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Document 02022L2523-20221222
Council Directive (EU) 2022/2523 of 15 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union
Consolidated text: Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
02022L2523 — IT — 22.12.2022 — 000.001
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DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO del ►C1 15 dicembre 2022 ◄ (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO
del ►C1 15 dicembre 2022 ◄
intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala sotto forma di:
una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo; e
una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese ha un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva non si applica alle seguenti entità («entità escluse»):
un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo;
un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che:
opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o
svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a);
un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, di non considerare un'entità di cui alle lettere b) e c) di tale comma come entità esclusa.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
«entità»: qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;
«entità costitutiva»:
qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala; e
qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a);
«gruppo»:
un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o
un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
«gruppo multinazionale di imprese»: qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;
«gruppo nazionale su larga scala»: qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;
«bilancio consolidato»:
il bilancio redatto da un'entità in conformità di un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono presentati come quelli di una singola unità economica;
per i gruppi di cui al punto 3), lettera b), il bilancio redatto da un'entità conformemente a un principio contabile conforme;
il bilancio dell'entità controllante capogruppo che non è redatto conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti; e
se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alla lettera a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:
di un principio contabile conforme; o
di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
«esercizio fiscale»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, il periodo corrispondente all'anno civile;
«entità costitutiva che presenta la dichiarazione»: un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 44;
«entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
è parzialmente o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali;
non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
svolgere una funzione statale; o
gestire o investire le attività dell'amministrazione pubblica o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale amministrazione pubblica o della giurisdizione;
è responsabile nei confronti di un'amministrazione pubblica in merito alle sue prestazioni complessive e le fornisce una relazione informativa annuale; e
le sue attività sono attribuite a un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono distribuiti esclusivamente a tale amministrazione pubblica e nessuna frazione di tali utili netti può maturare a beneficio di un privato;
«organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, o un'agenzia o ente strumentale parzialmente o interamente detenuta o detenuto dalla stessa, che soddisfi tutti i criteri seguenti:
consiste principalmente di governi;
ha concluso con la giurisdizione in cui è stabilita un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale giurisdizione; e
la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;
«organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza:
esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
in quanto organizzazione professionale, unione di operatori economici, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, unione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sulle sue attività;
il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:
nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;
a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'organizzazione senza scopo di lucro o all'amministrazione pubblica, compresa qualsiasi entità statale, della giurisdizione di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica;
non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
«entità fiscalmente trasparente»: un'entità nella misura in cui è fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione;
un'entità fiscalmente trasparente è considerata:
un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
un'entità ibrida inversa per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui non è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
ai fini della presente definizione, per «entità fiscalmente trasparente» si intende un'entità i cui redditi, le cui spese, i cui profitti o le cui perdite sono considerati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti dal proprietario diretto di tale entità in proporzione al suo interesse in tale entità;
qualora sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, una partecipazione in un'entità o una stabile organizzazione che è un'entità costitutiva è considerata come se detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente;
un'entità costitutiva che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità fiscalmente trasparente e un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite, nella misura in cui:
i suoi proprietari sono localizzati in una giurisdizione che considera l'entità come fiscalmente trasparente;
non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e
i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;
«stabile organizzazione»:
una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato;
se non è in vigore alcuna convenzione fiscale, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;
se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in tale giurisdizione che sarebbe considerata come stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all'articolo 7 di tale convenzione; o
una sede di attività o presunta sede di attività non descritta nelle lettere a), b) e c) tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità, a condizione che tale giurisdizione esenti i redditi attribuibili a tali operazioni;
«entità controllante capogruppo»:
un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
l'entità principale di un gruppo quale definito al punto 3), lettera b);
«aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15 %);
«imposta integrativa»: la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell'articolo 27;
«regime fiscale delle società controllate estere»: un insieme di regole fiscali, diverse da un'IIR qualificata, in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera o l'entità principale di una stabile organizzazione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità costitutiva estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;
«IIR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;
siano gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
«entità costitutiva a bassa imposizione»:
un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o
un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
«entità controllante intermedia»: un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, entità controllante parzialmente partecipata, stabile organizzazione o entità d'investimento;
«partecipazione di controllo»: una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme; si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
«entità controllante parzialmente partecipata»: un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da una o più persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, stabile organizzazione o entità d'investimento;
«partecipazione»: qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;
«entità controllante»: un’entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;
«principio contabile conforme»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;
«principio contabile conforme»: in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
«distorsione competitiva rilevante»: per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione aggregata del reddito o della spesa superiore a 75 000 000 EUR in un esercizio fiscale rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);
«imposta integrativa domestica qualificata»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE; e
sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
«valore contabile netto delle attività materiali»: la media dei valori iniziale e finale delle attività materiali dopo aver tenuto conto della svalutazione, dell'esaurimento e della riduzione di valore accumulati, come riportato nel bilancio;
«entità d'investimento»:
un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o mediante una catena di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio; o
un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di un'entità di cui alla lettera a), a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito derivi da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante ai fini della presente direttiva;
«fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
investe conformemente a una politica di investimento definita;
consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
il fondo, o la sua gestione, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e
è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
«veicolo di investimento immobiliare»: un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è assoggettata a un unico livello di imposizione, in capo ad essa o in capo ai titolari di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;
«fondo pensione»:
un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
tale entità è regolamentata in quanto tale da tale giurisdizione o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala;
un'entità di servizi pensionistici;
«entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;
«giurisdizione a bassa imposizione»: rispetto a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala in qualsiasi esercizio fiscale, uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala abbia un reddito qualificante e sia assoggettato a un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
«reddito o perdita qualificante»: il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva aggiustato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII;
«imposta di imputazione rimborsabile non qualificata»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:
rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista;
ai fini della presente definizione, per «imposta di imputazione qualificata» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dall'entità principale, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:
da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;
a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;
a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte del un gruppo multinazionale di imprese o del un gruppo nazionale su larga scala, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;
ai fini della lettera d):
un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in una giurisdizione se è costituito e gestito in tale giurisdizione;
un'entità d'investimento è residente in una giurisdizione se è costituita e regolamentata in tale giurisdizione;
una società di assicurazione sulla vita è residente nella giurisdizione in cui è localizzata;
«credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o
se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale;
un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare importo di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta di imputazione qualificata o di un'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;
«credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;
«entità principale»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione;
«entità costitutiva proprietaria»: un’entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala;
«regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:
applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
era in vigore il 1o luglio 2021 o prima di tale data;
«UTPR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale di imprese;
sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
«entità designata a presentare la dichiarazione »: l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala ad adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 44 per conto del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
Articolo 4
Localizzazione di un'entità costitutiva
Nel caso in cui non sia possibile stabilire la localizzazione di un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è assoggettata a imposizione su base netta sulla base della presenza delle sue attività commerciali.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.
