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Document 32021R2239

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione del 15 dicembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

C/2021/9226

GU L 450 del 16.12.2021, p. 59–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2239/oj

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 450/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2239 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 21 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate torri eoliche in acciaio («torri eoliche in acciaio» o «prodotto oggetto dell'inchiesta») originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «Cina» o «la RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 9 settembre 2020 dalla European Wind Tower Association («il denunciante» o «EWTA»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di torri eoliche in acciaio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Parti interessate e osservazioni sull'apertura dell'inchiesta

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi e gli utilizzatori/importatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a parteciparvi.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto audizioni con tre utilizzatori nel marzo 2021.

(5)

Nelle sue osservazioni sull'apertura, l'organizzazione di settore cinese Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha affermato che il denunciante non ha fornito una sintesi significativa delle informazioni riservate utilizzate nella denuncia, in particolare per quanto riguarda gli allegati da 2.1 a 2.4 della denuncia. Secondo la CCCME, l'uso eccessivo di dati riservati ha impedito alla parte di comprendere la situazione nel periodo dell'inchiesta. La parte ha ribadito tali affermazioni nelle sue osservazioni e nell'audizione successiva alla fase provvisoria.

(6)

La Commissione ha rilevato che nei rispettivi allegati il denunciante ha contrassegnato come riservate solo informazioni specifiche delle società, quali fatturato, profitti, volumi di produzione e vendita di ciascuna delle società che hanno fornito i propri dati per la preparazione della denuncia. Le cifre aggregate di ciascun indicatore sono state presentate nella versione consultabile della denuncia. Contrariamente a quanto affermato dalla CCCME, le informazioni contenute nella versione consultabile della denuncia erano quindi sufficienti per consentire alla CCCME di presentare osservazioni dettagliate sul calcolo del margine di pregiudizio nella denuncia. La stessa EWTA ha comunicato inoltre, in risposta alle osservazioni della CCCME, che era contrario all'interesse dei produttori dell'Unione fornire informazioni dettagliate circa i rispettivi risultati individuali, anche indicizzati, durante il periodo in esame (3). La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

1.3.   Campionamento

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell'Unione dichiarati dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'analisi preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione, ubicati in due diversi Stati membri, che rappresentavano all'incirca il 38 % dei volumi stimati della produzione e delle vendite nell'Unione del prodotto simile nella fase di apertura. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Nessuna parte ha presentato osservazioni.

(9)

Il campione provvisorio composto da tre produttori dell'Unione è stato quindi considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione ed è stato confermato come campione definitivo.

(10)

La CCCME e l'associazione per l'energia eolica in Europa «WindEurope» hanno contestato la rappresentatività dei denuncianti ben oltre la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in merito al campione di produttori dell'Unione. Le osservazioni presentate da entrambe le parti non potevano modificare la decisione sul campione di produttori dell'Unione e sono state respinte.

1.3.2.   Campionamento degli importatori

(11)

All'atto dell'apertura, una parte che si presentava come importatore indipendente ha fornito le informazioni specificate nell'avviso di apertura e ha acconsentito ad essere inclusa nel campione. Tale parte si è rivelata appartenente a un gruppo i cui principali interessi sono equivalenti a quelli di un utilizzatore di torri eoliche in acciaio. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. Non sono state presentate osservazioni in merito a tale decisione.

1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Cina

(12)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti nella RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Sette produttori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Solo sei di loro hanno esportato torri eoliche in acciaio nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il tempo disponibile. Il campione provvisorio era costituito dalle società Chengxi Shipyard Co., Ltd. («Chengxi Shipyard»), CS WIND China Co., Ltd. («CS Wind») e Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd. («Suzhou Titan»). In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(14)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha presentato osservazioni sulla selezione del campione provvisorio. La società Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd. («Penglai Dajin») ha chiesto di essere inclusa nel campione e ha affermato che il campione provvisorio non era rappresentativo per diversi motivi. In primo luogo, tale società ha sostenuto che il campione non era rappresentativo sul piano geografico, poiché tutte le società incluse nel campione erano ubicate nella provincia di Jiangsu. In secondo luogo, Penglai Dajin ha rilevato che una delle società incluse nel campione è un'impresa di proprietà dello Stato e un'altra è una controllata di una società estera. In terzo luogo, Penglai Dajin ha affermato di poter essere adeguatamente esaminata entro il periodo di tempo disponibile, diversamente da alcuni produttori esportatori inclusi nel campione con una struttura di gruppo complessa. Penglai Dajin ha indicato infine che due dei produttori esportatori inclusi nel campione non erano rappresentativi della produzione in questione, poiché producevano solo torri in acciaio di grande diametro.

(15)

La Commissione ha osservato che, in linea con le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione provvisorio comprendeva società con il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Penglai Dajin inoltre non ha addotto motivazioni convincenti sul motivo per cui dovesse sostituire uno dei produttori esportatori inclusi nel campione in via provvisoria. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di Penglai Dajin e ha confermato il campione.

(16)

Poco tempo dopo, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, la società CS Wind, ha revocato la sua collaborazione. La Commissione ha preso atto di tale decisione e ha informato la società della sua intenzione di determinare eventuali potenziali dazi antidumping nei suoi confronti a norma delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato della situazione la missione della Repubblica popolare cinese.

(17)

In seguito la Commissione ha integrato il campione di produttori esportatori con l'aggiunta della società Penglai Dajin, che era la successiva in termini di volume delle esportazioni tra le società che hanno collaborato e poteva essere adeguatamente esaminata entro il periodo di tempo disponibile.

1.4.   Esame individuale

(18)

Quattro produttori esportatori della RPC che avevano riconsegnato il modulo di campionamento inizialmente avevano chiesto l'esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il giorno dell'apertura la Commissione ha reso disponibili online i questionari (4). Nell'annunciare il campione, la Commissione ha informato i produttori esportatori non inclusi nel campione in merito al fatto che essi erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Nessuna delle società tuttavia ha risposto al questionario. Non è stato pertanto concesso alcun esame individuale.

1.5.   Risposte ai questionari

(19)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(20)

Il giorno dell'apertura la Commissione ha reso disponibili online (5) questionari per i produttori, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell'Unione. Alle parti interessate è stato reso noto dove trovare i questionari nell'avviso di apertura e il momento in cui la Commissione ha annunciato il campione o la sua decisione di non effettuare il campionamento.

(21)

Hanno risposto al questionario tre produttori esportatori inclusi nel campione, tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e due utilizzatori. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. La Commissione ha successivamente informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda potenziali conclusioni in merito all'esistenza di distorsioni significative.

(22)

In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni inviate dalle parti in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6).

(23)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. A tale proposito la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

 

Produttori dell'Unione e relativa associazione

GRI Renewable Industries S.L., Madrid, Spagna

Welcon A/S, Give, Danimarca

Windar Renovables S.L, Avilés, Spagna

EWTA, Bruxelles, Belgio

 

Utilizzatori

GE Wind Energy GmbH, Salzbergen, Germania («GE»)

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus N, Danimarca e società collegate («Vestas»)

 

Produttori esportatori della RPC

Chengxi Shipyard Co., Ltd., Jiangyin City e il produttore nazionale collegato CSSC Guangxi Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd., Qinzhou City

Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd., Penglai e il produttore nazionale collegato Liaoning Dajin Heavy Industry Corporation, Fuxin

Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd., Taicang City e i produttori nazionali collegati Baotou Titan Wind Power Energy Equipment Co., Ltd., Baotou Rare Earth High-tech Zone e Heze Titan New Energy Equipment Co.,Ltd., Heze City

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(24)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «il PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.7.   Mancata istituzione di misure provvisorie

(25)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l'istituzione di misure provvisorie era il 18 giugno 2021. Conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, il 21 maggio 2021 la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di non istituire misure provvisorie.

(26)

Il 18 giugno 2021 la Commissione ha confermato la sua decisione di non istituire misure provvisorie, dando alle parti interessate la possibilità di fornire informazioni aggiuntive e/o di essere ascoltate. La CCCME ha chiesto un'audizione e ha presentato osservazioni. Le osservazioni e le argomentazioni addotte nel corso dell'audizione e nella sua comunicazione sono opportunamente affrontate nelle rispettive sezioni del presente regolamento.

(27)

Non essendo state istituite misure antidumping provvisorie, non è stata effettuata alcuna registrazione delle importazioni.

1.8.   Fase successiva della procedura

(28)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze definitive. Nel conseguimento di tali risultanze definitive la Commissione ha considerato le osservazioni presentate dalle parti interessate.

(29)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(30)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Il 23 settembre 2021 si è tenuta un'audizione con l'EWTA. Il 27 settembre 2021 si sono tenute audizioni con la CCCME e Suzhou Titan.

(31)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni e nel corso dell'audizione summenzionata con i servizi della Commissione, la CCCME ha ribadito l'asserzione riassunta al considerando 5 secondo cui l'EWTA avrebbe fatto un uso eccessivo di informazioni riservate. Questo non riguarderebbe solo le informazioni fornite nella denuncia, ma anche le informazioni fornite alle parti interessate all'atto della divulgazione finale delle informazioni. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, la CCCME e Suzhou Titan hanno riscontrato in particolare che la comunicazione dei calcoli dell'underselling fornita ai produttori esportatori non era sufficientemente dettagliata per quanto concerne il calcolo del prezzo indicativo. Chengxi Shipyard ha presentato osservazioni analoghe dopo la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha riesaminato i dati divulgati e, benché per motivi di riservatezza non fosse possibile fornire i prezzi indicativi esatti dell'industria dell'Unione per tipo di prodotto, ha fornito il giorno stesso ai tre produttori esportatori inclusi nel campione informazioni supplementari sui calcoli di undercutting e underselling.

(32)

Nonostante quanto precede, la CCCME e Suzhou Titan hanno richiesto l'intervento del consigliere-auditore in considerazione di quanto segue: i) il fatto che a loro parere la Commissione dovrebbe verificare meglio certi dati dell'industria dell'Unione (aspetto trattato al considerando 307), ii) il fatto che vorrebbero conoscere l'opinione del consigliere-auditore in merito alla fonte utilizzata dalla Commissione per stabilire i prezzi all'importazione cinesi di torri eoliche in acciaio (aspetto trattato ai considerando 317 e 318), iii) le discrepanze riscontrate confrontando le tre comunicazioni presentate dal denunciante (aspetto trattato ai considerando 306 e 307), e iv) le notevoli differenze tra i margini di dumping e di pregiudizio (aspetto trattato ai considerando da 292 a 295). Il 14 ottobre 2021 si è tenuta un'audizione con il consigliere-auditore, durante la quale la Commissione ha chiarito tali aspetti. Il consigliere-auditore ha concluso che non sussistevano violazioni dei diritti di difesa.

(33)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, l'EWTA ha affermato che l'inchiesta presentava problemi procedurali che danneggiavano il diritto di difesa dei denuncianti e la capacità di valutare e trattare le comunicazioni di esportatori cinesi e utilizzatori. Secondo l'EWTA, nel corso dell'inchiesta gli esportatori cinesi e altre parti interessate avevano fatto un uso eccessivo di informazioni riservate, omettendo costantemente di fornire sintesi significative delle rispettive comunicazioni riservate. Questo avrebbe reso impossibile per i denuncianti effettuare valutazioni e presentare osservazioni significative su dati e asserzioni pertinenti, in violazione del diritto a un regolare processo.

(34)

La Commissione ha respinto l'argomentazione, poiché non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione ha rilevato inoltre che tutte le informazioni fornite in formato sensibile erano state comunque inserite nel fascicolo pubblico ogniqualvolta la loro divulgazione non avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi di riservatezza della parte che le presentava.

(35)

Le osservazioni formulate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

(36)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto sospendere le misure a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. I denuncianti e numerosi produttori dell'Unione si sono opposti alla sospensione delle misure. La Commissione ha confermato di aver ricevuto le informazioni fornite da queste parti e ha ricordato che, qualora dovesse ritenerlo opportuno, la Commissione può decidere di sospendere le misure laddove si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione e quando ciò sia conforme all'interesse dell'Unione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(37)

All'atto del riesame della descrizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura, e al fine di evitare malintesi per le autorità doganali nazionali, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare leggermente la descrizione del prodotto pubblicata nell'avviso di apertura. I cambiamenti introdotti non hanno richiesto una modifica dell'avviso, né hanno influito sulle parti interessate nel procedimento. I cambiamenti sono indicati in corsivo nel prosieguo.

(38)

Il prodotto in esame è costituito da determinate torri eoliche industriali in acciaio, anche coniche, e relative sezioni (7), anche assemblate, comprendenti o meno una sezione di fondazione integrata, anche unite alle navicelle o alle pale del rotore, che sono progettate per sostenere la navicella e le pale del rotore utilizzate in turbine eoliche con una capacità di produzione di energia elettrica — in applicazioni sulla terraferma o offshore — uguale o superiore a 1,00 megawatt («MW») e aventi un'altezza minima, misurata tra la base della torre e la base della navicella (ossia il punto in cui la cima della torre si unisce alla navicella), di 50 metri quando sono completamente assemblate, originarie della RPC, attualmente classificate con i codici NC ex 7308 20 00 (codice TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (codice TARIC 7308909811) e, se importate come parte di una turbina eolica, attualmente classificate con il codice NC ex 8502 31 00 (codici TARIC 8502310011 e 8502310085) («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(39)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(40)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(41)

Vestas ha chiesto l'esclusione delle torri eoliche in acciaio più grandi sulla base del fatto che l'industria dell'Unione dispone prevalentemente della capacità per torri più piccole (8).

(42)

Secondo la Commissione le motivazioni della richiesta erano infondate perché nel complesso l'industria dell'Unione dispone di capacità produttiva per torri eoliche in acciaio di tutte le dimensioni richieste, anche se non tutti i produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio fabbricano prodotti delle stesse dimensioni. La Commissione ha rilevato inoltre che tutte le torri eoliche in acciaio, a prescindere dalla loro dimensione o dal punto di importazione, condividono le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e in termini di impieghi finali e intercambiabilità. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

(43)

La CCCME ha affermato che, a causa della varietà nella definizione del prodotto, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione non si potevano considerare prodotti simili. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha chiesto di restringere la definizione del prodotto, a causa dell'esistenza nell'Unione di regolamenti e sovvenzioni differenziati per torri alte e basse e del previsto aumento dell'altezza delle torri eoliche in acciaio. La CCCME non ha fornito elementi di prova relativi a quali modelli di torri dovrebbero essere esclusi o alle caratteristiche tecniche delle torri che a suo parere dovrebbero essere escluse.

(44)

L'argomentazione di cui sopra è pertanto respinta. La Commissione ha osservato che è naturale che all'interno di un gruppo di prodotti siano presenti modelli o tipi diversi. Nel calcolo dell'undercutting, dell'underselling e del dumping si tiene pienamente conto della varietà del prodotto, e di eventuali differenze che ne derivano nel costo di produzione e nei prezzi, mediante il numero di controllo del prodotto («NCP»). Come indicato al punto 2.2, la Commissione ha rilevato che tutte le torri eoliche in acciaio condividono le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e in termini di impieghi finali e intercambiabilità, che sono i fattori pertinenti per la determinazione del prodotto in esame.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(45)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(46)

Al fine di raccogliere i dati necessari per la possibile applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni concernenti i materiali utilizzati per la fabbricazione di torri eoliche in acciaio. Cinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(47)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(48)

I produttori esportatori Chengxi Shipyard e Suzhou Titan, nonché l'organizzazione di settore CCCME, hanno presentato osservazioni sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nelle loro comunicazioni relative alla prima nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 1o dicembre 2020. Le stesse argomentazioni sono state ribadite nelle rispettive comunicazioni relative alla seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale dell'8 aprile 2021. Tali osservazioni sono debitamente esaminate al punto 3.2.1 del presente regolamento.

(49)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(50)

Il 1o dicembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») (9) in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato una serie di possibili paesi rappresentativi, segnatamente Messico, Sud Africa e Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dai due produttori esportatori inclusi nel campione Chengxi Shipyard (10) e Suzhou Titan (11), dalla CCCME (12) e dall'utilizzatore Vestas (13). Tali osservazioni sono state affrontate nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale e sono riassunte anche al punto 3.2.2 del presente regolamento.

(51)

L'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato alle parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») (14) le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale e che aveva individuato il Messico come paese rappresentativo più appropriato. La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le società Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. e Speco Wind Power, S.A. de C.V., produttori nel paese rappresentativo. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota da Chengxi Shipyard (15), Suzhou Titan (16) e CCCME (17). Tali osservazioni sono esaminate al punto 3.2.2 del presente regolamento.

3.2.   Valore normale

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(52)

In recenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC (18) - l'acciaio essendo il principale fattore produttivo per le torri eoliche - la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso inoltre nella presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(53)

In tali inchieste, la Commissione ha constatato la presenza di interventi pubblici sostanziali nella RPC, che falsano l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (19). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell'acciaio, ossia la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (20), ma il governo della RPC è anche nella posizione di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi grazie alla presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (21). La Commissione ha riscontrato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC comporta che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (22). La Commissione ha concluso inoltre che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (23). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (24), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto concerne l'accesso ai capitali per gli attori societari nella RPC (25).

(54)

La denuncia conteneva informazioni sulle distorsioni nel settore dell'acciaio, in particolare sul tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio e sul trattamento preferenziale riservato alle imprese operanti nell'industria siderurgica. La denuncia conteneva inoltre un ampio elenco di imprese di proprietà dello Stato produttrici di torri eoliche in acciaio, compresi i produttori cinesi di apparecchiature originali («OEM») seguenti: China Shipbuilding Industry Corporation, Dongfang Electric Corporation, Xinjiang Goldwind (non di proprietà dello Stato, ma con una partecipazione statale significativa), Shanghai Electric (quotata in borsa a Hong Kong e Shanghai e di proprietà dello Stato per il 63 %), Dalian Huarui Heavy Industry, Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd, Guodian United Power Technology Company Limited, XEMC Windpower (con una quota di maggioranza della provincia di Hunan e le quote restanti scambiate alla borsa di Shanghai), China Datang Corporation, e la società in stato di insolvenza Baoding Tianwei Baobian Electric Co. La denuncia citava inoltre Envision Energy, una società privata alla quale è stata comunque concessa una linea di credito da 50 milioni di RMB da una banca di proprietà dello Stato.

(55)

Oltre ai succitati OEM, la denuncia elencava anche i produttori cinesi di torri eoliche seguenti: Chengxi Shipyard Co., Ltd., una controllata di China State Shipbuilding Corporation, e China CSSC Holdings Limited (entrambe imprese di proprietà dello Stato); Beijing JINGCHENG New Energy Co., Ltd. una controllata di Beijing JINGCHENG Machinery Electric Holding Co., Ltd., di proprietà dello Stato; Zhonghang Hongbo Windpower Equipment Co.,Ltd., uno dei partner strategici di AVIC, la maggiore società cinese di proprietà dello Stato nel settore aerospaziale e della difesa; China Gezhouba Group Corporation (un'impresa di proprietà dello Stato); Harbin Hongguang Boiler Group Co., Ltd. (un'impresa statale ad alta tecnologia); Jiangsu Baolong Electromechanical Manufacturing Co., Ltd, una delle principali imprese di Liyang, nata dalla fusione di due ex imprese di proprietà dello Stato; e HuaDian Heavy Industries Co., Ltd., con una quota di maggioranza della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato cinese.

(56)

La denuncia citava altresì l'inchiesta condotta dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su due società cinesi (CS Wind e Titan Wind) (26), che ha individuato almeno le politiche pubbliche seguenti a diretto vantaggio del settore produttivo: politica di prestiti al settore delle energie rinnovabili, crediti acquirente all'esportazione, regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera, sgravi dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera sulla base dell'ubicazione geografica, legge sull'imposta sui redditi delle imprese, programma di ricerca e sviluppo, esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione per l'utilizzo di apparecchiature importate, fornitura di acciaio laminato a caldo, fornitura di elettricità a un prezzo inferiore al valore adeguato, fondi a sostegno della costruzione di infrastrutture forniti dalla Commissione per l'amministrazione della zona di sviluppo economico e tecnologico di Lianyungang, premio per i buoni risultati nel pagamento delle imposte, premio per la città di Taicang a sostegno della quotazione pubblica delle imprese, premi per la città di Taicang per promuovere lo sviluppo dell'economia industriale per il triennio 2010-2012, fondi speciali per lo sviluppo scientifico e tecnologico e premio alla Titan Baotou Rare Earth High and New Technology Industrial Development Zone per eccellenti progetti di costruzione.

(57)

Nella presente inchiesta, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione relativa alla RPC («la relazione») (27), che si fondano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includeva l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(58)

Per quanto concerne il livello di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, non esistono dati dettagliati in merito all'esatta quota di imprese di proprietà dello Stato e produttori privati di torri eoliche; alcuni grandi produttori cinesi di torri eoliche, tra cui Chengxi Shipyard e Fuchuan Yifan, tuttavia sono imprese di proprietà dello Stato.

(59)

Nel settore dell'acciaio, che è il principale fattore produttivo per le torri eoliche, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (28). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l'obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 (29). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell'aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica (30). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (31).

(60)

Nel settore dell'acciaio inoltre molti dei maggiori produttori sono espressamente citati nel «piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». L'impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») ad esempio dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell'acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (32). Baosteel è un'altra importante impresa cinese di proprietà dello Stato che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (33).

(61)

In ragione di un certo livello di intervento del governo nell'industria delle torri eoliche e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato nel settore delle torri eoliche e dell'acciaio, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore delle torri eoliche sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto ai considerando da 67 a 74.

(62)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, gli esempi che seguono illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC attraverso la presenza dello Stato all'interno degli operatori economici nel settore delle torri eoliche. Molti produttori di torri eoliche pongono esplicitamente l'accento sulle attività di edificazione del partito nei loro siti web, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall'inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di torri eoliche, tra cui il produttore esportatore incluso nel campione Chengxi Shipyard. Secondo lo statuto di CSSC holding limited, che possiede il 100 % delle azioni di Chengxi Shipyard, il ruolo del comitato di partito è il seguente: «supervisionare e garantire l'effettiva attuazione delle politiche del partito e dello Stato nella società […], aderendo al principio dei quadri gestiti dal partito, in combinazione con il principio della gestione operativa da parte di membri del consiglio di amministrazione selezionati a norma di legge, nonché con il principio di responsabili operativi che applicano i diritti umani secondo la legge, l'organizzazione del partito garantisce accordi preventivi e propone pareri e suggerimenti in merito ai candidati al consiglio di amministrazione o al livello dell'amministratore delegato, oppure, in seguito a una ricerca approfondita, fornisce pareri e suggerimenti al consiglio di amministrazione e al direttore generale su candidati esistenti […], esaminare e discutere questioni relative alla riforma, allo sviluppo e alla stabilità della società e a importanti questioni operative e gestionali […]» (34).

(63)

Nel caso di CS Wind, dall'inchiesta sono emersi anche tentativi di aumentare il numero dei membri del partito all'interno della società: «l'impresa CS Wind Power Equipment (Lianyungang) Co., Ltd., finanziata con capitali stranieri, su oltre 150 dipendenti contava solo cinque membri del partito. Grazie all'integrazione del partito e delle masse, i membri del partito all'interno della società ora sono più di 70» (35).

(64)

Fuchuan Yifan descrive il ruolo del comitato di partito come segue: «I membri del partito e il personale essenziale di vari dipartimenti collaborano strettamente, svolgono appieno la funzione del modello di ruolo pionieristico, consolidano attivamente gli effettivi punti di forza di ciascun dipartimento, incoraggiano il personale a perseguire l'avanguardia e l'eccellenza, considerano i progetti innovativi come punti di partenza, si concentrano sulla coesione, superano le difficoltà, mettono in evidenza talenti e competenze in modo da garantire un ruolo attivo per quanto riguarda i miglioramenti della società in termini di riduzione dei costi ed efficienza, aumento del reddito e reperimento di fondi, ecc., e anche per garantire che ciascun progetto sia debitamente completato in termini di qualità e quantità» (36).

(65)

Attività di edificazione del partito sono state riscontrate anche presso il produttore esportatore incluso nel campione Penglai Dajin e Shanghai Taisheng Wind Power Equipment.

