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Document 32023R1784

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1784 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione dell’etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/6123

    GU L 229 del 18.9.2023, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1784/oj

    18.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 229/89


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1784 DELLA COMMISSIONE

    del 15 settembre 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione dell’etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. La valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 è stata assegnata a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Tuttavia tale assegnazione non è ancora avvenuta per la valutazione della sostanza attiva etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028. È pertanto opportuno procedere a tale assegnazione.

    (2)

    L’assegnazione è stata effettuata in modo tale da garantire un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, dopo la voce «Cyantraniliprole» è inserita la voce seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Etoxazolo

    FR

    EL».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).


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