Una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera d), è considerata apolide.
Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla residenza considerata a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.
Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia imposizione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le parti contraenti, si applica il paragrafo 5.
Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.
Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'articolo 28.
Se l'importo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, l'entità costitutiva è considerata apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
CAPO II
IIR e UTPR
Articolo 5
Entità controllante capogruppo nell'Unione
Articolo 6
Entità controllante intermedia nell'Unione
I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:
l'entità controllante capogruppo è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale; o
un'altra entità controllante intermedia è localizzata in una giurisdizione in cui è assoggettata a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.
Articolo 7
Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa
Articolo 8
Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione
Articolo 9
Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR
L'importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione detenute da altri proprietari è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali proprietari in base ai principi del principio contabile conforme utilizzato nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se il reddito netto dell'entità costitutiva a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito qualificante e:
l'entità controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
l'entità controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'entità costitutiva a bassa imposizione tale per cui tutti i redditi e le spese dell'entità costitutiva a bassa imposizione siano consolidati voce per voce con quelli dell'entità controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
tutti i redditi qualificanti dell'entità costitutiva a bassa imposizione fossero attribuibili a operazioni con persone che non sono entità del gruppo; e
tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dall'entità controllante fossero detenute da persone diverse dalle entità del gruppo.
Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, include, per l'esercizio fiscale, conformemente all'articolo 27:
l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante; e
l'importo dell'imposta integrativa calcolata per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro moltiplicato per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
Articolo 10
Meccanismo di compensazione dell'IIR
Se un'entità controllante localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione indirettamente attraverso un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata assoggettata a un'IIR qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotta di un importo pari all’imposta integrativa dovuta dall'entità controllante intermedia o dall'entità controllante parzialmente partecipata moltiplicata per la quota di partecipazione che la summenzionata entità controllante detiene nell’entità controllante intermedia o nell’entità controllante parzialmente partecipata.
Articolo 11
Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata
Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala in tale Stato membro sono assoggettate a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.
Nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata, gli utili domestici in eccesso delle entità costitutive a bassa imposizione possono essere calcolati sulla base di un principio contabile conforme o di un principio contabile autorizzato approvato dall'organismo contabile autorizzato e aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti, invece che sulla base del principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato.
Fatto salvo il primo comma, se l'imposta integrativa domestica qualificata è stata calcolata per un esercizio fiscale in conformità del principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo o dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002), non è calcolata alcuna imposta integrativa in conformità dell'articolo 27 per tale esercizio fiscale per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala localizzate in tale Stato membro. Il presente comma non pregiudica il calcolo di un'imposta integrativa aggiuntiva a norma dell'articolo 29 nel caso in cui uno Stato membro non applichi un'imposta integrativa domestica qualificata per la riscossione di eventuali imposte integrative aggiuntive derivanti dall'articolo 29.
Articolo 12
Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese
A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.
L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.
Articolo 13
Applicazione dell'UTPR nella giurisdizione di un'entità controllante capogruppo
A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.
Il primo comma non si applica quando l'entità controllante capogruppo in una giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione è assoggettata a un'IIR qualificata per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in tale giurisdizione.
L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.
Articolo 14
Calcolo e imputazione dell'importo dell'imposta integrativa UTPR
La percentuale UTPR di uno Stato membro è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascun gruppo multinazionale di imprese, secondo la seguente formula:
dove:
il numero di dipendenti nello Stato membro corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;
il numero di dipendenti in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale;
il valore totale delle attività materiali nello Stato membro corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;
il valore totale delle attività materiali in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale.
Le attività materiali includono le attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione ma non comprendono le disponibilità liquide o attività equivalenti, né le attività immateriali o finanziarie.
Le attività materiali incluse nella contabilità finanziaria separata di una stabile organizzazione quale determinata dall'articolo 18, paragrafo 1, e aggiustata conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, sono imputate alla giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione.
Il numero di dipendenti e le attività materiali imputate alla giurisdizione di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per il numero di dipendenti e le attività materiali della giurisdizione dell'entità principale.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali detenute da un'entità d'investimento sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali di un'entità fiscalmente trasparente sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5, a meno che non siano imputati a una stabile organizzazione o, in assenza di questa, alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione in cui è stata costituita l'entità fiscalmente trasparente.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali delle entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione con una percentuale UTPR pari a zero per un esercizio fiscale sono esclusi dagli elementi della formula per l'imputazione dell'imposta integrativa UTPR totale al gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.
CAPO III
CALCOLO DEL REDDITO O DELLA PERDITA QUALIFICANTE
Articolo 15
Determinazione del reddito o della perdita qualificante
Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale può essere determinato utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:
la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale principio contabile;
le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e
le differenze permanenti superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio a voci di reddito o spesa od operazioni, ove tale principio differisca dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.
