti non sono comunicati all'altra parte principale.

4.   Quando, dopo l'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale decide che informazioni o atti prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e non presentano carattere riservato ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, esso chiede alla parte interessata l'autorizzazione a comunicare tali informazioni o atti all'altra parte principale. Se la parte si oppone a tale comunicazione entro un termine fissato dal presidente o, in mancanza di risposta da parte della stessa, allo spirare di detto termine, tali informazioni o atti non sono presi in considerazione ai fini del giudizio sulla causa e le sono restituiti.

5.   Quando, dopo l'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale decide che determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, non li comunica a detta parte principale. Il Tribunale procede poi a una ponderazione delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio, e di quelle derivanti dalla sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o dalle loro relazioni internazionali.

6.   In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 5, il Tribunale adotta un'ordinanza motivata precisando le modalità secondo le quali sia possibile conciliare le esigenze menzionate in detto paragrafo, quali la produzione, ad opera della parte interessata, ai fini di una successiva comunicazione all'altra parte principale, di una versione non riservata o di una sintesi non riservata delle informazioni o degli atti, in cui figuri il loro contenuto essenziale e che consenta all'altra parte principale, nella misura più ampia possibile, di presentare le proprie osservazioni.

7.   Le informazioni o gli atti che presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale possono essere ritirati, in tutto o in parte, dalla parte principale che li ha prodotti conformemente al paragrafo 1 o 2 entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione adottata in forza del paragrafo 5. Le informazioni o gli atti ritirati non sono presi in considerazione ai fini della decisione della causa e sono restituiti alla parte principale interessata.

8.   Quando il Tribunale ritiene che informazioni o atti i quali, a motivo del loro carattere riservato, non sono stati comunicati all'altra parte principale secondo le modalità previste nel paragrafo 6 siano indispensabili ai fini della decisione della controversia, esso, in deroga all'articolo 64 e limitandosi a quanto strettamente necessario, può basare la sua pronuncia su tali informazioni o atti. In sede di valutazione degli stessi, il Tribunale tiene conto del fatto che una parte principale non ha potuto presentare le proprie osservazioni relativamente ad essi.

9.   Il Tribunale assicura che gli elementi riservati contenuti in informazioni o atti prodotti da una parte principale conformemente al paragrafo 1 o 2 che non sono stati comunicati all'altra parte principale non siano divulgati né nell'ordinanza emessa in forza del paragrafo 6 né nella decisione che definisce il giudizio.

10.   Le informazioni o gli atti menzionati nel paragrafo 5 sono restituiti alla parte interessata una volta adottata la decisione che definisce il giudizio dinanzi al Tribunale.

11.   Il Tribunale determina, mediante decisione, le norme di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni o degli atti prodotti conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, secondo i casi. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Capo VIII

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 106

Fase orale del procedimento

1.   Il procedimento dinanzi al Tribunale comporta, nella sua fase orale, un'udienza di discussione organizzata d'ufficio o su domanda di una parte principale.

2.   La domanda di udienza di discussione presentata da una parte principale indica i motivi per i quali quest'ultima desidera essere ascoltata. Essa è presentata entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

3.   In assenza di una domanda ai sensi del paragrafo 2, il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale. In tal caso, esso può tuttavia decidere in un secondo tempo di aprire la fase orale.

Articolo 107

Data dell'udienza di discussione

1.   Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.

2.   Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda motivata di una parte principale, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

Articolo 108

Assenza delle parti all'udienza di discussione

1.   Quando una parte informa il Tribunale che non assisterà all'udienza di discussione o quando il Tribunale constata in udienza l'assenza ingiustificata di una parte debitamente convocata, l'udienza di discussione si svolge in assenza della parte in questione.

2.   Quando le parti principali comunicano al Tribunale che non assisteranno all'udienza di discussione, il presidente decide se la fase orale può dichiararsi chiusa.

Articolo 109

Udienza a porte chiuse

1.   Dopo aver sentito le parti il Tribunale può decidere, conformemente all'articolo 31 dello statuto, che l'udienza si svolga a porte chiuse.

2.   La domanda di udienza a porte chiuse presentata da una parte dev'essere motivata e indicare se concerne il dibattimento integralmente o solo in parte.

3.   La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

Articolo 110

Svolgimento dell'udienza di discussione

1.   Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

2.   Le parti possono partecipare alla discussione solo tramite i loro rappresentanti.

3.   I membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso della discussione, possono porre domande ai rappresentanti delle parti.

Articolo 111

Chiusura della fase orale del procedimento

Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine della discussione.

Articolo 112

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale

1.   Quando, in una causa, è stato designato un avvocato generale, e quando egli presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria, la quale le comunica alle parti.

2.   Dopo la lettura o il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

Articolo 113

Riapertura della fase orale del procedimento

1.   Il Tribunale dispone la riapertura della fase orale del procedimento in presenza delle condizioni enunciate dall'articolo 23, paragrafo 3, o dall'articolo 24, paragrafo 3.

2.   Il Tribunale può disporre la riapertura della fase orale:

a)

qualora non si consideri sufficientemente edotto;

b)

quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti;

c)

quando lo richieda una parte principale, basandosi su fatti tali da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale e che non le era stato possibile dedurre prima della chiusura della fase orale.

