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Document 32007R0442

Regolamento (CE) n. 442/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

GU L 106 del 24.4.2007, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 362–380 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/442/oj

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO (CE) N. 442/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR/t («le misure esistenti») sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene indicata come «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 maggio 2004, in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (3), ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato da società i cui impegni sarebbero stati accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (4), gli impegni sono stati accettati per un determinato periodo fino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque Stati membri.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005, in seguito a un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.

2.   Domanda di riesame

(4)

A seguito della pubblicazione, il 5 maggio 2005, di un avviso di imminente scadenza (5), il 25 ottobre 2005 è stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.

(5)

Il richiedente ha affermato, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina («il paese interessato»).

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 gennaio 2006, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(7)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Hanno ottenuto un’audizione tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(10)

A causa dell’elevato numero di produttori comunitari e di importatori nella Comunità, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutte le parti di cui sopra sono state invitate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e dato che dieci produttori comunitari si sono dichiarati disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per i produttori comunitari. Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione. Tale importatore era tuttavia stabilito al di fuori della Comunità e non aveva importato il prodotto in esame nel mercato comunitario durante il PIR. È stato pertanto deciso che non era necessario procedere al campionamento per gli importatori.

(12)

Dieci produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il modulo di campionamento entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare ulteriormente all’inchiesta. Per quanto riguarda questi dieci produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di nitrato di ammonio nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel corso del PIR i quattro produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato il 76 % della produzione totale dell’industria comunitaria, quale definita nel considerando 51, mentre i dieci produttori comunitari di cui sopra hanno rappresentato il 70 % della produzione comunitaria totale.

(13)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto e non hanno sollevato obiezioni.

(14)

Ai quattro produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti sono stati inviati questionari.

(15)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori comunitari inseriti nel campione e tre produttori, fra cui due produttori esportatori, del paese interessato come pure un operatore commerciale collegato.

(16)

Un produttore del paese di riferimento ha inoltre risposto in modo completo al questionario.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio di reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

operatore commerciale collegato al produttore ucraino Stirol:

IBE Trading, New York, New York, USA;

b)

produttore nel paese di riferimento:

Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

c)

produttori comunitari selezionati per il campione:

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Regno Unito,

Grande Paroisse SA, Paris, Francia,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Polonia,

Yara SA, Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Paesi Bassi.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un tenore di azoto superiore al 28 % in peso, in prills o in forma granulare.

(19)

Va osservato che la definizione del prodotto in esame è stata chiarita nel regolamento (CE) n. 945/2005.

2.   Prodotto simile

(20)

Come l’inchiesta iniziale, anche l’inchiesta di riesame ha confermato che il nitrato di ammonio è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul loro mercato interno nonché ai paesi terzi, dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni e sono pertanto da considerare prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Considerazioni generali

(21)

Tre produttori ucraini del prodotto in esame hanno collaborato all’indagine. Due dei produttori che hanno collaborato hanno esportato il prodotto in esame durante il PIR. In Ucraina esiste almeno un produttore noto del prodotto in esame che non ha collaborato.

(22)

Dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori esportatori e il volume totale delle importazioni indicato da Eurostat emerge che i due produttori esportatori rappresentavano circa il 60 % delle importazioni comunitarie totali dall’Ucraina durante il PIR. È stato tuttavia stabilito che la grande maggioranza del restante 40 % di importazioni del prodotto in esame è stata fatturata nel dicembre 2004 (e pertanto non è stata dichiarata dai produttori che hanno collaborato), ma è entrata nella Comunità durante il PIR (ed è stata quindi inserita nelle statistiche sulle importazioni). Le esportazioni fatturate nel dicembre 2005 ed entrate nella Comunità nel gennaio 2006 sono state, in compenso, trascurabili. In base a quanto precede, si è concluso che i produttori che hanno collaborato sono all’origine dell’85-90 % di tutte le importazioni comunitarie dall’Ucraina durante il PIR. Il livello di collaborazione è pertanto elevato.

(23)

Le importazioni totali del prodotto in esame dall’Ucraina sono state modeste, pari a meno dell’1 % rispetto all’insieme del mercato comunitario.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

2.1.   Paese di riferimento

(24)

Poiché l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza (7), la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati ottenuti da un produttore in un paese terzo ad economia di mercato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Nell’avviso di apertura si è proposto di scegliere gli Stati Uniti e la Romania come paesi di riferimento adeguati. Occorre ricordare che nell’inchiesta iniziale la Polonia era stata scelta come paese di riferimento. Poiché la Polonia ha aderito all’Unione europea nel maggio 2004, non rappresenta più un’opzione possibile. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla scelta degli Stati Uniti e della Romania come paesi di riferimento.

(25)

Dall’analisi effettuata dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura è emerso tuttavia che il mercato rumeno del nitrato di ammonio era dominato dalle importazioni dall’Ucraina e dalla Russia, mentre i produttori rumeni, assai orientati verso l’esportazione, vendevano solo quantità trascurabili sul mercato interno. È stato pertanto concluso che, a causa della struttura del suo mercato interno, quale indicata sopra, la Romania non era la scelta più appropriata come paese di riferimento.

