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Document 32023R0100

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

    C/2023/234

    GU L 10 del 12.1.2023, p. 36–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj

    12.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 10/36


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/100 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 gennaio 2023

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 13 maggio 2022 la Commissione europea (la «Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (la «Cina» o il «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) (l’«avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2022 dall’European Kegs Committee (il «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

    1.2.   Registrazione

    (3)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. Poiché dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo la condizione di cui alla lettera d) non risultava soddisfatta, la Commissione non ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

    1.3.   Parti interessate

    (4)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i produttori dell’Unione rappresentati dal denunciante, altri produttori noti dell’Unione, gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti, i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (5)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non è stata richiesta alcuna audizione.

    1.4.   Campionamento

    (6)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

    Campionamento dei produttori dell’Unione

    (7)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite, tenendo conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. Essi rappresentavano il 73 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 74 % delle vendite nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

    1.4.1.   Campionamento degli importatori

    (8)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (9)

    Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario.

    1.4.2.   Campionamento dei produttori esportatori in Cina

    (10)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (11)

    Sei produttori del paese interessato che hanno esportato fusti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta («PI»), hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    1.5.   Risposte al questionario e visite di verifica

    (12)

    La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta.

    (13)

    La Commissione ha pubblicato online (3) i questionari per i produttori esportatori inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione e il 20 maggio 2022 ha inviato al denunciante un questionario relativo ai dati macroeconomici.

    (14)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

    (15)

    In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto, in linea con il suo avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei seguenti produttori esportatori cinesi:

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd, Shandong, Cina

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang, Cina

    1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (16)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

    (17)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali (i «fusti» o il «prodotto oggetto dell’inchiesta»).

    (18)

    I seguenti prodotti, se importati separatamente dal prodotto oggetto dell’inchiesta, non rientrano nell’ambito dell’inchiesta: bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti del prodotto oggetto dell’inchiesta (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente).

    2.2.   Prodotto in esame

    (19)

    Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010) (il «prodotto in esame»).

    2.3.   Prodotto simile

    (20)

    Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame esportato nell’Unione;

    il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e

    il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (21)

    La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Cina

    3.1.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

    (22)

    In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (23)

    Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei fusti. Sei produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

    (24)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    (25)

    Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, i possibili paesi terzi rappresentativi erano il Messico e la Turchia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

    (26)

    Il 20 luglio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota (la «prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro (manodopera), impiegati nella fabbricazione di fusti. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, in particolare il Messico, il Brasile e la Russia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla prima nota.

    (27)

    Il 19 settembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota (la «seconda nota») in merito alle fonti pertinenti cui intendeva ricorrere per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti in base al produttore KHS Industria de Maquinas LTDA in Brasile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni.

    (28)

    Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta del Brasile come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.2.1.1 e seguenti.

    3.2.   Valore normale

    (29)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

    (30)

    Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»).

    (31)

    Come spiegato ulteriormente nelle sottosezioni seguenti, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e vista l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

    3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

    (32)

    In recenti inchieste riguardanti il settore dell’acciaio in Cina (4) (l’acciaio è la principale materia prima per la fabbricazione di fusti), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (33)

    In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che falsa l’efficiente assegnazione delle risorse in conformità dei principi di mercato (5). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell’acciaio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (6), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (7). La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (8). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina (9). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (10), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina (11).

    (34)

    Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’acciaio in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (12) («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

    (35)

    Nella domanda si asseriva che lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal Partito comunista cinese («PCC»), piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nella domanda si evidenziavano, a tale proposito, non solo le distorsioni nel mercato dell’acciaio inossidabile (l’acciaio inossidabile rappresenta tra il 40 % e il 60 % del costo di produzione dei fusti), ma si affermava che tutti gli altri fattori produttivi (terreni, capitale e lavoro) erano ugualmente distorti. Di conseguenza nella domanda si concludeva che non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acciaio inossidabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi, inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.

    (36)

    A sostegno di tale posizione, nella domanda si faceva riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, le conclusioni dell’EUCCC (13), le recenti indagini della Commissione sul settore cinese dell’acciaio (14) e le conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l’egida del G20 (15).

    (37)

    Come indicato al considerando 24, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

    (38)

    In particolare nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia il settore dell’acciaio, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (16). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (17). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria dell’acciaio (18). Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (19). Poiché il governo della RPC non ha collaborato e data la presenza di un certo numero di PMI attive nel settore, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra imprese produttrici di acciaio private e imprese di Stato. In ogni caso, dall’inchiesta è emerso che almeno un produttore di fusti è un’impresa di proprietà dello Stato, ossia Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.

    (39)

    Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto dell’inchiesta, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria dell’acciaio, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto dell’indagine. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (20), o dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (21). Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Shandong, che non solo prevede «di costruire un’ecologia dell’industria dell’acciaio […], creare parchi produttivi, ampliare la catena industriale e creare cluster industriali» ma vuole che l’industria dell’acciaio «offra una dimostrazione di trasformazione e miglioramento […] nella nostra provincia e anche nell’intero paese» (22).

    (40)

    Per quanto riguarda la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, e poiché la maggior parte dei produttori di fusti sono PMI, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e il PCC. Tuttavia dall’inchiesta è emerso che i dirigenti del gruppo Shandong Gold, un’impresa di proprietà dello Stato e azionista di controllo di Penglai Jinfu Stainless Steel Products, sono strettamente legati al PCC: il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Shandong Gold è anche segretario del comitato di partito ed è stato un rappresentante al 20o Congresso nazionale del PCC, mentre l’amministratore e direttore esecutivo del gruppo Shandong Gold è anche vicesegretario del comitato di partito.

    (41)

    Poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto dell’inchiesta. Nella categoria più vasta del settore dell’acciaio i legami personali tra i produttori di acciaio e il PCC sono ampiamente dimostrati. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vicesegretario del comitato di partito (23). Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito (24). Più in generale, data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto al settore dell’acciaio in generale.

    (42)

    Sia le imprese pubbliche che quelle private del settore dell’acciaio sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica. Poiché il governo della RPC non ha collaborato all’inchiesta e i produttori di fusti sono per lo più PMI, è stato difficile stabilire l’esatta portata delle attività di edificazione del partito nelle imprese che operano nell’industria dei fusti. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che il gruppo Shandong Gold (azionista di controllo di Penglai Jinfu Stainless Steel Products) sostiene attivamente tali attività. Il ruolo del comitato di partito della società è così descritto: «Dobbiamo cogliere con risolutezza la grande opportunità offerta dal governo centrale, dal comitato provinciale del partito di Shandong e dal governo provinciale, sostenendo le imprese di proprietà dello Stato, per accelerare la costruzione di imprese di livello mondiale, seguire gli obiettivi strategici, mantenere l’orientamento strategico, rafforzare l’attuazione strategica e aderire all’impostazione globale degli obiettivi generali, intermedi e annuali, aderire alla combinazione pianificazione strategica e promozione tattica» e inoltre «gestire senza riserve e limitazioni il partito, attuare pienamente le prescrizioni generali per l’edificazione del partito nella nuova era e garantire con vigore uno sviluppo di alta qualità. È necessario rafforzare in modo globale l’edificazione politica del partito, rispettare rigorosamente la disciplina e le norme politiche, migliorare efficacemente la valutazione, l’interpretazione e l’attuazione della politica nelle organizzazioni di partito a tutti i livelli, tra i membri e i quadri del partito e mantenere sempre un elevato grado di consonanza con il comitato centrale del partito e il suo dirigente Xi Jinping», sviluppare le «quattro consapevolezze», acquisire «le quattro certezze» e raggiungere il «doppio sostegno» (25).

    (43)

    Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell’industria dei fusti, quest’ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore dell’acciaio, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta uno dei suoi sottosettori.

    (44)

    L’industria dell’acciaio è considerata dal governo della RPC un settore chiave (26). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (27).

    (45)

    Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore dell’acciaio nel periodo 2021-2025, come ad esempio l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (28).

    (46)

    Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime comprende anche alcuni obiettivi specifici per lo sviluppo del settore dell’acciaio. La sezione IV, punto 3, del documento contiene le seguenti disposizioni: «Ottimizzare la struttura organizzativa: rendere le principali imprese più grandi e più forti. Aderire alla combinazione leadership del mercato e promozione statale, eliminare gli ostacoli alle fusioni e ristrutturazioni interregionali, eliminare le restrizioni quali la segmentazione del mercato e le ostruzioni a livello regionale, coordinare e risolvere i principali problemi incontrati nelle fusioni e ristrutturazioni interregionali delle imprese, sostenere le imprese al fine di accelerare le fusioni e ristrutturazioni interregionali, aumentare il livello di concentrazione dell’industria e sviluppare le attività commerciali internazionali. Nell’industria dell’acciaio, […] e in altre industrie coltivare un gruppo di imprese all’avanguardia nella catena industriale dotate di leadership in ambito ecologico e capacità competitive di base».

    (47)

    I suddetti piani quinquennali stabiliti a livello centrale si ritrovano nei piani quinquennali locali e/o in quelli di esecuzione. A titolo di esempio, il piano di esecuzione di Henan per la trasformazione e l’aggiornamento dell’industria dell’acciaio nel corso del quattordicesimo piano quinquennale comprende disposizioni riguardanti: punto 2.1: controllo rigoroso della capacità produttiva totale; punto 2.2: accelerazione e promozione di fusioni e acquisizioni; punto 2.3: costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate (29).

    (48)

    Oltre al quattordicesimo piano quinquennale, l’industria dell’acciaio è rigorosamente regolamentata anche in altri documenti strategici. Ad esempio, Hebei, la più vasta provincia cinese produttrice di acciaio, ha pubblicato un piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio per il periodo 2020 - 2022 (applicabile durante il periodo dell’inchiesta). Tale documento disciplina l’industria dell’acciaio nel modo seguente: «Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese; promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.» Inoltre il piano stabilisce obiettivi specifici per la struttura delle imprese dell’industria dell’acciaio della provincia: «Favorire in modo costante lo sviluppo di gruppi. Accelerare la riforma della proprietà mista delle imprese di proprietà dello Stato, concentrarsi sulla promozione delle fusioni e ristrutturazioni interregionali delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per la costituzione di uno-due grandi gruppi di livello mondiale, di tre-cinque grandi gruppi relativamente influenti a livello nazionale che fungano da pilastro e di otto-dieci nuovi gruppi di imprese specializzate e di eccellenza.»

    (49)

    Infine, il piano prevede un sostegno statale per migliorare la competitività mondiale delle imprese dell’industria dell’acciaio situate a Hebei: «Garantire adeguatamente uno sviluppo pertinente e diversificato. Sostenere le imprese siderurgiche affinché sviluppino settori produttivi strategici emergenti quali la nuova generazione di tecnologie dell’informazione, apparecchiature di fascia alta e nuovi materiali; accelerare lo sviluppo di un settore dei servizi moderno, ad esempio la logistica moderna, i servizi finanziari, il commercio elettronico ecc. Incoraggiare le imprese siderurgiche che ne hanno i requisiti a orientarsi verso l’alta trasformazione come automobili e parti meccaniche, cavi di fili di acciaio, elettrodi per saldatura a trefoli di acciaio ecc. Rafforzare la cooperazione internazionale in termini di capacità produttiva, incoraggiare le imprese siderurgiche a partecipare alle fusioni e ristrutturazioni di imprese siderurgiche straniere attraverso molteplici canali e orientare le imprese siderurgiche competitive nella provincia a investire e costruire fabbriche all’estero» (30).