Se un'entità controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 3, punto 6), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo di cui all'articolo 3, punto 6), lettera d), è quello che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio consolidato in conformità di:
un principio contabile conforme; o
un principio contabile autorizzato, a condizione che tale bilancio consolidato sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
Articolo 16
Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«spese fiscali nette»: l'ammontare netto delle seguenti voci:
imposte rilevanti maturate a titolo di spesa e tutte le imposte rilevanti correnti e differite incluse nelle imposte sul reddito, comprese le imposte rilevanti sul reddito escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante;
attività fiscali differite attribuibili a una perdita per l'esercizio fiscale;
imposte integrative domestiche qualificate maturate a titolo di spesa;
imposte derivanti dalle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, dalle norme tipo dell'OCSE, maturate a titolo di spesa; e
imposte di imputazione rimborsabili non qualificate maturate a titolo di spesa;
«dividendo escluso»: dividendo o altra distribuzione percepiti o maturati in relazione a una partecipazione, a eccezione di dividendi o di altre distribuzioni percepiti o maturati in relazione a:
una partecipazione:
una partecipazione in un'entità d'investimento soggetta a scelta a norma dell'articolo 43;
«plusvalenze o minusvalenze escluse»: un utile, un profitto o una perdita, inclusi nel valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva, derivanti da:
utili e perdite derivanti da variazioni del valore equo di una partecipazione, ad eccezione di una partecipazione di portafoglio;
profitti o perdite relativi a una partecipazione inclusa nel metodo del patrimonio netto; e
utili e perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione, fatta eccezione per la cessione di una partecipazione di portafoglio;
«utile o perdita inclusi nel metodo della rivalutazione»: un utile o una perdita netti, maggiorati o ridotti di eventuali imposte rilevanti associate per l'esercizio fiscale, derivanti dall'applicazione di un metodo o di una prassi contabile che, in relazione a tutti gli immobili, impianti e macchinari:
aggiusta periodicamente il valore contabile di tali immobili, impianti e macchinari al loro valore equo;
registra le variazioni di valore nelle altre componenti di conto economico complessivo; e
non riporta successivamente l'utile o la perdita maturati nelle altre componenti di conto economico complessivo nei profitti e perdite;
«utile o perdita asimmetrici in valuta estera»: utile o perdita in valuta estera di un'entità le cui valute funzionali contabili e fiscali sono diverse e che sono:
inclusi nel calcolo del reddito imponibile o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva; e
imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva, indipendentemente dal fatto che tale utile o perdita in valuta estera terza sia incluso o inclusa nel reddito imponibile;
la valuta funzionale fiscale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito o la perdita imponibile dell'entità costitutiva per un'imposta rilevante nella giurisdizione in cui è localizzata; la valuta funzionale contabile è la valuta funzionale utilizzata per determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva; una valuta estera terza è una valuta che non è la valuta funzionale fiscale o la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva;
«spesa non riconosciuta per principio»:
una spesa maturata dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle; e
una spesa maturata dall'entità costitutiva per ammende e sanzioni pari o superiori a 50 000 EUR o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva;
«errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili»: una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale attribuibile a:
la correzione di un errore nella determinazione del valore contabile netto del reddito o della perdita in un esercizio fiscale precedente che ha inciso sul reddito o sulle spese che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante nell'esercizio fiscale precedente, salvo nella misura in cui tale correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa di una passività per le imposte rilevanti in conformità dell'articolo 25; e
un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante;
«oneri pensionistici maturati»: la differenza tra l'importo della spesa per passività pensionistiche incluso nel valore contabile netto del reddito o della perdita e l'importo versato a un fondo pensione per l'esercizio fiscale.
Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva è aggiustato dell'importo delle seguenti voci per determinarne il reddito o la perdita qualificante:
spese fiscali nette;
dividendi esclusi;
plusvalenze o minusvalenze escluse;
utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;
utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell'articolo 35;
utili o perdite asimmetrici in valuta estera;
spese non riconosciute per principio;
errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili; e
oneri pensionistici maturati.
Se l'opzione dei pagamenti basati su azioni non è stata esercitata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto dal valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante per tutti gli esercizi fiscali precedenti è incluso nell'esercizio fiscale in cui l'opzione è scaduta.
Se una parte dell'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni è stata registrata nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva negli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, un importo pari alla differenza tra l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante nel corso di tali esercizi fiscali precedenti e l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che sarebbe stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante in tali esercizi fiscali precedenti se la scelta fosse stata effettuata in tali esercizi fiscali è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva per tale esercizio fiscale.
La scelta è effettuata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e si applica coerentemente a tutte le entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione per l'esercizio in cui è effettuata la scelta e per tutti gli esercizi fiscali successivi.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni non versato dedotto in base alla scelta che supera le spese contabili maturate è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.
Una perdita derivante da una vendita o da un altro trasferimento di attività tra due entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione che non è registrata conformemente al principio di libera concorrenza è aggiustata sulla base del principio di libera concorrenza se tale perdita è inclusa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Ai fini del presente paragrafo, per «principio di libera concorrenza» si intende il principio in base al quale le operazioni tra entità costitutive devono essere registrate con riferimento alle condizioni che sarebbero state ottenute tra imprese indipendenti in operazioni comparabili e in circostanze analoghe.
Gli utili o le perdite risultanti dall'applicazione della contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore in relazione a un'attività o a una passività sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva ai sensi del primo comma.
Il valore contabile di un'attività o di una passività ai fini della determinazione di un utile o di una perdita ai sensi del primo comma corrisponde al valore contabile nel momento in cui l'attività è stata acquisita o la passività è stata assunta, o al primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, a seconda di quale data sia posteriore.
La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, e si applica alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per cui è stata effettuata la scelta, a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione decida di limitare la scelta alle attività materiali delle entità costitutive o alle entità d'investimento.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, un importo pari alla differenza tra il valore equo dell'attività o della passività e il valore contabile dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la revoca, determinato in base alla scelta, è incluso, se il valore equo supera il valore contabile, o dedotto, se il valore contabile supera il valore equo, ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante delle entità costitutive.
L'utile netto derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta è compensato dall'eventuale perdita netta di un'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta e nei quattro esercizi fiscali precedenti tale esercizio («periodo di cinque anni»). L'utile netto è compensato in primo luogo con l'eventuale perdita netta che si è verificata nel primo esercizio fiscale del periodo di cinque anni. L'eventuale importo residuo dell'utile netto è riportato e compensato dalle eventuali perdite nette che si sono verificate negli esercizi fiscali successivi del periodo di cinque anni.
L'eventuale importo residuo dell'utile netto che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione che ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta. L'importo residuo dell'utile netto imputato a un'entità costitutiva è proporzionato all'utile netto di tale entità costitutiva diviso per l'utile netto di tutte le entità costitutive.
Se nessuna entità costitutiva in una giurisdizione ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, l'importo residuo dell'utile netto di cui al terzo comma è attribuito in parti uguali a ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione e ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna di tali entità costitutive.
Eventuali aggiustamenti ai sensi del presente paragrafo per gli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta sono soggetti ad aggiustamenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.
Eventuali spese relative a un accordo di finanziamento secondo il quale una o più entità costitutive concedono crediti a una o più altre entità costitutive dello stesso gruppo o vi investono in altro modo («accordo di finanziamento infragruppo») non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l'entità costitutiva è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state maturate dall'entità costitutiva;
si può ragionevolmente prevedere che, per la durata prevista dell'accordo di finanziamento infragruppo, quest'ultimo porterà a un aumento dell'importo delle spese considerate per il calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva, senza comportare un aumento corrispondente del reddito imponibile dell'entità costitutiva che concede i crediti («controparte»);
la controparte è localizzata in una giurisdizione che non è una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che non sarebbe stata a bassa imposizione se il reddito relativo alle spese non fosse stato maturato dalla controparte.
