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Document 31970L0457

    Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

    /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(06) */

    GU L 225 del 12.10.1970, p. 1–6 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie III tomo 1966-1972 pag. 36 - 40

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002; abrogato da 32002L0053

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/457/oj

    31970L0457

    Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(06) */

    Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/10/1970 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale danese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0031
    edizione speciale inglese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0036
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0048
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0048
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0089
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0089


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 settembre 1970 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (70/457/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;

    considerando che, per questa ragione, il Consiglio ha già adottato talune direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2), delle sementi di piante foraggere (3), delle sementi di cereali (4), dei tuberi-seme di patate (5) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6);

    considerando che queste direttive permettono agli Stati membri di limitare provvisoriamente la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle varietà di piante in questione alle sementi e ai materiali di moltiplicazione delle varietà iscritte in un elenco nazionale e che presentano un valore agronomico e d'utilizzazione per il loro territorio ; che tuttavia queste direttive prevedono anche che tale limitazione è ammessa soltanto sino a quando sarà compilato un catalogo cumune delle varietà delle specie di piante agricole;

    considerando che un catalogo comune delle varietà può essere compilato attualmente soltanto sulla base di cataloghi nazionali degli Stati membri;

    considerando che occorre quindi che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione;

    considerando che la compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee e possiedano un valore agronomico e d'utilizzazione soddisfacente;

    considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati;

    considerando d'altra parte che le prescrizioni relative alla durata di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservatrice devono essere unificate e che occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione ed il ritiro di talune varietà;

    considerando che tutte le sementi e tutte le piante ammesse dal 1º luglio 1967 in almeno uno Stato membro secondo i principi della presente direttiva, non devono essere sottoposte nella Comunità, dopo (1)GU n. C 108 del 19.10.1968, pag. 30. (2)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. (3)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. (4)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. (5)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. (6)GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

    un certo termine, ad alcuna restrizione quanto alla varietà e devono accedere al catalogo comune delle varietà;

    considerando tuttavia che occorre accordare agli Stati membri il diritto di far valere, mediante una procedura particolare, le loro eventuali obiezioni su una varietà e sul suo accesso al catalogo comune delle varietà nonché la possibilità di formulare obiezioni di carattere fitosanitario su una varietà iscritta nel catalogo sopra citato;

    considerando che deve essere adottata una regolamentazione particolare per le varietà ammesse secondo i princìpi della presente direttiva in uno Stato membro prima del 1º luglio 1967 ; che sembra giustificato che la loro introduzione nel catalogo dipenda dall'importanza che esse presentano per la produzione delle sementi;

    considerando che è opportuno che la Commissione provveda alla pubblicazione delle varietà che hanno accesso al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

    considerando che occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati nei paesi terzi;

    considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle varietà per le quali sia provato che le sementi o i materiali di moltiplicazione sono destinati all'esportazione in paesi terzi;

    considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure di applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose a da fibre.

    2. Il catalogo comune delle varietà viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva s'intendono per «disposizioni ufficiali», le disposizioni adottate: a) da autorità di uno Stato o,

    b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,

    c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, dei persone fisiche vincolate da giuramento,

    a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

    Articolo 3

    1. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel suo territorio. I cataloghi possono essere consultati da chiunque.

    2. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivale all'ammissione nel loro proprio catalogo. In tal caso, lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 3, e 10, paragrafi da 2 a 5.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ammissioni ufficiali delle varietà avvenute anteriormente al 1º luglio 1970, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. (1)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

    2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario a) per l'ammissione delle varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi della sua varietà non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere;

    b) per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

    Articolo 5

    1. Una varietà è distinta se, al momento in cui è richiesta l'ammissione, si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata all'ammissione nello Stato membro in causa o inclusa nel catalogo comune delle varietà.

    2. Una varietà è stabile se, dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

    3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

    4. Una varietà possiede un valore agronomico o di, utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

    Articolo 6

    Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.

    2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 23 sono fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche: a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;

    b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

    3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

    Articolo 8

    Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, deve indicare se quest'ultimo sia già stato oggetto di domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice, nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

    2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.

    Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

    3. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria «sementi e piante certificate».

    Articolo 10

    1. Il catalogo delle varietà nonché le varie modificazioni sono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

    2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione.

    3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, relativi alle varietà ammesse o che hanno formato oggetto di un ritiro dal catalogo. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.

