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Document 31995L0044
Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections
Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
GU L 184 del 3.8.1995, p. 34–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2008; abrogato da 320008L0061
Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/08/1995 pag. 0034 - 0046
DIRETTIVA 95/44/CE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 3 quater, considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette; considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette; considerando che a norma della direttiva suddetta i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato; considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad una ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa; considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva suddetta, tali disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario; considerando che è quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; considerando che le condizioni per l'introduzione di materiale di selezione della patata sono già fissate nella decisione 80/862/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 91/22/CEE (4), e non rientrano pertanto nel campo d'applicazione della presente direttiva; che inoltre le condizioni per l'introduzione di terra e di terreno di coltura originari di paesi terzi sono già state fissate nella decisione 93/447/CEE della Commissione (5), modificata dalla decisione 94/9/CE (6), e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della presente direttiva; considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (8), ed a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (9), modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (10), nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Salve le disposizioni delle decisioni 80/862/CEE e 93/447/CEE relative, rispettivamente, al materiale di selezione della patata e al terreno di coltura, gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate « le attività », per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, di seguito denominati « il materiale », siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette. 2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare: - il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività; - il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi; - il tipo di materiale; - la quantità di materiale; - il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo; - la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; - l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; - eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; - il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso; - il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi. Articolo 2 1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 1, gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allgato I. Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno. 2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata « lettera di autorizzazione », conforme al modello di cui all'allegato II e rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e a) se trattasi di materiale originario della Comunità, i) nel caso in cui il luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera dell'autorità che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di origine ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena, e ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante rilasciato conformemente all'articolo 10 della direttiva citata, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il passaporto reca la dicitura « Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE »; qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, lo Stato membro competente rilascia il passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al paragrafo 1, primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui competente l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale; b) se trattasi di materiale introdotto da un paese terzo, i) gli Stati membri accertano che la lettera dell'autorità sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, e ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve inoltre essere scortato, ove possibile, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine, conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il certificato reca, alla voce « dichiarazione supplementare », la dicitura « Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE » e specifica, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi. Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda. 3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila a che: a) durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività; b) siano applicate, in funzoine del tipo di attività approvate, le seguenti procedure: i) per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena: - lo svincolo (di seguito denominato « svincolo ufficiale ») non può aver luogo senza l'approvazione dell'organismo ufficiale responsabile. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame e devono essere risultati esenti, nel corso di tali misure, da qualsiasi organismo nocivo, salvo se trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nella direttiva 77/93/CEE; - le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati da personale scientifico competente dell'organismo ufficiale responsabile o di qualsiasi altro organismo ufficialmente riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente direttiva concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati; - i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi secondo quanto indicato al primo trattino e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti; si applicano in conformità le disposizioni di cui al punto ii), secondo trattino; ii) per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività: - il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dall'organismo ufficiale responsabile; - i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dall'organismo ufficiale responsabile; c) la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi. 4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche. Articolo 3 1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III. 2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della diretiva 77/93/CEE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva. Articolo 4 1. Gli Stati membri mettoni in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrtive necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presenta direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I 1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali: - la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dall'organismo ufficiale responsabile e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE; - le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2 e approvati dall'organismo ufficiale responsabile; - l'organismo ufficiale responsabile limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili; - l'organismo ufficiale responsabile ha esaminato e riconosciuto le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che esguirà le attività. 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condzioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare: a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro: - l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti; - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività; - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato; - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile; - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento; - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme; - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali; - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti; - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi; - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature; - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale; - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame); e b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate: - il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta; - il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa; - il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti; - il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite; - il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione; - gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni; - gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua; - il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa; - il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria; - si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi; - si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori; - in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche; - gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo; - si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario. ALLEGATO II Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEE LETTERA DI AUTORIZZAZIONE 1. Nome e indirizzo dello speditore/ o dell'organismo fitosanitario del paese di origine 2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate Lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE) 3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante 4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena 5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo) 6. Numero del passaporto delle piante: oppure 7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo Numero del certificato fitosanitario: 8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi 9. Quantità di materiale 10. Tipo di materiale 11. Dichiarazione supplementare Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE 12. Informazioni supplementare 13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale 14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante Luogo del visto: Luogo del rilascio: Data: Data: Nome e firma del funzionario autorizzato: Nome e firma del funzionario autorizzato: (1) Cancellare la dicitura inutile. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA PARTE A Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE Sezione I: Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalià: 3.1. l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprosis g) Naturally spreading psorosis h) Phoma trancheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al. k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas camprestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus); 3.2. in caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezone II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità: 3.1. per quanto concerne Fragaria L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent « C » virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. per quanto concerne Malus Mill., i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (americano), l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti; ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3.3. per quanto concere Prunus L., per ciascuna specie di Prunus, i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: a) Apricot chlorotic leafroll mycolasm b) Cherry rasp leaf virus (americano) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al., l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti: ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Little cherry pathogen (isolati non europei) b) Peach mosaic virus (americano) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (americano) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; 3.4. per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degi organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità. 3.1. se il materiale vegetale e originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti: i) Ajinashika disease: l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi; ii) Grapevine stunt: l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno; iii) Summer mottle: l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission; 3.2. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi: a) Blueberry leaf mottle virus b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri « grapevine yellows » c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspott virus e) Tomato ringspot virus (ceppo « yellow vein » e altri ceppi) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. PARTE B Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE 1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolri fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate. 2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.