    (50)

    Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) (31) annovera inoltre il settore dell’acciaio tra le industrie incentivate.

    (51)

    In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

    (52)

    Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei fusti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 33, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (53)

    Il settore dei fusti è inoltre influenzato da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 33. Il settore subisce quindi gli effetti di tali distorsioni direttamente (nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina) (32).

    (54)

    Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 33. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

    (55)

    La Commissione ha rammentato infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i produttori di fusti acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

    (56)

    Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei fusti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

    (57)

    Nell’ambito della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno addotto alcun elemento di prova o argomentazioni a dimostrazione del contrario.

    (58)

    In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.

    3.2.1.1.   Paese rappresentativo

    Considerazioni generali

    (59)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale (33);

    la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

    qualora i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (60)

    Come spiegato ai considerando 26 e 27, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 20 luglio 2022, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 19 settembre 2022. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta

    (61)

    Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato il Brasile, il Messico e la Russia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classificava cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

    (62)

    Nella seconda nota la Commissione ha indicato che per uno dei paesi individuati come paesi in cui il prodotto oggetto dell’inchiesta è prodotto, ossia il Messico, il produttore di fusti aveva cessato la produzione prima del periodo dell’inchiesta e che nella banca dati Orbis non erano disponibili dati finanziari successivi al 2017 (34). Il Messico quindi non è più stato considerato un possibile paese rappresentativo ai fini dell’inchiesta.

    Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

    (63)

    Nella seconda nota la Commissione ha indicato che l’unico produttore di fusti in Russia individuato nella prima nota non presentava profitti congrui, né nel 2021 né nel 2020.

    (64)

    Nella seconda nota la Commissione ha indicato che, dai dati di cui disponeva, risultava un importo congruo di profitti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per un solo produttore in Brasile, KHS Industria de Maquinas LTDA e solo per il 2020. Non erano ancora disponibili i dati finanziari aggiornati relativi al 2021.

    (65)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e la società KHS Industria de Maquinas LTDA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di KHS Industria de Maquinas LTDA come produttore nel paese rappresentativo.

    (66)

    In seguito alla seconda nota, sono pervenute osservazioni dai due produttori esportatori inclusi nel campione, che sostenevano quanto segue:

    a)

    il produttore brasiliano KHS Industria de Maquinas LTDA proposto nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale non era una scelta appropriata in quanto specializzato nella progettazione e produzione di apparecchiature per il riempimento dei fusti o di attrezzature accessorie, piuttosto che nella fabbricazione di fusti;

    b)

    l’esistenza di distorsioni di mercato in Brasile (dazi antidumping sui prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari della Cina, contingenti all’esportazione di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili verso gli Stati Uniti e dazi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari dell’Indonesia, del Belgio, della Finlandia, del Sud Africa, della Cina e della Germania) ha falsato il mercato brasiliano dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) e di conseguenza era inattendibile il valore in Brasile di questo fattore produttivo estremamente importante;

    c)

    il Brasile applicava dazi all’importazione più elevati rispetto a molti altri paesi sulle tre principali materie prime (acciaio, spinoni e bocchettoni). Il mercato locale brasiliano era quindi più protetto rispetto ad altri mercati;

    d)

    una parte delle importazioni in Brasile dei principali fattori di produzione di fusti proveniva dalla Cina (il 37 % dei prodotti laminati piatti di acciaio, il 50 % degli spinoni e il 54 % dei bocchettoni), per cui anche i prezzi di mercato di tali fattori di produzione in Brasile erano influenzati da prezzi distorsivi.

    (67)

    Di conseguenza, le parti hanno affermato che l’attendibilità dei dati di mercato del Brasile ai fini della determinazione di un valore di mercato esente da distorsioni per tali fattori di produzione era discutibile.

    (68)

    I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno proposto la Malaysia come paese rappresentativo appropriato, in quanto, pur non essendovi produttori di fusti, il paese aveva un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina.

    (69)

    Tuttavia la Malaysia non poteva essere considerata un paese potenzialmente rappresentativo poiché, come riconosciuto dalle parti stesse, nel paese non erano fabbricati fusti.

    (70)

    La Commissione ha ulteriormente esaminato gli elementi di prova (35) relativi alle probabili distorsioni del mercato dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) in Brasile. L’esistenza di dazi antidumping sul mercato dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari della Cina non è pertinente, poiché le importazioni dalla Cina sono escluse dalla determinazione del prezzo di riferimento della materia prima. I contingenti all’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili non sembrano limitare le importazioni dagli Stati Uniti, dato che questi ultimi restano il terzo maggiore esportatore di questo prodotto verso il Brasile (dopo la Cina e l’Indonesia). Inoltre le importazioni di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili in Brasile dagli Stati Uniti hanno prezzi leggermente superiori a quelli delle importazioni dai dieci maggiori paesi importatori, esclusa la Cina (rispettivamente 16,3 EUR/kg e 14,5 EUR/kg di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili). Alla luce di tali elementi la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui il mercato brasiliano dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) sarebbe distorto a causa dei dazi antidumping nei confronti della Cina e dei contingenti all’esportazione verso gli Stati Uniti.

    (71)

    Per quanto riguarda il livello dei dazi all’importazione sulle tre principali materie prime, la Commissione ha osservato che i valori esenti da distorsioni utilizzati per il calcolo del valore normale tengono conto dei dazi all’importazione, in quanto costituiscono un indicatore di un prezzo sul mercato interno dei possibili paesi rappresentativi. In linea di principio, un confronto astratto dei rispettivi livelli dei dazi all’importazione per le materie prime non è pertanto un fattore pertinente per confrontare l’adeguatezza dei paesi rappresentativi. In ogni caso, la Commissione ha osservato che il livello dei dazi all’importazione è solo uno degli elementi per valutare se un determinato mercato sia aperto o protetto e che la parte non ha presentato altri elementi di prova specifici a dimostrazione della situazione del Brasile per quanto riguarda le materie prime in questione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (72)

    Per quanto concerne le importazioni dalla Cina delle principali materie prime, la Commissione ha confrontato anche il Brasile e la Russia, i due potenziali paesi rappresentativi in cui è stata confermata la fabbricazione di fusti. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Russia provenienti dalla Cina del principale fattore di produzione, acciai inossidabili arrotolati (SA 721933), che rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione dei fusti, erano superiori alle importazioni in Brasile (il 60 % degli acciai inossidabili arrotolati importato in Russia proveniva dalla Cina, mentre per il Brasile la percentuale era molto inferiore, ossia del 37 %). Inoltre anche le importazioni in Russia di spinoni provenienti dalla Cina, che rappresentano oltre il 20 % del costo di produzione dei fusti, erano superiori alle importazioni in Brasile (rispettivamente 68 % e 50 %). Considerando il peso di queste due materie prime principali (acciai inossidabili arrotolati e spinoni) nel costo di produzione dei fusti, queste differenze di volume delle importazioni dalla sola Cina avrebbero compromesso la qualità dei dati riguardanti i valori esenti da distorsioni relativi alla Russia più di quelli relativi al Brasile. Pertanto la Russia non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (73)

    La Commissione ha inoltre riesaminato gli elementi di prova relativi a KHS Industria de Maquinas LTDA in Brasile ha confermato che la società era specializzata nella progettazione e produzione di tecnologie di riempimento e di sistemi per il riempimento dei fusti o di attrezzature accessorie, piuttosto che nella fabbricazione di fusti. Pertanto non ha potuto più essere considerata un produttore di fusti.

    (74)

    In effetti, nella prima nota la Commissione aveva individuato altri due produttori di fusti in Brasile. Tuttavia non era stata in grado di trovare dati finanziari adeguati per nessuno dei due. In assenza di un valore di riferimento adeguato per stabilire SGAV e profitti congrui per il prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile, unico paese rappresentativo rimanente in cui era stata confermata la produzione di fusti e quindi in cui la disponibilità delle principali materie prime era confermata, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i dati delle società di un settore che produce un prodotto simile potessero essere appropriati in tali circostanze. Essa ha quindi cercato dati sui produttori di una gamma di prodotti simile ai fusti, vale a dire prodotti simili per quanto riguarda la materia prima utilizzata, la forma e la finalità del prodotto finale. La ricerca si è basata sui codici NACE (36). Nella banca dati Orbis (37) erano disponibili i dati di cinque società con codice NACE 2592 (fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo), che producono lattine, imballaggi e contenitori per l’industria alimentare in metallo, e i prodotti fabbricati da tali società si potevano considerare simili ai fusti in termini di materia prima utilizzata, forma e finalità del prodotto finale. Inoltre, nella banca dati Orbis, anche i due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano registrati con lo stesso codice NACE 2592 dei produttori di lattine, imballaggi e contenitori per l’industria alimentare in metallo. Infine, di questi cinque produttori di lattine, imballaggi e contenitori in metallo del Brasile, solo uno, Metalurgica Mococa SA (38), disponeva di dati finanziari relativi al periodo dell’inchiesta.

    (75)

    In base all’analisi dei dati disponibili, la Commissione ha deciso di utilizzare, nella fase provvisoria dell’inchiesta, il Brasile come paese rappresentativo appropriato e di utilizzare i dati finanziari di un’unica società, Metalurgica Mococa SA, per stabilire il valore normale costruito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    Livello di protezione sociale e ambientale

    (76)

    Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

    Conclusioni

    (77)

    Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

    Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (78)

    Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

    (79)

    Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe fatto ricorso all’OIL per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni (39) e al sito Global Electricity Prices per la ricerca dei prezzi dell’energia elettrica (40).

    (80)

    Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile di alcune materie prime nel costo totale di produzione a carico dei produttori esportatori inclusi nel campione, tali elementi trascurabili erano stati raggruppati alla voce «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

    Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

    3.2.1.2.   Fattori produttivi

    (81)

    Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    Tabella 1

    Fattori produttivi dei fusti

    Fattore produttivo

    Codice della merce

    Valore esente da distorsioni

    Materie prime

    Acciai inossidabili arrotolati

    721933

    16,73 CNY/Kg

    Spinoni

    84819090

    387,18 CNY/Kg

    Bocchettone

    73269090

    100,27 CNY/Kg

    Avanzi

    720421

    8,86 CNY/Kg

    Lavoro

    Costi del lavoro nel settore manifatturiero

    N.D.

    29,20 CNY/ora

    Energia

    Energia elettrica

    N.D.

    0,7475 CNY/kWh

    Materie prime

    (82)

    Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi non membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 58 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso le importazioni nel paese rappresentativo dalla Cina e da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.

