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Document 32022R1011

    Regolamento delegato (UE) 2022/1011 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1377

    GU L 170 del 28.6.2022, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1011/oj

    28.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 170/22


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1011 DELLA COMMISSIONE

    del 10 marzo 2022

    che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 9, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La determinazione dei valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti ai fini delle grandi esposizioni dovrebbe differire dal metodo di calcolo del valore dell’esposizione utilizzato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto il default dello strumento sottostante potrebbe portare a un profitto anziché a una perdita. Il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe pertanto dipendere dalla perdita (ossia dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulterebbe dal potenziale default dello strumento sottostante. Nell’ambito del regime delle grandi esposizioni di cui alla parte 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione gli enti possono compensare posizioni positive e negative negli stessi strumenti finanziari o, a determinate condizioni, in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente. L’esposizione netta complessiva verso un singolo cliente è presa in considerazione solo se positiva. Analogamente, anche l’esposizione netta complessiva verso un determinato cliente, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovrebbe essere presa in considerazione solo se positiva. Al fine di evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta derivante da tali posizioni dovrebbe essere azzerato.

    (2)

    Per garantire che il rischio di default sia adeguatamente rilevato, il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, indipendentemente dall’attribuzione al portafoglio di negoziazione o all’esterno di tale portafoglio, dovrebbe pertanto dipendere dalle variazioni dei prezzi delle opzioni che risulterebbero dal default del rispettivo strumento sottostante, ad esempio il valore di mercato dell’opzione per le opzioni call e la differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike per le opzioni put.

    (3)

    Obiettivo dei derivati su crediti è trasferire il rischio di credito relativo ai mutuatari senza trasferire le attività stesse. Per determinare il valore dell’esposizione indiretta dello strumento sottostante, è opportuno prendere in considerazione il ruolo svolto dagli enti in qualità di venditori di protezione o acquirenti di protezione e il tipo di derivato su crediti da essi sottoscritto. L’esposizione indiretta dovrebbe pertanto essere pari al valore di mercato del contratto derivato su crediti, cui dovrebbe essere applicato un adeguamento corrispondente all’importo che si deve ricevere o che si prevede di ricevere dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante.

    (4)

    Per altri tipi di contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte, al fine di garantire che sia accuratamente rilevato il rischio di default gli enti dovrebbero scomporre tali contratti derivati in singole componenti di operazioni. Solo le componenti con rischio di default, laddove gli enti abbiano un rischio di perdita in caso di default, dovrebbero essere rilevanti per il calcolo del valore dell’esposizione indiretta derivante da tali contratti derivati. Tuttavia, qualora non siano in grado di applicare tale metodologia e intendano comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero essere autorizzati a determinare il valore dell’esposizione indiretta degli strumenti sottostanti come la perdita massima che potrebbero subire in seguito al default dell’emittente del sottostante cui si riferisce il derivato.

    (5)

    I derivati possono essere stipulati su strumenti aventi più nomi di riferimento come sottostante. Per i derivati multi-sottostante per i quali un ente può tenere conto dei nomi di riferimento sottostanti e al fine di garantire il ricorso al metodo più accurato, il valore dell’esposizione indiretta dovrebbe essere calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti nello strumento multi-sottostante. Per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione (2) per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto. Nei casi in cui gli enti non siano in grado di applicare il metodo look-through o qualora un metodo look-through per un derivato con più nomi di riferimento sia indebitamente oneroso per loro e si intenda comunque assicurare un trattamento prudente, gli enti dovrebbero calcolare il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti in questione. Analogamente, per assicurare la coerenza con il quadro relativo alle grandi esposizioni applicabile alle operazioni in cui vi è un’esposizione ad attività sottostanti, dovrebbe applicarsi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione per assegnare l’esposizione a un cliente distinto o al cliente ignoto. In tutti i casi in cui gli strumenti sottostanti sono assegnati al cliente ignoto, per evitare il rischio che valori negativi di esposizioni indirette siano compensati mediante valori positivi di esposizioni indirette, gli enti dovrebbero azzerare i valori negativi delle esposizioni indirette.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (7)

    L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti

    1.   Gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai contratti derivati su crediti, laddove i contratti derivati non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente, conformemente alla metodologia di cui agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, quando gli strumenti sottostanti fanno parte di un indice di debito o azionario, di un credit default swap index o di un organismo di investimento collettivo, oppure quando i contratti derivati hanno più nomi di riferimento come sottostante, gli enti calcolano i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti dai contratti derivati di cui al paragrafo 1 e il contributo di tale esposizione all’esposizione verso il cliente conformemente alla metodologia di cui all’articolo 6.