Articolo 114

Verbale d'udienza

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2.   Il verbale è notificato alle parti.

Articolo 115

Registrazione dell'udienza

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

Capo IX

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 116

Data di pronuncia della sentenza

Le parti sono informate della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 117

Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

a)

l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;

b)

l'indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è pronunciata;

d)

il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

e)

il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;

f)

il nome del cancelliere;

g)

l'indicazione delle parti;

h)

il nome dei loro rappresentanti;

i)

le conclusioni delle parti;

j)

la data dell'eventuale udienza di discussione;

k)

la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;

l)

l'esposizione sommaria dei fatti;

m)

la motivazione;

n)

il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 118

Pronuncia e notifica della sentenza

1.   La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

2.   L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata ad ognuna delle parti.

Articolo 119

Contenuto dell'ordinanza

Ogni ordinanza che possa costituire oggetto di impugnazione ai sensi degli articoli 56 o 57 dello statuto contiene:

a)

l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale, dal presidente o dal giudice del procedimento sommario;

b)

se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è emessa;

d)

l'indicazione della base giuridica sulla quale si fonda;

e)

il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

f)

il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;

g)

il nome del cancelliere;

h)

l'indicazione delle parti;

i)

il nome dei loro rappresentanti;

j)

le conclusioni delle parti;

k)

la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito;

l)

l'esposizione sommaria dei fatti;

m)

la motivazione;

n)

il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

Articolo 120

Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale di ogni ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata a ciascuna delle parti e, se del caso, alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 121

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

1.   La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.

2.   L'ordinanza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.

Articolo 122

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Una comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze che definiscono il giudizio del Tribunale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo il caso delle decisioni adottate prima della notifica del ricorso al convenuto.

Capo X

SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 123

Sentenze in contumacia

1.   Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all'atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall'articolo 81, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 45, secondo comma, dello statuto, il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.

2.   Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.

3.   Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

4.   La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione fino a che abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 166 o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze. Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest'ultima.

Capo XI

TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 124

Transazione

1.   Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano per risolvere la controversia e informano il Tribunale che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.

2.   La suddetta disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 TFUE e 265 TFUE.

Articolo 125

Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138.

Capo XII

RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 126

Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Articolo 127

Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica

Le decisioni di rinvio previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto e dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata.

Articolo 128

Declinatoria di competenza

Le decisioni recanti declinatoria di competenza previste dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto sono prese dal Tribunale, su proposta del giudice relatore, con ordinanza motivata.

Articolo 129

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Su proposta del giudice relatore il Tribunale può decidere d'ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

Articolo 130

Eccezioni e incidenti processuali

1.   Se il convenuto chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza avviare la discussione nel merito, propone la domanda con atto separato entro il termine previsto dall'articolo 81.

2.   Se una parte chiede al Tribunale di constatare che l'oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire, o di statuire su un altro incidente, propone la domanda con atto separato.

3.   Le domande previste nei paragrafi 1 e 2 contengono l'esposizione dei motivi e degli argomenti su cui sono basate, le conclusioni e, in allegato, gli atti invocati a sostegno.

4.   Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 1, il presidente assegna al ricorrente un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

5.   Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 2, il presidente assegna alle altre parti un termine per presentare per iscritto le loro osservazioni in merito a detta domanda.

6.   Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sulle domande previste nei paragrafi 1 e 2. Non si applica l'articolo 106.

7.   Il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l'esame al giudizio di merito. Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica se rientra nella loro competenza.

8.   Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente assegna un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Articolo 131

Non luogo a statuire d'ufficio

1.   Quando constata che è venuto meno l'oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, in qualsiasi momento, può decidere d'ufficio di statuire con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti.

2.   Se il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest'ultimo, su proposta del giudice relatore, sentite le parti, può constatare d'ufficio con ordinanza motivata che non vi è più luogo a statuire.

Articolo 132

Ricorso manifestamente fondato

Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

Capo XIII

SPESE

Articolo 133

Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che definisce il giudizio.

Articolo 134

Norme generali sulla ripartizione delle spese

1.   La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

2.   Qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

3.   Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell'altra parte.

Articolo 135

Equità e spese superflue o defatigatorie

1.   In via eccezionale, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell'altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

2.   Il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell'avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all'altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

Articolo 136

Spese in caso di rinuncia agli atti

1.   La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

2.   Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

3.   In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

4.   In mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

Articolo 137

Spese in caso di non luogo a statuire

In caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

Articolo 138

Spese degli intervenienti

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

2.   Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS, se intervenuti nella causa, si fanno carico delle proprie spese.

3.   Il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, si faccia carico delle proprie spese.

Articolo 139

Spese processuali

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a)

se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

b)

le spese di copie e traduzioni effettuate su richiesta di una parte che il cancelliere consideri come straordinarie sono rimborsate dalla parte in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37;

c)

in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all'articolo 224 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, le spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale sono rimborsate dalla parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37.

Articolo 140

Spese ripetibili

Salvo quanto disposto dall'articolo 139, sono considerate spese ripetibili:

a)

le somme dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 100;

b)

le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell'agente, consulente o avvocato.

Articolo 141

Modalità di pagamento

1.   Le casse del Tribunale e i suoi debitori effettuano i pagamenti in euro.

2.   Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese la cui valuta non è l'euro, la conversione viene effettuata al tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea per il giorno del pagamento.