(26)

Un solo produttore che ha collaborato ha presentato osservazioni. Tale produttore ha proposto l’Algeria come scelta più adeguata tenuto conto dell’accesso di questo paese alla principale materia prima, il gas. A tale proposito va osservato che il fatto che un paese disponga o meno di siti di estrazione di gas naturale non costituisce un elemento fondamentale per la scelta del paese di riferimento. La questione principale è se i prezzi del gas riflettono il valore di mercato. Il fatto che in Algeria esista un doppio sistema di fissazione dei prezzi del gas indica chiaramente che non è così e fa dell’Algeria una scelta ancora meno appropriata come paese di riferimento. Va inoltre osservato che tanto gli Stati Uniti quanto l’Ucraina sono produttori e importatori netti di gas naturale, mentre l’Algeria è un esportatore netto di gas naturale. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono più simili all’Ucraina dell’Algeria.

(27)

È stato inoltre affermato che gli Stati Uniti non costituirebbero un paese di riferimento appropriato in quanto, durante il PIR, i prezzi del gas praticati sul loro mercato interno erano eccessivi. A tale proposito va osservato che, malgrado i prezzi assai elevati del gas registrati nel quarto trimestre del PIR in seguito ad alcune catastrofi naturali, questa situazione può essere facilmente adattata come indicato nel considerando 35.

(28)

La scelta degli Stati Uniti è stata altresì contestata in relazione al processo di produzione. È stato affermato che il processo di produzione algerino è più simile a quello dell’Ucraina. Il produttore non ha tuttavia fornito elementi in grado di giustificare tale affermazione.

(29)

È stato inoltre affermato che l’Algeria presenta livelli di produzione, di consumo e di domanda dei consumatori più simili a quelli dell’Ucraina. In base alle informazioni disponibili tanto la produzione (8) quanto il consumo interno (9) dell’Algeria sono trascurabili. Sia l’Ucraina che gli Stati Uniti presentano invece una produzione significativa e mercati interni di notevoli dimensioni.

(30)

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, malgrado l’esistenza di misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario del paese interessato, è stato riscontrato che si tratta di un mercato competitivo aperto, in cui un numero importante di produttori nazionali deve affrontare un livello considerevole di concorrenza dalle importazioni estere provenienti da altri paesi terzi. I produttori statunitensi realizzano inoltre vendite significative sul mercato interno e dispongono di un accesso alle materie prime simile a quello dei produttori ucraini.

(31)

L’inchiesta ha quindi stabilito che gli Stati Uniti sono la scelta appropriata come paese di riferimento. Di conseguenza i calcoli sono stati basati sulle informazioni verificate dell’unico produttore statunitense che ha collaborato, rispondendo completamente al questionario.

2.2.   Valore normale

(32)

Poiché l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale per tale paese in base ai dati ottenuti da un produttore statunitense, come spiegato nel considerando 31.

(33)

La rappresentatività delle vendite sul mercato interno dell’unico produttore del prodotto simile nel paese di riferimento che ha collaborato è stata valutata sulla base delle esportazioni dei due produttori esportatori verso la Comunità che hanno collaborato. Va osservato che solo un tipo di prodotto è stato esportato verso la Comunità. Non è stata pertanto effettuata alcuna analisi per tipo di prodotto.

(34)

Le vendite sul mercato interno dell’unico produttore del prodotto simile nel paese di riferimento che ha collaborato sono risultate rappresentative in quanto superavano notevolmente i volumi di nitrato di ammonio esportati verso la Comunità dai due produttori esportatori ucraini che hanno collaborato.

(35)

Per stabilire se le vendite sul mercato interno del produttore statunitense erano state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, i prezzi di vendita sul mercato interno sono stati confrontati con il costo di produzione. Nel valutare il costo di produzione del produttore statunitense è stato riscontrato che tale costo, nel quarto trimestre, era stato influenzato da catastrofi naturali. In base alle informazioni pubblicate dal produttore stesso, «gli uragani che si sono abbattuti sul Golfo del Messico durante il terzo trimestre hanno sconvolto i mercati del gas naturale, incidendo negativamente sui risultati del quarto trimestre e dell’intero anno» (10). In effetti, le quotazioni del gas negli USA (11) sono raddoppiate tra agosto (12) e ottobre (13), mentre gli uragani Katrina (2331 agosto 2005) e Rita (1726 settembre 2005) si abbattevano sul Golfo del Messico. Poiché il gas naturale è il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, l’effetto è stato notevole e avrebbe comportato un valore normale costruito artficialmente elevato. È stato pertanto deciso di stabilire il costo di produzione per il quarto trimestre del 2005 sulla base della media dei prezzi del gas pagati dal produttore nei primi tre trimestri del 2005.

(36)

In base a quanto precede, la grande maggioranza delle vendite sul mercato interno è risultata remunerativa e il valore normale è stato pertanto stabilito a partire dai prezzi di vendita sul mercato interno fatturati al primo cliente indipendente sul mercato interno. Poiché i produttori esportatori ucraini hanno esportato solo un tipo di prodotto verso la Comunità durante il PIR, l’analisi è stata limitata a questo tipo di prodotto.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione nella Comunità. Tutte le vendite dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

2.4.   Confronto

(38)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico e spese accessorie, credito e commissioni, se del caso, e in base a prove verificate.

