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Document 32022R1299

Regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1709

GU L 197 del 26.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1299/oj

26.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1299 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2022

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce modifiche dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i controlli sulla gestione delle posizioni.

(2)

Conformemente a tali modifiche dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE, le sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci devono aver predisposto e applicare controlli efficaci sulla gestione delle posizioni per prevenire e affrontare negoziazioni anormali, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento e garantire l’efficienza dei mercati.

(3)

Controlli efficaci sulla gestione delle posizioni comprendono, ad esempio, disposizioni giuridiche per ottenere e utilizzare i dati dei detentori di posizioni finali e delle imprese madri, nonché modalità tecniche quali relazioni e metriche per costruire, ad esempio, un quadro di controllo delle posizioni. Di conseguenza i controlli efficaci sulla gestione delle posizioni dovrebbero essere strettamente interconnessi con il controllo continuativo da parte della sede di negoziazione e basarsi su di esso.

(4)

Al fine di garantire che il processo di determinazione del prezzo non sia indebitamente influenzato dall’esistenza di una posizione e di individuare l’accumulo di concentrazioni di posizioni che potrebbe comportare distorsione dei prezzi, manipolazione del mercato o altre pratiche di negoziazione abusive, le sedi di negoziazione dovrebbero essere a conoscenza delle posizioni elevate che detentori di posizioni finali e imprese madri detengono in derivati su merci regolati fisicamente e dei motivi per cui le detengono. Poiché l’offerta effettiva della merce fisica sottostante è limitata, i derivati su merci regolati fisicamente sono più esposti a pratiche di negoziazione anormali, quali movimenti di squeezing e cornering del mercato, in cui le controparti sfruttano una posizione dominante per fissare a un livello artificiale il prezzo di un derivato su merci o della merce sottostante. Di conseguenza dovrebbero essere individuate le posizioni elevate sia in derivati su merci regolati fisicamente per definizione sia in derivati su merci che possono essere regolati fisicamente a scelta dell’acquirente o del venditore.

(5)

La determinazione di cosa costituisce una posizione elevata dovrebbe essere effettuata dalle sedi di negoziazione tenendo conto delle dimensioni e della composizione del mercato in questione. A tal fine le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire i criteri qualitativi o quantitativi utilizzati per individuare tali esposizioni elevate e dovrebbero disporre di procedure atte a individuare tutte le posizioni detenute da qualsiasi persona che superino tali livelli di rendicontabilità prestabiliti. Tra i criteri quantitativi e qualitativi potrebbero figurare, tra gli altri, l’entità del totale delle posizioni aperte nel derivato su merci, la quota della posizione del detentore, la volatilità dei mercati e le caratteristiche del mercato della merce sottostante. In caso di superamento di tali livelli, la sede di negoziazione dovrebbe cercare di comprendere la logica alla base dell’accumulo della posizione elevata in questione. A tal fine la sede di negoziazione dovrebbe valutare se sia necessario chiedere informazioni integrative al detentore di tale posizione elevata, considerando in particolare la frequenza con cui le posizioni detenute da tale persona superano i livelli di rendicontabilità e la misura in cui i livelli di rendicontabilità sono superati. Tali informazioni potrebbero comprendere, tra l’altro, le posizioni in prodotti correlati, il motivo economico della posizione aperta e l’attività in un mercato della merce sottostante correlato. Sulla scorta delle informazioni già disponibili o raccolte con la richiesta di informazioni, la sede di negoziazione dovrebbe intraprendere, ove necessario, le opportune azioni.

(6)

È importante che i livelli di rendicontabilità fissati restino adeguati ed efficaci per conseguire la finalità prevista e che l’autorità competente sia informata della metodologia utilizzata per la fissazione e l’aggiornamento di tali livelli di rendicontabilità.

(7)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi generali di controllo

Le sedi di negoziazione predispongono meccanismi di controllo continuativo delle posizioni che i detentori di posizioni finali e le imprese madri detengono in ciascun derivato su merci negoziato nella rispettiva sede di negoziazione.

Articolo 2

Livelli di rendicontabilità

1.   Nell’ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 3, del regolamento delegato 2022/1301 della Commissione (4) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento delegato 2022/1301 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per livello di rendicontabilità si intende il livello della posizione netta che un detentore di posizione finale o un’impresa madre detengono in un derivato su merci e che, se superato, può far scattare una richiesta di informazioni integrative da parte della sede di negoziazione conformemente al paragrafo 3.

3.   Quando una posizione netta che un detentore di posizione finale o un’impresa madre detengono in un derivato su merci di cui al paragrafo 1 supera il livello di rendicontabilità fissato per il mese di scadenza o per gli altri mesi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la sede di negoziazione, ove lo ritenga opportuno, acquisisce informazioni sulla natura e finalità della posizione detenuta in tale derivato su merci.

Nel valutare l’opportunità di acquisire informazioni, la sede di negoziazione tiene conto della frequenza con cui i livelli di rendicontabilità sono superati dallo stesso detentore della posizione finale o dalla stessa impresa madre, dell’entità del superamento e di altre informazioni pertinenti già disponibili.

Articolo 3

Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità

1.   Le sedi di negoziazione valutano, con cadenza annuale, l’adeguatezza e l’efficacia dei livelli di rendicontabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   La sede di negoziazione comunica alla propria autorità competente la metodologia utilizzata per fissare i livelli di rendicontabilità di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

3.   La sede di negoziazione informa con cadenza annuale la propria autorità competente del numero di casi in cui i livelli di rendicontabilità sono stati superati, delle eventuali richieste di informazioni integrative formulate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e delle eventuali azioni intraprese a norma dell’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, xx.xx.2022, pag. 10).


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