Capo XIV

INTERVENTO

Articolo 142

Oggetto ed effetti dell'intervento

1.   L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. Esso non attribuisce gli stessi diritti processuali riconosciuti alle parti principali e, in particolare, quello di chiedere lo svolgimento di un'udienza.

2.   L'intervento è accessorio alla causa principale. Esso rimane privo di oggetto quando la causa è cancellata dal ruolo del Tribunale, in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

3.   L'interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto del suo intervento.

Articolo 143

Istanza di intervento

1.   L'istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione prevista dall'articolo 79.

2.   L'istanza d'intervento contiene:

a)

l'indicazione della causa;

b)

l'indicazione delle parti principali;

c)

il nome e il domicilio dell'istante;

d)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante dell'istante;

e)

le conclusioni a sostegno delle quali l'istante chiede di intervenire;

f)

l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto.

3.   L'istante è rappresentato a norma dell'articolo 19 dello statuto.

4.   Si applicano all'istanza di intervento gli articoli 77, 78, paragrafi da 3 a 5, e 139.

Articolo 144

Decisione sull'istanza di intervento

1.   L'istanza di intervento è notificata alle parti principali.

2.   Il presidente pone le parti principali in condizione di presentare osservazioni scritte od orali sull'istanza di intervento e di chiedere, se del caso, che determinati dati del fascicolo di causa, aventi carattere riservato, siano esclusi dalla comunicazione a un interveniente.

3.   Quando il convenuto deposita un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, si decide sull'istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell'esame dell'eccezione al merito.

4.   Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, primo comma, dello statuto e le parti principali non hanno fatto riferimento a dati del fascicolo di causa aventi carattere riservato, la cui comunicazione all'interveniente potrebbe recare loro danno, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente.

5.   Nelle altre ipotesi il presidente statuisce tempestivamente con ordinanza sull'istanza di intervento e, se del caso, sulla comunicazione all'interveniente di dati di cui si faccia valere il carattere riservato.

6.   In caso di rigetto dell'istanza di intervento, l'ordinanza prevista dal paragrafo 5 dev'essere motivata e statuire sulle spese relative all'istanza di intervento, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione degli articoli 134 e 135.

7.   Se l'istanza di intervento è accolta, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali ad eccezione, se del caso, dei dati riservati esclusi da tale comunicazione ai sensi del paragrafo 5.

8.   In caso di rinuncia all'istanza di intervento, il presidente dispone riguardo all'istante la cancellazione dal ruolo e statuisce sulle spese, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione dell'articolo 136.

9.   In caso di rinuncia all'intervento, il presidente dispone riguardo all'interveniente la cancellazione dal ruolo e statuisce sulle spese in applicazione degli articoli 136 e 138.

10.   Se la causa principale si conclude prima della decisione sull'istanza di intervento, le spese dell'istante e delle parti principali relative all'istanza di intervento sono compensate. Copia dell'ordinanza che definisce il giudizio è trasmessa all'istante.

Articolo 145

Presentazione delle memorie

1.   L'interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dal presidente.

2.   La memoria d'intervento contiene:

a)

le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali;

b)

i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;

c)

eventualmente, le prove e le offerte di prova.

3.   Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente assegna un termine entro il quale le parti principali possono rispondere a detta memoria.

Capo XV

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 146

Disposizioni generali

1.   Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di causa ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

2.   Il gratuito patrocinio viene negato qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale tale patrocinio è richiesto o qualora detta azione appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

Articolo 147

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1.   Il gratuito patrocinio può essere chiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza di quest'ultimo.

2.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta utilizzando un formulario pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea. Salvo quanto disposto dall'articolo 74, questo formulario è sottoscritto dal richiedente o, quando quest'ultimo sia rappresentato, dal suo avvocato. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione.

3.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.

4.   Se la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente espone sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda è accompagnata dai relativi giustificativi.

5.   Qualora sia necessario, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata dei documenti previsti dagli articoli 51, paragrafi 2 e 3, e 78, paragrafo 3. In tal caso, si applicano gli articoli 51, paragrafo 4, e 78, paragrafo 5.

6.   Se il richiedente il gratuito patrocinio è rappresentato da un avvocato all'atto del deposito della domanda, si applica l'articolo 77.

7.   La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, a favore di chi l'ha proposta, il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notifica dell'ordinanza che decide su tale domanda oppure, nelle ipotesi previste dall'articolo 148, paragrafo 6, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

Articolo 148

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1.   Prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente assegna un termine all'altra parte principale per presentare le sue osservazioni scritte a meno che non appaia già evidente, alla luce degli elementi forniti, che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 146, paragrafo 1, o che sussistono quelle di cui all'articolo 146, paragrafo 2.

2.   La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente mediante ordinanza.

3.   L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.

4.   L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può designare un avvocato per rappresentare l'interessato qualora quest'avvocato sia stato proposto dal richiedente nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio e abbia manifestato il suo consenso a rappresentare il richiedente dinanzi al Tribunale.

