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Document 32013R0401
Council Regulation (EU) No 401/2013 of 2 May 2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma and repealing Regulation (EC) No 194/2008
Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013 , concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008
Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013 , concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008
GU L 121 del 3.5.2013, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
29/04/2026
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3.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 2013
concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 194/2008, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2), stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate entità e persone. |
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(2) |
Al fine di incoraggiare il proseguimento di cambiamenti positivi, con la decisione 2013/184/PESC il Consiglio ha deciso di revocare tutte le dette misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna. |
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(3) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio e sostituirne talune disposizioni mediante il presente regolamento. |
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(4) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "importazione": l’introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori ai quali si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l’immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
2) "esportazione": l’uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;
3) "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato;
4) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;
5) "territorio dell'Unione": i territori cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
CAPO 1
Articolo 2
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna elencati all’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.
Articolo 3
1. È vietato:
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a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania; |
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b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania. |
2. È vietato:
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a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania; |
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b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature elencate all’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania. |
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I divieti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
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a) |
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I e destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; |
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b) |
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento; e |
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c) |
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b). |
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a:
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a) |
attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea; |
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b) |
materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite. |
CAPO 2
Articolo 5
Le autorizzazioni di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 6
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle pronunce dei giudici nazionali.
Articolo 7
La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 8
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.
Articolo 9
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano tramite nei o tramite i siti web di cui all’allegato II.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale cambiamento successivo.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
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d) |
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; |
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e) |
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione. |
Articolo 11
Il regolamento (CE) n. 194/2008 è abrogato.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
ALLEGATO I
Elenco delle attrezzature previste dagli articoli 2, 3 e 4 che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna
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1. |
Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:
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2. |
Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. |
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3. |
I seguenti veicoli:
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4. |
Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:
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5. |
I seguenti equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:
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6. |
Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e relativi programmi informatici appositamente progettati. |
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7. |
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. |
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8. |
Filo spinato a lame di rasoio. |
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9. |
Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm. |
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10. |
Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco. |
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11. |
Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco. |
(1) Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (adottato dal Consiglio l'11 marzo 2013) (GU L 30 del 27.3.2013, pag. 1).
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 9 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
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Commissione europea |
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Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
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EEAS 02/309 |
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B-1049 Bruxelles |
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Belgio |
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E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |