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Dokumentum 32023R0119
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/119 of 9 November 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione del 9 novembre 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione del 9 novembre 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/7913
GU L 16 del 18.1.2023., 5—22. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos
18.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/119 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. |
(2) |
L’applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(3) |
Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi. |
(4) |
Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l’encefalomielite equina venezuelana di cui all’allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all’articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) nel contesto dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell’encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L’articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell’Unione di cui all’articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(6) |
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l’altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l’ingresso nell’Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato. |
(7) |
L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
L’articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l’altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell’Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(9) |
L’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l’obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell’Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4) prevede tale obbligo di riconoscimento per i movimenti all’interno dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(10) |
L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22 di tale regolamento. L’articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l’ingresso di tali partite nell’Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l’altro, l’afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (5) e le pertinenti norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l’afta epizootica a determinate condizioni. L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l’articolo alle norme analoghe applicabili all’interno dell’Unione e alle norme internazionali. |
(11) |
L’articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali destinate a stabilimenti confinati. Successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la proporzionalità di tali prescrizioni alla luce delle specificità delle partite in questione e delle differenze nei relativi rischi per la sanità animale. È pertanto opportuno modificare il suddetto articolo per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei rischi nelle loro circostanze specifiche e in funzione delle specie animali interessate, tenendo conto nel contempo degli elenchi dell’Unione di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6). |
(12) |
L’articolo 124, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che, durante il trasporto al macello, non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche. Tuttavia, per quanto riguarda le partite di pollame, il rispetto di tale prescrizione richiederebbe in determinati casi il ricorso a strade meno dirette, il che inciderebbe in modo sproporzionato sui normali modelli di scambio commerciale e allungherebbe altresì i tempi di spostamento. Per risolvere la questione garantendo nel contempo l’applicazione di misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione di malattie, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2020/692 una deroga a tale prescrizione a determinate condizioni. |
(13) |
L’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne per quanto riguarda lo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche utilizzate per la loro produzione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per fare riferimento alla data di macellazione o abbattimento degli animali anziché a quella di spedizione della partita nell’Unione, al fine di collegare meglio i potenziali rischi per la sanità animale a specifici prodotti della partita. |
(14) |
L’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e prodotti esclusivamente a partire da latte crudo. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni, in quanto il rischio è analogo. |
(15) |
L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), e stabilisce prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari dagli Stati membri e di prodotti lattiero-caseari trattati da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione. È inoltre opportuno precisare le prescrizioni relative ai prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 163, paragrafo 3. |
(16) |
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma di tale regolamento, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In taluni paesi terzi e territori le ispezioni cliniche degli animali acquatici prima dell’esportazione nell’Unione erano in passato effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici, oltre che dai veterinari. È pertanto opportuno modificare l’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche prima dell’esportazione nell’Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore. |
(17) |
Taluni animali acquatici sono imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prima del loro ingresso nell’Unione. Tali animali acquatici presentano un rischio di diffusione di malattie inferiore rispetto ad altri animali acquatici che entrano nell’Unione e che non sono imballati ed etichettati nello stesso modo. È pertanto opportuno modificare l’articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di esentare gli animali acquatici vivi di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), di tale regolamento dall’obbligo di spedizione nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine. La modifica consentirebbe, ad esempio, di mantenere tali prodotti in un deposito frigorifero riconosciuto durante il tragitto dal loro luogo di origine situato in un paese terzo o territorio al luogo di destinazione nell’Unione. Un’esenzione analoga dovrebbe applicarsi anche all’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativo alla manipolazione di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali articoli. |
(18) |
Anche alla luce del minore rischio di diffusione delle malattie associato a tali prodotti, le partite di animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere esentate dall’obbligo di essere accompagnate, al loro ingresso nell’Unione, da una dichiarazione firmata dal comandante della nave nella quale sono state trasportate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 168 di tale regolamento. |
(19) |
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano adottare misure nazionali in relazione a una malattia diversa da una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tali misure, se riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, devono essere approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Tali misure possono applicarsi alle malattie elencate che sono malattie di categoria E quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (8) e alle malattie non elencate. È pertanto opportuno modificare la parte V, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire che le misure nazionali approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie di categoria E. |
(20) |