(66)

Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito inoltre l'esistenza di legami personali tra produttori di torri eoliche e il PCC. L'inchiesta ha accertato la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti di una serie di società produttrici di torri eoliche, tra cui Chengxi Shipyard (il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale sono entrambi membri del PCC e nel contempo svolgono rispettivamente la funzione di segretario e vicesegretario del comitato del partito), Suzhou Titan (almeno un membro del consiglio di amministrazione aderisce al PCC), Fuchuan Yifan (il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono entrambi membri del PCC e nel contempo svolgono rispettivamente la funzione di segretario e vicesegretario del comitato del partito), e Shanghai Taisheng Wind Power Equipment (il presidente del consiglio di vigilanza è un membro del PCC).

(67)

Nel settore delle torri eoliche inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(68)

L'industria dell'acciaio, che costituisce la principale componente delle torri eoliche, è considerata un settore chiave dal governo della RPC (37). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» (38). I compiti e gli obiettivi principali definiti nel piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (39).

(69)

Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (40) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (41). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminazione di precisione e al miglioramento della qualità (42).

(70)

Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) (43) («il repertorio») elenca il settore dell'acciaio tra i settori incentivati.

(71)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l'altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l'eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (44). L'attuale problema dell'eccesso di capacità costituisce probabilmente l'esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(72)

L'energia eolica è sostenuta anche a livello provinciale e comunale, ad esempio il tredicesimo piano quinquennale del comune di Lianyungang per lo sviluppo economico marittimo contiene un riferimento esplicito allo sviluppo di questo settore. Il piano prevede «la costruzione di una filiera industriale delle apparecchiature per l'energia eolica». L'obiettivo è incoraggiare e guidare la trasformazione e il potenziamento di una serie di imprese leader nella produzione di torri eoliche, quali Guodian Power, Zhongfu Lianzhong, Tianshun Tower, e CSWind Power, migliorare gradualmente le loro tecnologie di sviluppo, progettazione e produzione, e promuovere progetti di pale per la produzione di megawatt (45).

(73)

Come già evidenziato sopra, il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici. Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(74)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione di torri eoliche. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(75)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore delle torri eoliche, come indicato al considerando 53, non influirebbe sui produttori di torri eoliche in acciaio.

(76)

Il settore delle torri eoliche è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 53. Tali distorsioni interessano il settore direttamente (nella produzione di torri eoliche in acciaio o dei principali materiali) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (46).

(77)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore delle torri eoliche non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 53. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(78)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare torri eoliche sono necessari diversi fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la grande maggioranza dei fattori produttivi di tutti i produttori esportatori inclusi nel campione proviene dalla RPC. La RPC inoltre è uno dei maggiori produttori di acciaio, ossia la principale materia prima nel processo di fabbricazione delle torri eoliche. Quando i produttori di torri eoliche acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come loro costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. I fornitori di fattori produttivi ad esempio impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'ambito dell'assegnazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

(79)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle torri eoliche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime in effetti sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomenti che indichino il contrario.

(80)

Come indicato rispettivamente ai considerando 21 e 47, il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi per suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo del caso, tra cui la relazione e gli ulteriori elementi di prova forniti dal denunciante riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione al presente caso dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto riguarda le osservazioni del governo della RPC in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, cfr. i considerando da 116 a 123.

(81)

Osservazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pervenute dalla CCCME all'apertura dell'inchiesta. Successivamente sono pervenute osservazioni dalla CCCME, da Suzhou Titan, e da Chengxi Shipyard in risposta alla prima nota e dalla CCCME, da Suzhou Titan, e da Chengxi Shipyard in risposta alla seconda nota.

(82)

Nelle sue osservazioni sull'apertura, in merito alla determinazione del valore normale nella denuncia la CCCME in primo luogo ha osservato quanto segue:

a)

il denunciante ha fornito informazioni incoerenti sulla quota delle piastre di acciaio nel costo di produzione delle torri eoliche in acciaio. In diverse parti della denuncia si afferma che le piastre di acciaio rappresentavano oltre il 40 % del costo di produzione, mentre nel calcolo del valore normale il denunciante è arrivato a indicare all'incirca il 60 % del costo di produzione;

b)

il denunciante ha utilizzato un costo delle piastre di acciaio esente da distorsioni pari a 869 EUR/tonnellata nella determinazione del valore normale, benché il costo di tale materia prima fosse in media di soli 625 EUR/tonnellata;

c)

il margine di profitto del 14 % utilizzato nella determinazione del valore normale non era realizzabile in un mercato competitivo e si sarebbe dovuto utilizzare invece un margine di profitto ragionevole del 6 %;

d)

anche il costo unitario di altre materie prime dovrebbe essere rettificato, poiché in alcuni casi arrivava a superare di tre volte i costi del denunciante. Su questo punto, la CCCME non ha fornito informazioni dettagliate, né ha indicato a quali materie prime si riferisse.

(83)

La CCCME ha suggerito inoltre che, alla luce delle carenze nella determinazione del valore normale elencate al considerando 82, dovrebbe essere utilizzata una metodologia alternativa. La CCCME ha affermato che sarebbe opportuno utilizzare come base il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione. Il costo del lavoro utilizzato per stabilire il prezzo indicativo dovrebbe essere sostituito con il costo del lavoro in Turchia, ossia il paese rappresentativo proposto dal denunciante, inferiore di oltre dieci volte al costo del lavoro dell'industria dell'Unione. Il valore normale alternativo dovrebbe essere determinato aggiungendo un profitto di riferimento del 10 %, utilizzato dal denunciante per la determinazione del prezzo indicativo. La CCCME ha rilevato che un simile valore normale comporterebbe un margine di dumping molto inferiore rispetto al margine medio del 55 % calcolato dal denunciante senza fornire un calcolo effettivo.

(84)

La CCCME ha ribadito le osservazioni e le contestazioni descritte ai considerando 82 e 83 anche nell'audizione e nella comunicazione successive alla fase provvisoria.

(85)

Per quanto riguarda le presunte carenze elencate al considerando 82, la Commissione ha ritenuto che la CCCME abbia frainteso i dati contenuti nella denuncia e il metodo utilizzato per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base:

a)

laddove affermava che le piastre di acciaio rappresentavano oltre il 40 % del costo di produzione delle torri eoliche, il denunciante si riferiva al costo di una torre eolica in acciaio assemblata con tutte le parti interne. Tali parti, in base alla denuncia, rappresentavano il 17 % del costo di produzione delle torri eoliche in acciaio (47). Il denunciante tuttavia ha basato il calcolo del margine di dumping su torri prive delle parti interne, escludendo così anche il costo del lavoro per l'assemblaggio. La Commissione ha pertanto ritenuto che questa potrebbe essere una spiegazione ragionevole del maggior peso delle piastre di acciaio sul costo di produzione nel calcolo del valore normale;

b)

il costo delle materie prime sostenuto dall'industria dell'Unione non è determinante in quanto tale per il calcolo del valore normale. In linea con la prassi della Commissione, quello che conta è il costo sostenuto dal produttore esportatore o, quando il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il costo nel paese rappresentativo. La Commissione ha ritenuto che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti (ossia schermate di statistiche ufficiali relative alle importazioni turche (48)) a sostegno del prezzo unitario delle piastre di acciaio utilizzato nella determinazione del valore normale;

c)

il denunciante ha basato il livello di profitto utilizzato nella determinazione del valore normale sulle informazioni finanziarie fornite da tre produttori di torri eoliche in acciaio in Turchia (49). La Commissione ha pertanto ritenuto che il profitto utilizzato dal denunciante fosse sufficientemente motivato;

d)

la CCCME ha suggerito che i valori di riferimento, notevolmente più elevati rispetto al costo dei produttori dell'Unione, dovrebbero essere rettificati. Come spiegato alla lettera b) del presente considerando, il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è fondato sulla definizione di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e i costi risultanti non devono necessariamente essere uguali a quelli sostenuti dai produttori dell'Unione.

(86)

Per quanto riguarda il metodo alternativo suggerito dalla CCCME come descritto al considerando 83, la Commissione ha osservato che una simile determinazione del valore normale non sarebbe coerente con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'approccio della CCCME inoltre è apparso incoerente. Laddove il costo di determinate materie prime in Turchia superava il costo sostenuto dall'industria dell'Unione, la CCCME ha proposto di utilizzare come valore di riferimento il costo inferiore dell'industria dell'Unione. Laddove però il costo sostenuto in Turchia risultava inferiore, in particolare il costo del lavoro, la CCCME ha suggerito di utilizzare come valore di riferimento il costo della Turchia. Come spiegato al considerando 85, il denunciante inoltre si era basato correttamente sui costi in un paese rappresentativo per la determinazione del valore normale.

(87)

Sulla base dei motivi indicati ai considerando 85 e 86, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCME di cui ai considerando 82, 83 e 84.

(88)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(89)

Nella sua comunicazione sull'apertura dell'inchiesta, la CCCME ha asserito altresì che la denuncia era fortemente basata sulla relazione che, secondo la CCCME, è stata scritta allo scopo di agevolare il deposito di denunce per l'industria europea. La relazione quindi potrebbe non essere stata redatta in maniera obiettiva. La CCCME ha aggiunto che, dato il suo scopo, la relazione non rispetta i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio. La CCCME ha affermato inoltre che la relazione omette deliberatamente circostanze, elementi e conclusioni fattuali e non è obiettiva.

(90)

La CCCME ha affermato altresì che la relazione è stata pubblicata nel 2017 e comprende contenuti e riferimenti relativi al 2016 e agli anni precedenti. L'inchiesta attuale tuttavia è stata avviata il 21 ottobre 2020 e il periodo dell'inchiesta antidumping va dal luglio 2019 al giugno 2020. Secondo la CCCME di conseguenza la relazione non rispecchia le potenziali distorsioni durante il periodo dell'inchiesta. La CCCME ha argomentato in particolare che il capitolo sull'acciaio della relazione riguarda il periodo fino al 2017 e nella denuncia non è dimostrato che tali distorsioni sarebbero ancora presenti negli anni successivi, compreso il periodo dell'inchiesta.

(91)

La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. Poiché la relazione è stata resa pubblica nel dicembre 2017, le parti interessate hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Finora non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che le fonti utilizzate nella relazione sarebbero errate.

(92)

Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che, pur essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione era ampiamente basata sul tredicesimo piano quinquennale cinese, applicabile a partire dal 2016 fino al 2020 e quindi riguardante il periodo dell'inchiesta.

(93)

La CCCME ha osservato inoltre che il concetto di distorsioni significative è in contrasto con la legislazione dell'OMC, poiché un simile concetto non esiste a norma dell'articolo 2.2. dell'accordo antidumping dell'OMC. L'articolo 2.2 dell'accordo antidumping limita le condizioni nelle quali è possibile determinare un valore normale ai casi in cui «nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite», o «a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno tali vendite non permettono un valido confronto». Nell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping non sono elencate distorsioni significative. La CCCME ha affermato inoltre che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping non consente la determinazione del valore normale sulla base di un paese rappresentativo o di valori di riferimento internazionali, come previsto nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, poiché permette esclusivamente di utilizzare «il costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili» nel determinare il valore normale.

(94)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473 Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per il calcolo del valore normale. In tali circostanze la disposizione in questione prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(95)

La CCCME ha aggiunto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sembrava in violazione dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, poiché secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base la Commissione è autorizzata a non tenere conto dei costi di produzione e di vendita nel paese esportatore e ad utilizzare direttamente i dati rilevati in un paese terzo. Questo è contrario alle disposizioni dell'articolo 2.2.1.1. del regolamento antidumping che recita come segue: «[...] i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame». A sostegno di questa argomentazione, la CCCME ha fatto riferimento alla giurisprudenza dell'OMC, in particolare al caso DS473 Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina («DS473»), che ha stabilito che le autorità incaricate dell'inchiesta devono utilizzare i costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori o dagli esportatori per il calcolo di valori normali costruiti, e alla relazione del panel nel caso DS494 Unione europea — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) («DS494»).

(96)

La Commissione ha ricordato che nessuno dei due i casi OMC citati riguardava l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e le condizioni per la sua applicazione. In tali casi inoltre le situazioni fattuali di base sono diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l'applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base. Per quanto riguarda la controversia UE — Metodologie di adeguamento dei costi II, la Commissione ha ricordato che sia l'UE sia la Russia hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che pertanto non sono definitive, e secondo la giurisprudenza costante dell'OMC sono prive di status giuridico perché non sono state approvate dai membri dell'OMC. In ogni caso, nella relazione del panel si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia. Il panel ha constatato che la sostanza e le implicazioni giuridiche di queste disposizioni sono diverse rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che costituivano l'oggetto di tale controversia e che non sono state sostituite a seguito dell'introduzione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis (50). Tali risultanze quindi non hanno alcuna rilevanza per valutare la compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme pertinenti dell'OMC. Per tali motivi l'argomentazione è stata respinta.

(97)

La CCCME ha ribadito le argomentazioni di cui sopra nelle sue osservazioni sulla prima nota. Anche Suzhou Titan ha appoggiato tutte le argomentazioni della CCCME nelle sue osservazioni sulla prima nota.

(98)

La CCCME ha inoltre affermato nelle sue osservazioni sulla prima nota che il settore delle torri eoliche è orientato al mercato, poiché la maggioranza dei produttori è di proprietà di privati, diverse materie prime sono importate dall'estero e i prezzi di acquisto delle parti interne (51) sono negoziati direttamente con i produttori OEM europei di turbine eoliche.

(99)

La Commissione ha osservato che una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo di costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. I produttori esportatori hanno pertanto avuto la possibilità di dimostrare con elementi di prova che i rispettivi costi amministrativi/operativi e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come indicato ai considerando da 52 a 79, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nell'industria delle torri eoliche e non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che i fattori produttivi di singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(100)

La CCCME ha inoltre affermato nelle sue osservazioni sulla seconda nota che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che la Commissione conduca un esame individuale delle distorsioni dei singoli produttori esportatori. Secondo la CCCME, la Commissione ha l'obbligo di effettuare un'analisi caso per caso e di a) accertare se le presunte distorsioni significative si applicano a ciascun esportatore incluso nel campione; b) accertare se ciascun fattore produttivo indicato da tale specifico produttore esportatore sia stato oggetto di distorsioni e debba quindi essere sostituito con dati derivanti da un'altra fonte; e c) spiegare perché i dati derivanti da un'altra fonte, concernenti ciascun fattore produttivo, sono considerati esenti da distorsioni dalla Commissione.

(101)

Suzhou Titan ha ribadito le argomentazioni di cui sopra nelle sue osservazioni sulla seconda nota.

(102)

Come spiegato al considerando 99, qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso tale disposizione prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative.

(103)

Per quanto riguarda l'argomentazione che la Commissione dovrebbe dimostrare che i costi rilevati nel paese rappresentativo sono esenti da distorsioni, la Commissione utilizza esclusivamente costi che non sono soggetti a distorsioni in un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative ai fattori produttivi, in modo da fornire alle parti ampie opportunità di formulare osservazioni, anche per quanto riguarda eventuali anomalie o considerazioni di altro tipo che possano riguardare i fattori produttivi nei paesi rappresentativi. In tale contesto le parti interessate non hanno contestato il livello dei diversi fattori produttivi nel paese rappresentativo appropriato indicato nella prima e nella seconda nota. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(104)

In seguito alla prima nota, anche Chengxi Shipyard ha presentato una serie di osservazioni concernenti le distorsioni significative. Chengxi Shipyard ha affermato in primo luogo che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con la legislazione dell'OMC e con precedenti decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. Chengxi Shipyard ha affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC consentiva eccezionalmente agli importatori membri dell'OMC di utilizzare un metodo non basato su un rigoroso confronto con prezzi sul mercato interno o costi dell'industria oggetto dell'inchiesta in Cina, ma che tale deroga è scaduta 15 anni dopo la data di adesione, ossia l'11 dicembre 2016. A partire da tale data, la Commissione è obbligata a utilizzare il metodo standard per la determinazione del valore normale dei produttori del paese esportatore, che prevede soltanto l'utilizzo dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore, salvo quanto diversamente consentito da altre disposizioni di accordi dell'OMC, tra cui l'accordo antidumping.

(105)

Chengxi Shipyard ha aggiunto che l'OMC non prevede disposizioni che consentirebbero di non utilizzare il metodo standard nel caso della Cina. Chengxi Shipyard ha indicato altresì che le condizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo antidumping, in particolare l'articolo 2.2.1., non sono compatibili con le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Chengxi Shipyard ha chiarito che il metodo prescritto dall'articolo 2 dell'accordo antidumping non permette l'utilizzo di informazioni diverse da quelle fornite nel paese esportatore per determinare il valore normale. Se in circostanze eccezionali è necessario costruire il valore normale, i dati relativi ai costi di produzione e a SGAV e profitti devono essere ottenuti presso le fonti del paese di esportazione. A sostegno delle argomentazioni di cui sopra, Chengxi Shipyard ha citato la decisione nella controversia dell'OMC UE-Biodiesel (Argentina), che ha imposto alla Commissione di utilizzare i costi indicati nei registri del produttore/esportatore a norma dell'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping.

(106)

Questa argomentazione è già stata discussa ai considerando da 94 a 96. Per quanto riguarda l'argomentazione concernente il protocollo di adesione della Cina, la Commissione ricorda che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(107)

Chengxi Shipyard ha affermato inoltre che le presunte distorsioni non sono adeguatamente dimostrate e, se anche esistessero, non riguardano tutti gli aspetti dei costi da essa sostenuti. Non tutti i costi quindi dovrebbero essere adeguati o determinati su una base diversa. Chengxi Shipyard ha affermato che il principale elemento di prova contenuto nella denuncia era la relazione, ma che in assenza di un capitolo specifico dedicato alle torri eoliche le risultanze della relazione non possono essere considerate automaticamente applicabili all'industria delle torri eoliche.

(108)

Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la relazione non comprende un capitolo specifico sulle torri eoliche, la Commissione ha osservato che l'esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all'esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell'inchiesta. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e riguardano l'intera economia cinese e quindi anche i prezzi e/o le materie prime, nonché i costi di produzione, del prodotto oggetto dell'inchiesta. Come spiegato ai considerando da 58 a 79, l'industria delle torri eoliche è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (inserimento in piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni relative alle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono esplicitamente elencati e citati nel presente regolamento. La relazione inoltre non costituisce l'unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tale scopo. I considerando da 58 a 74 inoltre descrivono in dettaglio una serie di distorsioni presenti nel settore delle torri eoliche e/o riguardanti le materie prime e i fattori produttivi, in aggiunta alle distorsioni significative già descritte nella relazione. Le circostanze del mercato e le politiche e i piani soggiacenti che danno origine a distorsioni significative sono comunque applicabili al settore delle torri eoliche e ai relativi costi di produzione. Nessuna parte ha fornito prova del contrario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(109)

Chengxi Shipyard ha osservato inoltre che i sei criteri richiesti per dimostrare l'esistenza di distorsioni significative non erano presenti nella denuncia, o non erano applicabili al suo caso. Tra i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, quelli indicati nel primo, quarto, quinto e sesto trattino non sono stati citati né comprovati nella denuncia. Per quanto riguarda il secondo trattino, Chengxi Shipyard ha analizzato ogni singolo produttore cinese (OEM) di torri eoliche elencato nella denuncia (cfr. considerando 54) ed è giunta alla conclusione che le informazioni non siano adeguatamente comprovate, o siano superate. Chengxi Shipyard ha aggiunto che anche se tutte le informazioni fossero corrette, non sarebbe possibile stabilire l'esatta proporzione tra i produttori di torri eoliche di proprietà dello Stato e le imprese private. I maggiori produttori di torri eoliche, tra cui Titan Wind, Shanghai Taisheng, Dajin Heavy Industry, Tianneng Heavy Industries e CS Wind, sono tutti privati.

(110)

In merito all'elemento indicato al terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), Chengxi Shipyard ha osservato che da un'inchiesta statunitense relativa alle torri eoliche industriali originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, sono emerse sovvenzioni a favore di due società specifiche, che non possono essere applicate agli altri produttori di torri eoliche. Anche se la Commissione ritiene che determinati aspetti dei costi di Chengxi Shipyard presentino distorsioni significative, gli altri aspetti dei costi per i quali non sono state dimostrate distorsioni significative dovrebbero comunque essere utilizzati nella determinazione del valore normale. Secondo Chengxi Shipyard, poiché i sei elementi di cui sopra non sono stati adeguatamente comprovati nella denuncia, non sussistono elementi di prova del fatto che il mercato delle torri eoliche in acciaio in sé presenti distorsioni.

(111)

Chengxi Shipyard ha osservato infine che anche se la Commissione ritiene che determinati aspetti dei costi di Chengxi Shipyard presentino distorsioni significative, gli altri aspetti per i quali non sono state dimostrate distorsioni significative dovrebbero comunque essere utilizzati nella determinazione del valore normale.

(112)

In risposta alle argomentazioni relative agli elementi di prova sufficienti nella fase di apertura, la Commissione rammenta che il punto 3 dell'avviso di apertura faceva riferimento a una serie di elementi del mercato cinese delle torri eoliche, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti di distorsioni presenti nella catena del valore delle torri eoliche nella RPC. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova elencati nell'avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La determinazione dell'effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente utilizzo del metodo indicato all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avvengono esclusivamente nel momento della divulgazione provvisoria e/o finale delle informazioni. In questo caso, benché determinate informazioni concernenti distorsioni fornite dal denunciante siano risultate superate, la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative per avviare l'inchiesta su tale base. L'avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. L'argomentazione di Chengxi Shipyard è stata pertanto respinta.

(113)

Chengxi Shipyard ha infine ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base specifica quanto segue: «Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale» (sottolineatura aggiunta). Chengxi Shipyard ha sostenuto che l'intervento pubblico nel settore delle torri eoliche in Cina non è sostanziale, in quanto ha lo scopo di potenziare la capacità energetica da fonti rinnovabili nella RPC e nel resto del mondo. Secondo Chengxi Shipyard la definizione di «sostanziale» si riferisce a un intervento pubblico arbitrario. Quando l'intervento è inteso a porre rimedio a un fallimento del mercato, invece, non dovrebbe essere considerato «sostanziale». Secondo Chengxi Shipyard, l'inquinamento generato da fonti energetiche non rinnovabili è un effetto collaterale negativo che non può essere bloccato né ridotto in alcun modo da terzi attraverso il mercato, poiché non esiste un «mercato dell'inquinamento» nel quale tali terzi possano pagare la fabbrica per ridurre l'inquinamento che produce. È in questa situazione che lo Stato deve intervenire per porre rimedio al fallimento del mercato, tassando l'inquinamento o sovvenzionando le energie rinnovabili, al fine di ridurne i costi e garantire che le aziende adottino soluzioni di energia rinnovabile non inquinante. Secondo Chengxi Shipyard, la concessione di sovvenzioni alla produzione di fonti di energia rinnovabile quindi non è un intervento sostanziale, in quanto è funzionale all'interesse superiore di limitare l'inquinamento mondiale. Tale intervento non costituisce pertanto una distorsione significativa a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base.

(114)

Per quanto concerne le osservazioni di Chengxi Shipyard sul concetto di «intervento pubblico sostanziale», la Commissione ha osservato che al fine di stabilire l'esistenza di distorsioni significative non è rilevante se l'obiettivo delle sovvenzioni sia quello di contribuire a un risultato positivo di tipo sociale, ambientale o economico, poiché sarebbe arbitrario. Piuttosto, l'importanza delle sovvenzioni è valutata in base a quanto siano sostanziali, ossia di grande entità. Il termine «sostanziale» in questo contesto dovrebbe essere interpretato secondo la normale definizione, ossia «grande in termini di dimensioni, valore o importanza». Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(115)

All'atto della divulgazione finale delle informazioni diverse parti interessate hanno presentato osservazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(116)

Il governo della RPC ha osservato innanzitutto che la relazione è viziata e le decisioni basate su di essa sono prive di fondamento fattuale e giuridico. Più nello specifico, il governo della RPC ha affermato di dubitare che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Secondo il governo della RPC, sul versante fattuale la relazione è fuorviante, faziosa e non aderente alla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative ad alcuni paesi selezionati inoltre solleva preoccupazioni concernenti il trattamento della nazione più favorita («NPF»). Secondo il parere del governo della RPC, il fatto che la Commissione si basi sugli elementi di prova contenuti nella relazione inoltre non è conforme allo spirito del diritto equo e giusto, poiché di fatto significa giudicare il caso prima del processo.

