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Document 32023D0994

Decisione (PESC) 2023/994 del Consiglio del 22 maggio 2023 sulle conseguenze dell’informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, e di modifica della decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e della decisione 2014/401/PESC, sul centro satellitare dell’Unione europea

ST/9047/2023/INIT

GU L 135 del 23.5.2023, p. 120–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/994/oj

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/120


DECISIONE (PESC) 2023/994 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

sulle conseguenze dell’informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, e di modifica della decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e della decisione 2014/401/PESC, sul centro satellitare dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 31, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), fino al 30 giugno 2022 la Danimarca non ha partecipato all’elaborazione, all’adozione o all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione basate sull’articolo 26, paragrafo 1, sull’articolo 42 e sugli articoli da 43 a 46 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa. Fino alla stessa data, la Danimarca non ha contribuito al finanziamento di spese operative connesse con tali misure né ha messo a disposizione dell’Unione capacità militari.

(2)

Il 1o giugno 2022 si è tenuto in Danimarca un referendum sulla revoca dell’esenzione dalla partecipazione a decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa di cui all’articolo 5 del protocollo.

(3)

Il 20 giugno 2022, tramite una lettera del ministro degli Affari esteri, a norma dell’articolo 7 del protocollo n. 22 la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che non intendeva più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 a decorrere dal 1o luglio 2022.

(4)

A norma dell’articolo 7 del protocollo n. 22, a decorrere dal 1o luglio 2022 la Danimarca applica pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell’ambito dell’Unione e si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. A decorrere dalla stessa data la Danimarca si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda il suo contributo al finanziamento delle spese connesse con tali misure e per quanto riguarda la messa a disposizione dell’Unione di capacità militari.

(5)

Di conseguenza, a decorrere dal 1o luglio 2022 la Danimarca applica le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dei pertinenti articoli del titolo V, capo 2, TUE. Analogamente, a decorrere da tale data, la Danimarca applica le decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno chiarire che, a decorrere dal 1o luglio 2022, tutti i riferimenti all’articolo 5 del protocollo n. 22 contenuti nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore a tale data cessano di applicarsi.

(7)

Per lo stesso motivo, dovrebbero essere soppresse le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore al momento dell’adozione della presente decisione che attuano l’articolo 5 del protocollo n. 22,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Come conseguenza del fatto che la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che, a decorrere dal 1o luglio 2022, non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca:

a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal Consiglio a norma del titolo V, capo 2, TUE, cessano di applicarsi;

a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa cessano di applicarsi.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri.»

;

3)

all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri.»

;

4)

all’articolo 52, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri. Su proposta dell’amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate.»

.

Articolo 3

La decisione 2014/401/PESC del Consiglio (2) è così modificata:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per i servizi resi e da entrate varie.»

;

2)

l’articolo 17 è soppresso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSELL


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73).


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