    4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.

    5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.

    Articolo 11

    1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.

    2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.

    3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.

    4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia di controllo.

    Articolo 12

    1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

    2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura e sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. La domanda di rinnovo dev'essere introdotta almeno due anni prima della data di scadenza dell'ammissione.

    3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prolungata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata, a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,

    b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.

    2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà: a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,

    b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

    Articolo 14

    1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

    2. Nel rispettivo territorio, gli Stati membri possono differire di un periodo non superiore a tre anni la data di scadenza dell'ammissione per le sementi o i materiali da moltiplicazione.

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi e i materiali di moltiplicazione delle varietà ammesse, a decorrere dal 1º luglio 1972 in almeno uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non soggiacciano, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varietà, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

    2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare in tutto o parte del suo territorio, anteriormente allo scadere del termine summenzionato, secondo la procedura prevista all'articolo 23, la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione della varietà di cui trattasi.

    3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa soltanto: a) se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea, ovvero

    b) se è provato che la coltura di questa varietà potrebbe nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure

    c) se in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente ed in applicazione per analogia delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si è costatato che la varietà non corrisponde in nessuna parte del territorio di tale Stato ai risultati ottenuti per un'altra varietà comparabile ammessa sul territorio di detto Stato membro.

    4. Se, per una varietà, uno Stato membro non intende introdurre una domanda, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lo notifica alla Commissione o fa una dichiarazione in questo senso in sede di Comitato permanente delle sementi e materiali di moltiplicazione.

    5. Qualora tutti gli Stati membri abbiano effetuato la notifica o la dichiarazione di cui al paragrafo 4, il termine previsto dal paragrafo 1 non si applica più e viene applicato l'articolo 18.

    6. Se all'atto della sua ammissione in uno Stato membro, la varietà è pure oggetto di esami in un altro Stato membro in vista della sua ammissione, il termine previsto al paragrafo 1 è ridotto per questo ultimo Stato membro della durata dei suddetti esami.

    7. Secondo la procedura prevista all'articolo 23, il termine previsto al paragrafo 1 può essere prorogato anteriormente alla sua scadenza, sempreché una ragione essenziale lo giustifichi.

    Articolo 16

    L'articolo 15 è ugualmente applicabile alle varietà che sono state ammesse sul piano nazionale, anteriormente al 1º luglio 1972 e secondo principi corrispondenti a quelli della presente direttiva nei casi seguenti: a) se l'ammissione è stata concessa dopo il 30 giugno 1967, oppure

    b) se l'ammissione è stata concessa prima della data prevista dalla lettera a) in almeno due Stati membri, ovvero

    c) se l'ammissione è stata concessa prima della data di cui alla lettera a) in uno Stato membro, a condizione che nel detto Stato membro la proporzione delle superfici di moltiplicazione della varietà sottoposte all'ispezione in campo per la certificazione, dopo la data prevista dalla lettera a) e durante tre periodi di vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3 % dell'insieme delle superfici di riproduzione della specie.

    Articolo 17

    Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, decorre dal 1º luglio 1972 per i casi previsti all'articolo 16, lettere a) e b), e per il caso previsto all'articolo 16, lettera c), a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione che è stata rispettata la condizione.

    Articolo 18

    Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sotto la designazione «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione che, ai sensi degli articoli 15 e 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 15, paragrafo 2, o in base all'articolo 19.

    Articolo 19

    Qualora si costati che la coltura di una varietà, ammessa nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere sul piano fitosanitario, in uno Stato membro, alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, in base alla procedura di cui all'articolo 23, a vietare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro interessato può adottare tale divieto subito dopo aver inoltrato la sua domanda sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23.

    Articolo 20

    Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.

    Articolo 21

    1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata: a) se gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;

    b) se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

    2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono procedere essi stessi alle costatazioni previste in detto paragrafo. Tale diritto si estingue il 30 giugno 1977.

    Articolo 22

    La presente direttiva non si applica alle varietà per le quali è provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all'esportazione verso i paesi terzi.

    Articolo 23

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, e denominato in appresso «il Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. In sede di Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro il termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

    4. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Qualora tuttavia non siano conformi al parere formulato dal Comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

    Articolo 24

    Con riserva di quanto disposto agli articoli 15, 16 e 19, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.

    Articolo 25

    Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1972, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 26

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addí 29 settembre 1970.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. ERTL

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