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Document 32022D1014

Decisione (UE) 2022/1014 del Consiglio del 17 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo

ST/9539/2022/INIT

GU L 170 del 28.6.2022, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1014/oj

28.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/68


DECISIONE (UE) 2022/1014 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall’altra, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione.

(2)

Sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un pertinente questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito dati personali a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3)

Il Regno Unito era inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis«Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI del Consiglio (4).

(4)

Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni.

(5)

L’articolo 527 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) dello stesso è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.

(6)

Con lettera del 23 luglio 2021 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente al capo 0, articolo 22, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto a essere valutato per lo scambio, con gli Stati membri, dei dati relativi ai profili DNA e dei dati dattiloscopici.

(7)

Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha inviato al Regno Unito questionari riguardanti lo scambio automatico di profili DNA e di dati dattiloscopici. L’8 novembre 2021 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte a tali questionari. L’11 novembre 2021 tali risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione e presentate al gruppo di lavoro del Consiglio «Scambio di informazioni in ambito GAI» e al gruppo di lavoro del Consiglio «Regno Unito».

(8)

Il 9 novembre 2021, in linea con il capo 4 dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio ha deciso che non era necessaria alcuna esperienza pilota per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici.

(9)

Il 24 e 25 novembre 2021 il Regno Unito è stato sottoposto a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici. La relazione di valutazione riguardante i profili DNA ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione del raffronto automatizzato dei profili DNA e del relativo flusso di informazioni potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico. La relazione di valutazione riguardante i dati dattiloscopici ha concluso che, in base all’esito della valutazione ex ante, l’attuazione dell’applicazione automatizzata dei dati dattiloscopici e del relativo flusso di informazioni automatizzato per tali dati potrebbe essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico.

(10)

A norma del capo 4, articolo 5, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le relazioni di valutazione che sintetizzano i risultati dei questionari e della visita di valutazione sono state presentate al Consiglio il 17 marzo 2022.

(11)

Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all’articolo 539 e all’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione dovrebbe, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’Unione dovrebbe notificare al Regno Unito tale posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. In tali circostanze è opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione di tale data.

(12)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(13)

La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da esprimere a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è definita nella dichiarazione unilaterale dell’Unione acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è notificata al Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

(2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE ADOTTATA DALL'UNIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 540, PARAGRAFO 2, IN SEDE DI COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, RIGUARDANTE LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE GLI STATI MEMBRI POSSONO TRASMETTERE AL REGNO UNITO I DATI PERSONALI RIGUARDANTI I PROFILI DNA E I DATI DATTILOSCOPICI DI CUI AGLI ARTICOLI 530, 531, 534 E 536 DI TALE ACCORDO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e ai dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dal 30 giugno 2022.


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