    (83)

    Dopo la seconda nota, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che il codice SA corretto relativo agli spinoni da utilizzare per stabilire il valore esente da distorsioni di tale materia prima era il codice SA 848180 e non SA 848190. I produttori esportatori hanno osservato che il codice SA 848180 si riferisce a oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, mentre il codice SA 848190 si riferisce a parti di essi. Gli esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che uno spinone è di per sé un tipo di valvola, piuttosto che parti di essa. Poiché nella nomenclatura brasiliana l’unità di misura utilizzata per questo codice è unità/articolo, essa riflette adeguatamente le reali modalità di acquisizione del materiale e di determinazione del rispettivo prezzo. Si tratta inoltre del codice utilizzato dai fornitori di spinoni quando esportano dall’UE. Il codice SA 848180 è la giusta classificazione per gli spinoni.

    (84)

    La Commissione ha chiarito che la voce SA 8481 comprende, tra l’altro, «impianti di spillatura di birra a gas per banchi da bar, costituiti essenzialmente da uno o più rubinetti manuali alimentati tramite la pressione esercitata dell’anidride carbonica immessa nei fusti di birra». Lo spinone di un fusto è progettato per mantenere il gas (anidride carbonica) pressurizzato all’interno del fusto stesso e per erogare il liquido, trattato con il gas, assicurandone il flusso condizionato. Questa funzione è svolta principalmente dal meccanismo presente nello spinone del fusto che comprende una valvola (o due a seconda del modello). Pertanto uno spinone può essere considerato una parte degli impianti di spillatura di birra a gas che rientrano nell’ambito della voce SA 8481 e dovrebbe essere classificato con il codice NC 848190. Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha inoltre presentato la documentazione relativa alle importazioni di spinoni, in cui era riportato il codice SA 848190. Nel complesso, metà dei produttori esportatori che hanno collaborato ha dichiarato che il codice da utilizzare per gli spinoni è SA 848190. L’argomentazione delle parti relativa all’uso del codice SA 848180 è stata pertanto respinta.

    (85)

    I dati relativi alle importazioni di spinoni in Brasile erano classificati con i due codici estesi pertinenti: 84819010 (parti di valvole per aerosol, apparecchi per bagni ecc.) e 84819090 (parti di rubinetti, altri apparecchi per canalizzazioni ecc.). Si è scelto il codice 84819090 perché gli spinoni non erano parti delle valvole per aerosol.

    (86)

    Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano singolarmente una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 80.

    (87)

    Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo.

    (88)

    La Commissione ha espresso i costi di trasporto, sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato, per l’approvvigionamento delle materie prime, sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

    Lavoro

    (89)

    Per determinare il livello dei salari in Brasile, la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’OIL (42), che forniscono informazioni sui salari mensili dei lavoratori del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali (43) in Brasile nel 2021. Alla retribuzione mensile sono stati aggiunti i costi del lavoro supplementari, sostenuti dal datore di lavoro, basati su fonti accessibili al pubblico (44).

    (90)

    Durante il controllo incrociato a distanza di un produttore esportatore incluso nel campione, la Commissione non ha reperito la registrazione delle ore di lavoro effettive, ma solo le ore di lavoro standard. Il produttore esportatore ha riferito che le ore di lavoro effettive superavano in media di 10 minuti l’orario di entrata e di uscita dagli impianti di produzione, sia all’inizio che al termine del turno/giorno lavorato. La Commissione ha pertanto aumentato le ore di lavoro standard di questo produttore esportatore incluso nel campione di 20 minuti per turno/giorno.

    Energia elettrica

    (91)

    Nella seconda nota, la Commissione ha indicato che avrebbe utilizzato il sito Global Electricity Prices (45) per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno osservato che la Commissione avrebbe dovuto usare i dati di EDP Brasil (46), il principale fornitore di energia elettrica sul mercato locale del Brasile, tenendo conto delle diverse tariffe per i periodi di punta e per quelli non di punta e dei prezzi pertinenti applicati alla categoria dei consumatori industriali, in quanto affidabile ai fini del valore di riferimento dell’energia elettrica.

    (92)

    Il ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia (Ministério de Minas e Energia) pubblica una relazione annuale sul settore energetico in Brasile (47). La relazione del 2021 comprende la tariffa media dell’energia elettrica (48), applicata agli utenti industriali in Brasile (49), sulla base di tutti i principali fornitori di energia elettrica. La Commissione ha ritenuto che tale fonte fosse la più attendibile per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica, poiché comprendeva le tariffe medie applicate da tutti i principali fornitori di energia elettrica in Brasile, contrariamente alla fonte di dati proposta dai produttori esportatori, che faceva riferimento a un solo fornitore. La Commissione ha quindi utilizzato la tariffa media dell’energia elettrica per gli utenti industriali pubblicata nella relazione del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia nel 2021.

    Spese generali di produzione, SGAV e profitti

    (93)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

    (94)

    Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

    (95)

    Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Metalurgica Mococa SA per il 2021, estratti dalla banca dati Orbis.

    Calcolo

    (96)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (97)

    Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. Essa ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. I tassi di consumo forniti dai produttori esportatori sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto ai considerando da 82 a 88.

    (98)

    Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come indicato al considerando 94.

    (99)

    Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Metalurgica Mococa SA in Brasile. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,5 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 24,4 %.

    (100)

    In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    3.2.2.   Prezzo all’esportazione

    (101)

    Un produttore esportatore incluso nel campione esportava nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. L’altro esportava direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società commerciale indipendente a Hong Kong. In questo caso le merci sono state spedite dal produttore esportatore direttamente all’acquirente indipendente nell’Unione, mentre la fattura è stata intestata alla società commerciale di Hong Kong.

    (102)

    Per le vendite all’esportazione del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (103)

    Per le vendite all’esportazione effettuate tramite una società commerciale indipendente a Hong Kong, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto esportato è stato venduto per la prima volta a tale società commerciale. Sebbene la Commissione disponesse di elementi di prova (bolle di spedizione ecc.) del fatto che tali merci erano state spedite dal produttore esportatore direttamente all’acquirente indipendente nell’Unione, non è stato possibile stabilire il prezzo di vendita all’acquirente finale. La Commissione si è rivolta alla società commerciale di Hong Kong, la quale tuttavia non ha collaborato. Anche l’utilizzatore finale europeo che ha acquistato i fusti in questione non ha collaborato all’inchiesta. Pertanto il prezzo di vendita all’acquirente finale nell’Unione nella fase provvisoria dell’inchiesta non era disponibile.

    3.2.3.   Confronto

    (104)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore incluso nel campione a livello franco fabbrica per tipo di prodotto.

    (105)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, del dazio doganale, dei costi del credito e delle commissioni.

    3.2.4.   Margini di dumping

    (106)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (107)

    Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    (108)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inclusi nel campione, senza tenere conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

    (109)

    Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 72,1 %.

    (110)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

    (111)

    Poiché i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano soltanto il 32 % circa dei quantitativi complessivi stimati delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che il livello di collaborazione nel caso di specie fosse basso. Per tutti gli altri esportatori produttori della Cina, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping sulla base del tipo di prodotto rappresentativo dei produttori esportatori inclusi nel campione che presentava il margine più elevato. Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato è stato pertanto fissato a un livello pari al 91,0 %.

    (112)

    I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    Altre società che hanno collaborato

    72,1  %

    Tutte le altre società

    91,0  %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

    (113)

    Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da otto produttori dell’Unione che costituivano «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (114)

    La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 1 926 200 fusti. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici fornite dal denunciante. Come indicato al considerando 7, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 73 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile.

    4.2.   Consumo dell’Unione

    (115)

    Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell’Unione (in unità)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Consumo totale dell’Unione

    3 477 583

    2 554 726

    1 861 260

    1 192 884

    Indice

    100

    73

    54

    34

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione e statistiche doganali (cfr. la sezione 4.3.1.).

    (116)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione di fusti sulla base delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, con l’aggiunta delle importazioni totali dalla Cina. Il metodo per determinare le importazioni dalla Cina è illustrato in dettaglio nella sezione 4.3.1. Le importazioni da altri paesi terzi nell’Unione non sono state prese in considerazione in quanto considerate trascurabili (cfr. considerando 119).

    (117)

    I dati sulle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione provengono dalle risposte al questionario fornite dal denunciante; sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle rispettive risposte al questionario.

    (118)

    Il prodotto in esame è importato nell’Unione con due codici NC (ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90), a seconda della capacità del fusto. I fusti di capacità >= 50 litri, ma <= 300 litri rientrano nel codice NC 7310 10 00, mentre quelli con capacità < 50 litri rientrano nel codice NC 7310 29 90. Questi due codici NC comprendono anche un’ampia gamma di altri prodotti oltre al prodotto in esame (ad esempio lattine, scatole di latta, passanti per bestiame, secchi per la mungitura, estintori, cestelli, recipienti e serbatoi per vari usi, bottiglie per l’acqua, barili di acciaio ecc.), per cui non è stato possibile stabilire le importazioni sulla base dei soli codici NC.

    (119)

    Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, nella denuncia si afferma che il mercato dei fusti dell’Unione è rifornito prevalentemente da produttori dell’Unione ed esportatori cinesi. L’esame condotto dalla Commissione dei dati riguardanti i fornitori, comunicati dai tre principali utilizzatori (cfr. il considerando 130), ha permesso di accertare che sul mercato non vi erano altri fornitori. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni nell’Unione da altri paesi terzi, se presenti, erano trascurabili e non avrebbero avuto un’incidenza apprezzabile sul consumo dell’Unione.

    (120)

    Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 66 %. Dopo il calo iniziale del 27 % nel 2019, nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta (2021) si è registrata una flessione più marcata. Tale calo ha coinciso con gli anni in cui l’Unione è stata colpita più duramente dalla pandemia di COVID-19 e può essere attribuito ai corrispondenti «lockdown», ossia alle misure introdotte dai governi di tutta l’Unione per combattere la pandemia.

    (121)

    Le misure contro la COVID-19 hanno interessato in particolare alberghi, ristoranti e caffè («settore alberghiero, della ristorazione e del catering»). Questo settore acquista birra e altre bevande dagli utilizzatori che, nella maggior parte dei casi, sono birrifici. La birra è consegnata in fusti, collegati a impianti di spillatura attraverso i quali la bevanda è versata in bicchieri e servita ai clienti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

    (122)

    Nel corso del 2020 e del periodo dell’inchiesta la grande maggioranza del settore alberghiero, della ristorazione e del catering nell’Unione è stata costretta a ridurre l’orario di lavoro e/o a limitare la capienza oppure a rimanere completamente chiusa per periodi di tempo prolungati, in osservanza delle misure governative introdotte per far cessare la diffusione della pandemia di COVID-19. La diminuzione dell’attività di tale settore, e perciò della domanda di birra alla spina, ha avuto come conseguenza logica una diminuzione della domanda da parte degli utilizzatori dei fusti in cui questi forniscono la birra ai propri acquirenti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Metodo utilizzato per quantificare le importazioni dal paese interessato

    (123)

    Nella denuncia il denunciante ha presentato un metodo per stabilire le importazioni dal paese interessato. Tale metodo era basato sulle conoscenze del mercato del denunciante e stimava un notevole aumento delle importazioni nell’Unione, pari al 188 % nel periodo in esame, come dimostrato nella tabella 3.