2.5.   Margine di dumping

(39)

Poiché l’Ucraina non è considerata un’economia di mercato ai fini della presente inchiesta, è stato stabilito un margine di dumping nazionale in base al confronto fra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Come indicato nel considerando 22, il livello di collaborazione è stato elevato.

(40)

Dal confronto di cui sopra è emerso che nel PIR il dumping (30-40 % circa) si è verificato ad un livello leggermente inferiore a quello dell’inchiesta iniziale. Data la quantità modesta di esportazioni ucraine verso la Comunità durante il PIR, l’analisi si è tuttavia concentrata principalmente sulla probabilità di persistenza o reiterazione del dumping.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità inutilizzata

(41)

I tre produttori che hanno collaborato hanno mantenuto una produzione stabile durante il periodo in esame. Nello stesso periodo anche la capacità di produzione è rimasta stabile. Essi dispongono di una capacità inutilizzata di 600 000-700 000 t circa (8-10 % del consumo comunitario) che, nel caso di abrogazione delle misure, consentirebbe di aumentare notevolmente il volume delle esportazioni verso il mercato comunitario. Esiste inoltre almeno un altro produttore ucraino noto del prodotto in esame che non ha collaborato all’inchiesta. Benché non si conosca la capacità inutilizzata di questo produttore che non ha collaborato, non si può escludere che anche questa possa essere considerevole dal momento che i tre produttori che hanno collaborato disponevano in media di una capacità inutilizzata del 30 %.

(42)

Nel periodo in esame le vendite sul mercato interno dei tre produttori che hanno collaborato hanno rappresentato in media il 30-40 % della capacità di produzione. Sembra quindi difficile che il mercato interno ucraino sia in grado di assorbire la maggior parte di questa capacità di produzione inutilizzata; pertanto, gli eventuali aumenti di produzione saranno probabilmente destinati all’esportazione.

(43)

In assenza di misure antidumping, una parte considerevole di questa capacità inutilizzata potrebbe quindi essere esportata verso la Comunità.

3.2.   Rapporto tra i prezzi di vendita dell’Ucraina su altri mercati e i prezzi di vendita nella Comunità

(44)

Dall’analisi delle vendite all’esportazione ai paesi terzi dei produttori ucraini che hanno collaborato è emerso che tali vendite, se si effettua un confronto a livello frontiera ucraina DAF/FOB, sono state realizzate in media a prezzi inferiori del 20-30 % rispetto ai prezzi di vendita alla Comunità durante il PIR. Inoltre, anche le vendite sul mercato interno ucraino sono state effettuate a prezzi inferiori del 20-30 % rispetto ai prezzi di vendita alla Comunità. A partire dalle informazioni relative al PIR sembrerebbe quindi che, in caso di abrogazione delle misure, si avrebbe un incentivo per riorientare verso la Comunità le esportazioni ai paesi terzi, allo scopo di beneficiare di prezzi più elevati e di margini migliori.

(45)

Va osservato tuttavia che i prezzi all’importazione dell’Ucraina per il gas naturale sono notevolmente aumentati dal PIR. Poiché il gas naturale è il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, non si può escludere che i produttori ucraini dovranno aumentare i loro prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, riducendo quindi significativamente la differenza di prezzo fra vendite ai paesi terzi e vendite alla Comunità di cui al considerando 44. I primi dati (14) indicano in effetti una tendenza alla riduzione di tale differenza.

4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

(46)

Dall’inchiesta è emerso che due dei produttori che hanno collaborato hanno continuato le pratiche di dumping nonostante le misure in vigore. Non si può inoltre escludere che le quantità attualmente vendute ai paesi terzi vengano ridirette verso la Comunità.

(47)

I prezzi all’esportazione medi ponderati verso i mercati di paesi terzi dei produttori esportatori che hanno collaborato sono inoltre notevolmente inferiori rispetto al livello prevalente dei prezzi nella Comunità. Tutto ciò, insieme alla notevole capacità inutilizzata, spronerà quindi i produttori esportatori ucraini a spostarsi verso il mercato comunitario e, probabilmente, a praticare prezzi di dumping, in caso di abrogazione delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(48)

All’interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da quattordici produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale del prodotto simile ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(49)

Si noti che rispetto all’inchiesta iniziale le società «Hydro Agri» hanno cambiato la loro denominazione in «Yara». Cinque delle quattordici società si sono aggiunte all’industria comunitaria con l’allargamento dell’Unione europea nel 2004.

(50)

Dei quattordici produttori comunitari dieci hanno collaborato all’inchiesta e tutti erano indicati nella richiesta di riesame. Gli altri quattro produttori («altri produttori comunitari») si sono manifestati entro i termini stabiliti e hanno trasmesso le informazioni richieste ai fini del campionamento. Essi non hanno tuttavia offerto ulteriore collaborazione. I dieci produttori che hanno accettato di collaborare sono i seguenti:

Achema AB (Lituania),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Polonia),

BASF AG (Germania),

DSM Agro (Paesi Bassi),

Fertiberia SA (Spagna),

Grande Paroisse SA (Francia),

Nitrogénművek Rt (Ungheria),

Terra Nitrogen Limited (Regno Unito),

Yara (Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Polonia).

