Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0666

    Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 288 del 5.11.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/666/oj

    Related international agreement

    5.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 288/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 3 giugno 2010

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2010/666/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

    (3)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. PÉREZ RUBALCABA


    (1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    Top

    5.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 288/1


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    L’UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

    dall’altra,

    (in appresso denominate «le parti»)

    CONSTATANDO che diciassette Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione europea;

    CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione europea con i paesi terzi;

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione europea, i vettori dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi;

    VISTI gli accordi fra l’Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione europea;

    RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione europea devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

    CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto dell’Unione europea non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri dell’Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

    CONSTATANDO che l’Unione europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di compromettere l’equilibrio fra i vettori dell’Unione europea e i vettori della Repubblica socialista del Vietnam, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

    3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal governo della Repubblica socialista del Vietnam, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il governo della Repubblica socialista del Vietnam rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; e

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3.   Il governo della Repubblica socialista del Vietnam può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

    i)

    il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi del trattato sull’Unione europea; o

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    Il governo della Repubblica socialista del Vietnam esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione europea in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica socialista del Vietnam in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica socialista del Vietnam si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam non pregiudicano le norme delle parti in materia di concorrenza.

    2.   Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera d), cessano di avere effetto.

    Articolo 5

    Allegati all’accordo

    Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

    Articolo 6

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 7

    Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 8

    Cessazione

    1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì 4 ottobre 2010 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sajungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image

    Image

    Image

    За правителството на Социалистическа република Виетнам

    Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

    Za vládu Vietnamské socialistické republiky

    For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

    Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

    Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

    For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

    Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

    Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

    Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

    Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

    A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

    Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

    Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

    W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

    Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

    Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

    Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

    Za vlado Socialistične republike Vietnam

    Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

    För Socialistiska republiken Vietnams regering

    Image

    Image


    ALLEGATO 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo sui servizi aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 27 marzo 1995, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Austria» nell’allegato 2,

    modificato da ultimo dal Verbale concordato concluso a Hanoi il 5 aprile 2006,

    accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bruxelles il 21 ottobre 1992, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Belgio» nell’allegato 2,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, concluso a Sofia il 1o ottobre 1979, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Bulgaria» nell’allegato 2,

    accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei concluso a Praga il 23 maggio 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Repubblica ceca» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Danimarca» nell’allegato 2,

    da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997,

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica finlandese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 26 ottobre 2000, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Finlandia» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Parigi il 14 aprile 1977, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Francia» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bonn il 26 agosto 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Germania» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 4 febbraio 1998, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Ungheria» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Lussemburgo» nell’allegato 2,

    accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso a Hanoi il 1o ottobre 1993, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Paesi Bassi» nell’allegato 2,

    accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Varsavia l’11 settembre 1976, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Polonia» nell’allegato 2,

    accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lisbona il 3 febbraio 1998, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Portogallo» nell’allegato 2,

    accordo relativo al trasporto aereo civile fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Hanoi il 26 giugno 1979, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Romania» nell’allegato 2,

    accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Svezia» nell’allegato 2,

    da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997,

    accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 6 novembre 1997, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Repubblica Slovacca» nell’allegato 2,

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Londra il 19 agosto 1994, nel seguito denominato «accordo Vietnam-Regno Unito» nell’allegato 2,

    modificato da ultimo dallo Scambio di note fatto a Hanoi l’8 e il 26 settembre 2000.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il governo della Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri dell’Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo.


    ALLEGATO 2

    Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Vietnam-Austria,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Danimarca,

    articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

    articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo Vietnam-Finlandia,

    articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Francia,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Germania,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Ungheria,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

    articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

    articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Polonia,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Portogallo,

    articolo 3 dell’accordo Vietnam-Romania,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Svezia,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

    articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Austria,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Vietnam-Belgio,

    articolo 4, lettera a), dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Danimarca,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Finlandia,

    articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Francia,

    articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Vietnam-Germania,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Ungheria,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

    articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Vietnam-Polonia,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Portogallo,

    articolo 4 dell’accordo Vietnam-Romania,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Svezia,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

    c)

    Sicurezza:

    articolo 6 bis dell’accordo Vietnam-Austria,

    articolo 7 dell’accordo Vietnam-Belgio,

    articolo 11 dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

    articolo 18 dell’accordo Vietnam-Finlandia,

    articolo 4 dell’accordo Vietnam-Francia,

    articolo 9 dell’accordo Vietnam-Ungheria,

    articolo 6 dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

    articolo 14 dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

    articolo 9 dell’accordo Vietnam-Romania,

    articolo 7 dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

    articolo 9 bis dell’accordo Vietnam-Regno Unito.

    d)

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

    articolo 13, paragrafi 1 e 7, dell’accordo Vietnam-Belgio,

    articolo 9, paragrafi 3 e 8, dell’accordo Vietnam-Bulgaria,

    articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Repubblica ceca,

    articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Danimarca,

    articolo 12, paragrafi 2 e 7, dell’accordo Vietnam-Francia,

    articolo 6, paragrafi 1 e da 4 a 6, dell’accordo Vietnam-Ungheria,

    articolo 11, paragrafi da 2 a 4, dell’accordo Vietnam-Lussemburgo,

    articolo 6, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Vietnam-Paesi Bassi,

    articolo 20, paragrafi 2 e 4, dell’accordo Vietnam-Polonia,

    articolo 16, paragrafi da 2 a 6, dell’accordo Vietnam-Portogallo,

    articolo 14, paragrafi da 1 a 6, dell’accordo Vietnam-Romania,

    articolo 12, paragrafi 3, 5 e 6, dell’accordo Vietnam-Repubblica slovacca,

    articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo Vietnam-Svezia,

    articolo 7, paragrafi 3 e 4, dell’accordo Vietnam-Regno Unito.


    ALLEGATO 3

    Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

    a)

    Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

    Top