(117)

In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è in contrasto con l'accordo antidumping, in particolare con l'articolo 2.2 dello stesso, che prevede un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito che tuttavia non comprendono le «distorsioni significative». Sempre secondo il governo della RPC, l'utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato è in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT e l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, che prevedono l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale.

(118)

In terzo luogo, il governo della RPC ha affermato che le pratiche adottate dalla Commissione nell'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono in contrasto con le norme dell'OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili del produttore cinese senza stabilire se tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l'organo d'appello nel caso DS473 e il panel nel caso DS494 hanno asserito che secondo l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile, a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che diano «una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame» e l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.

(119)

In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente e valutare appieno se nel paese rappresentativo sono presenti cosiddette distorsioni del mercato. Accettando prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione si applicano «due pesi e due misure». Lo stesso vale, secondo il governo della RPC, per la valutazione di prezzi e costi dell'industria dell'UE.

(120)

Per quanto riguarda il primo punto, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell'UE, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, né tale disposizione definisce un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda le osservazioni sul fatto che la relazione sia viziata dal punto di vista fattuale e faziosa, questi aspetti sono stati trattati al considerando 91. In risposta all'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente distorsioni in Russia nell'ottobre 2020 (52) e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un'inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.

(121)

Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione sull'asserita incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. del regolamento antidumping, nonché le risultanze nei casi DS473 e DS494, tali argomentazioni sono già state affrontate ai considerando 94 e 96.

(122)

Per quanto riguarda il quarto punto, in cui si richiede alla Commissione di accertare che i dati di paesi terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione non siano interessati da distorsioni del mercato, la Commissione ha ricordato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In questo processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell'UE, la Commissione non è riuscita a percepire la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(123)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.

(124)

La CCCME ha ribadito le proprie asserzioni di cui ai considerando 89 e 90 in merito alla relazione, definendo circolare l'argomentazione della Commissione al considerando 91. La CCCME tuttavia non ha addotto ulteriori elementi di prova concernenti la relazione, salvo affermare che i piani quinquennali in Cina sono documenti puramente orientativi che esprimono visioni politiche per il futuro. In quanto tali, secondo la CCCME, i piani non sono vincolanti, anche perché non sono adottati con le stesse modalità di leggi o decreti. La CCCME ha rilevato inoltre che documenti analoghi si possono trovare anche in Europa, anche tra i documenti strategici della Commissione.

(125)

Per quanto concerne la compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con la legislazione dell'OMC, la CCCME ha affermato che il concetto di «distorsioni significative» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non compare nelle disposizioni dell'accordo antidumping dell'OMC o del GATT 1994. In particolare, il concetto di «distorsioni significative» non rientra nelle categorie previste dall'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Per quanto concerne l'utilizzo di dati di un paese terzo, la CCCME ha dichiarato che, benché secondo l'organo d'appello nel caso DS473 l'uso di dati da una fonte esterna al paese esportatore non sia vietato, la Commissione sembra ignorare il fatto che l'organo d'appello ha anche sottolineato che «questo tuttavia non significa che un'autorità incaricata dell'inchiesta possa semplicemente sostituire il costo di produzione nel paese d'origine con il costo ricavato da fonti esterne al paese d'origine», e che «nel basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il 'costo di produzione nel paese d'origine' a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, un'autorità incaricata dell'inchiesta è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al 'costo di produzione nel paese d'origine' e a tale scopo può essere necessario che tali informazioni siano adattate dall'autorità incaricata dell'inchiesta». Secondo la CCCME, l'approccio della Commissione appare pertanto incoerente con l'obbligo dell'UE a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(126)

La CCCME ha sostenuto inoltre che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base appare in violazione dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, nella misura in cui la Commissione sembra ripetere gli stessi errori del caso DS473, poiché le sue risultanze e le sue argomentazioni nella presente inchiesta sembrano molto simili a quelle del caso biodiesel. La Commissione ha riscontrato che i prezzi dell'acciaio, in quanto principale materia prima per la produzione di torri eoliche, presentano distorsioni in Cina e i prezzi dell'acciaio pagati dai produttori di torri eoliche sono esposti a distorsioni sistemiche. Secondo la CCCME, sulla base delle risultanze dell'organo d'appello nel caso UE — Biodiesel (Argentina), è possibile che la Commissione violi l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(127)

La CCCME ha ricordato inoltre che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo comma, del regolamento di base prevede chiaramente che la valutazione dell'esistenza di distorsioni significative deve essere effettuata separatamente per ciascun esportatore e produttore, con la sola eccezione del campionamento. La CCCME si è quindi dichiarata in disaccordo con l'affermazione della Commissione di cui al considerando 102 secondo cui «qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi» e ha chiesto alla Commissione di migliorare la propria pratica a tale proposito.

(128)

Per quanto riguarda l'affermazione della CCCME concernente il carattere non vincolante dei documenti di pianificazione cinesi, la Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione cinese definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello amministrativo inferiore. Come descritto in dettaglio nella relazione, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione sono di fatto vincolanti, e il sistema di pianificazione fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (53).

(129)

Le argomentazioni della CCCME sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo antidumping e le risultanze dell'organo di conciliazione, sono già stati affrontati ai considerando 94 e 96, anche spiegando che il caso DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto concerne l'argomentazione che il concetto di «distorsioni significative» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non compare in nessuna disposizione dell'accordo antidumping dell'OMC o del GATT 1994, la Commissione ha ricordato che il regolamento di base, ivi compreso l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è un atto di diritto derivato dell'UE come previsto all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'UE non prevede che le sue fonti, ivi compresi gli atti di diritto derivato come i regolamenti, debbano basarsi sul diritto internazionale o essere collegati a obblighi derivanti dal diritto internazionale quali il regolamento antidumping o il protocollo di adesione della Cina all'OMC.

(130)

Per quanto riguarda l'argomentazione concernente la valutazione individuale delle distorsioni significative per ogni esportatore, la CCCME ha semplicemente espresso il proprio disaccordo con la posizione della Commissione, senza addurre nuove argomentazioni. La Commissione ha pertanto confermato la posizione dichiarata ai considerando 99 e 102.

(131)

Chengxi Shipyard ha ribadito le sue argomentazioni concernenti l'incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC descritte al considerando 104, precisando che la risposta della Commissione di cui ai considerando 94 e 96 è molto generica e non indica in modo esplicito la base giuridica contenuta negli accordi dell'OMC a sostegno dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in deroga alla disciplina generale definita chiaramente nell'accordo dell'OMC e nella decisione dell'organo di conciliazione nel caso DS473. Chengxi Shipyard ha pertanto dedotto dalla dichiarazione della Commissione che quest'ultima giustifica la compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, con gli accordi dell'OMC sulla base della parte rimanente della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, rilevando che in assenza di un chiaro ragionamento in merito ai motivi della posizione assunta dalla Commissione, la divulgazione delle informazioni non rispetta le norme giuridiche sulla motivazione adeguata per giustificare la sua decisione di applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(132)

Chengxi Shipyard ha affermato inoltre che non è stato dimostrato che la società è soggetta a distorsioni significative, principalmente per tre motivi: i) le decisioni commerciali della società non sono direttamente influenzate dal PCC, malgrado il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Chengxi Shipyard siano membri del PCC e svolgano le funzioni di segretario e vicesegretario del comitato del partito a livello aziendale; ii) la partecipazione statale, o la presenza di rappresentanti dello Stato nel consiglio di amministrazione, non implica che le decisioni commerciali della società non siano rispondenti ai segnali della domanda e dell'offerta sul mercato, né che le sue attività non siano orientate al mercato; iii) l'esistenza dell'intervento statale non equivale alla presenza di distorsioni significative e la Commissione non ha dimostrato che i presunti interventi trasversali del governo della RPC abbiano provocato distorsioni significative dei fattori produttivi e di conseguenza abbiano influito su costi e prezzi di Chengxi Shipyard.

(133)

Per quanto riguarda le argomentazioni di Chengxi Shipyard sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'OMC, la Commissione ribadisce la sua opinione che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione in ambito OMC. I motivi della posizione della Commissione sono indicati chiaramente al considerando 94. Analogamente, la Commissione ha già dichiarato al considerando 106 che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, per quanto riguarda lo standard di economia di mercato e il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi. Chengxi Shipyard sembra confondere l'obbligo di dichiarare i motivi dell'applicazione sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con un presunto obbligo di indicare la base giuridica dell'OMC a sostegno dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che non è pertinente oltre a non essere non corretto (cfr. anche considerando 129). L'argomentazione di Chengxi Shipyard secondo cui la divulgazione delle informazioni della Commissione non rispetta le norme giuridiche in materia di motivazione adeguata è stata pertanto respinta.

(134)

Le affermazioni di Chengxi Shipyard sulla mancanza di elementi di prova del fatto che la società sia soggetta a distorsioni significative sono già state affrontate nel dettaglio al considerando 108. La Commissione ha ricordato inoltre che l'esistenza di distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è collegata all'esistenza di un elemento fattuale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto in esame. A tale riguardo, come evidenziato ai considerando da 52 a 79, la Commissione ha stabilito nella presente inchiesta l'esistenza di distorsioni significative nell'industria delle torri eoliche e nei settori dei relativi fattori produttivi. L'uso dei costi sul mercato interno nella determinazione del valore normale è consentito dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), solo nella misura in cui sia positivamente accertato nel corso dell'inchiesta che tali costi sono esenti da distorsioni. A tale proposito tuttavia Chengxi Shipyard non ha presentato elementi di prova positivi del fatto che i suoi fattori produttivi siano esenti da distorsioni. L'argomentazione di Chengxi Shipyard è stata pertanto respinta.

(135)

Alla luce di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non erano il risultato delle forze del libero mercato, poiché erano influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o potenziale di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel presente caso, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.2.2.   Paese rappresentativo

3.2.2.1.   Osservazioni generali

(136)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite («RNL pro capite») simile a quello della RPC in base alla classificazione dei paesi di cui alla banca dati della Banca mondiale (54);

la produzione del prodotto in esame in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(137)

Come spiegato ai considerando 50 e 51, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova che sottendono ai criteri pertinenti e passano inoltre in rassegna le osservazioni ricevute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Messico quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.2.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(138)

Nella prima nota, la Commissione aveva individuato Brasile, Malaysia, Messico, Turchia e Sud Africa come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC e nei quali risultava che fosse fabbricato il prodotto in esame. Tutti questi paesi erano classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo («RNL»), come la RPC.

(139)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Chengxi Shipyard ha affermato che l'RNL pro capite non era un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese. La Commissione avrebbe invece dovuto basare le proprie risultanze sul prodotto interno lordo pro capite a parità di potere d'acquisto («PIL pro capite PPA»). A tale proposito, la società ha affermato che l'India sarebbe un paese rappresentativo più idoneo, poiché in termini di PIL pro capite PPA nel 2019 l'India era più vicina alla RPC rispetto alla Turchia, il paese proposto nella denuncia. L'India inoltre era più simile alla RPC nel confronto del PIL pro capite PPA per occupato, tenendo quindi conto della produttività nei tre paesi. Anche Vestas ha affermato che l'India era un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo della RPC.

(140)

Nella seconda nota, la Commissione ha osservato in proposito che il regolamento di base stabilisce che il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Esso tuttavia non contiene ulteriori requisiti per la scelta del paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha deciso che la fonte opportuna per queste informazioni è la banca dati della Banca mondiale. Tale banca dati ha permesso alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di potenziali paesi rappresentativi appropriati con un livello di sviluppo simile per scegliere la fonte più idonea di costi e prezzi esenti da distorsioni. Si tratta inoltre di una graduatoria basata su un criterio oggettivo e utilizzata in modo coerente in tutti i casi antidumping in cui la determinazione del valore normale si basa sulle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che garantisce l'uniformità e la parità di trattamento in procedimenti diversi.

(141)

Il reddito nazionale lordo inoltre è utilizzato dalla Banca mondiale nella classificazione delle economie in gruppi di reddito, in quanto segue la metodologia della sua politica operativa in materia di prestiti. Poiché riconosce tutti i redditi che confluiscono in un'economia nazionale, indipendentemente dalla loro origine, esso riflette adeguatamente l'insieme delle attività economiche all'interno di un paese. In ogni caso Chengxi Shipyard non ha spiegato in che modo e per quali motivi il PIL pro capite PPA, invece dell'RNL pro capite, sarebbe più appropriato per riflettere il livello di sviluppo analogo rispetto alla fonte utilizzata dalla Commissione, né ha suffragato in altro modo la sua affermazione o ha presentato elementi di prova al riguardo.

(142)

Poiché l'India non rientrava nella stessa categoria della classificazione della Banca mondiale durante il periodo dell'inchiesta, non si poteva ritenere che rispettasse il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(143)

Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Chengxi Shipyard ha ribadito la sua opinione che l'RNL pro capite non fosse un indicatore idoneo dello sviluppo economico. In primo luogo, la società ha sostenuto che l'RNL comprendeva il reddito da attività estere, che non erano pertinenti per la valutazione dello sviluppo economico. In secondo luogo, la società ha affermato che un indicatore, RNL o PIL, espresso in USD ai fini del confronto tra i vari paesi non era adatto per la valutazione dello sviluppo economico. Tale valutazione risulterebbe distorta dai livelli di prezzo presenti in paesi con volumi di produzione altrimenti simili, nonché dalla fluttuazione dei tassi di cambio. La società ha anche riconosciuto che gli effetti delle variazioni dei livelli di prezzo (inflazione) e delle fluttuazioni dei tassi di cambio erano parzialmente mitigati dal metodo Atlas utilizzato dalla Banca mondiale nella preparazione della classificazione di paesi e gruppi di prestito. La società ha affermato infine che, tenendo conto delle osservazioni sopra citate, l'India era più simile alla RPC rispetto alla Turchia in termini di sviluppo economico.

(144)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha ribadito l'opinione che il PIL pro capite PPA sarebbe un indicatore idoneo per valutare la somiglianza economica tra paesi in termini di sviluppo economico e che quindi l'India potrebbe essere un paese rappresentativo appropriato.

(145)

La Commissione ha spiegato che, anche se il paese rappresentativo dovrebbe avere un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore, non esisteva alcun obbligo di selezionare il paese rappresentativo più vicino al paese esportatore in termini di sviluppo economico, calcolato in base all'RNL pro capite o al PIL pro capite PPA. La Commissione ha rilevato inoltre che sia l'RNL pro capite che il PIL pro capite PPA, così come molti altri, sono indicatori riconosciuti per la misurazione dello sviluppo economico dei paesi. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che la classificazione dei paesi prodotta dalla Banca mondiale forniva un gruppo di potenziali paesi rappresentativi regolarmente aggiornato e creato sulla base di criteri oggettivi e di una metodologia coerente. La Commissione ha ribadito infine che la classificazione dei paesi della Banca mondiale era una fonte appropriata di informazioni che garantiva uniformità e parità di trattamento in procedimenti diversi. Poiché l'India non era classificata come paese a reddito medio-alto durante il periodo dell'inchiesta, e sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto l'argomentazione di Chengxi Shipyard.

(146)

Nelle osservazioni sulla seconda nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno sostenuto che l'India avrebbe dovuto essere considerata un potenziale paese rappresentativo benché non fosse classificata come paese a reddito medio-alto dalla Banca mondiale. A tale riguardo, le parti hanno fatto riferimento al riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC, in cui la Commissione ha utilizzato l'India come paese rappresentativo. La CCCME ha ribadito tali argomentazioni nelle sue osservazioni e nell'audizione successiva alla fase provvisoria.

(147)

La Commissione ha rilevato che nel riesame in previsione della scadenza citato, l'inchiesta aveva stabilito che l'acido sulfanilico era prodotto solo in quattro economie in tutto il mondo (India, RPC, Unione europea e Stati Uniti d'America). Poiché nessun paese a reddito medio-alto produceva acido sulfanilico, la Commissione aveva deciso di utilizzare l'India come fonte di prezzi o valori di riferimento corrispondenti esenti da distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Nel presente caso la situazione era diversa. La Commissione è stata in grado di individuare un numero sufficiente di produttori in paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Non è stato quindi necessario cercare una fonte di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni al di là del gruppo di paesi a reddito medio-alto. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.2.2.3.   Produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta

(148)

Nella denuncia, il denunciante ha individuato in Turchia la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(149)

La Commissione ha analizzato altri paesi con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC e ha individuato produttori di torri eoliche in acciaio in altri quattro paesi, ossia Brasile, Malaysia, Messico e Sud Africa.

(150)

Nella prima nota, la Commissione ha informato le parti interessate in merito a tali risultanze.

(151)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Chengxi Shipyard ha individuato cinque produttori di torri eoliche in acciaio in India. Come spiegato ai considerando da 140 a 142 e 145, l'India non è risultata allo stesso livello di sviluppo della RPC e quindi neppure idonea come paese rappresentativo. La Commissione di conseguenza non ha analizzato le attività degli asseriti produttori di torri eoliche in acciaio in India, né la disponibilità o qualità delle rispettive informazioni finanziarie.

3.2.2.4.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(152)

La Commissione ha esaminato la disponibilità e la qualità dei dati pubblici pertinenti nei cinque potenziali paesi rappresentativi nei quali è stata individuata la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Questa analisi si è incentrata sulla disponibilità e sulla qualità delle informazioni finanziarie e dei dati sui fattori produttivi.

(153)

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie utilizzate per determinare SGAV e profitti per il calcolo del valore normale, la Commissione ha effettuato un'analisi delle informazioni disponibili. In particolare ha esaminato se le informazioni finanziarie fossero recenti, se fossero state sottoposte a audit o meno, se fossero disponibili in forma singola o consolidata e se le società fossero redditizie.

(154)

Per quanto riguarda i dati sui fattori produttivi, la Commissione ha esaminato la disponibilità dei dati sulle importazioni, la quota di importazioni originarie della RPC e di paesi non membri dell'OMC e l'esistenza di distorsioni che potessero aver influito sul prezzo dei fattori produttivi. L'analisi si è incentrata sui principali fattori produttivi.

a)   Informazioni finanziarie

(155)

Nella prima nota, la Commissione ha constatato che le informazioni finanziarie relative ai produttori di torri eoliche in acciaio potenzialmente idonee erano accessibili al pubblico solo in Messico, Sud Africa e Turchia. La Commissione ha constatato inoltre che le informazioni finanziarie relative a tutti i produttori di torri eoliche in acciaio individuati in Brasile e Malaysia e ad alcuni dei produttori di torri eoliche in acciaio della Turchia non erano disponibili per il periodo dell'inchiesta, ossia erano superate, o le società erano in perdita. A tale riguardo, la Commissione ha ulteriormente analizzato la disponibilità e la qualità delle informazioni finanziarie relative ai produttori di torri eoliche in acciaio di Messico, Sud Africa e Turchia, tenendo conto delle osservazioni sulla prima nota presentate dalle parti interessate di cui al considerando 50.

(156)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato che la Commissione non dovrebbe escludere i dati di una società in perdita, se la situazione è ragionevole ed esente da distorsioni. In alternativa, in un paese rappresentativo che dispone dei rendiconti finanziari di diverse società, la Commissione dovrebbe tenere conto sia delle società redditizie che di quelle in perdita nel determinare la media di SGAV e profitti nel paese rappresentativo.

(157)

La Commissione ha osservato che i dati finanziari di tutti i produttori in perdita individuati nei potenziali paesi rappresentativi nella prima nota erano anche superati. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'argomentazione fosse divenuta irrilevante. La Commissione ha rilevato in ogni caso che le società in perdita non evidenziavano un livello di profitti «congruo» a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta anche per motivi sostanziali.

(158)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Chengxi Shipyard ha rilevato che i dati finanziari del produttore messicano Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. e del produttore sudafricano GRI Wind Steel South Africa (Pty.) Ltd. erano inadeguati per la determinazione di SGAV e profitti, in quanto erano disponibili esclusivamente in rendiconti finanziari consolidati. Secondo Chengxi Shipyard, questo problema non riguardava i produttori di Turchia e India.

(159)

La Commissione ha rilevato innanzi tutto che l'India non era risultata idonea come potenziale paese rappresentativo. Il fatto che i dati finanziari di certi produttori fossero disponibili in forma consolidata inoltre non costituiva di per sé un motivo per non utilizzarli come fonti di SGAV e profitti esenti da distorsioni. Al contrario, i rendiconti finanziari disponibili devono essere analizzati caso per caso.

(160)

A tale riguardo, nella seconda nota la Commissione ha spiegato di aver individuato due produttori di torri eoliche in Messico. Le informazioni finanziarie locali individuali di Speco Wind Power, S.A. de C.V. («Speco») sono state ricavate da Global Financials di Dun&Bradstreet («D&B») (55) e fornite alle parti interessate nell'allegato III della prima nota. La società produceva esclusivamente torri eoliche e nel 2019 era in attivo. Le informazioni finanziarie locali hanno consentito di individuare, oltre alle SGAV, anche spese finanziarie e altre spese e redditi. I rendiconti finanziari consolidati di Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. («Arcosa») sono stati reperiti online (56). Il gruppo consolidato era attivo in tre settori commerciali: edilizia, apparecchiature energetiche e trasporti. Il gruppo consolidato, nell'ambito di Energy Equipment Group («EEG»), produceva e vendeva torri eoliche, strutture industriali e serbatoi di stoccaggio e distribuzione (57). EEG occupava il 55 % dei dipendenti del gruppo (58) e generava il 48 % delle entrate e dei costi non consolidati del gruppo (59). I proventi derivanti dalle vendite di torri eoliche e strutture industriali rappresentano il 75 % delle entrate di EEG (60). Le SGAV (compresi deprezzamento e ammortamento) sostenute da EEG e a livello consolidato nel 2019 ammontavano a circa il 13 % (espresse in percentuale del costo delle vendite) (61). EEG e il gruppo consolidato generavano un livello di profitto del 10 % circa (62). Dall'analisi di cui sopra è emerso che il segmento riguardante prevalentemente la produzione e la vendita di torri eoliche in acciaio contribuiva in misura considerevole alle attività complessive della società con risultati simili a quelli della società nel suo complesso. Queste cifre sono state pertanto considerate congrue ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.

(161)

Nella seconda nota, la Commissione ha rilevato inoltre di aver individuato un produttore di torri eoliche in Sud Africa, la società GRI Wind Steel South Africa (Pty.) Ltd. I rendiconti finanziari di questa società erano disponibili in forma consolidata e integrata al livello dell'azionista Hulisani (63). La relazione annuale integrata tuttavia non forniva dettagli sufficienti sul produttore di torri eoliche all'interno del gruppo. La relazione si limitava a dichiarare che il produttore di torri eoliche in acciaio era in attivo nell'esercizio finanziario marzo 2019 – febbraio 2020 (64). La Commissione quindi non è stata in grado di valutare le sue prestazioni e il suo contributo ai risultati finanziari consolidati. La Commissione ha pertanto constatato che i rendiconti finanziari consolidati di Hulisani non erano adeguati per la determinazione di SGAV e profitti nella presente inchiesta.

(162)

Nella seconda nota infine la Commissione ha analizzato i sei produttori di torri eoliche in acciaio individuati in Turchia. I dati finanziari di due soli produttori erano accessibili al pubblico. I rendiconti finanziari locali individuali di ATES Çelik Insaat Taahhut Proje Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. erano disponibili in Global Financials di D&B e sono stati forniti alle parti interessate nell'allegato III della prima nota. Nel 2019 la società è stata redditizia. I rendiconti locali hanno consentito di individuare, oltre alle SGAV, anche spese e redditi finanziari. I rendiconti finanziari individuali di Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. («Çimtaş Çelik») disponibili in Global Financials di D&B erano superati. I rendiconti finanziari consolidati al livello dell'azionista ENKA erano comunque disponibili online (65), sottoposti e/o non sottoposti a audit, per tutti i trimestri relativi al periodo dell'inchiesta. Si è notato tuttavia che i rendiconti finanziari consolidati non fornivano dettagli sufficienti circa i risultati del produttore di torri eoliche in acciaio, né sul suo contributo alle prestazioni del gruppo consolidato. Çimtaş Çelik apparteneva al segmento dell'edilizia (66). Benché tale segmento contribuisse alle entrate consolidate totali per quasi il 60 % (67), non era chiaro in che modo i risultati del segmento riflettessero i risultati del produttore di torri eoliche in acciaio. I rendiconti finanziari non fornivano dettagli sulla composizione del segmento. La natura delle attività coperte da tale segmento poteva essere piuttosto diversificata. Di fatto, il produttore di torri eoliche in acciaio era solo una delle 39 società del gruppo consolidato (68) classificate all'interno del segmento edilizia. La Commissione ha pertanto constatato che i rendiconti finanziari consolidati di ENKA non erano adeguati per la determinazione di SGAV e profitti nella presente inchiesta.