(51)

Visto che nel periodo dell’inchiesta di riesame questi dieci produttori comunitari rappresentavano il 70 % della produzione comunitaria totale, si ritiene che i dieci produttori comunitari di cui sopra costituiscano la maggioranza della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l’industria comunitaria ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria».

(52)

Come indicato ai considerando 11 e 14, è stato selezionato un campione formato da quattro società. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno collaborato e hanno presentato il questionario con le risposte entro i termini previsti. Inoltre, gli altri sei produttori comunitari che hanno collaborato hanno debitamente fornito alcuni dati generali per l’analisi del pregiudizio.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo sul mercato comunitario

(53)

Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e ai dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea. Dato l’allargamento dell’Unione europea nel 2004, a fini di chiarezza e di coerenza dell’analisi, il consumo è stato calcolato sulla base del mercato dell’UE 25 per tutto il periodo in esame.

(54)

Tra il 2002 e il PIR, il consumo comunitario è diminuito leggermente dell’1 %. L’aumento del 4 % registrato nel 2003 è rallentato nel 2004, indicando una stabilizzazione, mentre l’ulteriore diminuzione (– 1 %) registrata nel PIR indica una leggera tendenza negativa.

 

2002

2003

2004

PIR

Consumo comunitario totale (t)

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Indice (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’Ucraina

(55)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni dall’Ucraina hanno seguito l’andamento delineato nel seguito. Le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate su dati di Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni (t)

212 827

123 477

51 031

62 077

Quota di mercato

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Prezzo delle importazioni (EUR/t)

88

83

112

122

Indice (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Il volume delle importazioni dall’Ucraina è diminuito costantemente durante tutto il periodo in esame. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 2,7 % nel 2002 allo 0,8 % nel PIR. Nel periodo in esame i prezzi hanno seguito un andamento positivo, passando da 88 a 122 EUR/t. Questo andamento riflette le condizioni di mercato favorevoli descritte anche nel considerando 73.

(57)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif franco frontiera comunitaria dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, opportunamente adeguati per riflettere un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Dal confronto è emerso che le importazioni dall’Ucraina venivano effettuate a prezzi dal 10 % al 15 % inferiori a quelli praticati dell’industria comunitaria.

3.   Importazioni da altri paesi

(58)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame è indicato nella tabella di seguito. Anche le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate su dati Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

690 233

528 609

504 026

257 921

Quota di mercato

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

79

77

106

123

Volume delle importazioni dalla Georgia (t)

86 517

100 025

132 457

153 844

Quota di mercato

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Georgia (EUR/t)

103

113

137

164

Volume delle importazioni dalla Romania (t)

186 834

14 114

107 585

111 126

Quota di mercato

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Prezzo delle importazioni dalla Romania (EUR/t)

117

113

126

144

Volume delle importazioni dalla Bulgaria (t)

160 423

140 677

79 716

73 441

Quota di mercato

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Bulgaria (EUR/t)

133

139

157

176

Volume delle importazioni dall’Egitto (t)

63 368

133 427

16 508

46 249

Quota di mercato

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Prezzo delle importazioni dall’Egitto (EUR/t)

148

142

193

199

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (t)

94 915

128 213

54 510

17 752

Quota di mercato

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t)

124

124

141

169

(59)

Va osservato innanzitutto che tutti i paesi indicati sopra hanno diminuito i loro volumi di esportazioni dal 2002 al PIR, ad eccezione della Georgia, che ha aumentato moderatamente la suo quota di mercato comunitario, passando dall’1,1 % nel 2002 al 2 % nel PIR. Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione, tutti i paesi indicati sopra hanno esportato verso la Comunità a prezzi superiori a quelli dell’industria comunitaria durante il PIR e in alcuni casi in tutto il periodo in esame, ad eccezione della Russia e della Romania. Nel caso delle importazioni dalla Russia, dall’aprile 2002, con il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (15), esse sono soggette ad un dazio antidumping di 47,07 EUR/t. A tale proposito va osservato che, durante tutto il periodo in esame ad eccezione del PIR, i prezzi all’importazione sono stati costantemente inferiori a quelli delle importazioni dall’Ucraina. Per quanto riguarda i prezzi della Romania, essi erano inferiori a quelli dell’industria comunitaria, ma i volumi delle esportazioni sono diminuiti da 187 000 t nel 2002 a 111 000 t nel PIR, ovverosia un calo da una modesta quota di mercato del 2,4 % nel 2002 all’1,5 % nel PIR.

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(60)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

4.1.   Osservazioni preliminari

(61)

Tre produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato utilizzavano il prodotto simile per un’ulteriore lavorazione in vista della fabbricazione di concimi sintetici o miscelati che, a valle, diventano concimi azotati contenenti, oltre all’azoto, fosforo solubile in acqua e/o potassio solubile in acqua, che costituiscono gli altri elementi nutritivi principali del concime. Questi prodotti, che presentano un tenore di nitrato di ammonio inferiore all’80 % in peso, non sono in concorrenza sul mercato con il prodotto simile.

(62)

Tali trasferimenti vincolati interni della produzione di nitrato di ammonio non entrano nel mercato aperto e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Si è pertanto esaminato se e in quale misura l’uso successivo della produzione comunitaria del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. Poiché dall’inchiesta è emerso che l’uso vincolato rappresenta una quota trascurabile della produzione dell’industria comunitaria (sino al 2 %) non si è ritenuto necessario operare una distinzione fra mercato libero e mercato vincolato. A fini di chiarezza e di trasparenza i volumi di nitrato di ammonio prodotti dall’industria comunitaria e utilizzati come trasferimenti vincolati sono tuttavia indicati nel considerando 64.