    Tabella 3

    Vendite di fusti cinesi nell’Unione — stima presente nella denuncia (unità)

     

    2018

    2019

    2020

    PI

    Tramite gare d’appalto

    107 148

    482 315

    898 664

    630 438

    Tramite distributori

    182 000

    198 000

    118 000

    202 000

    Totale

    289 148

    680 315

    1 016 664

    832 438

    Indice

    100

    235

    352

    288

    Fonte: punto 201 della denuncia.

    (124)

    Come spiegato nei paragrafi da 193 a 203 della denuncia, il metodo di cui sopra era costituito da tre elementi principali. In primo luogo, il denunciante aveva sommato i quantitativi di fusti oggetto di tutte le procedure di presentazione delle offerte (definite nella denuncia «gare di appalto») organizzate dai cinque principali utilizzatori, vale a dire i grandi gruppi di birrifici presenti sul mercato dell’Unione, ossia: AB InBev, Asahi CEE, Carlsberg, Heineken e Molson Coors (i «principali utilizzatori»). In secondo luogo, il denunciante aveva detratto le proprie vendite effettuate in base alle offerte presentate per tali gare di appalto, partendo dal presupposto che la parte restante del lotto totale richiesto in ciascuna gara fosse vinta e fornita dai produttori cinesi. Infine, il denunciante aveva aggiunto i quantitativi importati dagli importatori/rivenditori, stimati sulla base delle sue conoscenze del mercato.

    (125)

    L’inchiesta ha dimostrato che i quantitativi di fusti effettivamente acquistati dai principali utilizzatori a seguito di una gara d’appalto corrispondono raramente ai quantitativi inizialmente richiesti nel bando. Anche se le proporzioni variavano da gara a gara e tra i principali utilizzatori, in media questi ultimi avevano acquistato meno del 60 % dei quantitativi di fusti inizialmente richiesti nei bandi di gara durante il periodo in esame. Come spiegato nella sezione 5.1, ciò dipende dal particolare funzionamento di questo mercato, legato in particolare alle modalità seguite dagli utilizzatori e al seguito dato alle gare d’appalto, in base ai quali, in particolare, gli utilizzatori non sono soggetti ad alcun obbligo contrattuale riguardo all’acquisto dei quantitativi effettivamente oggetto di gara.

    (126)

    La Commissione ha pertanto tentato di verificare se la stima del denunciante delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione fosse precisa e, in caso contrario, di stimare i quantitativi delle importazioni in modo più preciso. A tal fine, la Commissione ha chiesto i dati relativi a tutte le spedizioni riguardanti i due codici NC alle autorità doganali dei sei Stati membri dell’UE (gli «Stati membri») che presentavano le importazioni più elevate per tali codici dalla Cina o dal tutto il mondo, segnatamente: Belgio, Cechia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia. Il Belgio, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi erano tra i primi cinque paesi con le maggiori importazioni in entrambe le categorie, mentre la Polonia era tra i primi cinque Stati membri con il maggior volume di importazioni dalla Cina, mentre, se si consideravano le importazioni dal resto del mondo, il volume maggiore era registrato dalla Cechia. Questi sei Stati membri rappresentavano insieme il 73 % delle importazioni dell’UE dalla Cina e il 66 % delle importazioni a livello mondiale nel periodo in esame.

    (127)

    La Commissione ha analizzato i dati ricevuti e, sulla base della descrizione di ciascuna spedizione, ha calcolato un valore minimo e massimo per quelle che potevano ragionevolmente essere considerate le importazioni del prodotto in esame nei sei Stati membri. Nella fattispecie, le spedizioni che erano state descritte come «fusti (per birra)» sono state aggregate per costruire il valore minimo, mentre le spedizioni in cui era stata fornita una descrizione che coincideva con le caratteristiche dei fusti, sono state aggregate per costruire il valore massimo. In tale contesto, le spedizioni la cui descrizione riportava qualcos’altro, come passanti per bestiame, secchi per mungitura, cisterne per acqua, lattine, scatole di latta, ecc. o era incompatibile con le caratteristiche dei fusti, sono state scartate. Nella maggior parte dei casi le autorità doganali non avevano registrato le unità (il numero di fusti) per ciascuna spedizione, ma soltanto il peso della spedizione. In questi casi, la Commissione ha utilizzato il tasso di conversione di 1 fusto = 10 kg (50) per calcolare il numero di fusti. I valori massimi e minimi risultanti per ciascun anno sono stati successivamente adeguati applicando il fattore 0,73, ossia la percentuale rappresentata dai sei Stati membri sul totale delle importazioni dell’Unione dalla Cina per i due codici NC, al fine di calcolare l’ammontare completo dei quantitativi delle importazioni di fusti dalla Cina nell’Unione. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella 4.

    Tabella 4

    Importazioni nell’Unione sulla base di dati doganali dettagliati

    Numero di fusti

    2018

    2019

    2020

    PI

    Importazioni di fusti – valore minimo

    217 744

    254 996

    139 684

    136 638

    Indice

    100

    117

    64

    63

    Importazioni di fusti – valore massimo

    602 010  (51)

    430 208

    381 958

    370 107

    Indice

    100

    77

    68

    66

    Fonte: dati dettagliati relativi alle operazioni forniti dalle autorità doganali di Belgio, Cechia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia, adeguati applicando il fattore 0,73.

    (128)

    I dati sopra riportati hanno confermato che il metodo utilizzato nella denuncia non era il più appropriato per quantificare le importazioni del prodotto in esame nell’Unione.

    (129)

    La Commissione ha inoltre contattato i restanti quattro produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, per chiedere i rispettivi dati relativi alle vendite per l’intero periodo in esame. Tutti loro hanno fornito i dati richiesti non verificati, che sono stati aggregati con i quantitativi delle vendite verificati, dichiarati dai due produttori esportatori inclusi nel campione nelle rispettive risposte al questionario, ottenendo i quantitativi delle importazioni riportati nella tabella 5.

    Tabella 5

    Quantità totale delle esportazioni dichiarata dai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi e non inclusi nel campione

    Numero di fusti

    2018

    2019

    2020

    2021

    Quantità totale delle esportazioni dichiarate dai produttori esportatori inclusi e non inclusi nel campione

    [600 000 – 675 000 ]

    [350 000 – 425 000 ]

    [200 000 – 275 000 ]

    [100 000 – 175 000 ]

    Indice

    100

    58

    36

    20

    Fonte: risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione e dati non verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione in Cina.

    (130)

    In considerazione delle discrepanze presenti nei dati disponibili, il 2 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo in cui erano indicati i quantitativi delle importazioni, raccolti nelle tabelle 4 e 5, come pure i diversi metodi utilizzati, invitando le parti a presentare osservazioni. Malgrado l’iniziale mancanza di collaborazione, la Commissione ha anche contattato i principali utilizzatori, richiedendo i dati relativi ai rispettivi fornitori e ai volumi degli acquisti per cercare di convalidare i dati ricevuti dai produttori esportatori di cui alla tabella 5. Soltanto tre dei cinque principali utilizzatori hanno fornito i dati richiesti (cfr. il considerando 136). Le uniche osservazioni sulla nota sono state presentate dal denunciante il 12 settembre 2022.

    (131)

    Secondo la prima argomentazione presentata dal denunciante, la stima delle importazioni basata sull’analisi dei dati doganali riportata nella tabella 4 continuava a non cogliere una parte delle importazioni cinesi. Si faceva riferimento, ad esempio, al fatto che la mancanza delle statistiche sulle importazioni verso altri Stati membri importanti per il consumo di birra e fusti, quali la Romania e la Spagna aveva determinato una sottostima dei totali.

    (132)

    In secondo luogo, il denunciante ha affermato che i dati comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato riportati nella tabella 5 non riflettevano pienamente i volumi importati nell’Unione durante il periodo in esame a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che il tasso di collaborazione dei produttori esportatori era solo del 28 %.

    (133)

    In terzo luogo, il denunciante ha affermato che le informazioni sui consumi ottenute dai tre principali utilizzatori fornivano solo un quadro parziale del consumo di fusti nell’Unione, a causa del fatto che i birrifici di piccole e medie dimensioni non erano presi in considerazione e della scarsa collaborazione da parte degli utilizzatori.

    (134)

    La Commissione ha esaminato con attenzione tutte queste osservazioni del denunciante. Per quanto riguarda la prima argomentazione, sebbene per determinare le restanti importazioni dagli altri Stati membri le statistiche sulle importazioni dei sei Stati membri siano state adeguate applicando il fattore 0,73, come spiegato al considerando 127, in questa fase non si può escludere che i quantitativi effettivi importati in altri Stati membri, come la Romania e la Spagna, siano sottostimati.

    (135)

    Per quanto attiene alla seconda argomentazione, come spiegato al considerando 111, dall’inchiesta è emerso in via provvisoria che il livello di collaborazione era basso e che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano il 32 % delle importazioni di fusti dalla Cina nel periodo dell’inchiesta. In questa fase dell’inchiesta non si può pertanto escludere che, oltre agli esportatori che hanno collaborato, in Cina vi siano altri produttori esportatori o esportatori che hanno venduto nell’Unione nel corso del periodo in esame.

    (136)

    Per quanto concerne la terza argomentazione e la scarsissima collaborazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che, dei cinque principali utilizzatori che rappresentano circa il 50 % del mercato degli utilizzatori, soltanto tre (AB InBev, Asahi, e Molson Coors) hanno fornito i dati richiesti. Inoltre soltanto uno di questi tre (AB InBev) acquistava fusti da fornitori cinesi. Inoltre, come specificato anche nella sezione 5.1, il restante 50 % del mercato degli utilizzatori, composto principalmente da piccoli birrifici, non ha collaborato all’inchiesta.

    (137)

    Alla luce di tali osservazioni e considerazioni, la Commissione ha altresì osservato che i quantitativi acquistati, comunicati dall’unico utilizzatore che ha collaborato che si rifornisce dalla Cina, si attestavano molto al di sotto delle vendite dell’Unione comunicate dai corrispondenti produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ritenuto che vi fossero altri produttori esportatori che non avevano collaborato all’inchiesta e che i dati presentati dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione non fossero verificati, in quanto tali produttori non erano inclusi nel campione.

    (138)

    Nel complesso, alla luce di tutti questi elementi, e in particolare dei dati contraddittori ricevuti dagli utilizzatori e della scarsissima collaborazione da parte dei produttori esportatori e degli utilizzatori, i cui dati relativi agli acquisti consentirebbero di sottoporre a un doppio controllo i quantitativi dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che il metodo più appropriato per quantificare le importazioni dovesse basarsi sulle statistiche ufficiali sulle importazioni di cui alla tabella 4. Inoltre, considerate le osservazioni presentate dal settore secondo cui persino il valore massimo dei dati basati sulle statistiche potrebbe essere sottostimato, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i valori massimi ottenuti dalle statistiche fossero i più adeguati per calcolare il livello delle importazioni in questa fase provvisoria.

    (139)

    Per ottenere ulteriori garanzie in merito all’adeguatezza di tale metodo, la Commissione ha successivamente esaminato le statistiche relative alle importazioni di fusti a livello di codice TARIC, disponibili dall’apertura della presente inchiesta nella banca dati Surveillance, al fine di determinare la grandezza della quota delle importazioni di fusti sul totale delle importazioni dei prodotti classificati con entrambi i codici NC pertinenti. La quota media delle importazioni di prodotti a livello di codice TARIC (ossia importazioni di fusti) sulle importazioni di tutti i prodotti a livello dei codici NC pertinenti per il periodo compreso tra il 13 maggio 2022 e il 6 dicembre 2022 era in linea con la quota media delle importazioni di fusti di cui ai codici NC stabilita dalla Commissione per il periodo in esame.

    (140)

    Al fine di verificare ulteriormente l’adeguatezza di tale metodo, la Commissione intende contattare nuovamente i principali importatori individuati nella denuncia per affinare ulteriormente la sua valutazione riguardo ai quantitativi delle importazioni nel periodo in esame. La Commissione intende inoltre raccogliere più informazioni riguardanti i piccoli birrifici dopo la fase provvisoria.

    (141)

    La Commissione intende inoltre raccogliere i dati successivi all’apertura dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi e non inclusi nel campione, al fine di riconciliarli con le più precise statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili per il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta. La Commissione si propone altresì di verificare i dati sulle importazioni dei produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione e richiedere alle autorità doganali di Romania e Spagna i dati doganali dettagliati sui pertinenti codici NC per affinare maggiormente i dati sulle importazioni effettive.

    4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (142)

    Come spiegato nella sezione 4.3.1, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche doganali ufficiali degli Stati membri. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita come proporzione del totale delle importazioni dichiarate dalla Cina rispetto al consumo totale dell’Unione (indicato nella sezione 4.2).

    (143)

    Le importazioni nell’UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle importazioni (in unità) e quota di mercato

     

    2018

    2019

    2020

    PI

    Volume delle importazioni dal paese interessato (in unità)

    602 010

    430 208

    381 958

    370 107

    Indice

    100

    71

    63

    61

    Quota di mercato

    17  %

    17  %

    21  %

    31  %

    Indice

    100

    97

    119

    179

    Fonte: statistiche doganali degli Stati membri, adeguate come spiegato nella sezione 4.3.1.

    (144)

    Come evidenziato dalla precedente tabella, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito del 39 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione ha seguito, sebbene in misura più contenuta, la generale tendenza al ribasso dei consumi di fusti registrata durante il periodo in esame (cfr. la tabella 2) ed stata in ogni caso notevolmente meno marcata della tendenza al ribasso registrata dalle vendite dell’industria dell’Unione (cfr. la tabella 9).

    (145)

    Tali diminuzioni devono essere inserite nel contesto della situazione di mercato prevalente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ossia la significativa diminuzione della domanda di fusti durante la pandemia di COVID-19. In tale contesto di contrazione del mercato, il margine di diminuzione delle importazioni dei fusti è stato notevolmente più contenuto rispetto a quello delle vendite dell’industria dell’Unione. Pertanto la quota di mercato delle importazioni dalla Cina, grazie ai loro prezzi inferiori, è aumentata costantemente durante il periodo in esame (del 79 % durante il periodo in esame). Durante il periodo dell’inchiesta la quota di mercato detenuta dalla Cina era abbastanza consistente, pari al 31 %.

    4.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi

    (146)

    In considerazione delle difficoltà incontrate nella determinazione di prezzi unitari sulla base delle statistiche ufficiali, la Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione e dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

    (147)

    La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi all’importazione (EUR/unità)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Cina

    43,13

    37,34

    38,40

    43,62

    Indice

    100

    87

    89

    101

    Fonte: produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

    (148)

    Nel 2019 e nel 2020 i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti rispettivamente del 13 % e dell’11 % e hanno ripreso ad aumentare nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ritornando al livello del 2018.

    (149)

    La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica, e

    la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

    (150)

    Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi, debitamente adeguati se necessario, e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Quasi la totalità delle vendite sia dei produttori esportatori che dell’industria dell’Unione è stata effettuata direttamente agli utilizzatori finali (cioè birrifici) e pertanto i canali di vendita e lo stadio commerciale erano gli stessi per entrambi. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra l’11,9 % e il 14 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione.

    (151)

    L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dei produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo dell’inchiesta in linea con l’andamento dei costi di produzione al fine di realizzare un congruo livello di profitti.

    (152)

    Come indicato nella tabella 11, il prezzo di vendita medio dell’UE è diminuito quasi del 10 % durante il periodo in esame. Al contempo, nello stesso periodo il costo di produzione è aumentato del 16 %; pertanto i prezzi di vendita erano notevolmente inferiori al costo di produzione. Il costo di produzione è aumentato in modo sostanziale in particolare nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta, mentre si è dovuto mantenere stabile il prezzo a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi. Al contrario, i livelli dei prezzi e i relativi profitti registrati nei mercati di esportazione, non penalizzati dalle importazioni oggetto di dumping o in cui erano state istituite misure per ristabilire la correttezza degli scambi, erano in media del 22 % più elevati dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione (+ 29 % nel periodo dell’inchiesta) (cfr. il considerando 196).

    (153)

    Tale situazione incideva in modo evidente sulla redditività dell’industria dell’Unione, come evidenziato nella tabella 14. Dopo un iniziale 12 % registrato nel 2018, la redditività è diminuita drasticamente nel resto del periodo, in particolare nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta.

    (154)

    L’andamento di questi tre indicatori mostra chiaramente che l’industria dell’Unione era sottoposta a una forte pressione sui prezzi a causa delle importazioni oggetto di dumping cinesi, che la costringevano a vendere a prezzi bassissimi, inferiori al costo di produzione. Le peculiarità della situazione del mercato, in particolare per quanto riguarda la pressione sui prezzi subita dall’industria dell’Unione nel processo di vendita, è illustrata in dettaglio nella sezione 5.1. Tale situazione ha determinato un’evidente contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione.

    4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.4.1.   Considerazioni generali

    (155)

    In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (156)

    Come indicato al considerando 7, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento.

    (157)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici fornite dal denunciante. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (158)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

    (159)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (160)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Volume della produzione (in unità)

    5 132 261

    3 698 684

    1 939 361

    1 926 200

    Indice

    100

    72

    38

    38

    Capacità produttiva (unità di misura)

    6 542 683

    6 628 049

    6 786 585

    6 786 585

    Indice

    100

    101

    104

    104

    Utilizzo degli impianti (%)

    78

    56

    29

    28

    Indice

    100

    71

    36

    36

    Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

    (161)

    Durante il periodo in esame il volume della produzione è calato del 62 %, seguendo da vicino la variazione del consumo che nel 2019 ha registrato una prima contrazione (del 23 %), seguita da una più pronunciata nel 2020 e nel 2021 (pandemia di COVID-19).

    (162)

    Durante il periodo in esame la capacità produttiva è leggermente aumentata (del 4 %), grazie agli incrementi di efficienza in termini di procedure e assegnazione del personale realizzati sulle linee di produzione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (163)

    Le due tendenze sopra indicate (calo della produzione, aumento della capacità produttiva) hanno determinato una riduzione significativa del tasso di utilizzo degli impianti (– 64 %), che durante il periodo dell’inchiesta ha raggiunto un livello molto basso (28 %).

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (164)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in unità)

    2 875 573

    2 124 518

    1 479 302

    822 777

    Indice

    100

    74

    51

    29

    Quota di mercato (%)

    83

    83

    79

    69

    Indice

    100

    101

    96

    83

    Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

    (165)

    Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato dell’UE ha registrato una diminuzione costante (pari al 71 %) e più accentuata rispetto all’andamento dei consumi.

    (166)

    La quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dall’83 % nel 2018 al 69 % nel periodo dell’inchiesta: una diminuzione di 14 punti percentuali dovuta, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, alla notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, che hanno costantemente conquistato quote di mercato nel periodo in esame.

    4.4.2.3.   Crescita

    (167)

    Nel periodo in esame la domanda e la produzione di fusti hanno registrato una tendenza al ribasso. Nel contesto del calo del consumo, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi e quote di mercato e ha mantenuto una quota di vendite ridotta solo a scapito dei prezzi di vendita praticati, come spiegato nella sezione 4.4.3.1.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (168)

    Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Occupazione e produttività

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Numero di dipendenti

    960

    822

    538

    481

    Indice

    100

    86

    56

    50

    Produttività (unità/dipendente)

    5 349

    4 497

    3 606

    4 008

    Indice

    100

    84

    67

    75

    Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

    (169)

    Nel periodo in esame l’occupazione nel settore ha seguito lo stesso andamento della produzione e del consumo sul mercato dell’Unione registrando un drastico calo del 50 %. Alla luce di quanto precede, in un contesto caratterizzato da una flessione della produzione pari al 62 %, la produttività è crollata. Nonostante la riduzione dell’occupazione, nel periodo in esame la produttività è scesa del 33 % e si è ripresa solo parzialmente durante il periodo dell’inchiesta grazie ad un incremento di efficienza.

    4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (170)

    Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini effettivi di dumping ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

    (171)

    Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (172)

    Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Prezzi di vendita nell’Unione

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/unità)

    56

    55

    51

    51

    Indice

    100

    98

    90

    91

    Costo di produzione unitario (EUR/unità)

    55

    59

    63

    64

    Indice

    100

    107

    114

    116

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (173)

    I prezzi di vendita sono diminuiti del 2 % tra il 2018 e il 2019 e hanno poi registrato una forte diminuzione (dell’8 %) nel 2020; durante il periodo dell’inchiesta hanno mantenuto pressoché lo stesso livello. Nel complesso, durante il periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall’industria dell’Unione sono diminuiti del 9 %.

    (174)

    Durante lo stesso periodo in esame il costo di produzione unitario è aumentato del 16 % a causa principalmente dell’aumento dei costi fissi, conseguente al calo del volume della produzione. Per contrastare tale tendenza, negli anni interessati dai lockdown per la COVID-19 l’industria dell’Unione è riuscita a diminuire i costi fissi di oltre il 20 %. Malgrado ciò, in un periodo di scarso utilizzo degli impianti l’incidenza proporzionalmente più elevata dei costi fissi ha avuto un impatto significativo, in quanto il loro peso sui costi di produzione complessivi è passato dal 13 % nel 2018 al 23 % nel periodo dell’inchiesta. Come evidenziato nella tabella 10, nel corso del periodo in esame nell’industria dell’Unione si è registrata una diminuzione dell’occupazione e del costo del lavoro derivante dai licenziamenti effettuati durante il periodo della COVID-19, di cui alla sezione 4.4.3.2.

    (175)

    I prezzi di vendita e il costo di produzione hanno seguito tendenze divergenti. Come spiegato nella sezione 4.3.3 e nella sezione 5.1, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi a livelli sostenibili per compensare l’aumento dei costi di produzione e lo scarso utilizzo degli impianti, in quanto la negoziazione dei prezzi nel mercato risentiva notevolmente delle importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping dalla Cina.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (176)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

    48 510

    45 157

    50 218

    52 988

    Indice

    100

    93

    104

    109

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (177)

    Nel 2019 il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato una diminuzione, seguita da un aumento nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, come evidenziato nella tabella 10, nel contempo l’occupazione è scesa del 54 %.

    4.4.3.3.   Scorte

    (178)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Scorte

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Scorte finali (in unità)

    308 350

    210 370

    157 417

    128 525

    Indice

    100

    68

    51

    42

    Scorte finali in percentuale della produzione (%)

    6

    6

    8

    7

    Indice

    100

    95

    135

    111

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (179)

    Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 58 %. Tale fenomeno è dovuto al calo della produzione e delle vendite. Durante il periodo in esame le scorte, espresse sotto forma di percentuale della produzione, sono aumentate complessivamente dell’11 %, in quanto l’industria ha dovuto mantenere un certo volume di attività e non ha potuto ridurre la produzione in linea con il calo delle vendite. In ogni caso, dato che la maggior parte della produzione si basava su ordini e specifiche dei clienti, le scorte non costituiscono un importante indicatore di pregiudizio.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (180)

    Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 14

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

    12

    5

    -18

    -9

    Indice

    100

    42

    - 144

    -73

    Flusso di cassa (EUR)

    26 413 388

    17 979 438

    -4 762 380

    -2 257 500

    Indice

    100

    68

    -18

    -9

    Investimenti (EUR)

    11 655 450

    5 408 642

    2 536 354

    1 220 214

    Indice

    100

    46

    22

    10

    Utile sul capitale investito (%)

    65

    14

    -35

    -19

    Indice

    100

    21

    -54

    -29

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (181)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.

    (182)

    Nel periodo in esame i profitti sono diminuiti del 58 % nel 2019 per poi ridursi drasticamente nel 2020 determinando perdite a due cifre. Nel 2021, malgrado un parziale recupero, i profitti sono comunque rimasti negativi. Durante il periodo in esame sono calati complessivamente del 173 %. Nel contesto dell’improvviso calo della domanda legato alla pandemia di COVID-19, l’aumento della concorrenza delle esportazioni cinesi a basso prezzo, illustrato nella sezione 5.1, ha costretto l’industria dell’Unione a diminuire i propri prezzi in un periodo di aumento dei costi di produzione, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, con conseguenti perdite significative.

    (183)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo alla redditività: un drastico calo nel 2019-2020, seguito da una parziale ripresa durante il periodo dell’inchiesta, restando comunque negativa.

    (184)

    L’utile sul capitale investito rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento analogo a quello della redditività: un drastico calo del 129 % durante il periodo in esame attestandosi su valori negativi.

    (185)

    Dato il calo della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata gravemente compromessa.

    4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (186)

    Durante il periodo in esame i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo: il volume delle vendite dell’Unione è diminuito del 71 %, la produzione del 62 % e l’occupazione del 50 %.

    (187)

    Un quadro analogo può essere tracciato per quanto riguarda gli indicatori microeconomici: la redditività delle vendite nell’Unione (passata da + 12 % a - 9 %), i prezzi di vendita (- 9 %) e il flusso di cassa (- 109 %) sono tutti peggiorati in modo significativo.

    (188)

    In un contesto di riduzione del consumo dovuto alla pandemia di COVID-19, mentre i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono aumentati del 16 %, dal 2018 i prezzi delle importazioni dalla Cina sono stati costantemente e notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione.

    (189)

    Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni degli esportatori cinesi sono diminuiti del 39 %. Tuttavia, poiché nel contempo i consumi hanno registrato una contrazione molto più marcata (pari al 66 %), le esportazioni cinesi hanno aumentato del 79 % la propria quota di mercato, passata dal 17 % nel 2018 al 31 % nel periodo dell’inchiesta e hanno praticato prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame. Il margine di undercutting di cui alla sezione 4.3.3 durante il periodo dell’inchiesta è stato in media del 13,1 %.

    (190)

    Le importazioni cinesi a basso prezzo oggetto di dumping hanno anche determinato una significativa contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione, tenendo conto del fatto che i margini di underselling erano compresi tra il 52,9 % e il 58,8 %. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento della produzione e si è trovata pertanto in estrema difficoltà a preservare, almeno in parte, la quantità delle vendite.

    (191)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (192)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Tali fattori sono la pandemia di COVID-19 che ha inciso sul consumo dell’Unione e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (193)

    Il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito del 39 % nel periodo in esame, passando da 602 010 unità nel 2018 a 370 107 unità nel 2021. Nello stesso periodo hanno tuttavia registrato un aumento di 14 punti percentuali in termini di quota di mercato, che ha raggiunto il 31 % nel periodo dell’inchiesta, causando pregiudizio all’industria dell’Unione che, nello stesso periodo, ha registrato un calo del volume delle vendite pari al 71 %.

    (194)

    Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1., in un periodo caratterizzato da un calo dei consumi e da un aumento dei costi di produzione, per mantenere un volume di vendite minimo, all’industria dell’Unione non restava altra scelta che allinearsi ai prezzi bassi fissati dai produttori cinesi. Tale situazione ha determinato, a sua volta, un grave crollo della redditività per tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che sono passati dai profitti del + 12 % del 2018 a pesanti perdite pari a - 9 % nel 2021, con il conseguente deterioramento di altri indicatori finanziari, quali il rendimento degli investimenti e il flusso di cassa. Come spiegato nella sezione 4.3.3, tale contrazione dei prezzi era chiaramente dovuta al comportamento dei produttori esportatori cinesi che offrivano fusti oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

    (195)

    In un mercato notevolmente ridotto, le vendite dell’industria dell’Unione sono passate da 2,8 milioni di fusti nel 2018 a 800 000 nel periodo dell’inchiesta. Se non avesse abbassato i prezzi, l’industria dell’unione avrebbe rischiato di perdere anche questa quantità limitata di vendite, con il conseguente arresto completo della produzione di alcuni produttori dell’Unione.

    (196)

    Dall’analisi delle esportazioni dell’Unione di cui alla sezione 5.2.2, emerge quale sarebbe una situazione normale in termini di livello dei prezzi e di conseguenti profitti in mercati di esportazione che non risentono di importazioni oggetto di dumping o in cui sono state imposte misure per ristabilire la correttezza degli scambi, come ad esempio gli Stati Uniti, che per i produttori dell’Unione rappresentano il principale mercato di esportazione e in cui i fusti originari della Cina sono soggetti a misure antidumping dal 2019. Nel periodo in esame i prezzi allo sbarco (inclusi i costi legati al trasporto e i dazi all’importazione) dell’industria dell’Unione sono stati in media del 22 % superiori dei suoi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione (+ 29 % nel periodo dell’inchiesta) e si sono mantenuti costantemente al di sopra del suo costo di produzione, tranne nel 2020, l’anno maggiormente interessato dalla pandemia di COVID-19. Tali prezzi sono rappresentativi di un mercato in cui la correttezza degli scambi è stata ristabilita mediante l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni cinesi e sono pertanto un indicatore adeguato di quelli che avrebbero potuto essere i prezzi sul mercato dell’Unione senza la contrazione dei prezzi di cui ai considerando da 197 a 209.

    (197)

    Sia per i produttori dell’Unione che per i produttori esportatori cinesi, il mercato dell’Unione si divide essenzialmente in due categorie principali di utilizzatori, vale a dire i birrifici indipendenti di piccole e medie dimensioni (che rappresentano circa il 40 % delle vendite) e i grandi gruppi di birrifici (che rappresentano più del 50 %).

    (198)

    I birrifici di piccole e medie dimensioni acquistano fusti principalmente in base al rispettivo fabbisogno nel medio e breve termine. I birrifici contattano diversi produttori di fusti chiedendo un preventivo per la quantità richiesta e un termine di consegna. Si tratta di un segmento importantissimo per l’industria dell’Unione, in cui la vicinanza geografica e i tempi di consegna potrebbero costituire un vantaggio. Benché tale segmento di utilizzatori non abbiano collaborato all’inchiesta, l’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che in questo settore erano stati persi molti ordini a causa delle offerte a basso prezzo cinesi. Per restare competitivi, i produttori dell’Unione sono stati pertanto costretti a ridurre notevolmente i prezzi.

    (199)

    L’altra metà del mercato dell’Unione è caratterizzata dalla presenza dei cinque principali utilizzatori, che rappresentano oltre il 50 % delle vendite dell’industria dell’Unione (tra i cinque, i due principali, AB InBev e Heineken, detengono probabilmente una quota globale combinata del mercato della birra superiore al 50 %/60 %) e almeno il 55 % delle vendite dei due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. L’industria dell’Unione ha dimostrato che tali utilizzatori organizzavano i propri acquisti di fusti per l’anno successivo mediante una procedura di presentazione di offerte in gare di appalto private. Analogamente a quanto accaduto per i birrifici indipendenti, anche la procedura di gara ha costretto i concorrenti a ridurre al minimo i prezzi e la presenza dei produttori esportatori cinesi, che hanno presentato offerte molto basse, ha spinto l’industria dell’Unione ad allinearsi ai prezzi bassi e ha impedito il trasferimento degli aumenti dei costi sugli acquirenti.

    (200)

    Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle offerte, dall’inchiesta è emerso che i principali utilizzatori l’avevano condotta in modo peculiare. Le condizioni di gara erano specifiche in termini di prezzi e di quantitativi massimi oggetto del bando. L’acquirente non aveva alcun obbligo contrattuale di acquistare il quantitativo di fusti indicato nell’offerta, mentre il fornitore aveva l’obbligo contrattuale di fornirlo al prezzo offerto. I quantitativi effettivamente acquistati infatti raramente corrispondevano ai quantitativi inizialmente richiesti in una determinata gara. Allo stesso tempo, i vincitori della gara (cioè i fornitori di fusti) avevano l’obbligo di rispettare i quantitativi offerti a un determinato prezzo, senza poter tener conto, ad esempio, delle variazioni dei costi di produzione.

    (201)

    Nel periodo in esame gli utilizzatori che hanno collaborato hanno organizzato in media sette gare l’anno. I quantitativi alla fine acquistati sulla base di tali gare di appalto variavano da una gara all’altra e rappresentavano in media meno del 60 % dei quantitativi offerti. Inoltre il prezzo concordato durante la procedura di gara è stato usato dagli utilizzatori come punto di partenza per eventuali successive negoziazioni sui prezzi per vendite per consegna immediata.

    (202)

    Per ridurre al minimo i prezzi si è utilizzata una procedura di gara che, attraverso segnali rossi, gialli e verdi, indica ad ogni partecipante (tra cui i produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi) quanto la sua offerta sia alta o bassa rispetto a quella degli altri partecipanti. La presenza degli esportatori cinesi, con offerte a prezzi molto bassi, ha costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i propri prezzi a livelli insostenibili. I prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione attraverso gare di appalto sono stati in genere del 10 % inferiori a quelli delle altre vendite nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, anche se il contratto firmato al termine della procedura di gara riguardava solo volumi di acquisto potenziali senza alcuna certezza di ricevere un ordine. Tutto ciò è confermato dai significativi livelli di undercutting e underselling stabiliti nell’inchiesta.

    (203)

    Inoltre nelle sue osservazioni presentate il 20 giugno 2022, AB InBev ha fatto riferimento alla «recente politica dei prezzi praticata dai produttori di fusti [dell’Unione] che [è stata] competitiva rispetto quella del fornitore cinese» nel periodo dell’inchiesta e nel 2022. Ciò è un’ulteriore conferma del fatto che i produttori dell’Unione hanno diminuito i prezzi rispetto agli anni precedenti il periodo in esame per restare competitivi rispetto ai prezzi cinesi.

    (204)

    Un’altra caratteristica che ha accompagnato le procedure di gara è stata la presenza di un numero significativo di vendite che alla fine sono state concluse al di fuori delle effettive gare di appalto tramite le successive negoziazioni dei prezzi basate sul «sistema a semaforo» citate in precedenza. Ciò è dimostrato dalle quantità vendute dall’industria dell’Unione tramite gare di appalto, che sono state molto basse durante tutto il periodo in esame, e il cui livello si è ridotto, passando da oltre il 30 % delle vendite totali nel periodo 2019-2020 a meno del 16 % nel periodo dell’inchiesta. In pratica gli utilizzatori hanno sfruttato questa particolare procedura di gara e le offerte cinesi a basso prezzo oggetto di dumping per fare abbassare i prezzi dell’industria dell’Unione al livello cinese, concordando alla fine i prezzi al di fuori dell’ambito della gara.

    (205)

    I dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che i produttori esportatori cinesi si sono aggiudicati in media il 30 % dei quantitativi oggetto di gara nel periodo in esame. Si tratta tuttavia di una stima prudente, poiché gli elementi di prova disponibili nel fascicolo indicano che durante il periodo dell’inchiesta uno degli utilizzatori principali che non hanno collaborato (Heineken) rappresentava almeno il 30 % dei quantitativi esportati dai due produttori cinesi inclusi nel campione.

    (206)

    In ogni caso, come spiegato in precedenza, il fatto che le vendite fossero formalmente concluse nell’ambito di una gara o meno non determina alcuna differenza per quanto riguarda gli effetti dei prezzi di dumping cinesi su quelli dell’industria dell’Unione e il nesso di causalità tra tali prezzi e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

    (207)

    Come spiegato nella sezione 4.3.3, nel 2019 e nel 2020 i prezzi cinesi sono diminuiti rispetto al 2018, per poi aumentare nuovamente durante il periodo dell’inchiesta, sia pur raggiungendo soltanto i livelli del 2018. Nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 9 %, mentre i costi di produzione sono aumentati del 16 %.

    (208)

    A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni di fusti dalla Cina in entrambi i segmenti del mercato, per mantenere, almeno in parte, la propria quota di mercato, l’industria dell’Unione ha dovuto diminuire i prezzi di vendita nonostante l’impennata dei costi di produzione. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività si è ridotta, passando dal 12 % a -9 % e gli indicatori finanziari sono peggiorati.

    (209)

    Si è concluso pertanto che, data la concomitanza temporale, il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una presenza significativa di importazioni cinesi a prezzi molto bassi. In un contesto di contrazione del mercato e di aumento dei costi di produzione, i prezzi cinesi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una contrazione dei livelli dei prezzi sul mercato dell’UE, stabilendo un reale e sostanziale nesso di causalità tra i due fattori.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi

    (210)

    A partire dal 2018 si sono registrate importazioni di fusti dalla Cina a prezzi molto bassi. Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni cinesi è stato in media del 24 % inferiore al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione a cui ha corrisposto un costante calo dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nonostante l’aumento dei costi di produzione. Di conseguenza il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato attenuato dal fatto che la diminuzione dei consumi sia stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19. Nel corso del periodo i consumi hanno registrato una diminuzione del 66 % e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione del 71 %, mentre le esportazioni cinesi sono diminuite soltanto del 39 % e hanno aumentato la propria quota di mercato, passata dal 17 % al 31 %. Come esposto al considerando 196, sulla base dei prezzi di mercato conseguibili sul mercato statunitense, senza le importazioni cinesi e la pressioni sui prezzi da esse esercitata, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i propri prezzi a un livello più sostenibile e compensare l’aumento del costo di produzione.

    (211)

    La notevole riduzione dei consumi e della capacità di utilizzo degli impianti hanno avuto un impatto significativo sull’andamento dell’industria dell’Unione. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, anche quando l’industria dell’Unione è riuscita a ridurre significativamente i propri costi fissi, la sua quota dei costi totali è salita al 23%. Durante il periodo della COVID-19 nel contempo il settore è riuscito anche a ridurre altri costi strutturali, quali l’occupazione. Come spiegato anche in precedenza, tale gestione dei costi fissi e degli altri costi strutturali durante questo periodo ha consentito di ridurre al minimo l’impatto di tali costi sui risultati del settore, ma ha potuto essere compensato solo in parte, a causa della significativa contrazione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi.

    5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (212)

    Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 15

    Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell’inchiesta

    Volume delle esportazioni (in unità)

    2 364 368

    1 827 572

    547 427

    1 124 371

    Indice

    100

    77

    23

    48

    Prezzo franco fabbrica medio (EUR/unità)

    66,04

    62,18

    58,86

    63,05

    Indice

    100

    94

    89

    95

    Prezzo sbarcato (52) medio (EUR/unità)

    68,34

    64,87

    60,83

    66,28

    Indice

    100

    95

    89

    97

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (213)

    Nel periodo in esame le esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuite del 52 %.

    (214)

    Tra il 2018 e il 2020 l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha mostrato tendenze pressoché simili all’andamento dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Il volume delle vendite e delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito durante la prima parte del periodo in esame, che è stata la più colpita dalla pandemia di COVID-19. Il volume delle vendite all’esportazione, in termini relativi, è tuttavia diminuito meno delle vendite sul mercato dell’Unione. Inoltre l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha iniziato a mostrare chiari segnali di ripresa non appena le restrizioni legate alla COVID-19 sono state revocate e i volumi delle vendite all’esportazione sono più che raddoppiati tra il 2020 e il 2021. Inoltre per tutto il periodo in esame i prezzi all’esportazione dell’industria dell’Unione sono stati notevolmente più elevati del prezzo di vendita sul mercato dell’Unione e costantemente al di sopra del costo di produzione, tranne nel 2020, l’anno colpito in modo più significativo dalla pandemia di COVID-19 che copre anche metà del periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha concluso che la temporanea diminuzione registrata nell’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio in quanto il livello dei prezzi all’esportazione era tale da consentire all’industria dell’Unione di conseguire profitti sulla maggior parte delle vendite all’esportazione.

    5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (215)

    Dall’inizio del periodo in esame, nel 2018, i prezzi all’esportazione cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione. Dall’inchiesta è emerso un margine di undercutting medio ponderato pari al 13,1 %. La crescente presenza sul mercato a prezzi molto bassi è andata a scapito dell’industria dell’Unione, che è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita durante il periodo in esame per mantenere almeno una quantità limitata di vendite sul mercato durante e dopo la pandemia di COVID-19. Ciò ha comportato un andamento negativo della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (216)

    La Commissione ha distinto gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e li ha esaminati. Gli effetti della pandemia di COVID-19, con il conseguente calo del consumo di fusti a livello di Unione e globale, hanno inciso negativamente sugli andamenti dell’industria dell’Unione, ma sono stati considerati un fattore temporaneo con un impatto limitato. La situazione dell’industria dell’Unione era già peggiorata prima della pandemia di COVID-19 e ha continuato a peggiorare fino alla fine del periodo in esame.

    (217)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

    6.   LIVELLO DELLE MISURE

    (218)

    Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

    6.1.   Margine di pregiudizio

    (219)

    Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

    (220)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha considerato i seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

    (221)

    Nelle risposte al questionario i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno proposto di fissare il profitto di riferimento tra il 12 % e il 20 % poiché, a loro avviso, questo è il livello necessario per finanziare gli investimenti necessari in processi e prodotti e per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione. L’industria ha inoltre dimostrato che negli anni in cui le condizioni di concorrenza erano normali la sua redditività media era pari al 15 %.

    (222)

    Alla luce di tali elementi di prova, la Commissione ha deciso in via provvisoria di utilizzare il margine di profitto del 12 %, che si attesta al limite inferiore dell’intervallo di cui al considerando precedente, adottando quindi un approccio molto prudente.

    (223)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito in via provvisoria al 12 % a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater.

    (224)

    Per quanto riguarda il livello degli investimenti, di ricerca e sviluppo (R&S) e dell’innovazione durante il periodo in esame, la Commissione ha verificato le informazioni fornite e ha concluso che la differenza nelle spese per investimenti, per ricerca e sviluppo (R&S) e per l’innovazione in normali condizioni di concorrenza indicata dall’industria dell’UE e verificata dalla Commissione era già inclusa nel profitto di riferimento del 12 %.

    (225)

    Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole per unità del prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento menzionato in precedenza (cfr. il considerando 223) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta in base ai singoli tipi di prodotto.

    (226)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di margine del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione del paese interessato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione.

    (227)

    Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.

    Paese

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Repubblica popolare cinese

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    52,9  %

    Altre società che hanno collaborato

    72,1  %

    56,3  %

    Tutte le altre società

    91,0  %

    112,0  %

    6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

    (228)

    In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    Repubblica popolare cinese

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    Altre società che hanno collaborato

    56,3  %

    Tutte le altre società

    91,0  %

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (229)

    Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (230)

    Nell’Unione vi sono otto società che producono fusti, impiegano direttamente oltre 400 lavoratori (nel 2018 erano più di 800) e hanno sede in Austria, Cechia, Germania, Italia e Spagna.

    (231)

    L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere la propria quota di mercato, di aumentare l’utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi fino a livelli sostenibili e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.

    (232)

    La mancata istituzione di misure comporterebbe probabilmente un ulteriore deterioramento della redditività già negativa, oltre a poter condurre a licenziamenti e alla chiusura di impianti di produzione, mettendo così a rischio la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

    (233)

    La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

    (234)

    Un importatore indipendente, che rappresentava l’1,6 % del volume delle importazioni cinesi, ha presentato un modulo di campionamento e ha risposto al questionario. Il profitto medio dell’importatore che ha collaborato, durante il periodo dell’inchiesta, è stato pari al 16 %.

    (235)

    L’importatore era contrario all’istituzione di misure. Ha affermato che, dato l’aumento dei prezzi dell’acciaio inossidabile e del trasporto marittimo, l’istituzione di misure avrebbe avuto un ulteriore effetto negativo sulla sua redditività provocando la liquidazione della società. La società ha inoltre sottolineato di aver effettuato negli anni passati notevoli investimenti in R&S, attingendo alle proprie risorse per conseguire una nuova proprietà intellettuale, come anche investimenti per sviluppare nuove soluzioni per la produzione di fusti che potrebbero andare a vantaggio degli utilizzatori dell’Unione e che l’istituzione di misure avrebbe potuto porre fine a questo progetto.