La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è effettuata o revocata sono apportati opportuni aggiustamenti affinché le voci di reddito o perdita qualificante non siano prese in considerazione più di una volta o omesse a seguito di tale scelta o revoca.
Un importo riconosciuto come un aumento del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni percepite o che devono essere percepite in relazione a un capitale aggiuntivo di classe uno detenuto dall'entità costitutiva è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.
Articolo 17
Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«reddito del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato per vie navigabili interne situate nella stessa giurisdizione:
trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, in locazione o altrimenti a disposizione dell'entità costitutiva;
trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale nel quadro di contratti di noleggio di spazio di carico;
locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale con un contratto di locazione di nave equipaggiata e armata;
locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, a un'altra entità costitutiva;
partecipazione a un pool, a un'attività imprenditoriale comune o a un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale; e
vendita di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la nave sia stata detenuta per essere utilizzata dall'entità costitutiva per almeno un anno;
«reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che tali attività siano svolte principalmente in relazione al trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale:
locazione di una nave, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, ad un'altra impresa di trasporto marittimo che non sia un'entità costitutiva, a condizione che la durata del contratto di locazione non superi i tre anni;
vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo per la tratta nazionale di un viaggio internazionale;
locazione e stoccaggio a breve termine di container o spese di detenzione per il ritorno tardivo dei container;
prestazione di servizi ad altre imprese di trasporto marittimo da parte di ingegneri, personale addetto alla manutenzione, addetti al trasporto merci, personale addetto alla ristorazione e personale addetto ai servizi alla clientela; e
reddito da investimenti, quando l'investimento che genera il reddito è effettuato come parte integrante dell'esercizio dell'attività di gestione delle navi nell'ambito del traffico internazionale.
I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano indirettamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale sono dedotti dai ricavi dell'entità costitutiva derivanti da tali attività per calcolare il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva sulla base dei ricavi ottenuti da tali attività in proporzione ai ricavi totali.
Articolo 18
Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione
Se una stabile organizzazione non dispone di una contabilità finanziaria separata, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dall'importo che sarebbe stato indicato nella sua contabilità finanziaria separata se questa fosse stata elaborata su base autonoma e conformemente al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa che le sarebbero stati attribuibili conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato.
Il reddito qualificante che è successivamente percepito dalla stabile organizzazione è considerato reddito qualificante dell'entità principale fino a concorrenza dell'importo della perdita qualificante precedentemente considerata come spesa dell'entità principale ai sensi del primo comma.
Articolo 19
Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente
Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto dell'importo attribuibile ai suoi proprietari che non fanno parte delle entità del gruppo e che detengono la loro partecipazione in tale entità fiscalmente trasparente direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, a meno che:
l'entità fiscalmente trasparente sia un'entità controllante capogruppo; o
l'entità fiscalmente trasparente sia detenuta, direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, da un’entità controllante capogruppo di cui alla lettera a).
CAPO IV
CALCOLO DELLE IMPOSTE RILEVANTI AGGIUSTATE
Articolo 20
Imposte rilevanti
Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono:
imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;
imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;
imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e
imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.
Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono:
l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata;
l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;
imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un’UTPR qualificata;
l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e
imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.
Articolo 21
Aggiustamento delle imposte rilevanti
L'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale sono determinate aggiustando la somma degli oneri fiscali correnti maturati nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita in relazione alle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale, in funzione:
dell'importo netto delle sue maggiorazioni e riduzioni delle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale di cui ai paragrafi 2 e 3;
dell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di cui all'articolo 22; e
di qualsiasi aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali.
Le maggiorazioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:
qualsiasi importo delle imposte rilevanti maturato come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria;
qualsiasi importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante utilizzato a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
qualsiasi importo delle imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta precedentemente esclusa a norma del paragrafo 3, lettera d), versato nell'esercizio fiscale; e
qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali correnti.
Le riduzioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:
l'importo degli oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;
qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato che non era registrato come riduzione degli oneri fiscali correnti;
qualsiasi importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato;
l'importo degli oneri fiscali correnti che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e
qualsiasi importo degli oneri fiscali correnti che si prevede non sarà pagato entro tre anni dalla fine dell'esercizio fiscale.
Articolo 22
Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«oneri maturati non riconosciuti»:
qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e
qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a distribuzioni da parte di un'entità costitutiva;
«oneri maturati non richiesti»: qualsiasi aumento di una passività fiscale differita registrata nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale che si prevede non sarà pagato entro il periodo indicato al paragrafo 7 del presente articolo e che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione sceglie con cadenza annuale, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, di non includere nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita per tale esercizio fiscale.
Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è superiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti ricalcolate all'aliquota minima d'imposta, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è aumentato:
dell'eventuale importo degli oneri maturati non riconosciuti o degli oneri maturati non richiesti versato nel corso dell'esercizio fiscale; e
dell'eventuale importo della passività fiscale differita recuperata determinata in un esercizio fiscale precedente che è stata versata nel corso dell'esercizio fiscale.
L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita non comprende:
l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;
l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti e a oneri maturati non richiesti;
l'impatto dell'aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita;
l'importo degli oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a una variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile; e
l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta.
Se un'attività fiscale differita è aumentata a norma del primo comma, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto di conseguenza.
L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale in corso è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in corso e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1. La passività fiscale differita recuperata per l'esercizio fiscale in corso corrisponde all'importo dell'aumento nella categoria delle passività fiscali differite incluso nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio in corso che non è stato stornato entro la fine dell'ultimo giorno dell'esercizio fiscale in corso.