(163)

Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, Chengxi Shipyard ha affermato che le informazioni finanziarie dei due produttori di torri eoliche in acciaio del Messico contenevano gravi lacune. La società ha sostenuto che, anche se il segmento EEG all'interno di Arcosa generava il 48 % delle entrate consolidate, molto meno della metà derivava dalle vendite di torri eoliche in acciaio poiché EEG comprendeva anche la produzione e la vendita di strutture industriali. La società ha rilevato inoltre che Arcosa produceva torri eoliche in acciaio, oltre che in Messico, anche negli Stati Uniti d'America («USA») e che non era possibile determinare la quota di entrate e SGAV che poteva essere attribuita alle vendite sul mercato interno messicano. Per quanto riguarda Speco, la società ha affermato che non era possibile stabilire la quota di entrate e SGAV generata dalle vendite sul mercato messicano.

(164)

La Commissione ha osservato che la società non ha fornito elementi di prova a sostegno delle sue argomentazioni in merito al contributo delle vendite di torri eoliche in acciaio alle entrate generate dal segmento EEG. La Commissione ha preso atto del fatto che Arcosa produceva torri eoliche in acciaio in Messico e negli USA. Poiché la capacità produttiva (misurata per superficie) ubicata in Messico era considerevole [40 % (69)], la Commissione ha comunque concluso che il fatto che una parte della produzione di torri eoliche in acciaio fosse effettuata negli USA non rendeva inadeguate le informazioni finanziarie. La Commissione ha ritenuto che fosse appropriato utilizzare le informazioni concernenti le SGAV e le entrate totali di entrambi i produttori messicani di torri eoliche in acciaio, dato che le informazioni finanziarie accessibili al pubblico avrebbero presentato raramente, se non mai, un'ulteriore ripartizione di entrate e SGAV per mercato (interno e all'esportazione) in particolare nelle relazioni dei segmenti operativi. In ogni caso la società non ha proposto produttori alternativi adeguati di torri eoliche in acciaio in Messico per determinare SGAV e profitti. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Chengxi Shipyard e ha confermato l'utilizzo delle informazioni finanziarie di entrambi i produttori messicani di torri eoliche in acciaio per la determinazione di SGAV e profitti.

(165)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha ribadito che le informazioni finanziarie di Arcosa non erano una fonte appropriata di SGAV e profitti esenti da distorsioni. La società ha sostenuto che le informazioni non erano adeguate, in particolare, a causa dell'ubicazione della produzione di torri eoliche in acciaio di Arcosa in Messico e negli USA, e del fatto che il segmento EEG includeva anche la produzione di strutture industriali e serbatoi di distribuzione. La società ha osservato inoltre che l'aumento delle entrate di Arcosa nel 2019 non era dovuto solo all'incremento della produzione di torri eoliche in acciaio, ma anche ad altri fattori. La società ha rilevato infine che le informazioni finanziarie di Arcosa per il 2020 erano già disponibili al momento della divulgazione finale delle informazioni.

(166)

Come indicato ai considerando 160 e 164, la Commissione ha concluso che, benché parte della produzione di torri eoliche in acciaio fosse effettuata in un paese diverso dal paese rappresentativo, era comunque opportuno utilizzare i dati di tale società. In assenza di nuovi argomenti, la Commissione ha confermato che l'argomentazione è respinta. La Commissione ha confermato inoltre che, in virtù dell'elevata percentuale delle entrate del gruppo EEG proveniente dal sottosegmento delle torri eoliche in acciaio e delle strutture industriali, i risultati finanziari di tale gruppo erano rappresentativi della produzione di torri eoliche in acciaio, poiché l'aumento delle entrate era dovuto in parte ai maggiori volumi di produzione di torri eoliche in acciaio. La Commissione ha constatato infine che, in considerazione delle misure governative che hanno comportato un rallentamento dell'installazione di nuova capacità eolica in Messico, come discusso ai considerando da 196 a 199, era più prudente basare le SGAV e i profitti esenti da distorsioni esclusivamente sui rendiconti finanziari per il 2019.

(167)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha asserito che le informazioni finanziarie di Arcosa non erano una fonte adeguata di SGAV e profitti esenti da distorsioni a causa della produzione di torri eoliche in acciaio di Arcosa al di fuori del Messico. La società ha rilevato inoltre che le entrate della controllata messicana derivavano in larga misura da operazioni infragruppo e che la redditività di tale controllata era solo del 2,4 %.

(168)

In aggiunta alle sue conclusioni sulla produzione di torri eoliche in acciaio di Arcosa al di fuori del Messico, di cui al considerando 166, la Commissione ha constatato che, a causa della quota elevata di proventi infragruppo sulle entrate complessive della controllata messicana, era più appropriato utilizzare i rendiconti finanziari consolidati e combinati di Arcosa, che non contenevano le operazioni infragruppo (70). Va osservato inoltre che, in questo caso, il livello di redditività calcolato da Suzhou Titan è irrilevante. La società ha espresso l'utile operativo come percentuale delle entrate, mentre per la determinazione del valore normale deve essere espresso come percentuale del costo delle merci vendute, il cui valore non poteva essere ricavato dalle informazioni finanziarie di Arcosa concernenti le sue attività in Messico.

(169)

Sulla base dei motivi descritti ai considerando 166 e 168, la Commissione ha respinto le argomentazioni di Chengxi Shipyard e Suzhou Titan presentate ai considerando 165 e 167.

b)   Distorsioni concernenti i fattori produttivi

(170)

Nella prima nota, la Commissione ha concluso che secondo l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE (71), le esportazioni di cascami e avanzi di acciaio (codici SA 7204 41 e 7204 49) erano soggette ad obblighi di licenza in Sud Africa e a un obbligo di licenza e a una tassa all'esportazione in Malaysia fino al 2017 (ultime informazioni disponibili).

(171)

A tale proposito, nella seconda nota la Commissione ha escluso il Sud Africa sulla base del fatto che le informazioni finanziarie del produttore di torri eoliche in acciaio del Sud Africa non erano adeguate per la determinazione di SGAV e profitti come spiegato al considerando 161. La Commissione ha inoltre constatato che le informazioni finanziarie accessibili al pubblico del produttore di torri eoliche in acciaio della Malaysia erano notevolmente superate. Poiché la Commissione non ha ottenuto informazioni supplementari sulla produzione in Malaysia, anche questo paese è stato escluso da ulteriori considerazioni. Le restrizioni all'esportazione individuate nella prima nota sono risultate pertanto irrilevanti nel presente caso.

(172)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, le parti interessate hanno affermato che né il Messico, né il Sud Africa o la Turchia erano paesi rappresentativi appropriati, a causa di varie misure esistenti in tali paesi che asseritamente provocavano distorsioni nel mercato dei fattori produttivi e/o delle energie rinnovabili. Tali argomentazioni sono spiegate in dettaglio ai considerando 173, 179, 181, 184 e 189.

(173)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno affermato che il Sud Africa non era un paese rappresentativo appropriato a causa delle misure di salvaguardia sull'acciaio istituite dal paese, che avrebbero potuto esercitare effetti distorsivi sui prezzi all'importazione di prodotti in acciaio utilizzati nella fabbricazione di torri eoliche in acciaio. Chengxi Shipyard ha affermato inoltre che tali misure di salvaguardia erano in vigore anche in Messico e in Turchia, mentre nel caso della Turchia la parte ha effettivamente indicato solo la sospensione delle concessioni relative all'Unione in risposta alle misure di salvaguardia sull'acciaio introdotte dall'Unione.

(174)

Nella seconda nota la Commissione ha rilevato che il Sud Africa era già risultato non idoneo a causa della mancanza di informazioni finanziarie accessibili al pubblico relative ai produttori di torri eoliche in acciaio. La Commissione ha pertanto ritenuto irrilevanti le affermazioni concernenti il Sud Africa.

(175)

Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha rilevato che la parte non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione concernente l'esistenza di misure di salvaguardia sull'acciaio. La Commissione in effetti ha riscontrato che la Turchia ha avviato un'inchiesta di salvaguardia sull'acciaio nell'aprile 2018 (72) che tuttavia è stata chiusa nel maggio 2019 senza istituire misure (73). Riguardo alla sospensione delle concessioni, la parte non ha fornito elementi di prova in merito al perché e in quale misura il dazio aggiuntivo sulle importazioni di taluni prodotti in acciaio originari dell'Unione produrrebbe effetti distorsivi sul mercato dell'acciaio in Turchia e renderebbe le statistiche sulle importazioni una fonte inappropriata per ottenere valori di riferimento esenti da distorsioni.

(176)

Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha rilevato nella seconda nota che le asserzioni di Chengxi Shipyard si basavano su un articolo pubblicato nel Metal Bulletin secondo il quale, con un decreto del 25 marzo 2019, il Messico «ha istituito nuovamente una misura di salvaguarda del 15 % sulle importazioni di taluni prodotti in acciaio dai paesi con i quali non ha stipulato accordi di libero scambio». La Commissione ha constatato che il 25 marzo 2019 il Messico ha pubblicato un decreto di modifica dei dazi all'importazione stabiliti dalla legge relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni (74). In virtù di tale decreto, il Messico ha aumentato il dazio NPF applicato a taluni prodotti in acciaio, ivi comprese le piastre di acciaio (codici SA 7208 51 e 7208 52) dallo 0 % al 15 % per una durata limitata di 180 giorni. Secondo il decreto, l'aumento del dazio NPF applicato era basato sull'articolo II dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»).

(177)

I dazi inoltre non erano stati istituiti in seguito a un'inchiesta di salvaguardia e non superavano il livello dei dazi consolidati del 35 % per i quali il Messico si era impegnato a norma delle disposizioni dell'OMC (75). La Commissione ha pertanto ritenuto che l'esistenza di queste misure non giustificasse l'esclusione del Messico dall'analisi di potenziali paesi rappresentativi.

(178)

Le asserzioni concernenti l'esistenza di misure di salvaguardia sull'acciaio in Messico e Turchia sono state pertanto respinte.

(179)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato che il Messico non era un paese rappresentativo appropriato perché imponeva misure antidumping sulle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Cina.

(180)

Nella seconda nota, la Commissione ha rilevato che le parti non hanno presentato elementi di prova specifici del modo e della misura in cui l'istituzione di misure antidumping sul prodotto oggetto dell'inchiesta da parte del Messico inciderebbe sulla sua rappresentatività e del motivo per cui non dovrebbe più essere considerato appropriato a causa di tale circostanza. La Commissione ha pertanto ritenuto tali argomentazioni prive di fondamento e le ha respinte.

(181)

Nelle osservazioni sulla prima nota, Chengxi Shipyard ha affermato che i mercati dell'energia elettrica in Messico e Sud Africa erano oggetto di distorsioni poiché erano dominati da imprese di proprietà dello Stato. D'altro canto, la parte interessata ha affermato che i mercati dell'energia elettrica in Turchia e India non risentivano di simili distorsioni. La parte ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che in Sud Africa il 95 % dell'energia elettrica era fornita dall'impresa di proprietà dello Stato ESKOM.

(182)

Nella seconda nota, la Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha riscontrato che il produttore statale messicano di energia elettrica Comisión Federal de Electricidad («CFE») ha contribuito per meno dell'80 % alla produzione totale di energia elettrica in Messico (76). Secondo le informazioni fornite da Chengxi Shipyard, la quota di produzione di energia elettrica delle imprese di proprietà dello Stato in India era leggermente superiore all'80 %, e quindi analoga alla situazione del Messico. Secondo la parte interessata, il mercato dell'energia elettrica in India era sufficientemente liberalizzato. La Commissione ha riscontrato inoltre che il produttore statale di energia elettrica EÜAŞ possedeva poco più del 20 % della capacità di produzione della Turchia (77). La Commissione ha ritenuto che il semplice fatto che un mercato sia dominato da imprese di proprietà dello Stato, senza ulteriori indicazioni né elementi di prova che dimostrino che i prezzi reali dei fattori produttivi soggiacenti non siano il risultato delle forze di mercato, non fosse di per sé sufficiente per escludere tale paese in quanto non rappresentativo. In questi casi il fascicolo deve contenere elementi di prova del fatto che i prezzi reali dei fattori produttivi erano potenzialmente influenzati da altre considerazioni, quali politiche preferenziali a favore di determinate industrie o altri interventi pubblici sostanziali, tali per cui i prezzi non sono il risultato delle forze del libero mercato. La Commissione ha comunque tenuto conto del fatto che l'energia elettrica rappresentava solo una piccola quota (circa l'1 %) del costo totale della produzione di torri eoliche in acciaio. Di conseguenza, anche se fosse dimostrato con elementi di prova che il prezzo di questo fattore produttivo era oggetto di distorsioni, ciò non costituirebbe di per sé un motivo per escludere completamente il Messico (o qualsiasi altro paese) dai potenziali paesi rappresentativi nel presente caso. Le potenziali distorsioni del settore dell'energia elettrica in Messico sarebbero al massimo una questione da esaminare nel contesto dell'utilizzo di un altro valore di riferimento per tale fattore.

(183)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni concernenti il Messico e la Turchia, mentre aveva già ritenuto inadeguato il Sud Africa a causa della scarsa disponibilità di informazioni finanziarie.

(184)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Vestas ha sostenuto che la Turchia ha imposto un requisito di contenuto locale sui progetti in materia di energie rinnovabili e/o garantito tariffe di riacquisto più elevate condizionate al contenuto locale richiesto.

(185)

Nella seconda nota, la Commissione ha esaminato le asserzioni concernenti il requisito di contenuto locale in Turchia, data la sua rilevanza in quanto restrizione per il principale fattore produttivo, ossia le piastre di acciaio, nonché per gli altri fattori produttivi, e in ultima analisi anche per la redditività dei produttori turchi di torri eoliche in acciaio.

(186)

La Commissione ha riscontrato che il requisito di contenuto locale era tradotto in duplice maniera nelle condizioni del mercato turco dell'energia eolica:

a)

ai produttori di energia eolica erano garantite tariffe di riacquisto. Gli investitori che rispettavano il requisito di contenuto locale avevano diritto a una tariffa di riacquisto superiore (78). La tariffa applicabile durante il periodo dell'inchiesta era 7,00 centesimi di USD/kWh. La tariffa poteva essere aumentata di 0,60 centesimi di USD/kWh qualora la torre eolica in acciaio fosse prodotta localmente. La tariffa di riacquisto poteva raggiungere un totale di 11,00 centesimi di USD/kWh se, oltre alla torre eolica in acciaio, anche le pale, il generatore, le componenti elettroniche e tutte le attrezzature meccaniche erano prodotte localmente;

b)

tra il 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta, il governo turco ha avviato tre gare relative a parchi eolici nell'ambito di un nuovo modello di investimento per le energie rinnovabili, le cosiddette aree designate per le energie rinnovabili («YEKA») (79). Gli aggiudicatari di un contratto nell'ambito di gare d'appalto YEKA erano tenuti a rispettare il requisito di contenuto locale in merito all'origine dei fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di turbine, torri eoliche in acciaio e pale, nonché alla nazionalità dei dipendenti.

(187)

Nella seconda nota, la Commissione ha ritenuto che il requisito di contenuto locale applicabile alle torri eoliche in acciaio avrebbe potuto essere rispettato solo acquistando localmente la principale materia prima, ossia le piastre di acciaio. Può darsi quindi che i prezzi all'importazione delle piastre di acciaio non rispecchiassero i prezzi dei tipi di piastre di acciaio effettivamente utilizzati nella produzione di torri eoliche in acciaio. L'obbligo di acquistare sul mercato interno inoltre riduceva la concorrenza sul mercato dei fattori produttivi per la fabbricazione di torri eoliche in acciaio, con la conseguenza di possibili distorsioni dei prezzi sul mercato interno di tali fattori produttivi. Con tutta probabilità i prezzi dei fattori produttivi erano più elevati a causa della riduzione della concorrenza, con la probabile conseguenza di una distorsione del costo di produzione e quindi anche di SGAV e redditività dei produttori di torri eoliche in acciaio in Turchia.

(188)

La Commissione ha quindi ritenuto che il mercato dell'energia eolica, compresa la produzione di torri eoliche, avrebbe potuto subire effetti distorsivi a causa dell'applicazione del requisito di contenuto locale in Turchia e pertanto non fosse idoneo per la determinazione di prezzi e costi esenti da distorsioni, in particolare per il principale fattore produttivo.

(189)

Nelle osservazioni sulla prima nota, Vestas ha anche affermato che la Turchia non era un paese rappresentativo appropriato a causa della disponibilità limitata di talune materie prime (lamiere pesanti), che avrebbe potuto provocare l'aumento dei prezzi di tali materie prime, e a causa della mancanza di capacità per la produzione di torri eoliche in acciaio di grandi dimensioni.

(190)

Poiché la parte non ha fornito elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni e la Commissione aveva già concluso che il mercato turco avrebbe potuto essere oggetto di distorsioni a causa del requisito di contenuto locale, la Commissione non ha formulato conclusioni in merito a tali argomentazioni.

(191)

Nelle osservazioni sulla seconda nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno sostenuto che la Turchia doveva rimanere un potenziale paese rappresentativo. Le due parti hanno affermato in particolare che solo una piccola parte delle piastre di acciaio importate con un codice merci specifico era intesa per la produzione di torri eoliche in acciaio e pertanto potenzialmente oggetto di distorsioni. Le parti hanno osservato che, per stabilire se il requisito di contenuto locale influisse sul prezzo all'importazione, la Commissione dovrebbe confrontare il prezzo all'importazione delle piastre di acciaio in Turchia con il relativo prezzo all'importazione in altri paesi. La CCCME ha ribadito nelle sue osservazioni e nell'audizione successiva alla fase provvisoria che la Turchia dovrebbe continuare ad essere considerata un potenziale paese rappresentativo.

(192)

La Commissione ha osservato che il prezzo all'importazione delle piastre di acciaio in altri paesi non era rappresentativo del prezzo che sarebbe applicato in Turchia in condizioni di mercato non influenzate dal requisito di contenuto locale. Il requisito di contenuto locale inoltre non influiva solo sul prezzo delle piastre di acciaio per la produzione di torri eoliche in acciaio. Tale requisito impediva la concorrenza delle piastre di acciaio importate per la fabbricazione di torri eoliche in acciaio. Una simile situazione di mercato avrebbe potuto influire sulle decisioni dei produttori di piastre di acciaio, influenzando quindi il prezzo delle piastre di acciaio anche per altri impieghi. Anche le SGAV e la redditività dei produttori turchi di torri eoliche in acciaio erano potenzialmente soggette a distorsioni, poiché il requisito di contenuto locale non riguardava solo i fattori produttivi, ma anche la manodopera. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(193)

Oltre alle osservazioni che precedono sulle restrizioni commerciali applicate dalle parti interessate, nella seconda nota la Commissione ha esaminato anche l'esistenza di restrizioni commerciali applicate in Messico sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di torri eoliche in acciaio. A tale scopo la Commissione ha consultato l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE (80) e l'archivio di Market Access Map (81). Non si sono riscontrate restrizioni commerciali imposte dal Messico sui principali fattori produttivi.

(194)

Nelle osservazioni sulla seconda nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno sostenuto che il prezzo all'importazione delle piastre di acciaio in Messico era soggetto a distorsioni significative a causa dell'istituzione di un dazio all'importazione del 15 % nel marzo 2019. La CCCME ha ribadito tale argomentazione nella sua audizione e nelle osservazioni successive alla fase provvisoria.

(195)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione. Come spiegato ai considerando 176 e 177, la Commissione ha valutato l'aumento del dazio all'importazione applicabile alle piastre di acciaio nella seconda nota e ha riscontrato che il Messico ha aumentato il dazio NPF applicabile dallo 0 % a un livello (15 %) che non superava il dazio NFP consolidato per il quale il Messico si era impegnato nell'ambito dell'OMC. L'applicazione di un dazio all'importazione quindi non poteva essere considerata una distorsione o una violazione degli obblighi del Messico nel presente caso. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(196)

Nelle osservazioni sulla seconda nota, Chengxi Shipyard ha sostenuto che il Messico non era un paese rappresentativo appropriato perché il suo mercato delle energie rinnovabili presentava distorsioni significative. A tale proposito, la parte ha fatto riferimento alle seguenti misure adottate dal governo messicano:

la quarta asta sulle energie rinnovabili è stata dapprima rinviata (dicembre 2018) e in seguito annullata (febbraio 2019);

nell'ottobre 2019, le certificazioni di energia pulita sono state estese anche ai generatori di energie rinnovabili entrati in funzione prima dell'agosto 2014, in contrasto con l'obiettivo di incoraggiare nuovi investimenti nelle energie rinnovabili;

CFE, un produttore di energia elettrica di proprietà dello Stato e proprietario della rete di trasmissione, nel giugno 2020 ha aumentato i diritti di trasmissione per i generatori di energie rinnovabili;

il Centro Nacional de Control de Energía, un ente pubblico incaricato del controllo operativo della rete di trasmissione e del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, ha sospeso il collaudo e la connessione alla rete di nuovi progetti di energia eolica e solare nell'aprile 2020;

il ministero dell'Energia in Messico ha pubblicato una risoluzione che conferisce al governo un maggiore controllo su chi può produrre energia, sulla possibile ubicazione degli impianti e sul quantitativo di energia elettrica che è possibile produrre.

(197)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione. In primo luogo, va notato che la regolamentazione di determinati settori dell'economia mediante leggi e normative non costituisce necessariamente una distorsione del mercato. Nel presente caso, la parte interessata non ha fornito elementi di prova in merito a perché, come e in che misura le politiche governative di cui al considerando 196 hanno influito sui prezzi (all'importazione) dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di torri eoliche in acciaio, nonché sulle SGAV e sui profitti dei produttori di torri eoliche in acciaio in Messico durante il periodo dell'inchiesta. È probabile che alcune delle misure abbiano scoraggiato (tariffe di trasmissione più elevate, sospensione dei collaudi e delle connessioni alla rete di nuovi progetti in materia di energie rinnovabili) o addirittura impedito (annullamento della quarta asta sulle energie rinnovabili) investimenti futuri e abbiano quindi influito indirettamente sulla redditività dei produttori messicani di torri eoliche in acciaio in un periodo successivo al periodo dell'inchiesta. La Commissione ha comunque ritenuto che le eventuali restrizioni abbiano prodotto i loro effetti dopo il periodo dell'inchiesta. A tale proposito, i nuovi impianti eolici in Messico hanno raggiunto il massimo storico, con una capacità aggiuntiva di 1,6 GW nel 2019 (82). Benché l'annullamento della quarta asta abbia bloccato futuri investimenti nel settore dell'energia eolica, la Commissione ha ritenuto che i risultati dei produttori messicani di torri eoliche in acciaio fossero promossi dalla costruzione di parchi eolici commissionati nell'ambito della terza asta sulle energie rinnovabili, che prevedeva che i nuovi progetti sarebbero divenuti operativi tra gennaio 2020 e gennaio 2022 (83). Nel 2020 inoltre il Messico ha installato nuova capacità eolica per circa 0,6 GW (84). Un risultato analogo a quello del 2018 (0,7 GW di capacità eolica aggiuntiva (85)), un anno non interessato dall'incertezza derivante dal cambiamento delle politiche governative. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(198)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha ricordato la sua comunicazione relativa alla seconda nota, nella quale ha indicato una serie di misure governative attuate in Messico che provocavano presunte distorsioni nel mercato delle energie rinnovabili. La società ha fatto riferimento anche ai dati sulla nuova capacità eolica installata in Messico nel 2018 – 2020 e sulle previsioni per il 2021 – 2022 pubblicati dall'Agenzia internazionale per l'energia (86), che indicano un calo dei nuovi impianti dopo il 2019. La società ha affermato infine che la Commissione non ha riconosciuto l'effetto dissuasivo di tali misure governative.