5.   Qualora l'interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito di un'ordinanza che gli concede il gratuito patrocinio oppure qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e una copia della domanda all'autorità competente dello Stato interessato menzionata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Se l'interessato non è domiciliato nell'Unione, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e la copia della domanda all'autorità competente dello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.   Salvo quanto disposto dal paragrafo 4, l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato con ordinanza alla luce delle proposte dell'interessato o delle proposte trasmesse dall'autorità menzionata nel paragrafo 5, secondo i casi.

7.   L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire l'importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato, in via di principio, non potranno superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 149, paragrafo 1, tenendo conto delle sue condizioni economiche.

8.   Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.

9.   Salvo quanto disposto dall'articolo 147, paragrafo 6, le notifiche al richiedente il gratuito patrocinio e alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 149

Anticipi e assunzione delle spese

1.   In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Il presidente può decidere che all'avvocato designato conformemente all'articolo 148 sia versato un anticipo su domanda di quest'ultimo.

2.   Quando, per effetto della decisione che definisce il giudizio, il beneficiario del gratuito patrocinio deve sostenere le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico delle casse del Tribunale.

3.   Quando, nella decisione che definisce il giudizio, il Tribunale ha condannato un'altra parte a sostenere le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, detta parte è tenuta a rimborsare alle casse del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.

4.   Gli importi previsti dal paragrafo 3 sono recuperati a cura del cancelliere presso la parte condannata a pagarli.

5.   In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che definisce il giudizio, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sostengano le proprie spese ovvero che queste siano a carico, in tutto o in parte, delle casse del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

Articolo 150

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1.   In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l'interessato, può revocare il beneficio o d'ufficio o su domanda.

2.   L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile.

Capo XVI

PROCEDIMENTI D'URGENZA

Sezione 1

Procedimento accelerato

Articolo 151

Decisione relativa al procedimento accelerato

1.   In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentita l'altra parte principale, può decidere di statuire mediante procedimento accelerato. Questa decisione è adottata tempestivamente.

2.   Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, in circostanze eccezionali e sentite le parti principali, può decidere d'ufficio di statuire mediante procedimento accelerato.

3.   La decisione del Tribunale di statuire mediante procedimento accelerato può prevedere condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie delle parti principali, al successivo svolgimento del procedimento o ai motivi e agli argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi.

4.   Qualora una delle parti principali non si conformi ad una delle condizioni previste dal paragrafo 3, la decisione di statuire mediante procedimento accelerato può essere revocata. In tal caso, il procedimento prosegue secondo la procedura ordinaria.

Articolo 152

Istanza di procedimento accelerato

1.   L'istanza di procedimento accelerato è proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso e contenere una motivazione che precisi l'urgenza particolare della causa e le altre circostanze rilevanti.

2.   Nell'istanza di procedimento accelerato si può indicare che taluni motivi o argomenti o taluni passi del ricorso o del controricorso vengono dedotti unicamente per il caso in cui non si statuisca mediante procedimento accelerato, in particolare accludendo all'istanza una versione ridotta del ricorso, un elenco di allegati e i soli allegati di cui tener conto nel caso in cui si dovesse statuire mediante procedimento accelerato.

Articolo 153

Trattamento prioritario

In deroga all'articolo 67, paragrafo 1, le cause sulle quali il Tribunale ha deciso di statuire mediante procedimento accelerato sono giudicate con priorità.

Articolo 154

Fase scritta del procedimento

1.   In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, quando il ricorrente ha chiesto che si statuisca mediante procedimento accelerato, il termine per il deposito del controricorso è di un mese. Questo termine può essere prorogato in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3.

2.   Qualora il Tribunale decida di non accogliere un'istanza di procedimento accelerato, viene concesso al convenuto un termine supplementare di un mese per presentare o, secondo i casi, integrare il controricorso.

3.   In sede di procedimento accelerato, le memorie di cui agli articoli 83, paragrafo 1, e 145, paragrafi 1 e 3, possono essere depositate soltanto se il Tribunale lo autorizza nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi degli articoli da 88 a 90.

4.   In sede di procedimento accelerato, il presidente tiene conto, all'atto di fissare i termini previsti dal presente regolamento, dell'urgenza particolare ai fini della decisione sul ricorso.

Articolo 155

Fase orale del procedimento

1.   In caso di concessione del procedimento accelerato, il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento nel più breve tempo possibile dopo la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore. Il Tribunale può decidere nondimeno di statuire senza fase orale quando le parti principali rinunciano a partecipare a un'udienza e il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa.

2.   Salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 85, le parti principali possono integrare i loro argomenti e formulare offerte di prova durante la fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione di queste ultime sia giustificato.

Sezione 2

Sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario

Articolo 156

Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori

1.   La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

2.   La domanda relativa a uno degli altri provvedimenti provvisori previsti dall'articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da una parte principale in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e se si riferisce alla causa stessa.

3.   Le domande previste dai paragrafi 1 e 2 debbono precisare l'oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Esse contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori.

4.   La domanda deve essere presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli da 76 a 78.

Articolo 157

Procedimento

1.   La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali.

2.   Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.

3.   Il presidente del Tribunale decide, ove opportuno, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.

4.   In caso di impedimento del presidente del Tribunale, si applicano gli articoli 11 e 12.

Articolo 158

Decisione sulla domanda

1.   Il presidente del Tribunale provvede sulla domanda mediante ordinanza motivata, che è immediatamente notificata alle parti.

2.   L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3.   L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4.   L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica in alcun modo la pronuncia del Tribunale nel merito.

5.   Nell'ordinanza che definisce il procedimento sommario, le spese sono riservate sino alla decisione del Tribunale che statuisce nel merito. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, si decide sulle spese relative al procedimento sommario nell'ordinanza, in applicazione degli articoli da 134 a 138.

Articolo 159

Mutamento delle circostanze

Su domanda di una parte, l'ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento in seguito a un mutamento delle circostanze.

Articolo 160

Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a un provvedimento provvisorio non impedisce alla parte principale richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 161

Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA

1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione del Tribunale o di un atto del Consiglio, della Commissione europea o della Banca centrale europea proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

2.   L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.

Capo XVII

DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 162

Attribuzione della domanda

1.   Le domande disciplinate dal presente capo sono attribuite al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento.

2.   Se non è più possibile raggiungere il quorum previsto dagli articoli 23 e 24, la domanda è attribuita a un altro collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico e se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice.

Articolo 163

Sospensione del procedimento

Quando un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e una delle domande disciplinate dal presente capo, fatta eccezione per le domande previste dagli articoli 164 e 165, riguardano la stessa decisione del Tribunale, il presidente, sentite le parti, può decidere di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull'impugnazione.

Articolo 164

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1.   Salvo quanto disposto dalle norme relative all'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dal Tribunale d'ufficio o su domanda di parte.

2.   La domanda di rettifica è presentata entro un termine di due settimane dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

3.   Quando la rettifica verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che costituisce un supporto necessario del dispositivo, le parti possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.

4.   Il Tribunale provvede mediante ordinanza.

5.   L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione della suddetta ordinanza.

Articolo 165

Omessa pronuncia

1.   Se il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce il Tribunale mediante domanda.

2.   La domanda è proposta nel termine di un mese dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

3.   La domanda è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente.

4.   Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce contestualmente, con ordinanza, sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 166

Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia

1.   Conformemente all'articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.

2.   L'opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78.

3.   Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

4.   Il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

5.   Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.

6.   L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza pronunciata in contumacia. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

Articolo 167

Opposizione di terzo

1.   Le disposizioni degli articoli da 76 a 78 si applicano all'opposizione di terzo, proposta ai sensi dell'articolo 42 dello statuto. L'atto di opposizione inoltre:

a)

specifica la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione;

b)

indica per quali motivi la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione lede i diritti del terzo opponente;

c)

indica per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa dinanzi al Tribunale.

2.   L'opposizione di terzo è proposta nei due mesi successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 122.

3.   Su domanda del terzo opponente può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 156 a 161.

4.   L'opposizione di terzo è notificata alle parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.

5.   Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.

6.   La sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione è modificata in base all'esito dell'opposizione promossa dal terzo.

7.   L'originale della decisione pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato a quello della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione pronunciata sull'opposizione.

Articolo 168

Interpretazione delle sentenze e ordinanze

1.   Conformemente all'articolo 43 dello statuto, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un'ordinanza, spetta al Tribunale interpretarla, su richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

2.   La domanda di interpretazione è proposta entro due anni dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell'ordinanza.

3.   La domanda di interpretazione è proposta nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78. Essa precisa inoltre:

a)

la sentenza od ordinanza in questione;

b)

i passi di cui si chiede l'interpretazione.

4.   La domanda di interpretazione è notificata alle altre parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.

5.   Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.

6.   L'originale della decisione interpretativa è allegato a quello della decisione interpretata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione interpretativa.

Articolo 169

Revocazione

1.   Conformemente all'articolo 44 dello statuto, la revocazione di una decisione del Tribunale può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell'ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.

2.   Fermo restando il termine decennale previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

3.   Alla domanda di revocazione si applicano gli articoli da 76 a 78. Essa inoltre:

a)

specifica la sentenza o l'ordinanza di cui si chiede la revocazione;

b)

indica i punti della sentenza o dell'ordinanza con riferimento ai quali si chiede la revocazione;

c)

specifica i fatti sui quali si basa la domanda;

d)

indica i mezzi di prova diretti a dimostrare l'esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 2.

4.   La domanda di revocazione è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.

5.   Dopo aver posto le parti in condizione di presentare osservazioni, senza che ciò pregiudichi la decisione nel merito il Tribunale statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.

6.   Se il Tribunale dichiara ricevibile la domanda, esso procede all'esame nel merito della causa, conformemente alle norme del presente regolamento.

7.   L'originale della decisione di revocazione è allegato a quello della decisione revocata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione di revocazione.

Articolo 170

Contestazione sulle spese ripetibili

1.   Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la parte interessata adisce il Tribunale mediante domanda presentata nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78.

2.   La domanda è notificata alla parte interessata dalla medesima, la quale può presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.

3.   Dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile.

4.   Le parti possono chiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia conforme dell'ordinanza.

TITOLO QUARTO

CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 171

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di cui all'articolo 1 riguardanti l'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale.

Capo I

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 172

Convenuto

Il ricorso è proposto contro l'Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto.

Articolo 173

Status dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

1.   Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente può partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente rispondendo al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

2.   Prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente diventa parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente con il deposito di un atto processuale. Essa perde il suo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti. In tal caso, l'interveniente sostiene le proprie spese relative agli atti processuali da esso depositati.