È stato rilevato un errore di riferimento incrociato all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare tale articolo eliminando il riferimento all’articolo 176 e sostituendolo con un riferimento all’articolo 175 di tale regolamento. |
(21) |
L’articolo 178 del regolamento (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. L’articolo 179 di tale regolamento stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. Tuttavia il rischio di introduzione di malattie animali nell’Unione da parte di volatili in cattività è analogo a quello del pollame. Le prescrizioni speciali di cui all’articolo 178 dovrebbero pertanto applicarsi anche ai volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 178 e 179 del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(22) |
L’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini. Il punto in questione omette la possibilità che le restrizioni dei movimenti siano revocate dall’autorità competente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni da quando l’ultimo animale di una specie elencata nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati. Tale possibilità è disponibile in caso di movimenti di equini tra Stati membri in conformità dell’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 per gli stabilimenti in cui sono stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina. Al tempo stesso, i modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II, capitoli da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (9) prevedono già tale possibilità nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni senza che siano stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina nello stabilimento di origine per gli equini. È pertanto necessario allineare l’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere allineato di conseguenza. |
(23) |
L’allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di ovini per quanto riguarda l’infezione da Brucella di cui all’articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato. Le prescrizioni relative a un periodo di permanenza nello stabilimento di origine dovrebbero essere allineate a quelle di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii), del regolamento delegato e alla pertinente voce riguardante gli ovini nella tabella di cui all’allegato III di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(24) |
L’allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per la peste equina cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario E o F. Gli animali devono essere stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «struttura protetta da vettori», riservato a uno stabilimento confinato di cui all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2020/692, al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(25) |
L’allegato XI, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario C o D. Gli animali devono essere stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «quarantena protetta da vettori» al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 del suddetto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(26) |
È inoltre opportuno specificare i criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori da parte dell’autorità competente. È pertanto necessario stabilire tali criteri nell’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. I criteri dovrebbero essere coerenti con i criteri di cui all’allegato V, parte II, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all’articolo 12.1.10, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(27) |
L’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, punto 2, lettera b), specifica il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l’infestazione da Echinoccocus multilocularis. Tale periodo si è dimostrato difficile da rispettare. È possibile prevedere un certo grado di flessibilità senza incrementare i rischi per la sanità pubblica o animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:
1. |
all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:
(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;" |
2. |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3. |
all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.» |
4. |
all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.» |
5. |
all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest’ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.» |
6. |
all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
; |
7. |
all’articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente: «L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell’animale, recante una marcatura unica con un’indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un’indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni:
|
8. |
all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali:
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9. |
l’articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Paese terzo o territorio di origine o loro zona 1. L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.» |
10. |
nella parte III, l’intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente: «TITOLO 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI» ; |
11. |
l’articolo 117 è sostituito dal seguente: «Articolo 117 Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione può essere consentito purché:
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;" |
12. |
all’articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente:
; |
13. |
l’articolo 150 è sostituito dal seguente: «Articolo 150 Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all’elenco figurante all’allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.» |
14. |
l’articolo 156 è sostituito dal seguente: «Articolo 156 Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
|
15. |
l’articolo 163 è sostituito dal seguente: «Articolo 163 Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione 1. In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
3. In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:
|
16. |
all’articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia l’ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.» ; |
17. |
all’articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
18. |
all’articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’articolo 167 possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:» ; |
19. |
all’articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni:
|
20. |
all’articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di:
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21. |
nella parte V, l’intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente: «TITOLO 2 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429» ; |
22. |
all’articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 178 Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio 1. La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:» |
23. |
all’articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 179 Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio 1. La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:» |
24. |
gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:
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all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
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Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:
1) |
nell’allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:
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2) |
nell’allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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3) |
l’allegato XI è così modificato:
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4) |
nell’allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|