(199)

La Commissione ha ribadito le proprie risultanze di cui al considerando 197. La Commissione non ha messo in dubbio che alcune misure possano aver scoraggiato o impedito nuovi investimenti nella generazione di energia rinnovabile, incluse le torri eoliche, successivamente al periodo dell'inchiesta. Per determinare le SGAV esenti da distorsione e il valore di riferimento per il profitto esente da distorsioni, la Commissione tuttavia ha utilizzato le informazioni finanziarie relative al 2019 di due produttori di torri eoliche in acciaio in Messico. Secondo la Commissione, tali informazioni non erano ancora influenzate dalle misure governative, poiché la maggior parte delle misure sono state attuate solo nel 2020. La società inoltre non ha fornito elementi di prova in merito a come, e in che misura, i provvedimenti governativi in questione influenzassero i costi e i valori di riferimento esenti da distorsioni dei fattori produttivi. Eventuali sviluppi riscontrati in Messico dopo il periodo dell'inchiesta infine erano irrilevanti per la selezione del paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto confermato che l'argomentazione è respinta.

3.2.2.5.   Livello di protezione sociale e ambientale

(200)

Avendo stabilito che il Messico era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.2.6.   Conclusioni

(201)

Alla luce della precedente analisi, il Messico ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(202)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha continuato a sostenere, in linea con le osservazioni descritte ai considerando 144 e 198, che l'unico paese rappresentativo appropriato fosse l'India.

(203)

Oltre al fatto che l'India non era classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto, la Commissione ha ritenuto che la società non avesse analizzato la disponibilità e la qualità di dati pubblici in India. La Commissione ha riscontrato, ad esempio, che nessuno dei produttori di torri eoliche in acciaio in India indicati da Chengxi Shipyard nelle sue osservazioni sulla prima nota (cfr. considerando 151) disponeva di rendiconti finanziari accessibili al pubblico. L'India, come la Turchia, ha anche introdotto un requisito di contenuto locale per i progetti nel settore dell'energia eolica nel 2019 (87), con la conseguenza di possibili distorsioni nella produzione di torri eoliche in acciaio.

3.2.2.7.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(204)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori per la fabbricazione del prodotto in esame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e fornire informazioni accessibili al pubblico su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(205)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato che la Commissione dovrebbe essere aperta a utilizzare altre fonti di dati disponibili al pubblico, quali i prezzi di vendita sul mercato interno in un paese terzo o altri prezzi internazionali. A tale proposito, Chengxi Shipyard ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare le statistiche sulle importazioni cinesi, poiché era meno probabile che i prezzi dei fornitori di paesi terzi subissero distorsioni provocate dalle politiche del governo della RPC. Altrimenti si dovrebbero utilizzare le statistiche sulle importazioni delle autorità doganali nazionali del paese rappresentativo che, secondo la parte, erano più affidabili delle informazioni fornite da un operatore terzo.

(206)

Nella seconda nota, la Commissione ha affermato di essere disposta a utilizzare altre fonti di prezzi esenti da distorsioni, laddove le statistiche sulle importazioni non possano essere utilizzate come fonte affidabile di valori di riferimento. Poiché le parti non hanno indicato i motivi per cui la Commissione dovrebbe discostarsi dalla sua prassi di utilizzare le statistiche sulle importazioni fornite dal Global Trade Atlas («GTA»), l'argomentazione è stata respinta.

(207)

Per quanto riguarda l'affermazione che la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi all'importazione in Cina, nella seconda nota la Commissione ha valutato che, se fossero confermate le distorsioni significative sul mercato interno della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, le statistiche concernenti i prezzi all'importazione nella RPC non sarebbero un'approssimazione migliore rispetto ai prezzi all'importazione in potenziali paesi rappresentativi. Era molto probabile che anche le importazioni nella RPC, sempre che fossero disponibili in quantità significative, sarebbero state interessate da distorsioni significative, in quanto sarebbero avvenute a condizioni analoghe a quelle presenti nel mercato distorto della Cina.

(208)

Chengxi Shipyard non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che il GTA fosse meno affidabile delle statistiche doganali ufficiali di un potenziale paese rappresentativo. Le statistiche sulle importazioni fornite dal GTA si basavano sulle statistiche doganali nazionali ufficiali dei paesi interessati, che fornivano i propri dati ufficiali al GTA sulla base di accordi bilaterali. Per alcune amministrazioni pubbliche è una prassi consolidata utilizzare il GTA per accedere a statistiche doganali e questa banca dati è ampiamente utilizzata anche da operatori privati per una serie di scopi diversi e in contesti diversificati. La Commissione ha quindi ritenuto che le statistiche del GTA fossero affidabili e ha respinto tali argomentazioni.

(209)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno rilevato che nella prima nota la Commissione ha indicato i codici merci a 6 cifre per i fattori produttivi. A tale proposito, Chengxi Shipyard ha affermato che le statistiche sulle importazioni basate su un codice a 6 cifre comprendevano materiali diversi dai fattori produttivi specifici. Per migliorare l'accuratezza dei dati, le parti hanno quindi suggerito di utilizzare le statistiche sulle importazioni applicando codici a un livello di dettaglio superiore. La CCCME e Suzhou Titan hanno sostenuto inoltre che la Commissione dovrebbe utilizzare esclusivamente le statistiche che rappresentano le importazioni delle specifiche tipologie di flange utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La CCCME ha ribadito le sue osservazioni sull'utilizzo delle statistiche sulle importazioni al livello dei codici a 6 cifre nella sua audizione e nelle osservazioni successive alla fase provvisoria.

(210)

Nella seconda nota, la Commissione ha osservato di aver utilizzato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci a 6 cifre nelle prime fasi dell'inchiesta. In una fase successiva dell'inchiesta, e laddove possibile, la Commissione ha utilizzato codici più specifici nel paese rappresentativo, possibilmente corrispondenti ai fattori produttivi specifici degli esportatori, come illustrato nella tabella 1.

(211)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato che i prezzi all'importazione non riflettevano i prezzi sul mercato interno, in quanto avrebbero potuto essere influenzati dai quantitativi consegnati e dalla distanza dal paese d'origine. Questa argomentazione è stata ribadita anche nelle osservazioni delle parti relative alla seconda nota e nell'audizione e nelle osservazioni della CCCME successive alla fase provvisoria. La CCCME, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno affermato inoltre che la Commissione dovrebbe escludere dal calcolo le importazioni di piccoli quantitativi a prezzi molto elevati. Chengxi Shipyard ha sostenuto altresì che la Commissione non dovrebbe escludere dal calcolo le importazioni dalla Cina (verso il paese rappresentativo) quando i quantitativi importati non erano significativi e le importazioni erano effettuate a prezzi analoghi ai prezzi all'importazione da altri paesi d'origine e quindi privi di distorsioni.

(212)

Nella seconda nota, la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato interno di un paese rappresentativo fossero ugualmente influenzati dal quantitativo consegnato e dalla distanza tra fornitore e utilizzatore. Il quantitativo consegnato inoltre si rifletteva nel calcolo del prezzo esente da distorsioni, poiché la Commissione calcolava una media ponderata. Questo significava altresì che non occorreva escludere i piccoli quantitativi importati a prezzi elevati, in quanto non influivano sul prezzo medio finale esente da distorsioni. È stato considerato anche l'aspetto della distanza, poiché la Commissione ha utilizzato come punto di partenza i prezzi all'importazione alla frontiera del paese rappresentativo (valore CIF). I prezzi CIF sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dei dazi all'importazione e dei costi di trasporto nazionale, per stabilire un prezzo esente da distorsioni di un fattore produttivo all'ingresso dello stabilimento. La Commissione infine ha rilevato che le conclusioni sulle distorsioni significative nella RPC non si basavano sul livello del prezzo all'importazione di materiali originari della RPC, bensì sull'esistenza di politiche governative con effetti distorsivi sul mercato. Tutte le argomentazioni di cui sopra presentate dalle parti in merito al calcolo dei prezzi esenti da distorsioni sono state pertanto respinte.

(213)

Nelle loro osservazioni sulla prima nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato altresì che quando le statistiche sulle importazioni comprendevano i costi di nolo marittimo e di assicurazione, tali costi avrebbero dovuto essere dedotti poiché i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione acquistavano i propri fattori produttivi sul mercato interno e non sostenevano tali costi. La CCCME ha ribadito tale argomentazione nella sua audizione e nelle osservazioni successive alla fase provvisoria.

(214)

A tale proposito, nella seconda nota la Commissione ha chiarito che, applicando il metodo basato sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i prezzi dei fattori produttivi pagati dai produttori esportatori sarebbero sostituiti con prezzi rappresentativi accessibili al pubblico nel paese rappresentativo selezionato. Nel caso di fattori produttivi per i quali il prezzo all'importazione è utilizzato come approssimazione, occorreva tenere conto di tutti i costi sostenuti per il trasferimento del materiale dal paese d'origine all'ingresso dello stabilimento nel paese rappresentativo per competere allo stesso livello degli altri produttori nazionali. L'inclusione dei costi di nolo marittimo e assicurazione, nonché dei dazi all'importazione, era quindi fondamentale per la determinazione di un prezzo esente da distorsioni nel paese rappresentativo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(215)

Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato inoltre che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA (88) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime e i sottoprodotti. La Commissione ha affermato altresì che avrebbe utilizzato le informazioni pubblicate dal dipartimento di statistica dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILOSTAT») e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») per il costo del lavoro esente da distorsioni (89), i dati di CFE o informazioni di mercato per il costo dell'energia elettrica esente da distorsioni (90), e i dati della Comisión Reguladora de Energía («CRE») per il costo del gas naturale esente da distorsioni (91).

(216)

Nella seconda nota, la Commissione ha anche comunicato alle parti interessate che, poiché acqua, vapore e aria compressa rappresentavano una quota trascurabile del costo totale di produzione (92), la Commissione non avrebbe cercato di determinare i prezzi esenti da distorsioni di queste fonti di energia. Essa intendeva invece raggruppare queste voci trascurabili nei «materiali di consumo».

(217)

Nelle osservazioni sulla seconda nota, la CCCME e Suzhou Titan hanno affermato che i dati sulle importazioni del Messico erano fortemente carenti, in quanto indicati nel GTA al valore franco a bordo («FOB»). La Commissione ha quindi dovuto costruire il valore CIF utilizzando il coefficiente di conversione da CIF a FOB disponibile nella banca dati International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (93) («ITIC») dell'OCSE. A tale proposito, la CCCME, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno criticato il fatto che la Commissione utilizzasse un unico coefficiente medio di conversione da CIF a FOB per tutti i fattori produttivi e tutti i paesi d'origine pertinenti. La CCCME ha ribadito tale argomentazione nella sua audizione e nelle osservazioni successive alla fase provvisoria.

(218)

La Commissione ha rilevato innanzitutto che il fatto che il Messico registrasse e riportasse le proprie statistiche sulle importazioni al valore FOB non riduceva l'affidabilità dei dati. La Commissione inoltre si serviva di una fonte di informazioni indipendente per la conversione dei valori delle importazioni FOB in valori CIF. A tale proposito la Commissione ha esaminato l'argomentazione delle tre parti interessate concernente l'utilizzo di un singolo coefficiente per la conversione da CIF a FOB e ha concluso che in effetti era più opportuno differenziare il coefficiente per fattore produttivo e paese d'origine. Laddove le informazioni per determinati paesi d'origine non erano disponibili, la Commissione ha utilizzato un coefficiente medio indicato nella banca dati ITIC dell'OCSE per quel particolare fattore produttivo.

(219)

Nelle loro osservazioni sulla seconda nota, la CCCME, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno affermato che la Commissione applicava erroneamente un dazio all'importazione del 25 % alle importazioni di piastre di acciaio originarie degli USA, poiché tale ritorsione tariffaria era stata sospesa prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta. La CCCME ha ribadito tale argomentazione nella sua audizione e nelle osservazioni successive alla fase provvisoria.

(220)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione. Dall'esame è emerso che nel giugno 2018 il Messico ha istituito un dazio del 25 % sulle importazioni di taluni prodotti in acciaio, comprese le piastre di acciaio, in risposta ai dazi su acciaio e alluminio legati alla misura statunitense di cui alla sezione 232 (94). Nel maggio 2019 il Messico ha eliminato le misure di ritorsione (95) in seguito ad un accordo (96) con gli USA concernente i dazi su acciaio e alluminio legati alla sezione 232. La Commissione ha quindi accolto l'argomentazione e ha adeguato di conseguenza il dazio all'importazione utilizzato nel calcolo del costo esente da distorsioni delle piastre di acciaio.

(221)

Nella comunicazione relativa alla seconda nota, Suzhou Titan e Chengxi Shipyard hanno formulato osservazioni concernenti il codice delle merci che la Commissione intendeva utilizzare per determinare i costi esenti da distorsioni di taluni fattori produttivi, in particolare piastre di acciaio, vernice, fili per saldatura e bulloni. Chengxi Shipyard ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare solo il codice delle merci 8311 30 01 per stabilire il costo esente da distorsioni dei fili per saldatura alla fiamma, poiché si trattava dell'unico codice delle merci che copriva il filo per saldatura di ferro e acciaio. La società ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto escludere i codici delle merci per i bulloni utilizzati negli aeromobili e negli autoveicoli, e i bulloni di acciaio inossidabile nel determinare il costo esente da distorsioni. Suzhou Titan ha chiesto alla Commissione di applicare i codici delle merci concernenti piastre di acciaio di spessore superiore a 10 mm (SA 7208 51) singolarmente in base alla qualità di acciaio delle piastre effettivamente utilizzate dalla società. Analogamente, la società ha chiesto alla Commissione di applicare i due codici delle merci concernenti vernice ricca di zinco epossidico (SA 3208 90 e 3209 90) singolarmente a seconda del tipo di vernice utilizzato effettivamente dalla società.

(222)

La Commissione ha constatato che di fatto era più opportuno escludere i fili per saldatura ottenuti da metalli diversi da ferro o acciaio dai codici delle merci utilizzati per la determinazione del costo esente da distorsioni. La Commissione ha applicato tale principio ai fili per saldatura alla fiamma (SA 8311 30) e anche ai fili per saldatura ad arco (SA 8311 20). Analogamente la Commissione ha escluso i bulloni utilizzati negli aeromobili e negli autoveicoli, nonché i bulloni di acciaio inossidabile, dai codici delle merci utilizzati per stabilire il costo dei bulloni esente da distorsioni.

(223)

Per quanto riguarda i codici delle merci considerati per il calcolo del costo esente da distorsioni delle piastre di acciaio di spessore superiore a 10 mm, la Commissione ha osservato che i due codici delle merci operavano un'ulteriore distinzione delle piastre in base alla qualità di acciaio utilizzata. Le qualità di acciaio indicate nei codici delle merci tuttavia erano conformi a norme non utilizzate nell'Unione. La società ha comunque comunicato la qualità di acciaio delle piastre secondo le norme applicabili nell'Unione. La società non ha fornito elementi di prova in merito a quali fossero le qualità di acciaio indicate nei codici delle merci che corrispondevano alle qualità di acciaio che utilizzava.

(224)

Per quanto riguarda la vernice ricca di zinco epossidico, la Commissione ha constatato che la società ha fornito elementi di prova sufficienti a sostegno della sua richiesta di applicare solo uno dei codici delle merci per tale vernice ai fini della determinazione del valore normale.

(225)

La Commissione ha pertanto accolto le richieste concernenti i codici delle merci per fili per saldatura, bulloni e vernice ricca di zinco epossidico, ma ha respinto la richiesta concernente i codici delle merci per le piastre di acciaio di spessore superiore a 10 mm. Ove pertinente la Commissione ha limitato i codici delle merci utilizzati nel calcolo del costo esente da distorsioni di taluni fattori produttivi a quelli individuati dalle parti.

(226)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha osservato che la Commissione ha utilizzato codici delle merci non corretti riguardo a due fattori produttivi. La società ha sostenuto che la Commissione ha modificato senza informarla il codice SA utilizzato per stabilire i costi esenti da distorsioni dei due fattori produttivi in questione: la Commissione ha utilizzato il codice SA 7308 90 (97) invece del codice SA 7326 90 (98) indicato dalla società.

(227)

Durante i controlli incrociati a distanza, la Commissione ha discusso con la società il codice SA proposto dalla stessa per un fattore produttivo simile ai due fattori produttivi in questione. La società ha convenuto che sarebbe stato più opportuno utilizzare il codice SA 7308 90 poiché tale fattore produttivo riguardava le costruzioni in acciaio (99). Sulla base di questa discussione con la società e delle descrizioni dettagliate delle materie prime fornite dalla stessa società nel corso dei controlli incrociati a distanza, la Commissione ha ritenuto più opportuno utilizzare un codice delle merci riguardante costruzioni e parti di costruzioni in acciaio al fine di stabilire il costo esente da distorsioni dei due fattori produttivi in questione, invece di utilizzare il codice SA indicato dalla società. La società è stata informata in merito a questa decisione nella divulgazione finale delle informazioni. La società inoltre non ha fornito spiegazioni del motivo per cui codice SA indicato sarebbe più accurato del codice SA rettificato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(228)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha ricordato che la Commissione ha respinto il costo dichiarato di una serie di fattori produttivi nel documento informativo relativo alla specifica società, che secondo quanto affermato dalla società non erano soggetti a distorsioni significative perché erano importati. I motivi del rifiuto della Commissione erano due: 1) la società ha fornito elementi di prova solo per un numero limitato di operazioni di importazione e 2) le materie prime importate non sono state utilizzate nei progetti esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La società ha osservato che la Commissione non ha chiesto elementi di prova per tutte le operazioni di importazione. In aggiunta, ha ribadito il metodo utilizzato per assegnare il costo di produzione per tipo di prodotto, accettato dalla Commissione durante i controlli incrociati a distanza, e il fatto che la Commissione era in grado di conciliare il costo di produzione con la contabilità della società (bilancio di verifica). Secondo la società, la Commissione avrebbe quindi dovuto accettare l'assegnazione dei costi effettivi dei fattori produttivi importati ai progetti consegnati nell'Unione.

(229)

La Commissione non ha richiesto documenti giustificativi per ulteriori operazioni di importazione poiché dalle informazioni presentate dalla società sull'acquisto delle materie prime (100) risultava evidente che i materiali importati non sono stati utilizzati nei progetti consegnati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, un aspetto particolarmente pertinente per la presente inchiesta, in quanto i produttori esportatori acquistavano i vari fattori produttivi singolarmente per ciascun progetto in base ai disegni e alle specifiche tecniche fornite dal cliente. La Commissione ha accettato il metodo di assegnazione della società poiché forniva un quadro sufficientemente accurato dei tipi di materie prime e dei rispettivi quantitativi utilizzati per tipo di prodotto. Non ha potuto ignorare tuttavia che i materiali asseritamente esenti da distorsioni non sono stati utilizzati per i tipi di prodotto esportati nell'Unione. Il fatto che la Commissione abbia conciliato il costo totale di produzione con la contabilità finanziaria della società in questo caso è irrilevante, poiché la contabilità finanziaria, in particolare il bilancio di verifica, non forniva informazioni sul costo di produzione per tipo di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.2.3.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.2.3.1.   Fattori produttivi

(230)

Considerando tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi delle torri eoliche in acciaio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Messico

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Materie prime

Piastre di acciaio di spessore superiore a 10 mm

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti; altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo; di spessore superiore a 10 mm;

di spessore superiore a 10 mm, diversi da quelli delle sottovoci 7208 51 02 e 7208 51 03 ;

fogli e piastre di acciaio di spessore superiore a 10 mm, di qualità SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516

7208 51 01

7208 51 02

6,54

kg

Piastre di acciaio di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti; altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo; di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

7208 52 01

6,44

kg

Piastre di acciaio di spessore inferiore a 3 mm

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti; altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati; di spessore inferiore a 3 mm

7208 27 01

6,36

kg

Flange

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio; altro; flange

7307 91 01

52,93

kg

Vernice ricca di zinco epossidico, dispersa o disciolta in un mezzo non acquoso

3208 90 99

50,49

kg

Vernice ricca di zinco epossidico, dispersa o disciolta in un mezzo acquoso

3209 90 99

22,53

kg

Vernice poliuretanica

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; a base di polimeri acrilici o vinilici

3208 20 01

71,77

kg

Vernice poliuretanica

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; a base di poliesteri

3208 10 01

39,70

kg

Diluenti per vernici

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici (diluenti per vernici)

3814 00 01

17,55

kg

Fili per saldatura alla fiamma

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione; bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni; di ferro diverso da ghisa, o acciaio

8311 30 01

131,54

kg

Fili per saldatura ad arco

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione; fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni; di acciaio

8311 20 04

25,45

kg

Fondenti per saldatura/brasatura

Preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli, preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura nell'ambito del progetto Nesoi

fondenti per saldatura, utilizzati nel processo ad arco sommerso, in forma di granuli o pellet, a base di silicati e ossidi metallici;

altri

3810 90 01

3810 90 99

25,45

kg

Scale di alluminio

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; altro

7610 90 99

81,50

kg

Telai di porte

Porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di ghisa, ferro o acciaio

porte, finestre e loro intelaiature;

altro

7308 30 01

7308 30 99

30,09

kg

Griglie di acciaio

Altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro di acciaio zincato

7314 31 01

19,42

kg

Dispositivi anticaduta

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni, e relative parti; altro

8302 49 99

82,56

kg

Varie parti di acciaio

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; altro; altro

7308 90 99

22,19

kg

Cavi elettrici per tensioni superiori a 1 000  V

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione; altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

di rame, alluminio o relative leghe;

altro

8544 60 01

8544 60 99

57,80

kg

Cavi elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione; altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V; altri

8544 49 01

8544 49 02

8544 49 03

8544 49 04

8544 49 05

8544 49 06

8544 49 99

47,29

kg

Viti e bulloni

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio; altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle (tranne quelli utilizzati in aeromobili e autoveicoli, e quelli di acciaio inossidabile)

7318 15 02

7318 15 04

7318 15 05

7318 15 06

7318 15 07

7318 15 08

7318 15 09

28,84

kg

Varie costruzioni di acciaio

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; altro;

ringhiere; balconi; scale;

strutture non montate o smontate costituite da ossature, piloni e relative piastre d'appoggio, mensole, pannelli di congiunzione, aste di rinforzo e puntelli per l'assemblaggio, anche senza dadi, e altre parti;

altro

7308 90 01

7308 90 02

7308 90 99

20,91

kg

Sottoprodotto

Cascami e avanzi di acciaio sotto forma di torniture e trucioli

Cascami e avanzi di ferro; cascami lingottati di ferro o di acciaio; altri cascami e avanzi; torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

7204 41 01

2,02

kg

Energia

Energia elettrica

n/d

0,98

kWh

Gas naturale

n/d

0,71

M3

Diossido di carbonio

2811 21 01

2811 21 02

1,35

kg

Ossigeno

2804 40 01

1,29

1,70

kg

M3

Lavoro (manodopera)

Lavoro (manodopera)

n/d

16,25

Ore

(231)

La Commissione ha incluso nel calcolo del valore normale un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.2.3.2.

Materie prime, sottoprodotti e determinati tipi di energia

(232)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni di materie prime, sottoprodotti e determinati tipi di energia (diossido di carbonio e ossigeno) consegnati all'ingresso dello stabilimento di un produttore nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base i prezzi all'importazione nel paese rappresentativo indicati nel GTA e maggiorati dei dazi all'importazione. Per arrivare a un valore all'ingresso dello stabilimento nel paese rappresentativo, alla media ponderata del valore all'importazione dazio incluso per ciascun fattore produttivo sono stati aggiunti i costi di trasporto nazionale. Come indicato ai considerando 217 e 218, il Messico registra le proprie statistiche sulle importazioni al valore FOB. Nel presente caso, al prezzo all'importazione ricavato dal GTA sono stati pertanto aggiunti anche i costi di nolo marittimo e assicurazione prima di poter riflettere i dazi all'importazione nei valori di riferimento.

(233)

Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (101). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 135 che non era opportuno utilizzare prezzi e costi applicati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Con l'eccezione dei fattori produttivi indicati al considerando 234, l'esclusione delle importazioni dalla RPC e da alcuni paesi non membri dell'OMC non ha avuto un impatto significativo, in quanto le importazioni rimanenti rappresentavano ancora il 60-100 % del volume totale delle importazioni nel paese rappresentativo.

(234)

Durante il periodo dell'inchiesta, il Messico ha importato grandi quantitativi di alcune materie prime (scale di alluminio, flange, fili per saldatura e bulloni) dalla RPC e/o altri paesi non membri dell'OMC. Tali importazioni hanno rappresentato dal 45 al 90 % delle importazioni totali dei quattro fattori produttivi. Poiché il fascicolo non conteneva indicazioni del fatto che i prezzi all'importazione da paesi diversi dalla RPC non costituissero un valore di riferimento appropriato, e in assenza di osservazioni delle parti interessate su questo punto, la Commissione ha concluso che potevano essere utilizzati come valore di riferimento per il costo esente da distorsioni di tali materie prime.