In deroga al paragrafo 7, se una passività fiscale differita costituisce un'eccezione al recupero spettante, essa non è recuperata anche se non è stornata o versata entro i cinque esercizi successivi. Un'eccezione al recupero spettante è l’importo degli oneri fiscali maturati attribuibile alle variazioni delle passività fiscali differite associate in relazione alle seguenti voci:
indennità per il recupero dei costi su attività materiali;
costo di una licenza o di un accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'utilizzo di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in attività materiali;
spese di ricerca e sviluppo;
spese di smantellamento e bonifica;
contabilizzazione al valore equo degli utili netti non realizzati;
utili netti sui cambi di valuta estera;
riserve di assicurazione e costi di acquisizione differiti delle polizze assicurative;
utili derivanti dalla vendita di attività materiali localizzate nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva che sono reinvestiti in attività materiali nella stessa giurisdizione; e
importi supplementari maturati a seguito di modifiche del principio contabile con riguardo alle voci elencate alle lettere da a) ad h).
Articolo 23
Regime opzionale della perdita qualificante
Il regime opzionale della perdita qualificante non è possibile per una giurisdizione con un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile ai sensi dell'articolo 40.
Articolo 24
Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive
Un'«entità ibrida» è un'entità considerata come una persona distinta ai fini dell'imposta sul reddito nella giurisdizione in cui è localizzata, ma come fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.
In deroga al primo comma, l'entità costitutiva di cui al primo comma include nelle sue imposte rilevanti aggiustate l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime fiscale delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.
Le imposte rilevanti dell'entità costitutiva proprietaria sostenute in relazione al reddito passivo che rimangono dopo l'applicazione del presente paragrafo non sono attribuite a norma dei paragrafi 3 e 4.
Ai fini del presente paragrafo, per «reddito passivo» si intendono le seguenti voci di reddito incluse nel reddito qualificante nella misura in cui un'entità costitutiva proprietaria sia stata assoggettata a imposizione nel quadro di un regime fiscale delle società controllate estere o in conseguenza di una partecipazione a un'entità ibrida:
un dividendo o equivalente a dividendo;
interessi o equivalenti a interessi;
canoni di locazione;
canoni (royalties);
rendite; o
utili netti da beni immobili di un tipo che produce reddito di cui alle lettere da a) a e).
Articolo 25
Aggiustamenti successivi alla presentazione della dichiarazione e variazioni dell'aliquota fiscale
Se si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti che erano state incluse nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per un esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, riducendo le imposte rilevanti soggette all'aggiustamento dell'importo della diminuzione di tali imposte. Il reddito qualificante per l'esercizio fiscale e gli eventuali esercizi fiscali precedenti è aggiustato di conseguenza.
Al momento della scelta annuale, effettuata in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, da parte dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti può essere considerata come un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui è effettuato l'aggiustamento. Una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti è una diminuzione aggregata inferiore a 1 000 000 EUR delle imposte rilevanti aggiustate determinate per la giurisdizione per l'esercizio fiscale in questione.
L'aggiustamento di cui al primo comma non supera un importo pari al ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima d'imposta.
CAPO V
CALCOLO DELL'ALIQUOTA EFFETTIVA D'IMPOSTA E DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA
Articolo 26
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta
L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione, secondo la seguente formula:
dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV.
Il reddito netto qualificante o la perdita netta qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula:
dove:
il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde all'eventuale somma positiva del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III;
le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III.
Articolo 27
Calcolo dell'imposta integrativa
La percentuale dell'imposta integrativa per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale è l'eventuale differenza positiva in punti percentuali calcolata secondo la seguente formula:
dove l'aliquota effettiva d'imposta corrisponde all'aliquota calcolata conformemente all'articolo 26.
L'imposta integrativa giurisdizionale per un dato esercizio fiscale corrisponde all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
l'imposta integrativa aggiuntiva corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell'articolo 29 per l'esercizio fiscale;
l'imposta integrativa domestica corrisponde all'importo dell'imposta per l'esercizio fiscale determinato a norma dell'articolo 11 o nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata di una giurisdizione di un paese terzo.
Gli utili in eccesso per la giurisdizione per l'esercizio fiscale di cui al paragrafo 3 corrispondono all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
il reddito netto qualificante corrisponde al reddito determinato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, per la giurisdizione;
l'esclusione del reddito in base alla sostanza corrisponde all'importo determinato a norma dell'articolo 28 per la giurisdizione.
L'imposta integrativa di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale in corso è calcolata secondo la seguente formula:
dove:
il reddito qualificante dell'entità costitutiva per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito determinato a norma del capo III;
il reddito aggregato qualificante di tutte le entità costitutive per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde alla somma del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale.
Articolo 28
Esclusione del reddito in base alla sostanza
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'entità costitutiva e i contraenti indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sotto la direzione e il controllo dello stesso;
«spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;
«attività materiali ammissibili»:
proprietà, impianti e attrezzature localizzate nella giurisdizione;
risorse naturali localizzate nella giurisdizione;
il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione; e
licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali.
L'esclusione in base alle spese salariali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala in detta giurisdizione, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:
capitalizzate e incluse nel valore contabile delle attività materiali ammissibili;
imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 17.
L'esclusione in base alle attività materiali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % del valore contabile delle attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione, fatta eccezione per:
il valore contabile della proprietà, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
il valore contabile delle attività materiali utilizzate per generare il reddito escluso a norma dell'articolo 17.
Le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili dell'entità principale.
Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 5, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala.
Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute dall'entità fiscalmente trasparente e le relative attività materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del paragrafo 6 sono attribuite:
alle entità costitutive proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente, in proporzione all'importo a esse attribuite a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione delle entità costitutive proprietarie; e
all'entità fiscalmente trasparente se corrisponde all'entità controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito qualificante dell'entità fiscalmente trasparente a norma dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione dell'entità fiscalmente trasparente.
Tutte le altre spese salariali ammissibili e attività materiali ammissibili dell'entità fiscalmente trasparente sono escluse dai calcoli dell'esclusione del reddito in base alla sostanza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
Articolo 29
Imposta integrativa aggiuntiva
Nel caso in cui, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, è dovuta un’imposta integrativa aggiuntiva, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tale entità costitutiva divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'imputazione è effettuata su base forfettaria, per ciascun'entità costitutiva, secondo la seguente formula:
L'imposta integrativa aggiuntiva è imputata unicamente alle entità costitutive che registrano un importo di imposte rilevanti aggiustate inferiore a zero e inferiore al reddito o alla perdita qualificante di tali entità costitutive moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
Articolo 30
Esclusione de minimis
In deroga agli articoli da 26 a 29 e all'articolo 31, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta dalle entità costitutive localizzate in una giurisdizione è pari a zero per un dato esercizio fiscale se, per tale esercizio fiscale:
i ricavi qualificanti medi di tutte le entità costitutive localizzate in tale giurisdizione sono inferiori a 10 000 000 EUR; e
il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di tutte le entità costitutive in detta giurisdizione è una perdita o è inferiore a 1 000 000 EUR.