3.   L'interveniente di cui ai paragrafi 1 e 2 dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali. Esso può aderire alle conclusioni di una parte principale nonché formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

4.   Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente che divenga parte dinanzi al Tribunale conformemente ai paragrafi 1 e 2 è rappresentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.

5.   All'atto processuale previsto dal paragrafo 2 si applicano gli articoli 77 e 78, paragrafi da 3 a 5.

6.   In deroga all'articolo 123, la procedura in contumacia non si applica quando un interveniente di cui ai paragrafi 1 e 2 ha risposto al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

Articolo 174

Sostituzione di una parte

Quando un diritto di proprietà intellettuale oggetto della controversia è stato trasferito da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio a un terzo, l'avente causa può chiedere di sostituirsi alla parte iniziale nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale.

Articolo 175

Domanda di sostituzione

1.   La domanda di sostituzione è presentata con atto separato. Essa può essere depositata in qualunque fase del procedimento.

2.   La domanda contiene:

a)

l'indicazione della causa;

b)

l'indicazione delle parti in causa e della parte alla quale il richiedente intende sostituirsi;

c)

il nome e il domicilio del richiedente;

d)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del richiedente;

e)

l'esposizione delle circostanze che giustificano la sostituzione, corredata delle prove a sostegno.

3.   La persona che chiede la sostituzione è rappresentata secondo le disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.

4.   Alla domanda di sostituzione si applicano gli articoli 77, 78, paragrafi da 3 a 5, e 139.

Articolo 176

Decisione sulla domanda di sostituzione

1.   La domanda di sostituzione è notificata alle parti.

2.   Il presidente pone le parti in condizione di presentare osservazioni scritte od orali sulla domanda di sostituzione.

3.   Sulla domanda di sostituzione si statuisce con ordinanza motivata del presidente o nella decisione che definisce il giudizio.

4.   In caso di rigetto della domanda di sostituzione, si statuisce sulle spese relative a detta domanda, ivi comprese le spese di chi ha chiesto la sostituzione, in applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e 135.

5.   In caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l'avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all'atto della sostituzione. L'avente causa è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce.

Capo II

RICORSO E CONTRORICORSO

Articolo 177

Ricorso

1.   Il ricorso contiene:

a)

il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;

c)

la designazione dell'Ufficio contro il quale il ricorso è proposto;

d)

l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;

e)

le conclusioni del ricorrente.

2.   Quando il ricorrente non era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, il ricorso contiene anche il nome di tutte le parti di detto procedimento e i recapiti da loro indicati ai fini delle notifiche.

3.   La decisione della commissione di ricorso impugnata è allegata al ricorso e contiene l'indicazione della data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente.

4.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).

5.   Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.

6.   Si applica l'articolo 77.

7.   Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da 2 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di tale formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 178

Notifica del ricorso

1.   Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale.

2.   Il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autentica del ricorso o mediante consegna di detta copia contro ricevuta. Qualora il convenuto abbia previamente acconsentito a che i ricorsi gli siano indirizzati seguendo la modalità prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, o mediante telefax, la notifica del ricorso può essere effettuata in tal modo.

3.   La notifica del ricorso a una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata con le modalità accettate da quest'ultima al momento del deposito dell'atto processuale previsto dall'articolo 173, paragrafo 2, e, in mancanza di un tale atto, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dalla parte interessata ai fini delle notifiche da effettuare durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4.   Nelle ipotesi previste dall'articolo 177, paragrafo 7, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità riguardo alle condizioni elencate in tale articolo.

5.   Dopo la notifica dell'atto introduttivo, il convenuto trasmette al Tribunale il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 179

Parti autorizzate a depositare un controricorso

Il convenuto e le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Articolo 180

Controricorso

1.   Il controricorso contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che lo deposita;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;

c)

i motivi e gli argomenti dedotti;

d)

le conclusioni della parte che lo deposita.

2.   Al controricorso si applica l'articolo 177, paragrafi da 4 a 7.

Articolo 181

Chiusura della fase scritta del procedimento

Salvo quanto disposto nel capo III, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione del controricorso del convenuto e, se del caso, dell'interveniente ai sensi dell'articolo 173.

Capo III

RICORSO INCIDENTALE

Articolo 182

Ricorso incidentale

1.   Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono presentare un ricorso incidentale entro il termine previsto per la presentazione del controricorso.

2.   Il ricorso incidentale è presentato con atto separato, distinto dal controricorso.

Articolo 183

Contenuto del ricorso incidentale

Il ricorso incidentale contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che lo deposita;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;

c)

i motivi e gli argomenti dedotti;

d)

le conclusioni.

Articolo 184

Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale

1.   Le conclusioni del ricorso incidentale mirano all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.

2.   I motivi e gli argomenti dedotti individuano con precisione i punti della motivazione della decisione impugnata che sono contestati.

Articolo 185

Risposta al ricorso incidentale

Quando viene depositato un ricorso incidentale, le altre parti possono presentare una memoria il cui oggetto è limitato alla risposta alle conclusioni, ai motivi e agli argomenti dedotti nel ricorso incidentale, entro due mesi dalla sua notifica. Questo termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Articolo 186

Chiusura della fase scritta del procedimento

Quando è depositato il ricorso incidentale, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione dell'ultima comparsa di risposta a detto ricorso incidentale.