(63)

Quando si fa ricorso al campionamento la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, giacenze, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria («I.C.» nelle tabelle che seguono), mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati in base alle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione («P.C.» nelle tabelle che seguono).

4.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(64)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 7 %, passando da circa 5,1 milioni di tonnellate nel 2002 a circa 5,4 milioni di tonnellate nel PIR. Per quanto riguarda la produzione utilizzata per trasferimenti vincolati, essa si è mantenuta praticamente stabile e a un livello assai modesto in tutto il periodo in esame, il che indica che non può incidere sulla situazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PIR

Produzione I.C. (t)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Indice (2002 = 100)

100

107

106

107

Produzione I.C. per trasferimenti vincolati

83 506

83 911

93 187

107 461

Percentuale rispetto alla produzione totale

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Fonte: Denunzianti, risposte del questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(65)

La capacità di produzione è rimasta praticamente stabile in tutto il periodo in esame. Vista la crescita della produzione, l’utilizzo degli impianti è aumentato, passando da un livello del 52 % nel 2002 ad un livello del 56 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come già riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzo delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati dagli stessi impianti di produzione e risulta quindi poco significativo come indicatore del pregiudizio.

 

2002

2003

2004

PIR

Capacità di produzione I.C. (t)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Utilizzo degli impianti I.C.

52 %

55 %

55 %

56 %

c)   Scorte

(66)

Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è diminuito del 10 % dal 2002 al PIR. Il netto calo registrato nel 2003 e nel 2004 è stato causato da un incremento delle vendite, in particolare delle esportazioni dell’industria comunitaria (cfr. considerando seguente), più che dei volumi di produzione.

 

2002

2003

2004

PIR

Giacenze finali I.C. (t)

312 832

216 857

163 824

282 942

Indice (2002 = 100)

100

69

52

90

d)   Volume delle vendite

(67)

Tra il 2002 e il PIR le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentate del 13 %. Tale sviluppo va considerato nel quadro di una leggera diminuzione del consumo nel mercato comunitario.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle vendite I.C. alla Comunità (t)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Indice (2002 = 100)

100

112

111

113

Volume delle vendite P.C. ai paesi terzi (t)

420 588

528 437

522 349

373 106

Indice (2002 = 100)

100

126

124

89

e)   Quota di mercato

(68)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame. In particolare, l’industria comunitaria ha guadagnato più di 8 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Quota di mercato dell’industria comunitaria

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Indice (2002 = 100)

100

107

110

114

f)   Crescita

(69)

Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha aumentato la propria quota in un mercato in leggero calo.

g)   Occupazione

(70)

Tra il 2002 e il PIR il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 5 %, mentre la produzione è aumentata, il che riflette la preoccupazione dell’industria di accrescere continuamente la propria produttività e concorrenzialità.

 

2002

2003

2004

PIR

Occupazione I.C. relativa al prodotto in esame

1 653

1 613

1 593

1 572

Indice (2002 = 100)

100

98

96

95

h)   Produttività

(71)

Tra il 2002 e il PIR la produzione annua per addetto dell’industria comunitaria è aumentata considerevolmente, il che dimostra l’impatto positivo combinato della diminuzione dell’occupazione e dell’incremento della produzione dell’industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PIR

Produttività I.C. (t per addetto)

3 071

3 362

3 364

3 464

Indice (2002 = 100)

100

109

110

113

i)   Entità del margine di dumping

(72)

Considerato l’attuale scarso volume di importazioni dall’Ucraina, l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo viene considerata trascurabile e l’indicatore non significativo.

4.3.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(73)

I prezzi di vendita netti medi dei produttori comunitari inseriti nel campione sono aumentati notevolmente nel 2004 e nel PIR, riflettendo le condizioni favorevoli del mercato internazionale del nitrato di ammonio nello stesso periodo.

 

2002

2003

2004

PIR

Prezzo unitario sul mercato comunitario P.C. (EUR/t)

132

133

146

167

Indice (2002 = 100)

100

101

111

127

b)   Salari

(74)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame il salario medio per dipendente è aumentato del 9 %, come indicato nella tabella di seguito. Tenuto conto del tasso di inflazione e della diminuzione complessiva dell’occupazione, tale aumento dei salari viene considerato moderato.

 

2002

2003

2004

PIR

Costo del lavoro per addetto su base annua P.C. (migliaia di EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Indice (2002 = 100)

100

101

100

109

c)   Investimenti

(75)

Gli investimenti annui nel prodotto simile dei quattro produttori inseriti nel campione hanno registrato un andamento positivo nel periodo in esame (aumento del 69 %), pur con qualche oscillazione. Tali investimenti hanno principalmente riguardato la modernizzazione delle macchine. Questo indica gli sforzi dell’industria comunitaria per migliorare costantemente produttività e concorrenzialità. I risultati sono evidenti nell’andamento della produttività, che è aumentata sostanzialmente nello stesso periodo (cfr. considerando 71).