(235)

Per un certo numero di fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi di produzione nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali materie prime non esercitava un impatto apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 239.

(236)

Per quanto riguarda il nolo marittimo e l'assicurazione, la Commissione ha utilizzato la banca dati ITIC dell'OCSE per determinarne il valore. La Commissione ha utilizzato il coefficiente di conversione da CIF a FOB applicabile a ogni singola combinazione tra un fattore produttivo definito dal codice SA a quattro cifre, il maggior livello di dettaglio disponibile, e un paese d'origine. Sono stati presi in considerazione i valori indicati nella banca dati per il 2016, l'anno più recente disponibile. Dove non era disponibile un coefficiente per un determinato paese d'origine, la Commissione ha utilizzato un coefficiente medio stabilito per il particolare fattore produttivo.

(237)

Per quanto riguarda i dazi all'importazione, la Commissione ha osservato che il Messico ha importato materie prime pertinenti da oltre 50 paesi con un livello variabile di dazi all'importazione. La Commissione ha aggiunto al valore CIF i dazi all'importazione applicabili alle importazioni di tutte le materie prime trattate come singoli fattori produttivi, tenendo conto del rispettivo paese d'origine.

(238)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto nazionale sostenuti da ciascun produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione per l'acquisto delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto nazionale indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento nel paese rappresentativo.

Materiali di consumo

(239)

I produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno indicato l'utilizzo di circa 120 diverse materie prime e diversi tipi di energia nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Dall'inchiesta è emerso che la maggioranza di tali fattori produttivi rappresentava una quota trascurabile del costo di produzione totale, anche per tipo di prodotto. La Commissione ha raggruppato tali fattori produttivi nei materiali di consumo. Il costo effettivamente sostenuto dai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione è stato espresso in percentuale del costo effettivo dei materiali diretti e la percentuale è stata applicata al costo esente da distorsioni dei materiali diretti.

Lavoro (manodopera)

(240)

ILOSTAT (102) pubblica informazioni su salari mensili e orario di lavoro medio settimanale nei vari settori di attività economica, tra l'altro, in Messico. La Commissione ha utilizzato le informazioni del 2019 per stabilire il salario medio su base oraria nel settore manifatturiero. Per calcolare il costo totale del lavoro, la Commissione si è basata sui dati pubblicati dall'OCSE in «Taxing Wages 2020» (103) relativi al periodo 2019. Ai salari su base oraria nel settore manifatturiero, la Commissione ha aggiunto i contributi versati dal datore di lavoro per il fondo malattia e l'assicurazione di maternità, i servizi sociali, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione di pensione, l'indennità di licenziamento e l'assicurazione di vecchiaia e il fondo alloggi sociali (housing fund).

Energia elettrica

(241)

Come spiegato al considerando 182, la Commissione ha constatato che non esistevano elementi di prova del fatto che il prezzo dell'energia elettrica in Messico fosse oggetto di distorsioni dovute all'intervento pubblico. Il costo dell'energia elettrica esente da distorsioni si è pertanto basato sulle informazioni pervenute dal Messico.

(242)

Nella seconda nota, la Commissione ha informato le parti che intendeva utilizzare le tariffe dell'energia elettrica applicabili agli utenti industriali pubblicate da CFE (104). CFE ha pubblicato le tariffe dell'energia elettrica applicabili a diversi tipi di utenti commerciali e industriali per mese e per comune. In considerazione della grande quantità di dati che sarebbe necessario trattare e della quota trascurabile dell'energia elettrica nel costo di produzione (circa l'1 %), la Commissione ha deciso di basarsi sul prezzo medio dell'energia elettrica in Messico stabilito nell'indagine Doing Business della Banca mondiale per il 2019 e il 2020 (105).

(243)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno osservato che l'indagine Doing Business non era una fonte appropriata per il costo dell'energia elettrica esente da distorsioni e che invece la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le tariffe applicate da CFE per la domanda industriale di trasmissione e di subtrasmissione. Le società hanno rilevato in particolare che il metodo utilizzato da Doing Business non rifletteva le condizioni di utilizzo dell'energia elettrica dei produttori di torri eoliche in acciaio. La tariffa calcolata da Doing Business era applicabile a un deposito ubicato nella maggiore città commerciale del paese, connesso alla rete per la prima volta e attivo otto ore al giorno su una superficie di circa 2 200 m2 (fabbricati e terreno) con un consumo mensile molto più limitato di quello dei produttori cinesi di torri eoliche in acciaio. Secondo Chengxi Shipyard invece i produttori di torri eoliche in acciaio spesso erano ubicati in zone industriali suburbane, disponevano di grandi impianti di produzione e operavano a ciclo continuo. Suzhou Titan ha fornito anche un calcolo del costo dell'energia elettrica esente da distorsioni sulla base di due tariffe (domanda industriale di trasmissione e di subtrasmissione) applicate da CFE nei comuni dove erano ubicati i produttori messicani di torri eoliche in acciaio.

(244)

La Commissione ha osservato che CFE applicava 13 tariffe diverse ai suoi clienti industriali. Pur potendone scartare facilmente alcune, in quanto tariffe applicate a società operanti nel settore dell'agricoltura o dell'acquacoltura, ne restavano da considerare molte altre. La Commissione ha constatato che i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno fornito elementi di prova tali da poter stabilire quale tariffa si sarebbe dovuta applicare. Il valore di riferimento pubblicato da Doing Business era applicabile a un cliente industriale tipo. Per questo la Commissione ha considerato ragionevole tale valore di riferimento, benché il modello di impresa utilizzato da Doing Business non operasse esattamente alle stesse condizioni dei produttori cinesi di torri eoliche in acciaio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Gas naturale

(245)

Il prezzo del gas naturale in Messico nel periodo dell'inchiesta era disponibile nella banca dati statistica online gestita dall'autorità di regolamentazione dell'energia CRE (106). La Commissione ha utilizzato i prezzi indicati per tutti i mesi nel periodo dell'inchiesta. I prezzi erano indicati in gigajoule. Si è resa pertanto necessaria la conversione in metri cubi. Per stabilire il tasso di conversione, la Commissione si è avvalsa delle informazioni pubblicate online dal distributore canadese di gas naturale Forbis BC (107).

3.2.3.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(246)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Occorre inoltre stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(247)

Le spese generali di produzione sono state stabilite singolarmente per ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Le spese generali di produzione indicate dalle società erano espresse in percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(248)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sulle informazioni finanziarie di due produttori di torri eoliche in acciaio in Messico. Per quanto riguarda Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V., la Commissione ha utilizzato i rendiconti finanziari inclusi nella relazione annuale consolidata 2019, in particolare i dati indicati per il segmento EEG (108). Per quanto riguarda Speco Wind Power, S.A. de C.V., la Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie per il 2019 disponibili in Global Financials di D&B (109).

(249)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto scartare le sue SGAV, poiché non era dimostrato che fossero oggetto di distorsioni. La società inoltre ha sostenuto che qualora si dovessero utilizzare comunque i rendiconti finanziari di Arcosa, i valori delle rispettive voci di costo e di profitto dovrebbero essere ridotte al 75 %, ossia la percentuale delle entrate del gruppo EEG corrispondente alla quota del sottosegmento relativo alle torri eoliche in acciaio e alle strutture industriali.

(250)

Al considerando 88 la Commissione ha concluso che esistevano distorsioni significative che rendevano opportuna l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento. Le risultanze non riguardavano solo le materie prime utilizzate nella produzione di torri eoliche in acciaio, ma anche il prodotto oggetto dell'inchiesta e questioni orizzontali comuni a tutti i settori dell'economia cinese. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno sostituire le SGAV e i profitti dei produttori esportatori inclusi nel campione con valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha osservato inoltre che era impossibile adeguare le informazioni finanziarie di Arcosa al livello generato dal sottosegmento, che era il più vicino al prodotto oggetto dell'inchiesta, poiché le informazioni finanziarie di Arcosa indicavano solo la quota del sottosegmento delle torri eoliche in acciaio e delle strutture industriali nelle entrate del gruppo EEG, ma non nel costo delle merci vendute e altri costi indiretti rientranti nelle SGAV. Le argomentazioni di Chengxi Shipyard sono state pertanto respinte.

(251)

Chengxi Shipyard ha sostenuto inoltre che in base alle sue pratiche contabili le spese generali di produzione comprendevano determinate voci di costo che in realtà dovrebbero rientrare nelle SGAV. La società ha fornito un elenco di tali voci di costo e ha chiesto alla Commissione di escluderle dalle spese generali di produzione indicate, al fine di evitare un doppio conteggio di tali voci di costo, presuntamente incluse nel valore di riferimento delle SGAV.

(252)

La Commissione ha osservato che la società stessa ha indicato le voci di costo in questione nelle spese generali di produzione durante tutta l'inchiesta (nella sua risposta iniziale al questionario, nella risposta alla richiesta di maggiori informazioni e in una versione riveduta dei dati presentati durante il controllo incrociato a distanza). La richiesta di escludere dalle spese generali di produzione talune voci di costo per spostarle nelle SGAV è presente solo nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Nelle informazioni presentate su profitti e perdite (110), fornite nella risposta al questionario, la società inoltre ha indicato separatamente le SGAV costituite da voci di costo diverse da quelle incluse nelle spese generali di produzione. Ancora più importante, la divisione dei costi tra spese generali di produzione e SGAV indicata dalla società durante tutta l'inchiesta era in linea con la sua contabilità finanziaria, nella quale le voci di costo in questione erano registrate nelle spese generali di produzione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(253)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha affermato che la Commissione non aveva capito se le voci individuali delle SGAV nelle informazioni finanziarie di Speco riguardassero redditi o spese, con il risultato che le SGAV risultavano quindi gonfiate. Secondo la società, le SGAV avrebbero dovuto ammontare a circa 15 milioni di MXN invece dei 42 milioni di MXN calcolati dalla Commissione.

(254)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha confermato che il valore delle SGAV era calcolato correttamente. Il valore delle SGAV può essere sottoposto facilmente a controllo incrociato, confrontando i profitti lordi (circa 105 milioni di MXN) e l'utile al lordo delle imposte (circa 63 milioni di MXN). La differenza (42 milioni di MXN, non 15 milioni di MXN) rappresentava il valore delle SGAV. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.2.4.   Calcolo

(255)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(256)

La Commissione ha stabilito in primo luogo i costi di fabbricazione esenti da distorsioni; ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione; ha moltiplicato i consumi unitari per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.3.

(257)

Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come osservato ai considerando da 246 a 248.

(258)

Per arrivare ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le spese generali di produzione per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, come spiegato al considerando 247, in misura compresa tra il 3 e il 10 % dei costi di fabbricazione.

(259)

Ai costi di produzione stabiliti come descritto nel considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti determinati sulla base delle informazioni finanziarie dei due produttori di torri eoliche in acciaio in Messico. La media ponderata delle SGAV, espresse come percentuale del costo delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontava al 13,6 %. La media ponderata dei profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontava al 10,8 %.

(260)

Infine, ove opportuno, la Commissione ha dedotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto. La Commissione ha moltiplicato le quantità di sottoprodotti generati per unità del prodotto oggetto dell'inchiesta per il prezzo unitario del sottoprodotto esente da distorsioni osservato nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.3.

(261)

Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(262)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard e Suzhou Titan hanno osservato che la Commissione avrebbe dovuto dedurre il valore esente da distorsioni dei sottoprodotti venduti (cascami e avanzi di acciaio) dal costo di fabbricazione e non dal valore normale. Chengxi Shipyard ha sostenuto che il fatto di compensare le entrate derivanti dalla vendita di cascami e avanzi a fronte del costo di fabbricazione era in linea con le sue pratiche contabili. Suzhou Titan ha ricordato che in precedenti inchieste (111) la Commissione ha dedotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto dal costo di fabbricazione.

(263)

Per quanto riguarda l'argomentazione di Chengxi Shipyard, la Commissione ha osservato che in effetti la società ha assegnato i proventi generati dalle vendite di cascami e avanzi di acciaio a ciascun progetto nella contabilità dei costi. Nella contabilità finanziaria tuttavia i proventi dalle vendite di cascami e avanzi di acciaio non erano registrati come principali ricavi di esercizio e certamente non riducevano il valore del costo di fabbricazione. Al contrario, i proventi erano registrati alla voce «altri ricavi di esercizio».

(264)

Per quanto riguarda l'argomentazione di Suzhou Titan, la Commissione ha osservato che nella precedente inchiesta citata il sottoprodotto era riutilizzato nel processo di produzione, mentre nel presente caso i cascami e avanzi di acciaio erano venduti. Nella presente inchiesta quindi il valore di riferimento per cascami e avanzi di acciaio rappresentava il prezzo di vendita esente da distorsioni, che ovviamente non copre solo il costo di fabbricazione ma anche spese generali di produzione, SGAV e profitti.

(265)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Chengxi Shipyard e Suzhou Titan descritte al considerando 262.

(266)

In aggiunta alle sue osservazioni sul metodo utilizzato per riflettere gli effetti del sottoprodotto sul valore normale, Chengxi Shipyard ha anche rilevato che la Commissione ha omesso di dedurre il sottoprodotto nel calcolo del valore normale della società.

(267)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha confermato che, in effetti, a causa di un errore materiale, il valore esente da distorsioni del sottoprodotto non era stato dedotto dal valore normale. La Commissione ha corretto l'errore e riportato le modifiche anche nel calcolo del margine di dumping per le altre società che hanno collaborato e del margine di dumping residuo. La Commissione ha inviato alla società un'ulteriore divulgazione finale delle informazioni, dandole la possibilità di presentare osservazioni. La società non ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla questione.

(268)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha osservato che la Commissione non avrebbe dovuto riportare al valore normale costruito il costo dei materiali di consumo e le spese di produzione come percentuale del costo di fabbricazione. Secondo la società, queste due categorie di costo non erano connesse al valore di altri fattori produttivi. Piuttosto, la Commissione avrebbe dovuto individuare un valore di riferimento idoneo nel paese rappresentativo.

(269)

La Commissione ha chiarito che il metodo descritto è stato applicato perché i dati finanziari disponibili nel paese rappresentativo non contenevano informazioni sulle spese generali di produzione. Le parti interessate sono state informate in proposito mediante due note sulle fonti per la determinazione del valore normale. La società ha avuto pertanto ampie possibilità di proporre un valore di riferimento adeguato per sostituire le spese generali di produzione oggetto di distorsioni.

(270)

Per quanto riguarda i materiali di consumo, la Commissione ha osservato che di fatto il relativo costo era espresso come percentuale del costo dei materiali diretti e non come percentuale del costo di fabbricazione. A tale proposito, ha deciso di applicare questo metodo considerando l'impatto limitato dei materiali di consumo sul costo di produzione, complessivamente e per tipo di prodotto, e a causa dell'incapacità di alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione di comunicare il consumo di taluni fattori produttivi in unità di misura standard. Sono state invece indicate unità di misura quali «serie» o «bottiglie», che erano incompatibili con le unità utilizzate nelle statistiche sulle importazioni. Benché, in generale, le società si siano sforzate di convertire in unità standard (per lo più in chilogrammi) il consumo dei principali fattori produttivi, questa carenza non ha potuto essere eliminata per tutti i fattori produttivi interessati. Questo ha impedito alla Commissione di individuare un valore di riferimento adeguato nel paese rappresentativo e ha pertanto contribuito alla necessità di riflettere il costo dei materiali di consumo nel valore normale come percentuale del costo dei materiali diretti esente da distorsioni.

(271)

Sulla base dei motivi indicati ai considerando 269 e 270, la Commissione ha respinto le argomentazioni di Chengxi Shipyard descritte al considerando 268.

(272)

Chengxi Shipyard ha affermato analogamente che il metodo utilizzato dalla Commissione per aggiungere i costi di trasporto nazionale al costo esente da distorsioni dei fattori produttivi non era corretto. Invece di maggiorare i costi esenti da distorsioni di una singola percentuale determinata sulla base dei dati della società, la Commissione avrebbe dovuto calcolare il singolo costo di trasporto per ciascun fattore produttivo. La società ha affermato in particolare che il costo di trasporto unitario era collegato più al peso che al valore di un materiale. L'utilizzo di una singola percentuale quindi gonfiava il costo del trasporto per i fattori produttivi di maggior valore.

(273)

La Commissione ha ricordato che i produttori esportatori erano tenuti a indicare il costo di trasporto effettivo o stimato relativo a ciascun fattore produttivo. La società non ha però fornito l'informazione richiesta. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(274)

Nelle sue osservazioni sull'apertura, la CCCME ha affermato che le fonti di informazioni sul prezzo all'esportazione erano dubbie poiché, in particolare, il prezzo di una torre eolica in acciaio a tre sezioni indicato nella denuncia era superiore al prezzo di una torre a quattro sezioni.

(275)

La Commissione ha osservato che nel presente caso il denunciante non ha potuto utilizzare le statistiche ufficiali sulle importazioni al fine di determinare il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC. In primo luogo, il prodotto oggetto dell'inchiesta rientra in codici NC che coprono un'ampia gamma di prodotti. In secondo luogo, le statistiche sulle importazioni riportano le quantità in chilogrammi. Non è stato pertanto possibile determinare il prezzo all'importazione dei vari tipi di torri (a seconda del numero di sezioni). Come spiegato nella denuncia (112), il denunciante ha fornito dichiarazioni giurate dei produttori dell'Unione quali prove sufficienti del prezzo vincente offerto dai produttori esportatori cinesi in gare d'appalto perse dai produttori dell'Unione che vi avevano partecipato. Nelle circostanze del presente caso e tenendo conto della natura specifica del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che le dichiarazioni giurate fossero una fonte sufficientemente affidabile. Il fatto che il prezzo di una torre eolica in acciaio a tre sezioni fosse superiore al prezzo di una torre eolica in acciaio a quattro sezioni può essere imputabile alla fonte di informazioni utilizzata dal denunciante. La CCCME inoltre non ha fornito elementi di prova a dimostrazione dell'impossibilità di una simile situazione, in particolare perché sul costo di produzione, e quindi sul prezzo di vendita, non influiva solo il numero di sezioni, ma anche la loro dimensione (diametro, lunghezza e spessore). La Commissione ha successivamente respinto l'argomentazione.

(276)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.

(277)

Il prezzo all'esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(278)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(279)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di movimentazione e carico, trasporto nel paese interessato, costo del credito e, ove applicabile, il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto del valore delle forniture effettuate dal cliente in virtù di un contratto in conto lavorazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

(280)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha affermato che i dati relativi alle SGAV dei produttori messicani di torri eoliche in acciaio non fornivano informazioni sufficientemente dettagliate. Secondo la società era quindi probabile che le SGAV utilizzate nel calcolo del valore normale includessero spese che dovrebbero essere dedotte dal prezzo all'esportazione ai fini del confronto. In seguito la società ha chiesto che il valore di riferimento delle SGAV fosse adeguato per tenere conto delle deduzioni dal prezzo all'esportazione.

(281)

La Commissione ha ritenuto che la società non avesse fornito elementi di prova del fatto che le spese dedotte dal prezzo all'esportazione ai fini del confronto fossero incluse nelle SGAV dei due produttori di torri eoliche in acciaio in Messico. La Commissione ha successivamente respinto l'argomentazione.

(282)

Chengxi Shipyard ha affermato inoltre che il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere effettuato per pezzo, ossia per sezione di torre eolica in acciaio, invece che per chilogrammo, come ha fatto la Commissione. La società ha rilevato che anche la maggior parte degli indicatori di pregiudizio era espressa in pezzi invece che in peso. La società ha sostenuto inoltre che il prezzo per chilogrammo delle torri eoliche in acciaio forniva un quadro distorto, poiché ciascuna sezione poteva contenere varie parti interne, che influivano sul suo peso ma non erano associate alla determinazione del prezzo delle torri eoliche in acciaio. Chengxi Shipyard ha rilevato infine le discrepanze tra il peso delle singole sezioni indicato nelle tabelle EUSALUR (vendite dell'Unione a clienti indipendenti) e COM PCN (costo di produzione per tipo di prodotto). La società ha affermato che tali discrepanze derivavano da una rettifica richiesta dalla Commissione nel corso dei controlli incrociati a distanza.

(283)

La Commissione ha osservato che gli indicatori di pregiudizio non erano connessi al calcolo del margine di dumping. La società inoltre non ha fornito elementi di prova in merito all'affermazione che l'inclusione di parti interne non influisse sul prezzo delle torri eoliche in acciaio. Per quanto riguarda le discrepanze nel peso dei singoli tipi di prodotto (sezioni) indicato nelle tabelle relative alle vendite e al costo di produzione, la Commissione in effetti ha osservato durante i controlli incrociati a distanza che talune parti elencate nelle fatture di vendita non erano riportate nel valore e nel quantitativo (peso) delle rispettive operazioni di vendita. Poiché la società ha confermato che tali parti erano fornite come accessori per la particolare sezione della torre eolica in acciaio e incluse nel costo di produzione indicato, la Commissione ha chiesto alla società, che si è dichiarata d'accordo, di includerle nel quantitativo e nel valore delle operazioni di vendita interessate. La società ha affermato che nei dati sul costo di produzione il peso indicato era allineato al peso inizialmente riportato nella tabella relativa alle vendite. A questo punto dell'inchiesta non era possibile verificare quale peso per tipo di prodotto (sezione di torre eolica in acciaio) fosse corretto e dovesse pertanto essere utilizzato nel calcolo. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

(284)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha sostenuto che la Commissione ha trascurato le differenze tra torri eoliche in acciaio onshore e offshore. Benché la Commissione abbia deciso di non estendere le misure antidumping alle importazioni nella piattaforma continentale o nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, la società ha affermato che le torri offshore sono utilizzate anche in parchi eolici ubicati nelle acque territoriali di un paese. La società ha quindi affermato che qualora nei calcoli fossero incluse le torri eoliche in acciaio offshore, le differenze nelle caratteristiche fisiche tra torri eoliche in acciaio onshore e offshore dovrebbero riflettersi nel confronto.

(285)

Per quanto riguarda Suzhou Titan, la Commissione ha osservato che la società non esportava né produceva torri eoliche in acciaio offshore. In generale, solo uno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione produceva ed esportava nell'Unione un numero limitato di sezioni per impianti offshore. Queste ultime sono state incluse nei calcoli del margine di dumping. Poiché la definizione dei tipi di prodotto era molto dettagliata, il confronto del valore normale e del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto non comportava sovrapposizioni con sezioni di torri eoliche in acciaio onshore. La Commissione ha pertanto ritenuto che le differenze tra torri onshore e offshore non siano state trascurate nella determinazione del dumping e ha successivamente respinto l'argomentazione.

3.5.   Margine di dumping

(286)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(287)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato perciò fissato sulla base dei margini dei produttori esportatori inclusi nel campione, senza tenere conto dei margini stabiliti nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(288)

Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari all'81,9 %.

(289)

Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è il volume di esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell'Unione dalla RPC nel periodo dell'inchiesta, misurate in numero di torri e stabilite in base alla stima fornita dall'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando da 308 a 313.

(290)

Il livello di collaborazione in questo caso è basso, perché le importazioni dai produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 30 % delle esportazioni totali verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping residuo al livello della media ponderata del margine di dumping calcolata per i tipi di prodotto più esportati da Chengxi Shipyard, il produttore esportatore incluso nel campione con il margine di dumping individuale più elevato. Questi tipi di prodotto rappresentavano oltre il 50 % delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione da parte di tale società durante il periodo dell'inchiesta.

(291)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Chengxi Shipyard

126,8  %

Penglai Dajin

49,7  %

Suzhou Titan

60,7  %

Altre società che hanno collaborato

81,9  %

Tutte le altre società

143,2  %

(292)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che i margini di dumping stabiliti dalla Commissione non erano credibili. L'organizzazione di settore ha rilevato in particolare, con riferimento al margine di dumping stabilito per altre società che hanno collaborato, che in base al calcolo della Commissione il valore normale degli esportatori cinesi dovrebbe superare all'incirca dell'80 % il loro prezzo all'esportazione in una situazione in cui i prezzi all'esportazione cinesi erano all'incirca allo stesso livello del costo di produzione dei produttori dell'Unione. Per arrivare a questa conclusione, la CCCME ha dedotto il profitto di riferimento (9,1 %) dal margine di pregiudizio (11,2 %) affermando così che il prezzo all'esportazione cinese superava solo del 2 % il costo di produzione dei produttori dell'Unione.