    3.   Qualora i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 siano assegnati al portafoglio di negoziazione, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, gli enti includono detti valori di esposizione nelle esposizioni verso tale cliente appartenenti al portafoglio di negoziazione. Dopo l’aggregazione, le esposizioni nette negative verso il cliente sono azzerate.

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 sono assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione e se, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, le esposizioni indirette hanno un valore negativo, gli enti azzerano tali valori di esposizione prima di conteggiarli nelle esposizioni verso tale cliente.

    Articolo 2

    Assegnazione delle esposizioni indirette alle categorie di contratti derivati

    Gli enti assegnano le esposizioni indirette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a una delle categorie di contratti derivati seguenti:

    a)

    opzioni su strumenti di debito e di capitale;

    b)

    contratti derivati su crediti;

    c)

    tutti gli altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 aventi come attività sottostante uno strumento di debito o di capitale e che non sono inclusi nelle categorie di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

    Articolo 3

    Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale

    1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta per le opzioni di cui all’articolo 2, lettera a), sommando il valore di mercato corrente dell’opzione e l’importo dovuto alla controparte dell’opzione a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.

    2.   Per le opzioni call, il valore dell’esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell’opzione. Per una posizione lunga in un’opzione call, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione corta in un’opzione call il valore dell’esposizione indiretta è negativo.

    3.   Per le opzioni put, il valore dell’esposizione indiretta è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike. Per una posizione corta in un’opzione put, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione lunga in un’opzione put il valore dell’esposizione indiretta è negativo.

    4.   In deroga al paragrafo 3, per le opzioni put il cui prezzo strike non è disponibile alla data dell’operazione ma lo sarà in una fase successiva, gli enti utilizzano il prezzo strike atteso modellizzato che è impiegato per il calcolo del valore equo (fair value) dell’opzione.

    5.   Se il valore di mercato dell’opzione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo dell’opzione a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurata l’opzione a norma della disciplina contabile applicabile.

    Articolo 4

    Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti

    1.   Il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati su crediti di cui all’articolo 2, lettera b), è pari alla somma del valore di mercato corrente del contratto derivato su crediti e dell’importo dovuto alla controparte del contratto derivato su crediti a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità.

    2.   Se il valore di mercato del derivato su crediti non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo del derivato su crediti a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo del derivato su crediti a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un contratto derivato su crediti a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurato il contratto derivato su crediti a norma della disciplina contabile applicabile.

    Articolo 5

    Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

    1.   Nel calcolare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da altri contratti derivati di cui all’articolo 2, lettera c), compresi swap, contratti a termine di tipo future o contratti a termine di tipo forward, gli enti scompongono le operazioni con componenti multiple in singole componenti di operazioni.

    2.   Per le componenti delle operazioni di cui al paragrafo 1 che comportano un rischio di default dell’emittente dello strumento sottostante, gli enti calcolano il valore della loro esposizione indiretta come se si trattasse di posizioni in tali componenti.

    3.   L’ente che non sia in grado di applicare il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 determina il valore dell’esposizione indiretta verso l’emittente degli strumenti sottostanti come la perdita massima che esso stesso subirebbe in seguito al potenziale default dell’emittente degli strumenti sottostanti cui si riferisce il contratto derivato.

    Articolo 6

    Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante

    1.   Nel determinare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati stipulati su indici di debito o azionari, credit default swap index o organismi di investimento collettivo, o aventi più nomi di riferimento come sottostante, gli enti tengono conto di tutti i singoli strumenti sottostanti e calcolano i valori delle esposizioni indirette come la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti. Gli enti assegnano ciascun valore dell’esposizione indiretta a un cliente identificato, a un cliente distinto o al cliente ignoto a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.

    2.   L’ente che non sia in grado di tenere conto di ogni singolo strumento sottostante del contratto derivato conformemente al paragrafo 1 o al quale ciò risulti indebitamente oneroso:

    a)

    tiene conto dei singoli strumenti sottostanti che è in grado di considerare o per i quali il look-through non sia indebitamente oneroso e calcola il valore dell’esposizione indiretta conformemente al paragrafo 1;

    b)

    per gli strumenti sottostanti di cui non è in grado di tenere conto o per i quali il look-through sia indebitamente oneroso, calcola il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti.

    Il valore dell’esposizione indiretta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è assegnato all’operazione su derivati in quanto cliente distinto o al cliente ignoto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se i valori delle esposizioni indirette devono essere assegnati al cliente ignoto conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione e se i valori delle esposizioni indirette sono negativi, l’ente azzera detti valori delle esposizioni indirette prima di conteggiarli nelle esposizioni verso il cliente ignoto.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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