 

2002

2003

2004

PIR

Investimenti netti P.C. (migliaia di EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Indice (2002 = 100)

100

79

106

169

d)   Redditività e utili sul capitale investito

(76)

La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento graduale, in particolare dal 2003, e ha raggiunto l’8,2 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. A tale proposito si osserva che nell’inchiesta iniziale era stato stabilito che in assenza di dumping pregiudizievole poteva essere ottenuto un margine di profitto dell’8 %. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Redditività delle vendite P.C. ad acquirenti indipendenti nella Comunità (in % sulle vendite nette)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Indice (2002 = 100)

100

139

194

209

Utile sul capitale investito P.C. (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Indice (2002 = 100)

100

139

197

252

e)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(77)

Nel periodo in esame il flusso di cassa è aumentato del 13 %. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Flusso di cassa P.C. (migliaia di EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Indice (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

L’inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori comunitari inseriti nel campione. A tale proposito si osserva che, poiché diverse di queste società fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all’interno del gruppo cui appartengono mediante sistemi di accentramento dei fondi (cash pooling) o prestiti intragruppo concessi dalle società madri.

5.   Conclusioni

(79)

Tra il 2002 e il PIR tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento positivo: il volume di produzione dell’industria comunitaria è aumentato, così come i prezzi di vendita unitari e i volumi di vendita dell’industria comunitaria e la redditività è migliorata significativamente seguendo l’andamento dei prezzi. Anche gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo. I salari sono aumentati moderatamente e l’industria comunitaria ha continuato ad investire.

(80)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è inoltre aumentata del 9 % in un mercato leggermente in calo. Anche la produttività è aumentata considerevolmente, riflettendo l’andamento positivo della produzione e gli sforzi dell’industria comunitaria di ottenere un miglioramento grazie agli investimenti.

(81)

In generale la situazione dell’industria comunitaria è migliorata significativamente rispetto alla situazione precedente all’imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dal paese interessato nel 2001. Tali misure hanno pertanto prodotto un chiaro impatto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

(82)

Si conclude quindi che la situazione dell’industria comunitaria è progressivamente migliorata nel periodo in esame rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Considerazioni generali

(83)

Poiché non vi è stata persistenza del notevole pregiudizio causato dalle importazioni dal paese interessato, l’analisi è stata incentrata sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito sono stati analizzati due parametri principali: i) possibili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato; e ii) effetti sull’industria comunitaria di tali volumi di esportazione ipotizzati e prezzi del paese interessato.

2.   Possibili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

(84)

Come indicato nel considerando 41, i produttori ucraini che hanno collaborato dispongono di una capacità inutilizzata nota di circa 600 000-700 000 t, pari all’8-10 % del mercato comunitario. Questa capacità eccedentaria indica che i produttori ucraini sono in grado di accrescere la loro attuale produzione e pertanto anche le loro esportazioni di nitrato di ammonio.

(85)

Inoltre, date le dimensioni relativamente ridotte del mercato nazionale, i produttori ucraini dipendono ampiamente dalle esportazioni verso i paesi terzi. Come dimostra la tabella che segue, nel 2005 le esportazioni ucraine verso i paesi terzi sono state di circa 847 000 t in totale, pari all’11 % circa del mercato comunitario.

Esportazioni ucraine verso i paesi terzi

 

2004

2005

Turchia

Volume (t)

295 436

292 943

Prezzo (EUR/t) (16)

98

98

Egitto

Volume (t)

81 522

183 248

Prezzo (EUR/t) (16)

95

97

Marocco

Volume (t)

92 541

62 879

Prezzo (EUR/t) (16)

96

94

India

Volume (t)

42 456

48 256

Prezzo (EUR/t) (16)

77

106

Siria

Volume (t)

50 851

41 143

Prezzo (EUR/t) (16)

100

110

Brasile

Volume (t)

8 000

38 870

Prezzo (EUR/t) (16)

74

91

Malaysia

Volume (t)

35 913

Prezzo (EUR/t) (16)

 

101

Argentina

Volume (t)

28 790

28 815

Prezzo (EUR/t) (16)

99

97

Altri paesi

Volume (t)

140 225

114 783

Prezzo (EUR/t) (16)

90

106

Totale delle esportazioni verso i paesi terzi

Volume (t)

739 821

846 849

Prezzo (EUR/t) (16)

95

99

Fonte: Statistiche ucraine.

(86)

Come si evince dalla tabella, dal 2004 al 2005 l’Ucraina ha incrementato il proprio volume di esportazioni di nitrato di ammonio verso i paesi terzi. Tali esportazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli delle esportazioni verso la Comunità.

(87)

Nel contesto di cui sopra il mercato comunitario risulterebbe interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori ucraini rispetto a tutti gli altri mercati di esportazione. In base a quanto precede, è ragionevole pensare che, qualora le misure dovessero scadere, una parte considerevole dei volumi esportati verso i paesi terzi verrebbe con ogni probabilità diretta verso il mercato comunitario, malgrado le prime indicazioni di una riduzione della differenza di prezzo fra vendite ai paesi terzi e vendite alla Comunità, come segnalato nel considerando 45. Anche la sua relativa vicinanza, rispetto agli altri mercati di esportazione, renderebbe il mercato comunitario maggiormente attraente e spingerebbe quindi a riorientare le esportazioni dei produttori ucraini attualmente dirette verso i paesi terzi.