(293)

La Commissione ha osservato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio è irrilevante ai fini della valutazione della credibilità del calcolo del margine di dumping. I margini di dumping si basavano sulle informazioni fornite dalle società (consumo di fattori produttivi, determinati costi, prezzi all'esportazione) e su prezzi esenti da distorsioni e valori di riferimento stabiliti nel paese rappresentativo. I produttori esportatori hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sul calcolo del rispettivo margine di dumping individuale. Se fossero stati individuati errori fattuali, la Commissione li avrebbe corretti. Tutte le parti inoltre sono state informate in merito alle fonti e ai valori dei costi esenti da distorsioni e ai valori di riferimento nel paese rappresentativo e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle fonti stesse e su potenziali errori di calcolo. Sulla base delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha apportato modifiche o rettifiche ove opportuno.

(294)

La CCCME inoltre ha confrontato categorie che non possono essere confrontate nella pratica. La CCCME ad esempio non ha tenuto conto del fatto che i prezzi all'esportazione cinesi allo sbarco comprendevano SGAV, profitti, movimentazione e carico, nolo marittimo e assicurazione, dazi all'importazione e costi successivi all'importazione e pertanto non potevano essere confrontati con i costi di produzione dell'Unione. La CCCME ha trascurato anche il fatto che il prezzo all'esportazione cinese confrontato con il prezzo di riferimento dell'Unione ai fini del calcolo del margine di pregiudizio era un prezzo allo sbarco, mentre il prezzo all'esportazione cinese utilizzato per il calcolo del margine di dumping era un prezzo franco fabbrica.

(295)

Sulla base dei motivi indicati ai considerando 293 e 294, la Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCME.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(296)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 19 produttori noti nell'Unione (113). Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(297)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata in 2 443 torri.

(298)

Come indicato al considerando 8, è stato stimato che i tre produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano il 38 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Essi rappresentavano inoltre il 38 % del volume delle vendite nell'Unione stabilito nella fase di apertura.

4.2.   Consumo dell'Unione

(299)

I tre codici NC con i quali possono essere importate le torri eoliche in acciaio o le relative sezioni comprendono anche volumi significativi di altri prodotti. In assenza di dati più precisi concernenti le importazioni di torri eoliche in acciaio nel periodo in esame la Commissione ha pertanto stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati EWTA (114).

(300)

L'EWTA ha calcolato il consumo a partire dagli impianti eolici in MW pubblicati da WindEurope (115). L'EWTA ha calcolato il numero di torri dividendo i MW installati ogni anno per le dimensioni medie dei generatori a turbine eoliche installati secondo le relazioni di WindEurope. Il consumo dell'Unione nel 2017 è basato sugli impianti dichiarati nel 2018 da WindEurope, il consumo dell'Unione nel 2018 è basato sugli impianti dichiarati nel 2019 da WindEurope e il consumo dell'Unione nel 2019 è basato sugli impianti dichiarati nel 2020 da WindEurope. Il consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta è basato sugli impianti dichiarati nel 2020 da WindEurope (per la prima metà del periodo dell'inchiesta) e su estrapolazioni basate su informazioni di mercato dell'EWTA (per la seconda metà del periodo dell'inchiesta). L'adeguamento di un anno è necessario a causa dell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui i produttori vendono le torri eoliche in acciaio ai rispettivi clienti e l'installazione delle turbine eoliche, che secondo le informazioni contenute nel fascicolo (116) è in media di 12 mesi, o anche più lungo (117).

(301)

Su questa base, nel periodo in esame il consumo di torri eoliche in acciaio ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo sul mercato dell'Unione (torri)

 

2017

2018

2019

PI

Consumo dell'Unione

2 707

3 200

2 851

3 087

Indice

100

118

105

114

Fonte: EWTA

(302)

Il consumo totale è aumentato da 2 707 torri nel 2017 a 3 087 nel periodo dell'inchiesta. La domanda è stata particolarmente forte nel 2018, trainata dall'aumento degli impianti in Spagna, Svezia e offshore nel 2019 (118).

(303)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GE ha affermato che aveva poco senso basare le cifre del consumo dell'Unione sul numero di impianti presenti nell'Unione durante l'esercizio successivo, in quanto sarebbe impossibile ricalcolare con precisione una data di acquisto dall'anno di installazione. A sostegno della sua argomentazione, GE ha fatto riferimento al fatto che il tempo di realizzazione può essere superiore a un anno, come riscontrato dalla Commissione, ma non ha presentato osservazioni sull'opportunità di utilizzare un tempo di realizzazione medio di 12 mesi come proposto dall'EWTA e accolto come ragionevole dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dalle parti nella presente inchiesta.

(304)

La Commissione ha osservato in primo luogo che GE non ha proposto un tempo di realizzazione alternativo per stabilire il consumo sulla base dei dati di WindEurope relativi agli impianti, né una base diversa per calcolare il consumo. La stessa GE in effetti ha riconosciuto che l'intervallo di tempo tra l'acquisto e l'installazione delle torri eoliche in acciaio varia in misura significativa, a seconda del progetto di parco eolico, delle sue dimensioni e ubicazione, mentre variano anche i tempi tra lo sdoganamento delle torri eoliche in acciaio (o la loro spedizione dalle fabbriche dei produttori dell'Unione) e la loro installazione. Per quanto riguarda la ragionevolezza di un tempo di realizzazione medio di un anno tra la vendita (consumo) e l'installazione, il ragionamento dell'EWTA era sostenuto da dichiarazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta (119). L'andamento del consumo stabilito applicando l'adeguamento di un anno infine non è contraddetto da altre informazioni contenute nel fascicolo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(305)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha chiesto di conciliare le serie di dati pertinenti utilizzate con fonti disponibili al pubblico. La Commissione ha respinto la richiesta. L'assenza di dati statistici accurati disponibili al pubblico per quanto riguarda le torri eoliche in acciaio è l'esatto motivo per cui si è fatto ricorso al metodo descritto al considerando 300. Con riguardo alle importazioni, Eurostat non utilizza le stesse unità di misura delle serie di dati di WindEurope. I codici NC con i quali sono classificate le torri eoliche in acciaio inoltre comprendono anche volumi significativi di altri prodotti. Le versioni consultabili delle serie di dati dell'EWTA sono state messe a disposizione delle parti interessate nel documento t21.003247, salvato il 12.4.2021 (serie di dati di WindEurope ed Eurostat) e nel documento t21.004376, del 7.6.2021 (serie di dati di WindEurope).

(306)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha anche contestato le notevoli differenze nelle cifre relative al consumo (120) riportate nella denuncia (121), nella risposta dell'EWTA al questionario sui macrodati del 9 aprile 2021 (122) e nella comunicazione riveduta dell'EWTA del 7 giugno 2021 (123). La Commissione ha chiarito che i motivi delle modifiche erano stati debitamente spiegati dall'EWTA nelle ultime due comunicazioni citate e ha ribadito che le serie di dati soggiacenti erano state messe a disposizione delle parti interessate. In qualche misura, le differenze tra la risposta iniziale dell'EWTA al questionario sui macrodati e i dati contenuti nella denuncia è spiegata dal fatto che il Regno Unito, un mercato importante per le torri eoliche in acciaio, non è stato più considerato nella risposta al questionario sui macrodati a causa della sua uscita formale dall'Unione il 1o gennaio 2021. Nella sua comunicazione del 7 giugno 2021 inoltre l'EWTA ha spiegato le variazioni nelle cifre concernenti alcuni degli indicatori rispetto alla comunicazione del 9 aprile 2021 con la disponibilità di nuove informazioni, in particolare per quanto riguarda il consumo totale annuo (l'adeguamento di un anno di cui sopra) e la quota delle esportazioni nel volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione.

(307)

Il 26 marzo 2021 la Commissione aveva effettuato un controllo incrociato a distanza della risposta al questionario sui macrodati. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un altro controllo incrociato a distanza, poiché nel frattempo la risposta al questionario verificata dell'EWTA era stata superata dalla risposta aggiornata del 7 giugno 2021. La Commissione ha chiarito che la serie di dati su cui era basata la comunicazione del 7 giugno 2021 in larga misura era identica alla serie di dati su cui era stata basata la comunicazione del 9 aprile 2021. L'EWTA ha stabilito nuove cifre relative al consumo totale solo per la seconda metà del periodo dell'inchiesta, conformemente all'approccio riveduto di calcolare un intervallo di un anno tra il consumo e l'installazione. I dati sul consumo per il primo semestre del 2020 dovevano basarsi sulla potenza energetica installata (MW) nel primo semestre del 2021. Dopo aver ricevuto la comunicazione aggiornata dell'EWTA, la Commissione ha debitamente verificato in che modo l'EWTA avesse stimato la cifra relativa ai MW per il primo semestre del 2021 e ha concluso che il metodo dell'estrapolazione per arrivare a tale cifra, che costituiva la base per la cifra del consumo di torri eoliche in acciaio nel secondo semestre del periodo dell'inchiesta, era ragionevole. La Commissione aveva pertanto concluso che non era necessario effettuare un secondo controllo incrociato a distanza in relazione ai macrodati forniti dall'EWTA. La Commissione ha osservato inoltre che prima della divulgazione finale delle informazioni nessuna parte aveva presentato osservazioni sulla comunicazione aggiornata dell'EWTA del 7 giugno 2021, anche dopo che le parti erano state informate, il 18 giugno 2021, in merito alla mancata istituzione di misure provvisorie ed esplicitamente invitate a presentare osservazioni su comunicazioni di altre parti interessate (124). Poiché né la CCCME né altre parti hanno presentato osservazioni sulla comunicazione dell'EWTA del 7 giugno 2021 entro i termini indicati, la Commissione ha pertanto respinto l'asserzione che la nuova comunicazione possa aver violato i diritti di difesa della CCCME.

4.3.   Importazioni dalla Cina

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina

(308)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta una parte limitata dei volumi di importazioni con i codici NC contemplati dall'inchiesta. In mancanza di dati più precisi sulle importazioni per il periodo in esame o di altri dati significativi, la tabella 3 rispecchia le migliori stime dell'EWTA sulle importazioni dal paese interessato. L'EWTA ha adottato il metodo di dedurre le vendite dei produttori dell'Unione dal consumo dell'Unione per stabilire il volume delle importazioni in un anno. Successivamente l'EWTA ha fatto ricorso a Eurostat per calcolare la rappresentatività media di ciascuna fonte di importazione pertinente, compresa la Cina, come segue:

Tabella 3

Rappresentatività media delle fonti di importazione

 

2017

2018

2019

PI

Cina

81  %

77  %

85  %

79  %

Vietnam

4  %

8  %

5  %

7  %

Repubblica di Corea

10  %

5  %

4  %

3  %

Turchia

4  %

9  %

5  %

10  %

Altri, in particolare Malaysia e Indonesia

1  %

1  %

1  %

1  %

Fonte: EWTA

(309)

L'EWTA ha calcolato le percentuali di cui sopra a partire dai valori delle importazioni indicati da Eurostat per Cina, Turchia, Vietnam e Repubblica di Corea per i codici NC 7308 20 00 e 8502 31 00. L'EWTA ha calcolato una media semplice della rappresentatività di ciascuna fonte nel codice NC 7308 20 00 e della rappresentatività di ciascuna fonte nel codice NC 8502 31 00 per stabilire la rappresentatività media complessiva indicata nella tabella 3.

(310)

Per ciascun periodo, le importazioni di torri eoliche in acciaio da paesi terzi diversi da Cina, Turchia, Vietnam e Repubblica di Corea sono stimate all'1 % delle importazioni totali. Tali «altri paesi» secondo l'EWTA sono in particolare Malaysia e Indonesia.

(311)

L'EWTA non ha tenuto conto dei dati Eurostat relativi a importazioni con i codici NC 7308 20 00 e 8502 31 00 da paesi diversi da quelli citati nella tabella che precede sulla base della propria conoscenza del mercato, secondo cui a livello mondiale la produzione di torri eoliche in acciaio avviene solo in un numero selezionato di paesi. Di questi paesi, solo quelli nominati nella tabella che precede avrebbero esportato torri eoliche in acciaio nell'Unione durante il periodo in esame.

(312)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha asserito che il metodo di cui sopra si basava sulla valutazione soggettiva e sulla conoscenza del mercato dell'EWTA, senza tuttavia comprovarlo. La Commissione ha ritenuto che il calcolo dei volumi di importazioni illustrato sopra sia ragionevole alla luce dei dati disponibili, in quanto combina l'uso di una fonte statistica affidabile e indiscussa (Eurostat) e la conoscenza del mercato dell'EWTA per la quota del volume dei paesi esportatori con il volume complessivo delle importazioni stabilito utilizzando i dati sulla capacità installata pubblicati da WindEurope e i volumi delle vendite dell'Unione del prodotto simile dichiarati dai produttori dell'Unione. I contributi forniti nel corso dell'inchiesta dagli utilizzatori nel loro complesso non hanno rivelato fonti di importazione diverse dal numero selezionato di paesi della tabella 3, mentre hanno confermato che i produttori cinesi erano di gran lunga i principali fornitori da paesi terzi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCME.

(313)

Su tale base, le importazioni dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PI

Volume delle importazioni dalla Cina (torri)

690

992

791

1 063

Indice

100

144

115

154

Quota di mercato

25  %

31  %

28  %

34  %

Indice

100

122

109

135

Fonte: EWTA

(314)

Nel periodo in esame e importazioni dalla Cina hanno registrato fluttuazioni. Va notato che le torri eoliche in acciaio di solito sono vendute nell'ambito di progetti più grandi, con un arco temporale che spesso supera l'anno, per cui l'andamento delle vendite, comprese le importazioni, spesso riflette spostamenti nella domanda che si sono verificati un anno o più prima della vendita. Le importazioni dalla Cina nel complesso sono aumentate del 54 %. La loro quota di mercato è cresciuta dal 25 % nel 2017 al 34 % nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 35 % nel periodo in esame.

(315)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GE ha osservato che la Commissione non ha calcolato correttamente il consumo dell'Unione di torri eoliche in acciaio e non ha pertanto stabilito correttamente le quote di mercato dei produttori cinesi. Tale argomentazione è respinta sulla base dei motivi spiegati al considerando 304.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi

(316)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta una parte limitata delle importazioni registrate con i codici NC contemplati dall'inchiesta. In assenza di dati statistici affidabili per il periodo in esame o altri dati significativi, la Commissione ha pertanto stabilito i prezzi medi delle importazioni cinesi sulla base dei dati presentati dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(317)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME e Suzhou Titan hanno contestato che fosse appropriato stabilire i prezzi medi delle importazioni cinesi sulla base dei prezzi dei produttori esportatori inclusi nel campione sottoposti a controllo incrociato a distanza. La CCCME ha ritenuto in particolare che tali prezzi non rappresenterebbero più del 22 % delle importazioni cinesi e che pertanto non potrebbero essere considerati rappresentativi. In alternativa ha ritenuto che la Commissione dovrebbe ricorrere ai dati di Eurostat e ha fornito una tabella che comprende, per i quattro anni del periodo in esame, un volume di importazioni in tonnellate e un prezzo unitario EUR/t di tali importazioni secondo «calcoli della CCCME basati su dati Eurostat».

(318)

Poiché la CCCME non ha fornito l'esatta fonte dei dati per le cifre citate, la Commissione non è stata in grado di valutare se le cifre risultanti fossero più rappresentative. La Commissione ha ricordato tuttavia che il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta solo una parte limitata dei volumi di importazioni indicati in Eurostat con i codici NC contemplati dall'inchiesta. La sua conclusione è pertanto che un prezzo medio e un andamento del prezzo medio stabiliti sulla base di una combinazione di prodotti che comprende volumi significativi di prodotti non in esame sono chiaramente meno rappresentativi di un prezzo medio e un andamento del prezzo medio riguardanti esclusivamente il prodotto in esame proveniente dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, che nel contempo sono i maggiori produttori esportatori che si sono manifestati nel procedimento. Le argomentazioni della CCCME e di Titan sono state pertanto respinte.

(319)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha riscontrato che il prezzo medio delle importazioni di torri eoliche in acciaio dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (Cina)

 

2017

2018

2019

PI

EUR/tonnellata

1 131

1 271

1 130

1 151

Indice

100

112

100

102

Fonte: produttori esportatori inclusi nel campione

(320)

Nel periodo in esamei prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno registrato fluttuazioni. Nel complesso sono aumentati del 2 %, benché abbiano subito un calo significativo tra il 2018 e il 2019 per poi riprendersi.

(321)

I prezzi nelle tabelle 5 e 9 del presente regolamento sono globali ed evidenziano differenze significative tra i prezzi dell'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping. Dall'inchiesta è emerso che gli utilizzatori acquistano le torri eoliche in acciaio in base a contratti in conto lavorazione (125) o mediante ordini di acquisto globali. Diversamente dai contratti in conto lavorazione, in base agli ordini di acquisto globali gli utilizzatori acquistano dai produttori torri eoliche in acciaio complete, comprese tutte le materie prime, quali piastre di acciaio e le cosiddette «parti interne» (ad esempio un ascensore). A norma dei contratti in conto lavorazione, i fattori produttivi sono forniti in tutto o in parte dall'utilizzatore al produttore. In tal caso il produttore fattura solo la manodopera richiesta per trasformare i fattori produttivi in una torre eolica in acciaio, più altri materiali non forniti in precedenza dall'utilizzatore.

(322)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando per le operazioni di acquisto globali:

a)

la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello CIF, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.

(323)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti, ove applicabili. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(324)

Sulla base di quanto precede, le importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno mostrato una media ponderata dei margini di undercutting compresa tra il 2,7 % e il 5,1 %. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è molto sensibile ai prezzi. In genere gli utilizzatori acquistano torri eoliche in acciaio mediante procedure di gara e/o richieste di quotazioni. In seguito si confrontano le offerte di diversi fornitori e la concorrenza è ampiamente basata sul prezzo. In tale contesto i margini di undercutting riscontrati sono considerati significativi.

(325)

Come indicato sopra, la Commissione ha applicato la sua normale prassi confrontando il prezzo CIF alla frontiera dell'Unione dei produttori esportatori con il prezzo franco fabbrica dei produttori dell'Unione, ritenendo che il confronto dei prezzi a questi livelli garantisse una valutazione oggettiva ai fini del calcolo dell'undercutting.

(326)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha osservato che, per quanto riguarda il calcolo dell'undercutting (e dell'underselling), i costi successivi all'importazione aggiunti al prezzo CIF delle importazioni cinesi dovrebbero essere maggiorati del costo di trasporto e assicurazione al sito dell'impianto, mentre il prezzo dell'industria dell'Unione dovrebbe essere considerato al livello franco fabbrica. Il motivo invocato per un simile adeguamento del prezzo all'importazione per i calcoli di undercutting e underselling era il livello elevato dei costi di trasporto e il fatto che ogni sezione di una torre eolica in acciaio abbia una sua destinazione individuale dopo l'importazione nell'Unione. Diverse parti hanno osservato che il punto di confronto appropriato per il calcolo dei margini di undercutting (e underselling) dovrebbe essere il prezzo allo sbarco nell'UE al sito dell'impianto, sia per i produttori cinesi che per quelli dell'Unione in quanto il prezzo di vendita finale dall'utente tiene conto degli elevati costi di trasporto, fortemente influenzati dalla destinazione del progetto di parco eolico, e che la concorrenza tra produttori dell'Unione e produttori esportatori avviene a quel livello. L'EWTA ha osservato che i prezzi dell'industria dell'Unione ai fini del calcolo dell'undercutting (e dell'underselling) dovrebbero essere maggiorati dei costi di trasporto e assicurazione per portarli al livello CIF allo stesso porto di entrata come per i prezzi delle importazioni cinesi.

(327)

La Commissione ha ritenuto concettualmente viziate tutte le argomentazioni di cui sopra. I prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione competono con i prezzi all'esportazione dal paese interessato a livello CIF porto di entrata nell'UE. L'aggiunta del costo di trasporto e assicurazione al sito dell'impianto dal lato dell'Unione o da quello dell'esportazione, ma non in entrambi i casi, non sarebbe appropriata per esaminare gli effetti delle importazioni in termini di prezzo.

(328)

Per i motivi di cui sopra la Commissione ha respinto le argomentazioni presentate da EWTA, GE e Suzhou Titan.

(329)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chengxi Shipyard ha presentato numerose osservazioni sui calcoli dei margini di undercutting e underselling.

(330)

In primo luogo, ha affermato che i margini di undercutting dovrebbero essere calcolati in base ai pezzi piuttosto che in base ai kg, in quanto i pezzi (torri) sarebbero la base di calcolo per (la maggior parte degli) indicatori di pregiudizio. Tale argomentazione è stata respinta, poiché la Commissione ha ritenuto che il calcolo dei margini di undercutting (e underselling) non sia connesso alla definizione degli indicatori di pregiudizio (cfr. anche considerando 282 e 283). L'utilizzo delle torri o dei kg inoltre è irrilevante nella misura in cui la Commissione abbia utilizzato gli stessi valori da entrambi i lati del confronto.

(331)

In secondo luogo, Chengxi Shipyard ha affermato che nonostante le informazioni aggiuntive fornite dalla Commissione nell'ambito di un'ulteriore divulgazione contenente, tra l'altro, i prezzi indicativi per modello di prodotto dell'industria dell'Unione in intervalli di valori, la divulgazione finale delle informazioni è rimasta inadeguata. Omettendo di divulgare i quantitativi di vendita, i valori e gli esatti prezzi indicativi dell'industria dell'Unione, la Commissione non ha consentito alla società di verificare l'accuratezza dei calcoli sul pregiudizio. Secondo la società, i dati specifici dell'industria dell'Unione dovrebbero essere forniti perché sono il risultato del consolidamento dei dati dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(332)

La Commissione ha espresso disaccordo con l'argomentazione della società, perché il prezzo indicativo in intervalli di valori conteneva tutte le informazioni necessarie per calcolare il margine di underselling minimo e massimo per modello di prodotto, consentendo quindi ai produttori esportatori di individuare potenziali errori di calcolo. Per quanto riguarda la richiesta di divulgare quantitativi, valori e prezzi indicativi esatti la Commissione ha ricordato inoltre che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base obbligano la Commissione a tenere conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati. In questo caso specifico, i prezzi di vendita o il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione non derivano sempre da dati consolidati dei tre produttori inclusi nel campione; ad esempio in vari casi uno dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione non aveva venduto il modello di prodotto utilizzato per il confronto, per cui il prezzo per modello di prodotto dell'industria dell'Unione non è più una media dei prezzi delle tre società incluse nel campione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(333)

In terzo luogo, Chengxi Shipyard ha affermato che le torri eoliche in acciaio non erano in concorrenza diretta con il prodotto dell'industria dell'Unione e non avrebbero arrecato pregiudizio, in primo luogo perché la metà delle vendite non era considerata nel calcolo del margine di pregiudizio e in secondo luogo perché in alcuni casi il margine era negativo.