La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.
Se non vi sono entità costitutive localizzate nella giurisdizione con ricavi qualificanti o una perdita qualificante nel primo o nel secondo esercizio fiscale precedente, o in entrambi, tale esercizio fiscale o tali esercizi fiscali sono esclusi dal calcolo dei ricavi qualificanti medi o del reddito o della perdita qualificante di detta giurisdizione.
Articolo 31
Entità costitutive partecipate in via minoritaria
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«entità costitutiva partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore;
«entità controllante partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria;
«sottogruppo partecipato in via minoritaria»: un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e
«entità controllata partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria.
Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
Il presente paragrafo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.
Articolo 32
Porti sicuri
In deroga agli articoli da 26 a 31, gli Stati membri provvedono affinché, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta da un gruppo in una giurisdizione sia considerata pari a zero per un esercizio fiscale se il livello effettivo di imposizione delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione soddisfa le condizioni di un accordo internazionale qualificante sui porti sicuri.
Ai fini del primo comma, per «accordo internazionale qualificante sui porti sicuri» si intende un insieme di norme e condizioni a cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito e che concede ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva la possibilità di scegliere di beneficiare di uno o più porti sicuri per una giurisdizione.
CAPO VI
NORME SPECIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE E PER LE STRUTTURE DI HOLDING
Articolo 33
Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«fusione»: tutti gli accordi in cui:
tutte o sostanzialmente tutte le entità del gruppo di due o più gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o
un'entità che non fa parte di alcun gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo;
«scissione»: tutti gli accordi in cui le entità del gruppo di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante.
Se un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da un gruppo scisso se:
per quanto riguarda il primo esercizio fiscale sottoposto a verifica che termina dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in tale esercizio fiscale;
per quanto riguarda gli esercizi fiscali dal secondo al quarto che terminano dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.
Articolo 34
Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono
L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa dell'entità target sono calcolate a norma dei paragrafi da 2 a 8.
Articolo 35
Trasferimento di attività e passività
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
per «riorganizzazione» s'intende una trasformazione o un trasferimento di attività e passività, ad esempio nel contesto di una fusione, scissione, liquidazione od operazione simile, in cui:
il corrispettivo del trasferimento è, in tutto o per una parte significativa, una interessenza partecipativa emessa dall'entità costitutiva acquirente o da una persona connessa all'entità costitutiva acquirente o, nel caso di una liquidazione, una interessenza partecipativa dell'entità target, o, quando non è fornito alcun corrispettivo, in cui l'emissione di una interessenza partecipativa non avrebbe alcuna rilevanza economica;
l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente rispetto a tali attività non è assoggettato, in tutto o in parte, a imposizione; e
le normative fiscali della giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva acquirente impongono a quest'ultima di calcolare il reddito imponibile dopo la cessione o l'acquisizione utilizzando la base imponibile dell'entità costitutiva cedente nelle attività, aggiustata per qualsiasi utile o perdita non qualificante derivante dalla cessione o acquisizione;
per «utile o perdita non qualificante» s'intende l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'entità costitutiva cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.
Un'entità costitutiva che acquisisce attività e passività («entità costitutiva acquirente») determina il proprio reddito o la propria perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite, determinato secondo il principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
In deroga al paragrafo 2, se una cessione o un'acquisizione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione:
l'entità costitutiva cedente esclude l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante; e
l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione.
In deroga ai paragrafi 2 e 3, se la cessione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione che comporta, per l'entità costitutiva cedente, un utile o una perdita non qualificante:
l'entità costitutiva cedente include l'utile o la perdita derivante dalla cessione nel calcolo del proprio reddito o della propria perdita qualificante nella misura dell'utile o della perdita non qualificante; e
l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante dopo l'acquisizione utilizzando il valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione, aggiustate coerentemente con le norme fiscali locali dell'entità costitutiva acquirente per tenere conto dell'utile o della perdita non qualificante.
A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, se un'entità costitutiva è tenuta o autorizzata ad aggiustare la base delle sue attività e l'importo delle sue passività al valore equo a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata, detta entità costitutiva può:
includere nel calcolo del reddito o della perdita qualificante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività:
pari alla differenza fra il valore contabile a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente prima della data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale («evento attivatore») e il valore equo dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore; e
diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorto o sorta in relazione all'evento attivatore;
avvalersi del valore equo a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per calcolare il reddito o la perdita qualificante negli esercizi fiscali che terminano dopo l'evento attivatore; e
includere il totale netto degli importi determinati alla lettera a) nel reddito o nella perdita qualificante dell'entità costitutiva in uno dei seguenti modi:
il totale netto di tali importi è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore; o
un importo pari al totale netto di tali importi divisi per cinque è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore e in ciascuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente successivi, a meno che l'entità costitutiva esca dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala in un esercizio fiscale rientrante in tale periodo, nel qual caso l'importo residuo sarà interamente incluso in detto esercizio fiscale.
Articolo 36
Joint venture
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«joint venture»: un'entità i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50 % della partecipazione.
Una joint venture non comprende:
un'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala che dovrà applicare l'IIR;
un'entità esclusa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3;
un'entità le cui partecipazioni detenute dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala sono detenute direttamente tramite un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
un'entità detenuta da un gruppo multinazionale di imprese o da un gruppo nazionale su larga scala composto esclusivamente da entità escluse; o
una affiliata di joint venture;
per «affiliata di joint venture» s'intende:
un'entità le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sono consolidati da una joint venture nell'ambito di un principio contabile conforme o sarebbero stati consolidati, se la joint venture fosse stata tenuta a consolidare tali attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa nell'ambito di un principio contabile conforme; o
una stabile organizzazione la cui entità principale è una joint venture o un'entità di cui al punto i). In tali casi la stabile organizzazione è considerata un'affiliata di joint venture distinta.
Ai fini del presente paragrafo per «imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture» s'intende la quota imputabile all'entità controllante dell'imposta integrativa del gruppo di joint venture.