(88)

Data l’attuale debole posizione sul mercato comunitario dei prodotti provenienti dall’Ucraina, gli esportatori ucraini dovrebbero tuttavia recuperare le quote di mercato perdute o allargare il loro portafoglio clienti e questo avverrebbe probabilmente a prezzi di dumping come stabilito durante il PIR.

(89)

Il richiedente ha affermato che il profitto dell’industria comunitaria era stato effettivamente assai modesto nel periodo in esame e che solo durante il PIR aveva raggiunto il tasso dell’8 %. Egli ha inoltre sostenuto che un’industria a forte intensità di capitale come quella dei concimi non poteva sopravvivere a lungo termine, ovverosia mantenere e sostituire il suo capitale ed effettuare tutte le operazioni con un simile tasso di profitto. A tale proposito va osservato che il tasso di profitto non pregiudizievole dell’8 %, stabilito nell’inchiesta iniziale, era stato considerato il profitto normale che questo tipo di industria dovrebbe raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole. Tuttavia, anche nel corso dell’inchiesta iniziale, si era stabilito che la redditività si era abbassata a – 12,4 % a causa del dumping pregiudizievole praticato, fra l’altro, dall’Ucraina. Pertanto, in caso di abrogazione delle misure, vi è il serio rischio che la redditività diminuisca ad una percentuale notevolmente inferiore al tasso non pregiudizievole.

(90)

Va osservato che l’80 % circa delle esportazioni ucraine totali verso il mercato comunitario durante il PIR è stato effettuato conformemente a un impegno sui prezzi. Tali prezzi erano tuttavia superiori del 20-25 % al prezzo all’importazione minimo di questo impegno. Va osservato però che l’impegno era soggetto ad un tetto quantitativo e che pertanto non è stato possibile trarre conclusioni generali su quale sarebbe stato il comportamento degli esportatori in materia di prezzi in assenza di tale massimale.

(91)

In base a quanto precede, è pertanto probabile che, qualora le misure dovessero scadere, volumi considerevoli di nitrato di ammonio prodotto in Ucraina verrebbero ridiretti verso il mercato comunitario a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria.

3.   Impatto sull’industria comunitaria dei volumi d’esportazione ipotizzati e sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(92)

Vista la probabilità, come indicato sopra, di un aumento significativo dei volumi di esportazioni dall’Ucraina al mercato comunitario a prezzi di dumping sottoquotati, l’industria comunitaria dovrebbe ridurre considerevolmente i suoi prezzi di vendita per mantenere i propri clienti. Questo è particolarmente vero se si considera che il nitrato di ammonio è un bene volatile i cui prezzi possono subire notevoli ripercussioni in caso di importazioni a prezzi di dumping nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. I profitti registrerebbero quindi un forte calo dal momento che l’attuale miglioramento dei risultati dell’industria comunitaria è dovuto a prezzi di vendita che riflettono principalmente le condizioni di mercato favorevoli prevalse in particolare nel 2004 e nel corso del PIR.

(93)

Per quanto riguarda le condizioni di mercato favorevoli che hanno caratterizzato gli ultimi due anni del periodo in esame, esse hanno svolto un ruolo importante nel mantenere i prezzi ad un livello elevato, in aggiunta alle misure antidumping applicabili. In effetti, in quel periodo, un rigido equilibrio di domanda e offerta a livello mondiale ha comportato prezzi elevati per tutti i concimi a base di azoto. Il nitrato di ammonio, come gli altri concimi a base di azoto, è un bene i cui prezzi sono influenzati da numerosi fattori che vanno dai prezzi volatili del gas, che hanno un impatto considerevole sull’offerta in quanto rappresentano l’elemento di costo più importante, alle condizioni meteorologiche, poiché i raccolti e i livelli delle scorte di cereali comportano un aumento o una diminuzione della domanda. Per quanto riguarda in particolare il mercato comunitario, nei prossimi anni si prevede una leggera diminuzione della domanda di concimi a base di azoto (17). Il mantenimento di prezzi così elevati dipende quindi da un’offerta ridotta, che è tuttavia assai improbabile, come è stato dimostrato dall’inchiesta, viste le capacità di esportazione inutilizzate del paese interessato e la probabilità del reindirizzamento verso la Comunità di parte delle sue esportazioni ai paesi terzi durante il PIR, qualora le misure dovessero scadere. Poiché i prezzi praticati dall’Ucraina erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, il probabile aumento dei volumi di importazioni da tale paese costringerebbe l’industria comunitaria a ridurre considerevolmente i suoi prezzi, e di conseguenza i suoi profitti, oppure a perdere importanti quote di mercato, e quindi entrate, o entrambe le cose. L’efficace processo di ristrutturazione dell’industria comunitaria potrebbe prevedibilmente compensare solo in parte questo probabile calo dei prezzi e l’intero processo di recupero rischierebbe di essere compromesso. L’abrogazione delle misure comporterebbe quindi probabilmente un deterioramento dei risultati globali dell’industria comunitaria.