Articolo 187

Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale

Il ricorso incidentale si considera privo di oggetto:

a)

quando il ricorrente rinuncia al ricorso principale;

b)

quando il ricorso principale è dichiarato manifestamente irricevibile.

Capo IV

ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 188

Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale

Le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 189

Lunghezza delle memorie

1.   Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai sensi del presente titolo.

2.   Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Articolo 190

Decisione sulle spese

1.   Quando è accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che il convenuto sostenga unicamente le proprie spese.

2.   Le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

Articolo 191

Altre disposizioni applicabili

Salvo quanto disposto da specifiche norme del presente titolo, le disposizioni del titolo terzo si applicano ai procedimenti previsti dal presente titolo.

TITOLO QUINTO

IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Articolo 192

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica di cui agli articoli 9 e 10 dell'allegato I allo statuto.

Capo I

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 193

Deposito dell'atto di impugnazione

1.   L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica.

2.   La cancelleria del Tribunale della funzione pubblica trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l'atto di impugnazione alla cancelleria del Tribunale.

Articolo 194

Contenuto dell'atto di impugnazione

1.   L'atto di impugnazione contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta ricorrente;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;

c)

l'indicazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;

d)

l'indicazione delle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

e)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;

f)

le conclusioni del ricorrente.

2.   È fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

3.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato deve corredare l'atto di impugnazione di una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).

4.   L'atto di impugnazione è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.

5.   Si applica l'articolo 77.

6.   Se l'atto di impugnazione non è conforme ai paragrafi da 2 a 4, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzarlo. In difetto di detta regolarizzazione entro il termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità dell'atto di impugnazione per vizio di forma.

Articolo 195

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione

1.   Le conclusioni dell'impugnazione tendono all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa.

2.   I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di contestazione.

Articolo 196

Conclusioni per il caso di accoglimento dell'impugnazione

1.   Le conclusioni dell'impugnazione devono tendere, nell'ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

2.   Quando il ricorrente chiede che, in caso di annullamento della decisione impugnata, la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, espone le ragioni per le quali lo stato degli atti non consente al Tribunale di decidere.

Capo II

COMPARSA DI RISPOSTA, REPLICA E CONTROREPLICA

Articolo 197

Notifica dell'atto di impugnazione

1.   L'atto di impugnazione è notificato alle altre parti nella causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Si applica l'articolo 80, paragrafo 1.

2.   Nell'ipotesi prevista dall'articolo 194, paragrafo 6, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuto la ricevibilità nel rispetto delle condizioni di forma enunciate in tale articolo.

Articolo 198

Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta

Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che abbiano interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell'atto di impugnazione. Tale termine non può essere prorogato.

Articolo 199

Contenuto della comparsa di risposta

1.   La comparsa di risposta contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che la presenta;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;

c)

la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione;

d)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;

e)

le conclusioni.

2.   Alla comparsa di risposta si applica l'articolo 194, paragrafi da 3 a 6.

Articolo 200

Conclusioni della comparsa di risposta

Le conclusioni della comparsa di risposta tendono all'accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell'impugnazione.

Articolo 201

Replica e controreplica

1.   L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda motivata in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta, il presidente lo ritenga necessario, segnatamente al fine di consentire al ricorrente di esporre la sua posizione in merito a un'eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi dedotti nella comparsa di risposta.

2.   Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all'atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

Capo III

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 202

Impugnazione incidentale

1.   Le parti menzionate dall'articolo 198 possono presentare un'impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta.

2.   L'impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta.

Articolo 203

Contenuto dell'impugnazione incidentale

L'atto di impugnazione incidentale contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione incidentale;

b)

l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;

c)

la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione;

d)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;

e)

le conclusioni.

Articolo 204

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione incidentale

1.   Le conclusioni dell'impugnazione incidentale tendono all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica.

2.   Esse possono tendere parimenti all'annullamento di una decisione, espressa o tacita, relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3.   I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di contestazione. Essi devono essere distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta.

Capo IV

ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 205

Risposta all'impugnazione incidentale

Quando viene proposta un'impugnazione incidentale, il ricorrente o le altre parti nella causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che abbiano interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione incidentale possono presentare, entro due mesi dalla sua notifica, una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell'impugnazione incidentale. Il termine di due mesi non è prorogabile.

Articolo 206

Replica e controreplica relative a un'impugnazione incidentale

1.   L'atto di impugnazione incidentale e la relativa comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda motivata proposta dal ricorrente in via incidentale nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta all'impugnazione incidentale, il presidente lo ritenga necessario, segnatamente al fine di consentire a detta parte di esporre la sua posizione in merito a un'eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi dedotti nella comparsa di risposta all'impugnazione incidentale.

2.   Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all'atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

Capo V

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 207

Fase orale del procedimento

1.   Le parti nel procedimento di impugnazione possono chiedere di essere sentite nell'ambito di un'udienza di discussione. Tale domanda dev'essere motivata e presentata entro il termine di tre settimane dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

2.   Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, se si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire sull'impugnazione senza fase orale del procedimento. Esso può nondimeno decidere successivamente di aprire la fase orale del procedimento.