Articolo 37
Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla»: due o più gruppi in cui le entità controllanti capogruppo concludono un accordo che istituisce una struttura interconnessa o un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) che include almeno un'entità o stabile organizzazione del gruppo complessivo localizzata in una giurisdizione diversa rispetto alla localizzazione delle altre entità del gruppo complessivo;
«struttura interconnessa»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:
50 % o più della partecipazione nelle entità controllanti capogruppo di gruppi distinti che, se quotati, lo sono con quotazione unica e, per motivi di assetto proprietario, di restrizioni al trasferimento o altri termini e condizioni, sono combinati tra loro e non possono essere trasferiti o scambiati separatamente; e
una delle entità controllanti capogruppo redige il bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa di tutte le entità dei gruppi interessati sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica, che il regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno;
«accordo di doppia quotazione»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:
le entità controllanti capogruppo concordano di combinare le loro attività imprenditoriali unicamente per contratto;
in base agli accordi contrattuali, le entità controllanti capogruppo effettueranno distribuzioni, per quanto riguarda i dividendi e nel contesto di una liquidazione, ai loro azionisti sulla base di un rapporto fisso;
le attività delle entità controllanti capogruppo sono gestite come un'unica unità economica per mezzo di accordi contrattuali, pur mantenendo le personalità giuridiche distinte;
le partecipazioni delle entità controllanti capogruppo che sono parti dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in maniera indipendente su diversi mercati di capitali; e
le entità controllanti capogruppo redigono un bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica e che un regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno.
Un'entità diversa da un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è considerata un'entità costitutiva se è consolidata voce per voce dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla o se la sua partecipazione di controllo è detenuta da entità di tale gruppo.
Nell'applicare la presente direttiva a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, i riferimenti a un'entità controllante capogruppo si applicano, ove necessario, a entità controllanti capogruppo multiple.
CAPO VII
REGIMI DI NEUTRALITÀ FISCALE E DI IMPOSIZIONE DELLE DISTRIBUZIONI
Articolo 38
Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente
Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione («titolare della partecipazione») nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che:
il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione su tale reddito per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio fiscale in questione a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità controllante capogruppo e delle imposte versate dal titolare della partecipazione su tale reddito entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è inoltre ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che il titolare della partecipazione sia:
una persona fisica residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o
un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo.
Il primo comma non si applica nella misura in cui il titolare della partecipazione non sia autorizzato a utilizzare tale perdita per il calcolo del suo reddito imponibile.
Articolo 39
Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«regime di dividendi deducibili»: un regime fiscale che applica un livello unico di imposizione sul reddito dei proprietari di un'entità detraendo o escludendo dal reddito dell'entità gli utili distribuiti ai proprietari o esentando una cooperativa dall'imposizione;
«dividendo deducibile»: in relazione a un'entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili:
una distribuzione degli utili al titolare di una partecipazione nell'entità costitutiva che è deducibile dal reddito imponibile dell'entità costitutiva a norma della legislazione della giurisdizione in cui è localizzata; o
un dividendo di patrocinio a favore di un membro di una cooperativa; e
«cooperativa»: un'entità che commercializza o acquista collettivamente beni o servizi per conto dei suoi membri e che è assoggettata a un regime fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata che garantisce la neutralità fiscale rispetto ai beni o ai servizi venduti o acquistati dai suoi membri tramite la cooperativa.
L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo distribuito come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che:
il dividendo sia assoggettato a imposizione in capo al percettore per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate e delle imposte dell'entità controllante capogruppo versate dal percettore su tale dividendo sia pari o superiore al reddito in questione moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che il percettore sia:
una persona fisica e il dividendo percepito sia un dividendo di patrocinio di una cooperativa di fornitura;
una persona fisica residente a fini fiscali nella stessa giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o
un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residenti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo.
Articolo 40
Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili
La scelta è effettuata con cadenza annuale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, e si applica a tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione.
L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta è l'importo minore tra:
l'importo delle imposte rilevanti aggiustate necessarie per aumentare l'aliquota effettiva d'imposta calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, per la giurisdizione per l'esercizio fiscale fino all'aliquota minima d'imposta; o
l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le entità costitutive localizzate nella giurisdizione avessero distribuito il loro reddito totale assoggettato al regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile durante l'esercizio fiscale.
Alla fine di ciascun esercizio fiscale successivo, il saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta accertato per gli esercizi fiscali precedenti è ridotto in ordine cronologico, fino a un minimo di zero, delle imposte versate dalle entità costitutive durante l'esercizio fiscale in relazione alle distribuzioni effettive o presunte.
L'importo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ridotto, fino a un minimo di zero, di un importo pari alla perdita qualificante netta di una giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.
L'eventuale importo dell'imposta integrativa aggiuntiva dovuta è moltiplicato per il seguente coefficiente per determinare l'imposta integrativa aggiuntiva dovuta per la giurisdizione:
dove:
il reddito qualificante dell'entità costitutiva è determinato conformemente al capo III per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione; e
il reddito netto qualificante della giurisdizione è determinato conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione.
Articolo 41
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento
Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando le imposte rilevanti aggiustate e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.
La percentuale dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento corrisponde a un importo positivo pari alla differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento.
Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando i relativi importi dell'esclusione del reddito in base alla sostanza e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.
L'esclusione del reddito in base alla sostanza di un'entità d'investimento è determinata a norma dell'articolo 28, paragrafi da 1 a 7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti e le attività materiali ammissibili prese in considerazione per tale entità d'investimento sono ridotte in proporzione alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento divisa per il reddito qualificante totale di tale entità d'investimento.
Articolo 42
Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente
Se la scelta è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità di investimento assicurativo si determina sulla base del valore di mercato equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.
Articolo 43
Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile
L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione dell'entità d'investimento è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione.
La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 3 generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale («esercizio sottoposto a verifica») è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
Il reddito o la perdita qualificante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma del presente comma.
Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a un minimo di zero:
delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;
delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra il primo giorno del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la partecipazione è detenuta («periodo di prova»);
delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e
dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica, ossia il riporto delle perdite di investimento.
Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b).
Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c).
Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica al termine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui avviene la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 44
Obblighi di dichiarazione
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«entità locale designata»: l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in uno Stato membro e designata dalle altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala localizzate nello stesso Stato membro per presentare per loro conto la dichiarazione sulle imposte integrative o trasmettere le notifiche a norma del presente articolo;
«accordo qualificante tra autorità competenti»: accordo o intesa bilaterale o multilaterale tra due o più autorità competenti che prevede lo scambio automatico delle dichiarazioni annuali sulle imposte integrative.