4.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(94)

Le considerazioni esposte sopra portano a concludere che, qualora le misure dovessero scadere, le esportazioni dal paese interessato sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria. Con ogni probabilità ciò comporterebbe l’introduzione nel mercato di una tendenza alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria. In particolare questo impedirebbe il recupero finanziario che è stato realizzato nel 2004 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(95)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping esistenti sia contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(96)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti coinvolte.

(97)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(98)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001. Tra il 2002 e il PIR, in particolare, l’industria comunitaria ha migliorato la sua situazione in termini di redditività e si è ristrutturata con successo.

(99)

È lecito quindi aspettarsi che l’industria comunitaria continuerà a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, mantenendo e stabilizzando la propria redditività. Qualora le misure vengano abrogate, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, con un conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria a causa della pressione al ribasso sui prezzi di vendita che metterebbe a rischio la sua attuale situazione finanziaria positiva.

3.   Interesse degli importatori

(100)

Come indicato nel considerando 11, solo un importatore ha indicato la propria disponibilità ad essere inserito nel campione e ha fornito le informazioni di base richieste nel questionario di campionamento. Tale importatore non ha però effettuato importazioni durante il PIR.

(101)

Si ricorda che nell’inchiesta iniziale è stato riscontrato che l’impatto dell’istituzione di misure non sarebbe stato significativo poiché le importazioni sarebbero continuate anche se non a prezzi pregiudizievoli e in generale gli importatori non trattano solo il nitrato di ammonio ma, in larga misura, anche altri concimi. La tendenza al ribasso delle importazioni dal paese interessato durante il periodo in esame porta a concludere che alcuni importatori potrebbero effettivamente aver subito conseguenze negative dall’istituzione di misure, come indicato nel considerando 52 del regolamento (CE) n. 1629/2000 della Commissione (18). Tuttavia, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori e quindi di elementi di prova conclusivi che consentissero di valutare le eventuali ripercussioni negative, è stato concluso che l’istituzione di misure sembra aver avuto, nel complesso, un impatto limitato sulla maggior parte degli importatori/operatori commerciali.

(102)

Non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sugli operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(103)

Gli utilizzatori del nitrato di ammonio sono gli agricoltori nella Comunità. Nell’inchiesta iniziale era stato concluso che, considerata l’incidenza trascurabile del costo del nitrato di ammonio sugli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto su di loro effetti negativi significativi. Il fatto che, nell’ambito della presente inchiesta di riesame, nessun utilizzatore o associazione di utilizzatori abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare quanto segue: i) il nitrato di ammonio rappresenta una parte assai limitata dei costi totali di produzione per gli agricoltori; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica; iii) il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sugli interessi finanziari degli agricoltori.

5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(104)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(105)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni.

(106)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina. Si ricorda che queste misure consistono in dazi specifici.

(107)

Come indicato nel considerando 45, i prezzi all’importazione ucraini del gas naturale sono notevolmente aumentati a partire dal PIR ed è probabile che negli anni a venire convergano progressivamente con i prezzi internazionali. Inoltre, come spiegato nel considerando 32, le conclusioni sul dumping si sono basate su un valore normale determinato a partire dai dati ottenuti da un produttore in un paese terzo ad economia di mercato. Dopo aver presentato la domanda di riesame in previsione della scadenza, l’Ucraina ha ottenuto lo status di paese ad economia di mercato. Alla luce di questo e del fatto che il gas naturale costituisce il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, è possibile che, qualora in una fase successiva si effettui un riesame del dumping sulla base del valore normale stabilito a partire dai dati degli esportatori ucraini, le conclusioni siano diverse da quelle stabilite nell’attuale riesame. Analogamente, gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di tale dumping rivisto subirebbero anche gli effetti dell’impatto che l’aumento dei costi di produzione, dovuto all’andamento dei prezzi del gas praticati sul mercato interno, avrà sui prezzi all’esportazione. Si ritiene pertanto prudente limitare il mantenimento delle misure a due anni, fatte salve le altre disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo del dazio

(EUR/t)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

33,25

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

 

33,25

Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e nitrato di ammonio — Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

33,25

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e nitrato di ammonio — Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

29,26

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (19), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(3)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(4)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(5)  GU C 110 del 5.5.2005, pag. 15.

(6)  GU C 18 del 25.1.2006, pag. 2.

(7)  Regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(8)  Se si esclude la produzione di nitrato di ammonio soggetto a un’ulteriore trasformazione da parte di produttori a integrazione verticale.

(9)  Fonte: Statistiche on line IFADATA, associazione internazionale dell’industria dei fertilizzanti.

(10)  Terra Industries 2005 Annual Report — From 10-K, pag. 6.

(11)  Nymex Gas Futures citati da Heren EGM.

(12)  Futures di agosto, prezzi quotati il 30 giugno 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  Futures di ottobre, prezzi quotati il 29 settembre 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Statistiche sulle esportazioni dell’Ucraina, 2005 e primo semestre del 2006.

(15)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 945/2005.

(16)  Il prezzo unitario si basa sul valore in dogana del prodotto alla frontiera ucraina. Tale valore può essere considerato comparabile a quello delle importazioni dall’Ucraina nella Comunità, in base ai dati Eurostat.

(17)  Fonte: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, giugno 2005, International Fertiliser Industry Association «IFA».

(18)  GU L 187 del 26.7.2000, pag. 12.

(19)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


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