    (236)

    La Commissione ha concluso che verosimilmente l’importatore avrebbe potuto trasferire parte del dazio antidumping sugli utilizzatori finali. Il buon livello di profitto dell’importatore riduce inoltre l’incidenza del dazio sulla sua redditività. Tutto considerato, la collaborazione molto limitata di un solo importatore alla presente inchiesta induce a ritenere che gli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori non sarebbero molto elevati e non sarebbero pertanto superiori all’effetto positivo delle misure sui produttori dell’Unione.

    (237)

    Gli operatori commerciali/prestatori di servizi che si occupano della personalizzazione e dell’adattamento dei fusti alle esigenze dei clienti saranno in grado di proseguire la propria attività, basando la concorrenza sui meriti e non sulle importazioni oggetto di dumping.

    7.3.   Interesse degli utilizzatori

    (238)

    All’apertura dell’inchiesta due utilizzatori, Appie e Carlsberg, si sono manifestati, ma nelle loro risposte al questionario hanno fornito solo informazioni limitate. Un altro utilizzatore, AB InBev, si è registrato come parte interessata e ha presentato osservazioni, ma non ha risposto al questionario. Questi utilizzatori rappresentano birrifici o gruppi di birrifici.

    (239)

    In una fase successiva, come spiegato nella sezione 4.3.1, la Commissione ha nuovamente contattato i principali utilizzatori chiedendo dati sui loro fornitori e sui volumi di acquisto. Tre utilizzatori (AB InBev, Asahi e Molson Coors) hanno comunicato alcuni dati, ma non hanno fornito il resoconto fondamentale richiesto nel questionario.

    (240)

    Nella sua comunicazione iniziale AB InBev si è opposta all’istituzione di misure affermando che:

    i dazi avrebbero comportato un aumento del costo dei fusti provocando effetti negativi sul settore alberghiero, della ristorazione e del catering, già sottoposto a significativa pressione a causa della pandemia di COVID-19;

    l’industria dell’Unione non dispone di capacità sufficienti per soddisfare l’intera domanda di fusti nell’Unione.

    (241)

    Per quanto riguarda la prima argomentazione, dalle informazioni raccolte durante il periodo dell’inchiesta è emerso che il settore alberghiero, della ristorazione e del catering non acquista fusti dai produttori di birra, ma si limita ad acquistarne il contenuto (ossia la birra). I pub e i bar pagano per i fusti un deposito che è rimborsato quando i fusti sono restituiti vuoti ai produttori di birra. Si prevede pertanto che l’incidenza del costo dei fusti sulla redditività del settore alberghiero, della ristorazione e del catering sarà limitato.

    (242)

    Per quanto riguarda la seconda argomentazione, l’industria dell’Unione sembra disporre di una capacità inutilizzata sufficiente. Al suo massimo, nel 2018, il consumo dell’Unione ammontava a circa 3,2 milioni di fusti, mentre la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione raggiunge quasi i 6,8 milioni di fusti. Anche considerando le vendite all’esportazione, l’industria dell’Unione dispone ancora di una capacità inutilizzata di quasi 2 milioni di fusti.

    (243)

    Considerata la lunga durata (in genere 30 anni) dei fusti e la loro natura riutilizzabile, l’incidenza del loro costo sull’industria delle bevande è minima.

    (244)

    La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che gli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori dovrebbero essere limitati e non dovrebbero superare l’effetto positivo delle misure sui produttori dell’Unione.

    7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

    (245)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.

    8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (246)

    Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

    (247)

    È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (248)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    Repubblica popolare cinese

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    Altre società che hanno collaborato

    56,3  %

    Tutte le altre società

    91,0  %

    (249)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (250)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (251)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (252)

    Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la conseguente applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.

    (253)

    Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    (254)

    Le statistiche relative ai fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile sono spesso espresse in numero di unità. Tale unità statistica supplementare non esiste però per i fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (53). È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di unità. Le unità dovrebbero essere indicate per i codici TARIC 7310100010 e 7310299010, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    9.   REGISTRAZIONE

    (255)

    Come indicato al considerando 3, la Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

    10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

    (256)

    Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

    (257)

    Ningbo Major e Penglai Jinfu hanno presentato osservazioni congiuntamente sul periodo di comunicazione preventiva, in cui chiedevano alla Commissione di non applicare le misure provvisorie. Hanno evidenziato che, in base alle loro conoscenze, i prezzi indicativi di alcuni tipi di prodotto non riflettevano i prezzi indicativi previsti. Hanno inoltre affermato che alcuni tipi di prodotto non facevano parte del calcolo del margine di pregiudizio e che il titolo di una tabella di divulgazione non era corretto.

    (258)

    La Commissione ha esaminato in dettaglio le osservazioni e ha ritenuto che nessuna riguardasse l’accuratezza dei calcoli, quindi le prenderà in considerazione insieme a tutte le altre osservazioni dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.

    (259)

    Per quanto riguarda le unità di misura impiegate nella tabella di divulgazione, come hanno giustamente osservato i produttori, si tratta di pezzi e non di tonnellate. Inoltre alcuni tipi di prodotto non erano inclusi nel calcolo del margine di pregiudizio perché l’industria dell’Unione non ha prodotto i tipi corrispondenti di prodotto e quindi non erano pertinenti per il calcolo del margine di underselling.

    11.   DISPOSIZIONI FINALI

    (260)

    Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

    (261)

    Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    Codici addizionali TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    A024

     

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    A030

     

    Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

    56,3  %

     

     

    Tutte le altre società

    91,0  %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    5.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo pertinente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU C 195 del 13.5.2022, pag. 24.

    (3)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2602.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire sulle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni commerciali all’interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti oggetto dell’inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239; considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130 e 133.

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

    (12)  2Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf (non disponibile in IT).

    (13)  European Union Chamber of Commerce in China, Overcapacity in China: an impediment to the Party’s reform agenda, disponibile all’indirizzo: https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china (consultato il 16 novembre 2022).

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).

    (15)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

    (16)  Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

    (17)  Disponibile agli indirizzi: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm; https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e, e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consultato il 28 ottobre 2022).

    (18)  Disponibile all’indirizzo http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consultato il 28 ottobre 2022).

    (19)  Come nel caso dell’acquisizione della quota di maggioranza da parte del gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consultato il 28 ottobre 2022).

    (20)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 16 novembre 2022).

    (21)  Cfr. la sezione IV, sottosezione 3, del piano, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (ultimo accesso il 16 novembre 2022).

    (22)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria siderurgica, Introduzione.

    (23)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 7 settembre 2022).

    (24)  Cfr. il sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 7 settembre 2022).

    (25)  Il gruppo Shandong Gold trasmette, insegna e attua lo spirito del 20o Congresso nazionale del Partito comunista cinese (testo originale in cinese), articolo di stampa disponibile sul sito internet di China Gold News: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 17 novembre 2022).

    (26)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

    (27)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 28 ottobre 2022).

    (28)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del piano.

    (29)  Le disposizioni di questa sezione sono molto dettagliate e fissano obiettivi rigorosi per il futuro: «Nel caso delle imprese siderurgiche che intendono trasferire l’attività o procedere a ristrutturazione in luoghi diversi, i governi locali in cui si insediano e da cui si trasferiscono dovrebbero rafforzare la comunicazione e il coordinamento e trasferire i pertinenti indicatori di consumo energetico e di consumo di carbone mediante il mercato dei diritti di uso dell’energia per conseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti e garantire un avanzamento regolare e ordinato del progetto. Costruire sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, ecc., e migliorare le dimensioni, l’intensificazione, la specializzazione e il primato del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang City sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate; inoltre un centro di produzione con una capacità di 8,5 milioni di tonnellate di acciaio speciale di alta qualità sarà creato presso la base di Anyang di Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd.; fornire sostegno a Henan Jiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. per la costruzione di una base di produzione per barre e fili d’acciaio speciali e di altissima qualità e di un centro di trasformazione regionale; fornire sostegno ad Angang Group Xinyang Iron and Steel Co., Ltd., Minyuan Iron and Steel Group Co., Ltd., e Henan Angang Zhoukou Iron and Steel Co., Ltd. per la costruzione di complessi regionali siderurgici.»

    (30)  Cfr. rispettivamente i punti 2, 8 e 16 del piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo dei cluster nella catena dell’industria dell’acciaio 2020-2022.

    (31)  Guiding Catalogue for Industry Restructuring (2019 Version), approvato con decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29 del 27 agosto 2019; disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf ( consultato il 28 ottobre 2022).

    (32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

    (33)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (34)  bvdinfo.com.

    (35)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction.

    (36)  Il codice NACE è la nomenclatura europea standard delle attività economiche produttive. Le ricerche si sono concentrate sui codici seguenti: 2591 (fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi), 2592 (fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo), 2599 (fabbricazione di altri prodotti in metallo), 2829 (fabbricazione di altre macchine di impiego generale), 2893 (fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco).

    (37)  Banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

    (38)  https://www.mococa.com.

    (39)  https://ilostat.ilo.org/.

    (40)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

    (41)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

    (42)  https://ilostat.ilo.org/data/data-catalogue/.

    (43)  Debitamente adeguato per tenere conto del tempo non lavorato previsto dalla legge, come le ferie e le festività nazionali.

    (44)  https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee;

    https://ccbc.org.br/en/publicacoes/artigos-ccbc-en/how-much-do-your-employees-in-brazil-really-cost/; https://bpc-partners.com/inss-brazilian-salaries-benefits/.

    (45)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

    (46)  https://www.edp.com.br/tarifas-vigentes/.

    (47)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico.

    (48)  Le ore di punta e le ore non di punta e i vari costi aggiuntivi applicabili durante il periodo.

    (49)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico/informativo-gestao-setor-eletrico-ano-2021.pdf/view.

    (50)  Poiché l’unica unità di misura disponibile nelle banche dati Comext e Surveillance della Commissione si riferisce al peso, quando i dati provenivano da tali banche dati la conversione dei quantitativi da tonnellate/kg in unità (numero di fusti) durante l’indagine è stata effettuata con la formula 1 fusto = 10 kg, che è la formula di conversione utilizzata anche nella denuncia. Un’ulteriore analisi della Commissione ha confermato che 10 kg corrispondono all’incirca al peso medio di un fusto sul mercato.

    (51)  Il valore massimo per l’anno 2 018 differisce dal valore rilevato nella nota al fascicolo del 2 settembre 2022, a causa di un errore materiale riscontrato nell’aggregazione dei dati forniti dalle autorità doganali che è stato successivamente corretto.

    (52)  Il prezzo franco fabbrica comprende i costi legati al trasporto e i dazi all’importazione applicabili sul mercato statunitense.

    (53)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).


    ALLEGATO

    Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

    Paese

    Nome

    Codici addizionali TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Kingyip - Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd.

    A031

     

    Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd.

    A032

     

    Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd.

    A033

     

    Yantai Toptech Ltd.

    A034


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