Tale dichiarazione può essere presentata da un'entità locale designata per conto dell'entità costitutiva.
In deroga al paragrafo 2, un'entità costitutiva non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 5:
dall'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva; o
dall'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva.
La dichiarazione sulle imposte integrative è presentata con un modello standard e contiene le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale di imprese o al gruppo nazionale su larga scala:
l'identificazione delle entità costitutive, compresi gli eventuali numeri di identificazione fiscale, la giurisdizione in cui sono localizzate e il loro status in base alle disposizioni della presente direttiva;
informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala, comprese le partecipazioni di controllo nelle entità costitutive detenute da altre entità costitutive;
le informazioni necessarie per calcolare:
l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva;
l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di joint-venture;
l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione in base all'IIR e all'importo dell'imposta integrativa UTPR; e
una registrazione delle scelte effettuate conformemente alla presente direttiva.
In deroga al paragrafo 5, se un'entità costitutiva è localizzata in uno Stato membro con un'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione di un paese terzo che applica norme che sono state valutate come equivalenti alle disposizioni della presente direttiva a norma dell'articolo 52, l'entità costitutiva o l'entità locale designata presenta una dichiarazione sulle imposte integrative contenente le seguenti informazioni:
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 8, tra cui:
l'identificazione di tutte le entità costitutive in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in qualsiasi momento durante l'esercizio fiscale e la struttura di tali partecipazioni;
tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle giurisdizioni in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene partecipazioni nelle entità costitutive di cui al punto i) e l'imposta integrativa dovuta; e
tutte le informazioni pertinenti a tale scopo a norma dell'articolo 9, 10 o 11;
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 13, tra cui:
l'identificazione di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la struttura di tali partecipazioni;
tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la relativa imposta integrativa dovuta; e
tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione di tale imposta integrativa sulla base della formula di ripartizione UTPR di cui all'articolo 14;
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata da parte di qualsiasi Stato membro che abbia scelto di applicare tale imposta integrativa, conformemente all'articolo 11.
Articolo 45
Scelte
Articolo 46
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, comprese quelle riguardanti l'obbligo di un'entità costitutiva di dichiarare e versare la propria quota di imposta integrativa o di avere un onere fiscale supplementare, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 47
Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite sono prese in considerazione al valore più basso tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota nazionale d'imposta applicabile. Tuttavia, un'attività fiscale differita registrata ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima può essere presa in considerazione all'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.
L'impatto di un aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita non è preso in considerazione.
Articolo 48
Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:
|
2023 |
10 % |
|
2024 |
9,8 % |
|
2025 |
9,6 % |
|
2026 |
9,4 % |
|
2027 |
9,2 % |
|
2028 |
9,0 % |
|
2029 |
8,2 % |
|
2030 |
7,4 % |
|
2031 |
6,6 % |
|
2032 |
5,8 % |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 4, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:
|
2023 |
8 % |
|
2024 |
7,8 % |
|
2025 |
7,6 % |
|
2026 |
7,4 % |
|
2027 |
7,2 % |
|
2028 |
7,0 % |
|
2029 |
6,6 % |
|
2030 |
6,2 % |
|
2031 |
5,8 % |
|
2032 |
5,4 % |
Articolo 49
Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala
L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o da un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, quando l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:
nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V;
nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio fiscale:
ha entità costitutive in non più di sei giurisdizioni; e
la somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in tutte le giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento non supera 50 000 000 EUR.
Ai fini del primo comma, lettera b), per «giurisdizione di riferimento» si intende la giurisdizione in cui le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese detengono il valore totale delle attività materiali più elevato nell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il valore totale delle attività materiali in una giurisdizione corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutte le attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese che sono localizzate in detta giurisdizione.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 31 dicembre 2024.
Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023.
Articolo 50
Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR
L'entità controllante capogruppo di cui al primo comma nomina un'entità designata a presentare la dichiarazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo o, se il gruppo multinazionale non ha un'entità costitutiva in un altro Stato membro, in una giurisdizione di un paese terzo che ha, per l'esercizio fiscale di riferimento, un accordo di autorità competente qualificata in vigore con lo Stato membro in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo.
In tal caso, l'entità designata a presentare la dichiarazione trasmette una dichiarazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 5. Le entità costitutive localizzate nello Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo forniscono all'entità designata a presentare la dichiarazione le informazioni necessarie per conformarsi all'articolo 44, paragrafo 5, e sono esentate dall'obbligo di presentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 51
Esenzione transitoria per gli obblighi di dichiarazione
Nonostante l'articolo 44, paragrafo 7, la dichiarazione sulle imposte integrative e le notifiche di cui all'articolo 44 sono presentate all'amministrazione fiscale degli Stati membri entro 18 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione che è l'esercizio di transizione di cui all'articolo 47.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Valutazione dell'equivalenza
Il quadro giuridico attuato nel diritto interno di una giurisdizione di un paese terzo è considerato equivalente all'IIR qualificata di cui al capo II e non è considerato come un regime fiscale delle società controllate estere, se soddisfa le seguenti condizioni:
applica un insieme di norme in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese;
stabilisce un'aliquota effettiva minima d'imposta pari ad almeno il 15 % al di sotto della quale un'entità costitutiva è considerata a bassa imposizione;
ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva minima d'imposta, consente solo la combinazione di reddito di entità localizzate nella stessa giurisdizione; e
ai fini del calcolo di un'imposta integrativa in base all'IIR qualificata equivalente, prevede un'esenzione per qualsiasi imposta integrativa versata in uno Stato membro in applicazione dell'IIR qualificata e per qualsiasi imposta integrativa domestica qualificata di cui alla presente direttiva.
Articolo 53
Esercizio della delega
Articolo 54
Informazioni al Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 55
Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati
L'Unione può concludere accordi con le giurisdizioni dei paesi terzi i cui quadri giuridici sono stati valutati come equivalenti a un'IIR qualificata conformemente all'articolo 52, al fine di predisporre un quadro per semplificare le procedure di dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 6.
Articolo 56
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Tuttavia, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 57
Esame da parte della Commissione dell'attuazione del primo pilastro
Entro il 30 giugno 2023 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui è valutata la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro del documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 e se del caso presenta una proposta legislativa per far fronte a dette sfide fiscali in assenza di attuazione della soluzione relativa al primo pilastro.
Articolo 58
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 59
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).