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Document 31987R4008

    Regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione per i prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Tailandia

    GU L 378 del 31.12.1987, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1990; abrogato da 389R3856

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4008/oj

    31987R4008

    Regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione per i prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1987 pag. 0002 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4008/87 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1987

    recante modalità di applicazione del regime d'importazione per i prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Tailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 481/87 della Commissione (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile alla manioca originaria di paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese; che l'esperienza sinora acquisita dimostra l'opportunità di modificare alcune modalità d'applicazione del regime stesso; che, inoltre, le modalità applicabili alle importazioni originarie dei paesi non aderenti al GATT, eccettuata la Repubblica popolare cinese, formano oggetto di un regolamento separato;

    considerando, in particolare, che ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi d'importazione in causa, ed al fine altresì d'impedire che i quantitativi fissati per il 1988 e per il 1989 vengano superati, è opportuno prevedere modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che dette modalità sono di natura complementare o derogatoria alle norme del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (6);

    considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, della nuova nomenclatura combinata;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle parti contraenti del GATT diverse dalla Tailandia, fruiscono, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri tutti i lunedì di ogni mese, entro le ore 13, oppure, se il lunedì prescelto è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, entro le ore 18 del giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, i quantitativi per i quali è stata fatta domanda, nonché la loro origine e l'identità dell'importatore.

    3. Entro e non oltre il venerdì della stessa settimana, la Commissione comunica mediante telescritto i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli, ripartiti per paese o gruppo di paesi ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 430/87.

    4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Commissione.

    I titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.

    Articolo 3

    I titoli recano nella casella 20 a) una delle seguenti diciture:

    - Exacción reguladora a percibir: 6 % ad valorem

    - Importafgift: 6 % af aerdien

    - Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

    - Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía

    - Amount to be levied: 6 % ad valorem

    - Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

    - Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

    - Toe te passen heffing: 6 % ad valorem

    - Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/87 (8), l'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è di 20 ECU/t.

    Qualora, per effetto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la parte della cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. Non si applica nella fattispecie il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

    Articolo 5

    1. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto in causa è originario.

    Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.

    Articolo 6

    La validità dei titoli d'importazione rilasciati nel 1988 e nel 1989 non può estendersi oltre il 31 dicembre di ciascuno di detti anni.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 481/87 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

    (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

    (4) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 19.

    (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

    (7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (8) GU n. L 155 del 15. 6. 1987, pag. 10.

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