Capo VI

IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 208

Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata

Quando l'impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può respingere l'impugnazione in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

Articolo 209

Impugnazione manifestamente fondata

Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell'impugnazione, principale o incidentale, e il Tribunale ritiene l'impugnazione manifestamente fondata, può decidere, su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare l'impugnazione manifestamente fondata con un'ordinanza motivata, contenente i rinvii alla pertinente giurisprudenza.

Capo VII

EFFETTI, SULL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, DELLA CANCELLAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DAL RUOLO

Articolo 210

Effetti, sull'impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della manifesta irricevibilità dell'impugnazione principale

L'impugnazione incidentale si considera priva di oggetto:

a)

quando il ricorrente che ha proposto l'impugnazione principale rinuncia agli atti;

b)

quando l'impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione;

c)

quando l'impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per il solo motivo che non è diretta contro una decisione che definisce il giudizio del Tribunale della funzione pubblica o contro una pronuncia che decide parzialmente la controversia nel merito o che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, dell'allegato I allo statuto.

Capo VIII

SPESE NEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 211

Decisione sulle spese nei procedimenti di impugnazione

1.   Fatte salve le disposizioni che seguono, al procedimento dinanzi al Tribunale avente ad oggetto un'impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 133 a 141.

2.   Quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, lo stesso statuisce sulle spese.

3.   Nelle impugnazioni proposte dalle istituzioni, le spese sostenute da queste ultime restano a loro carico, salvo quanto disposto dall'articolo 135, paragrafo 2.

4.   In deroga all'articolo 134, paragrafi 1 e 2, il Tribunale può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri agenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, se e per quanto lo richiedano ragioni di equità.

5.   Una parte interveniente in primo grado che non abbia proposto essa stessa l'impugnazione può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal caso, il Tribunale può decidere che le spese da essa sostenute restino a carico della parte.

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 212

Lunghezza delle memorie

1.   Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai sensi del presente titolo.

2.   Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi.

Articolo 213

Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di impugnazione

1.   Al procedimento dinanzi al Tribunale avente a oggetto un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica si applicano gli articoli da 51 a 58, da 60 a 74, 79, 84, 87, 89, 90, da 107 a 122, 124, 125, 129, 131, da 142 a 162, 164, 165 e da 167 a 170.

2.   In deroga all'articolo 143, paragrafo 1, l'istanza di intervento è presentata entro un mese dalla pubblicazione prevista dall'articolo 79.

3.   Le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE sono comunicate alla Corte di giustizia e al Tribunale della funzione pubblica.

Capo X

IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DI RIGETTO DI UN'ISTANZA DI INTERVENTO E AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE CON PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 214

Impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di un'istanza di intervento e avverso le decisioni adottate con procedimento sommario

In deroga a quanto disposto dal presente titolo, il presidente del Tribunale statuisce sulle impugnazioni menzionate dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, dell'allegato I allo statuto secondo la procedura prevista dagli articoli 157, paragrafi 1 e 3, e 158, paragrafo 1.

TITOLO SESTO

PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN RINVIO

Capo I

DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO

Articolo 215

Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia

Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio.

Articolo 216

Attribuzione della causa

1.   Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.

2.   Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata dalla grande sezione del Tribunale, la causa è attribuita a detto collegio.

3.   Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un giudice che ha statuito in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale può attribuire la causa al giudice unico, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di rinviare la causa dinanzi alla sezione di cui fa parte.

Articolo 217

Svolgimento del procedimento

1.   Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile.

2.   Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata prima che si chiudesse la fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, la procedura riprende nello stato in cui si trovava.

3.   Qualora le circostanze lo giustifichino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

Articolo 218

Norme applicabili al procedimento

Salvo quanto disposto dall'articolo 217, il procedimento si svolge conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

Articolo 219

Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Capo II

DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO

Articolo 220

Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia

Quando la Corte di giustizia riesamina una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.

Articolo 221

Attribuzione della causa

1.   Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata da una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.

2.   Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata dalla grande sezione del Tribunale, la causa è attribuita a tale collegio.

Articolo 222

Svolgimento del procedimento

1.   Entro il termine di un mese dalla notifica della sentenza della Corte di giustizia, le parti del procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte da tale sentenza ai fini della soluzione della controversia. Tale termine è improrogabile.

2.   Il Tribunale può invitare le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente a depositare memorie, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, e decidere di sentirle nell'ambito di un'udienza di discussione.

Articolo 223

Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative al procedimento instaurato dinanzi ad esso dopo il riesame.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 224

Norme di esecuzione

Il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 225

Esecuzione forzata

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente regolamento si procede in conformità degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

Articolo 226

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato da ultimo il 19 giugno 2013.

Articolo 227

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1.   Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'articolo 44, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.

3.   Le disposizioni dell'articolo 105 si applicano solo a partire dall'entrata in vigore della decisione prevista dall'articolo 105, paragrafo 11.

4.   Le disposizioni degli articoli 45, paragrafo 4, 139, lettera c), e 181 si applicano solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Le disposizioni degli articoli 106 e 207 si applicano solo alle cause la cui fase scritta non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6.   Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, 116, paragrafo 6, 131 e 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato da ultimo il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7.   Le disposizioni degli articoli 135 bis e 146 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato da ultimo il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale la cui fase scritta si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Fatto a Lussemburgo, il 4 marzo 2015.

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.


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