(334)

Il fatto che oltre il 45 % delle importazioni da Chengxi Shipyard non sia stato preso in considerazione è dovuto al metodo del confronto del prezzo delle importazioni con le vendite del prodotto simile dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha ricordato che tutti i tipi di prodotto importati sono in concorrenza con tutti i tipi di prodotto fabbricati dai produttori dell'Unione. Il fatto che, ad esempio, un tipo di prodotto importato dalla Cina sia consegnato senza una parte interna (ad es. un ascensore o un meccanismo di assistenza per la risalita o il sistema di controllo della temperatura) o con sezioni di lunghezza diversa, e che pertanto non esistano corrispondenze ai fini del calcolo dell'undercutting o dell'underselling, non significa che tali prodotti non siano in concorrenza con i prodotti simili fabbricati dall'industria dell'Unione, bensì conferma semplicemente che ciascuna vendita è personalizzata in base alle specifiche e ai requisiti tecnici del cliente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(335)

In quarto luogo, Chengxi Shipyard ha affermato che l'analisi dei margini di undercutting (e underselling) era incompleta e asimmetrica rispetto al calcolo del dumping, poiché tutte le vendite all'esportazione di Chengxi Shipyard erano state considerate nella determinazione del margine di dumping ma non per il calcolo dell'undercutting (e dell'underselling). La Commissione ha ricordato che il regolamento di base non prevede l'obbligo di utilizzare le medesime vendite all'esportazione nei calcoli del dumping e del pregiudizio. Il contesto dei due tipi di calcolo è diverso e può variare anche la serie di dati su cui si basano, tenendo presente che nel calcolo del pregiudizio il confronto avviene tra le informazioni sui prezzi degli esportatori, da un lato, e dei produttori dell'Unione, dall'altro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(336)

Chengxi Shipyard ha affermato infine che la Commissione avrebbe dovuto calcolare i costi successivi all'importazione come un importo certo definito in base alla quantità (per tonnellata o per pezzo di torri eoliche in acciaio), invece che come percentuale del valore CIF, per motivi di coerenza con lo stesso adeguamento di costo effettuato per il calcolo del prezzo all'esportazione e perché la quantità è più pertinente per la quantificazione dei costi successivi all'importazione. La Commissione ha dovuto ricordare in primo luogo che la società non ha suffragato, né fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione che sia più appropriato determinare un certo importo di costi successivi all'importazione in base alla quantità. In secondo luogo, la Commissione ha ricavato i dati direttamente dalle risposte al questionario degli importatori/utilizzatori e ha osservato che la maggior parte dei costi di sdoganamento indicati nel documento di accompagnamento è basata su importi forfettari, non connessi alle quantità o al peso delle merci importate. Infine, nei documenti di accompagnamento che erano stati verificati mancavano riferimenti al peso o al numero di unità importate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(337)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(338)

Come indicato al considerando 9, si è fatto ricorso al campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(339)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta al questionario presentata dall'EWTA relativa a tutti i produttori dell'Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(340)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(341)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(342)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

PI

Volume di produzione (torri)

2 704

2 516

2 647

2 443

Indice

100

93

98

90

Capacità produttiva (torri)

4 859

4 664

4 936

4 952

Indice

100

96

102

102

Utilizzo degli impianti

56  %

54  %

54  %

49  %

Indice

100

97

96

89

Fonte: EWTA e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(343)

Durante il periodo in esame la produzione è scesa del 10 %. La capacità produttiva praticamente si è mantenuta stabile nel periodo in esame, poiché è aumentata solo del 2 %. L'utilizzo degli impianti è sceso dal 56 % nel 2017 al 49 % nel periodo dell'inchiesta.

(344)

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG («SGRE»), un utilizzatore di torri eoliche in acciaio che ha presentato osservazioni, ha ritenuto che la semplice indicazione del numero di torri eoliche in acciaio prodotte non sia rappresentativa, poiché le loro dimensioni sono aumentate nel corso del tempo. La parte ha ribadito l'osservazione dopo la divulgazione finale delle informazioni e ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare come unità di misura i megawatt («MW») e gigawatt («GW»), ossia parametri utilizzati nel settore come indicazione della capacità installata e che fungono anche da base per la misurazione dei requisiti di produzione per gli obiettivi in materia di energie rinnovabili contenuti nel Green Deal. La Commissione ha respinto l'argomentazione, poiché il mercato delle torri eoliche in acciaio non usa MW o GW come unità di misura.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(345)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PI

Vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti (torri)

1 859

1 895

1 924

1 737

Indice

100

102

104

93

Quota di mercato

69  %

59  %

68  %

56  %

Indice

100

86

98

82

Fonte: EWTA e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(346)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è sceso del 7 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 69 % nel 2017 al 56 % nel periodo dell'inchiesta, con un calo complessivo del 18 %.

(347)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GE ha osservato che la Commissione non ha calcolato correttamente il consumo dell'Unione di torri eoliche in acciaio e non ha pertanto stabilito correttamente le quote di mercato dei produttori dell'Unione. Tale argomentazione è stata respinta sulla base dei motivi spiegati al considerando 304.

4.4.2.3.   Crescita

(348)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono diminuiti rispettivamente del 7 % e del 18 %. L'industria dell'Unione quindi non è stata in grado di beneficiare dell'aumento del consumo dell'Unione (+14 % nel periodo in esame, come illustrato nella tabella 2).

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(349)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

PI

Numero di dipendenti

3 803

3 817

3 936

3 614

Indice

100

100

103

95

Produttività (torri per dipendente)

0,71

0,66

0,67

0,68

Indice

100

93

95

95

Fonte: EWTA e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(350)

Il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione in relazione alla produzione di torri eoliche in acciaio è calato del 5 % nel periodo in esame.

(351)

La produttività è scesa da 0,71 torri per dipendente nel 2017 a 0,68 torri nel periodo dell'inchiesta. Va notato che la combinazione di prodotti incide sul numero di torri per dipendente. Le dimensioni delle torri eoliche in acciaio inoltre crescono in media di anno in anno. Il calo di produttività del 5 % indicato sopra quindi, con tutta probabilità, è pienamente compensato dal fatto che le torri sono aumentate di dimensioni nel periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(352)

Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

(353)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(354)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione

 

2017

2018

2019

PI

Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata – solo vendite globali)

1 265

1 377

1 459

1 419

Indice

100

109

115

112

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata – solo vendite globali)

1 191

1 385

1 538

1 439

Indice

100

116

129

121

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(355)

Nel periodo in esame, i prezzi medi unitari di vendita per ordini globali relativi a torri eoliche in acciaio originarie dell'Unione sono aumentati del 12 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato in misura maggiore, ossia del 21 %.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(356)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

PI

(in EUR)

45 411

45 427

48 121

48 593

Indice

100

100

106

107

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(357)

Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 7 %, seguendo le tendenze generali dell'inflazione e del costo del lavoro. I tassi di crescita annui del costo del lavoro, per l'economia dell'UE nel suo complesso, sono stati pari o superiori al 3 % nel 2018 e nel 2019 e hanno superato il 4 % nel 2020 (126).

4.4.3.3.   Scorte

(358)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2017

2018

2019

PI

Scorte finali (sezioni)

0

[30 -40 ]

[30 -40 ]

0

Indice

0

100

100

0

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(359)

La Commissione ha constatato che le scorte non erano un indicatore di pregiudizio significativo per quanto riguarda la produzione di torri eoliche in acciaio. I produttori avviano la produzione di torri eoliche in acciaio in base agli ordini e di norma non conservano scorte fisiche. Le quantità minime di scorte finali indicate nella tabella 11 riguardano torri eoliche in acciaio prodotte ma non ancora vendute (127).

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(360)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

3,6  %

1,1  %

-4,5  %

-1,4  %

Indice

100

31

- 126

-40

Flusso di cassa (in EUR)

12 444 710

- 377 687

-17 013 650

-5 531 711

Indice

100

-3

- 137

-44

Investimenti (in EUR)

36 715 248

15 482 383

5 275 427

3 488 463

Indice

100

42

14

10

Utile sul capitale investito

16,5  %

-4,5  %

-18,9  %

-4,6  %

Indice

100

-27

- 115

-28

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(361)

La redditività dell'industria dell'Unione ha subito una contrazione, da +3,6 % nel 2017 a –1,4 % nel periodo dell'inchiesta. Il flusso di cassa netto ha risentito negativamente del calo dei profitti ed è risultato negativo tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta. La capacità di ottenere capitale è stata compromessa dal calo dei profitti. Il livello degli investimenti annuali ha seguito una costante tendenza al ribasso ed è calato del 90 % nel periodo in esame.

(362)

Per quanto riguarda il flusso di cassa, SGRE ha rilevato che GRI aveva indicato nella risposta al questionario che la sua capacità di ottenere capitale non aveva risentito di pratiche di dumping pregiudizievoli e che gli investimenti erano autofinanziati o finanziati tramite crediti bancari. Analogamente, SGRE ha sostenuto che Windar aveva indicato che la sua capacità di ottenere capitale non era stata influenzata negativamente, poiché non erano stati distribuiti dividendi e i profitti erano stati utilizzati per rafforzare la struttura di bilancio, mentre gli investimenti erano stati finanziati dal flusso di cassa proprio o da crediti bancari a lungo termine. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che, come illustrato nella tabella che precede, i profitti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno subito una contrazione e ostacolato potenzialmente i loro investimenti. Il fatto che Windar non fosse in grado di pagare dividendi ai propri azionisti in conseguenza del calo dei profitti e che abbia dovuto ricorrere a crediti bancari per effettuare investimenti, come accennato sopra, ha dimostrato inoltre che la sua situazione finanziaria era già fragile. I crediti bancari ovviamente hanno comportato costi aggiuntivi sotto forma di interessi passivi, che saranno stati anche più elevati che non in una situazione di maggiore solidità finanziaria di Windar.

(363)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha dichiarato che il fatto che una società faccia ricorso a crediti bancari per effettuare investimenti non significa che si trovi in una situazione di fragilità. La Commissione ha convenuto che il semplice fatto che Windar abbia fatto ricorso a crediti bancari per effettuare investimenti non si possa considerare in astratto una prova dell'esistenza del pregiudizio. La Commissione ha ritenuto tuttavia che questo fatto debba essere considerato in combinazione con altri fattori, come al considerando 362. Le dichiarazioni di SGRE non hanno modificato tale conclusione.

(364)

SGRE ha fatto riferimento all'inchiesta condotta dalla commissione statunitense per il commercio internazionale nei confronti delle torri eoliche in acciaio spagnole. Ha suggerito che se produttori spagnoli come Windar esportassero le proprie torri eoliche in acciaio negli USA a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno, i loro costi di produzione e la loro redditività sul mercato interno sarebbero considerati sufficienti. Per una serie di motivi tuttavia la Commissione non è riuscita a capire la logica alla base di questa affermazione, che oltretutto è fondata su asserzioni, contenute in una denuncia («petizione») oggetto di inchiesta da parte di autorità di paesi terzi. Tale asserzione inoltre è viziata, poiché l'eventuale discriminazione sui prezzi (se presente e se dimostrata) può dipendere da molte cause, pertanto anche se i prezzi praticati da Windar sul mercato interno (UE) fossero più alti dei suoi prezzi all'esportazione negli USA, questo non significa necessariamente che i prezzi sul mercato interno sarebbero (sufficientemente) redditizi. La Commissione ha inoltre sottolineato di avere stabilito i dati relativi ai microindicatori sulla base di un campione di tre produttori dell'Unione. Il suggerimento è stato pertanto fermamente respinto.

4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(365)

Dalla valutazione degli indicatori macroeconomici e microeconomici di cui sopra emerge che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta, poiché ha perso una quota di mercato consistente e l'aumento dei prezzi di vendita è risultato insufficiente per compensare il forte aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività che ha influito negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(366)

Il fatto che alcuni indicatori (capacità produttiva, scorte) non siano peggiorati non compromette la constatazione del pregiudizio.

(367)

Alcune parti (CCCME, SGRE, GE) hanno affermato che nell'ultima parte del periodo di riferimento indicato nella denuncia alcuni indicatori sono migliorati. Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta ciò si è verificato solo per gli indicatori finanziari, perché il forte calo del costo di produzione tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta ha di fatto inciso positivamente sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta tuttavia l'industria dell'Unione registrava ancora perdite significative. Ne consegue che il miglioramento di tale indicatore tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta non compromette comunque la constatazione del pregiudizio per quanto lo riguarda.

(368)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(369)

Nel periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sono calate a vantaggio delle importazioni cinesi. I volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati fortemente (del 54 %) e la loro quota di mercato è cresciuta di nove punti percentuali, dal 25 % nel 2017 al 34 % nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, e malgrado l'aumento dei consumi del 14 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è calato del 7 % e la sua quota di mercato è scesa dal 69 % nel 2017 al 56 % nel periodo dell'inchiesta.

(370)

In termini di prezzi, per tutto il periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e anche al costo di produzione dell'industria dell'Unione, determinando una contrazione dei prezzi. La pressione sui prezzi esercitata dagli elevati e crescenti volumi delle importazioni dalla Cina a tali prezzi nel periodo in esame fornisce una chiara spiegazione dell'incapacità dell'industria dell'Unione di trasferire gli aumenti dei costi nei propri prezzi di vendita e delle perdite conseguenti.

(371)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

(372)

SGRE e GE hanno entrambe dichiarato che non esisteva una correlazione tra la riduzione dei profitti dei denuncianti e le importazioni asseritamente oggetto di dumping, poiché i profitti sono calati notevolmente a partire dal 2018 e i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati. La CCCME ha affermato che le importazioni cinesi non avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai produttori dell'Unione, poiché i quantitativi delle importazioni cinesi sono calati con l'aumento dei relativi prezzi.

(373)

La Commissione ha espresso disaccordo. Nel complesso i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 2 % durante il periodo in esame, come illustrato nella tabella 5. Tali prezzi sono comunque rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e ai suoi costi di produzione durante tutto il periodo in esame. I prezzi delle importazioni cinesi inoltre sono diminuiti tra il 2018 e il 2019. Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dalla Cina, dall'inchiesta è emerso che sono aumentati del 54 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta e ancora del 7 % a partire dal 2018.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(374)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

PI

Turchia

Volume (torri)

34

121

48

134

Indice

100

356

141

393

Quota di mercato

1,3  %

3,8  %

1,7  %

4,3  %

Indice

100

301

134

344

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

1 844

1 830

1 646

1 691

Indice

100

99

89

92

Vietnam

Volume (torri)

31

109

44

98

Indice

100

351

142

315

Quota di mercato

1,2  %

3,4  %

1,5  %

3,2  %

Indice

100

297

135

277

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 712

1 681

1 592

1 475

Indice

100

98

93

86

Repubblica di Corea

Volume (torri)

85

69

34

41

Indice

100

81

40

49

Quota di mercato

3,1  %

2,1  %

1,2  %

1,3  %

Indice

100

68

38

43

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 111

1 997

2 140

2 381

Indice

100

95

101

113

Altri (Indonesia, Malaysia)

Volume (torri)

8

13

9

14

Indice

100

163

113

175

Quota di mercato

0,3  %

0,4  %

0,3  %

0,4  %

Indice

100

137

107

153

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 712

4 184

2 238

2 896

Indice

100

244

131

169

Tutti i paesi terzi di cui sopra

Volume (torri)

158

312

136

287

Indice

100

197

86

181

Quota di mercato

5,9  %

9,8  %

4,8  %

9,3  %

Indice

100

167

82

159

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 931

1 876

1 776

1 783

Indice

100

97

92

92

Fonte: EWTA (torri, quote di mercato) ed Eurostat (prezzo medio)

(375)

Durante il periodo in esame, le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina sono state contenute. La loro quota di mercato combinata è passata dal 5,9 % nel 2017 al 9,3 % nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha rilevato che i prezzi medi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina sono stati valutati sulla base di dati Eurostat per i codici NC 7308 20 00 e 7308 90 98. Tali codici NC riguardano le importazioni di una gamma di prodotti molto più ampia delle sole torri eoliche in acciaio, ma rappresentano le migliori informazioni disponibili nella presente inchiesta. Poiché tali prezzi erano costantemente e significativamente superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina, è ragionevole concludere che le relative importazioni di torri eoliche in acciaio non abbiano determinato un undercutting dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(376)

I volumi indicati nella tabella che precede sono le migliori stime fornite dall'EWTA. Il metodo seguito dall'EWTA è descritto al punto 4.3.1.

(377)

Su richiesta, alcuni utilizzatori hanno presentato alla Commissione i propri dati relativi a volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina. Tuttavia, in considerazione del numero limitato di utilizzatori, delle fonti di importazione limitate utilizzate da ognuno di essi e dei diversi metodi applicati per le segnalazioni, nonché della scarsità di dati, tali informazioni non sono state ritenute affidabili, né hanno potuto essere adeguatamente divulgate.

(378)

La tabella 13 mostra i prezzi medi secondo i dati Eurostat per i codici della nomenclatura combinata 7308 20 00 e 7308 90 98 complessivamente. WindEurope ha chiesto alla Commissione di valutare il pregiudizio sulla base dei dati relativi solo al primo codice, in linea con la commissione statunitense per il commercio internazionale (128). La Commissione ha ritenuto che la richiesta fosse priva di fondamento, poiché dall'inchiesta è emerso che sono state effettuate importazioni con il codice 7308 90 98 durante il periodo dell'inchiesta. Nessuna delle parti che hanno collaborato ha segnalato importazioni con il codice 8502 31 00. La Commissione ha inoltre osservato quanto già indicato al considerando 375 per quanto riguarda l'accuratezza dei dati soggiacenti.

(379)

Nessuna parte ha suggerito che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai produttori dell'Unione. La Commissione ha rilevato inoltre che nel periodo in esame tali importazioni hanno rappresentato meno di un terzo delle importazioni dalla Cina.

(380)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina non hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(381)

Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione a parti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Vendite all'esportazione

 

2017

2018

2019

PI

Volume delle esportazioni (torri)

743

421

357

371

Indice

100

57

48

50

Prezzo medio (EUR/torri – solo ordini globali)

311 479

n.d. *

559 982

643 024

Indice

100

-

180

206

Fonte: Eurofer (volumi) e produttori dell'Unione inclusi nel campione (prezzi medi)

*

Nessuna vendita all'esportazione per ordini globali nel campione

(382)

Durante il periodo in esame i volumi delle esportazioni dei produttori dell'Unione si sono dimezzati. Poiché i produttori inclusi nel campione non sono stati in grado di fornire un prezzo EUR/tonnellata per tali vendite, i prezzi indicati sopra si intendono per torre eolica in acciaio e rispecchiano pertanto l'aumento delle dimensioni medie nel periodo in esame. I prezzi medi indicati sopra inoltre sono influenzati in misura significativa dalle differenze nella combinazione di prodotti. Non è stato quindi possibile trarre conclusioni significative in merito all'impatto delle esportazioni verso paesi terzi. Al massimo, poiché le esportazioni nel momento di maggiore espansione nel 2017 rappresentavano il 28 % delle vendite dell'Unione, il calo delle vendite all'esportazione può aver contribuito in qualche misura al pregiudizio subito, ma in ogni caso non ha attenuato il nesso di causalità con le importazioni oggetto di dumping.

5.2.3.   Domanda offshore

(383)

Vestas ha fatto riferimento alla volatilità della domanda offshore come fonte di pregiudizio e, come GE, ha imputato il pregiudizio al sottoutilizzo degli impianti di produzione offshore nell'Unione. GE ha rilevato che prima del 2017 i produttori dell'Unione avevano effettuato investimenti consistenti nello sviluppo di costosi impianti di produzione nell'intento di rispondere alla domanda offshore, che alla fine hanno dovuto essere utilizzati per la produzione di torri eoliche in acciaio onshore o sono rimasti inutilizzati. Secondo SGRE e GE, il calo di redditività dell'industria delle torri eoliche in acciaio dell'Unione è derivato da una flessione della domanda di torri eoliche in acciaio offshore.

(384)

Le affermazioni di cui sopra sono contraddette dal documento di WindEurope «Offshore wind in Europe – Key trends and statistics 2020», pubblicato nel febbraio 2021. La figura 1 del documento mostra che la capacità eolica offshore cumulativa installata nell'Unione è aumentata a ritmo sostenuto (di circa il 16 %) tra il 2017 e il 2018 e ha continuato a crescere a un ritmo ancora più rapido (del 20 % annuo) nel biennio 2019-2020. Nel 2020 la capacità eolica offshore installata nell'UE-27 ammontava a circa 14,6 GW contro circa 8,8 GW nel 2017 (129). WindEurope ha previsto prospettive alquanto positive per gli impianti offshore (130). La Commissione ha rilevato inoltre che dall'inchiesta non è emerso che i produttori dell'Unione utilizzassero sistematicamente gli impianti intesi per torri eoliche in acciaio offshore per la produzione di torri eoliche in acciaio onshore; la stessa GE ha riconosciuto che gli impianti intesi per torri eoliche in acciaio offshore di taluni produttori dell'Unione erano tutti prenotati (131).

(385)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, GE ha interpretato in modo diverso le cifre pubblicate da WindEurope. A suo parere, dal grafico citato emerge che la domanda di impianti eolici offshore è calata tra il 2017 e il 2018, per poi «riprendere leggermente» tra il 2018 e il 2019 e diminuire nuovamente dal 2019 al 2020. Su tale base, GE ha concluso che il mercato offshore dell'Unione ha subito una contrazione nel periodo in esame. È emerso tuttavia che la Commissione aveva adeguato le cifre per tenere conto solo degli Stati membri dell'Unione, ossia aveva escluso i volumi indicati concernenti il Regno Unito, mentre GE non l'aveva fatto e ha pertanto basato le sue conclusioni su una serie di dati errata. Escludendo il Regno Unito dal grafico citato, infatti, non emerge un calo della domanda di impianti eolici offshore tra il 2019 e il 2020, ma piuttosto un forte aumento di circa il 20 %. Nel complesso, come già accennato, la capacità eolica offshore cumulativa installata nell'Unione è aumentata in misura significativa nel periodo in esame, da 8,8 GW a 14,6 GW, ossia del 66 %.

(386)

Le osservazioni di GE in merito al sottoutilizzo degli impianti di produzione offshore sono contraddette dalle osservazioni della parte intese a chiarire che gli impianti completamente prenotati di cui al considerando 384 erano quelli di un solo produttore dell'Unione. La Commissione è certa che dall'inchiesta non è emerso che i produttori dell'Unione utilizzassero sistematicamente impianti destinati alle torri eoliche in acciaio offshore per la produzione di torri eoliche in acciaio onshore.

(387)

Per tutti motivi di cui sopra, la Commissione ha respinto l'argomentazione ribadita che un calo della domanda offshore avrebbe inciso negativamente sulla redditività dell'industria dell'Unione e contribuito al pregiudizio.

5.2.4.   Prezzi delle materie prime

(388)

Le piastre di acciaio rappresentano una quota importante (circa il 40 % (132)) del costo di produzione delle torri eoliche in acciaio. Secondo il parere di CCCME, SGRE e GE, il calo della redditività dell'industria dell'Unione non è dovuto alle importazioni cinesi, bensì all'istituzione di una serie di misure di difesa commerciale contro le importazioni di acciaio nell'Unione, comprese le misure di salvaguardia attualmente in vigore. La CCCME ha ripetuto l'osservazione presentata dopo la divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che alla luce delle altre misure di difesa commerciale in vigore, l'aumento del costo di produzione non era tanto ingente da non poter essere compensato con un aumento dei prezzi. Più in generale, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni SGRE ha affermato che l'analisi della Commissione avrebbe dovuto valutare più attentamente se l'aumento del 21 % del costo di produzione non attenuasse il nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio asseritamente subito dall'industria delle torri eoliche in acciaio dell'Unione.

(389)

Secondo la Commissione le argomentazioni sono prive di fondamento. Nessuna parte ha comprovato, né tantomeno quantificato con dati, l'effetto di una particolare misura di difesa commerciale sul costo di produzione complessivo dei produttori di torri eoliche in acciaio, in base all'approvvigionamento precedente e successivo dell'industria dell'Unione di prodotti in acciaio soggetti a eventuali misure di difesa commerciale. Nel documento finale di divulgazione delle informazioni e al punto 4.4.3.1 la Commissione ha inoltre indicato l'andamento del costo delle materie prime nel periodo in esame, anche in confronto all'andamento dei prezzi di vendita. La Commissione ha sottolineato che in condizioni di parità i produttori dell'Unione sono in grado di trasferire gli aumenti dei costi (delle materie prime) nei rispettivi prezzi di vendita. I produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio tuttavia non sono stati in grado di aumentare i propri prezzi (nemmeno per coprire i costi) a causa delle pressioni sui prezzi esercitate dalle importazioni cinesi. L'aumento del costo di produzione complessivo, provocato o meno da misure di difesa commerciale, non poteva pertanto attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5.   Questioni relative agli impianti di produzione

(390)

SGRE ha suggerito che l'apertura di impianti di produzione di torri eoliche in acciaio nuovi e più moderni aveva arrecato pregiudizio ai produttori dell'Unione poiché ha provocato la chiusura di altri impianti di produzione (più vecchi) nell'Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la parte ha affermato che la concorrenza interna derivante dall'apertura di GRI Sevilla in Spagna nel 2017, di Haizea Bilbao in Spagna nel 2018 e di Windar France nel 2020 non era stata considerata in misura sufficiente dalla Commissione. Secondo SGRE, l'apertura di Windar France (in posizione favorevole sulla costa) aveva reso ridondante l'impianto di Windar a Olazagutía in Spagna (in posizione poco favorevole, 100 km all'interno) provocandone la chiusura nel 2019. Non sono state fornite ulteriori informazioni a sostegno di tale affermazione. In assenza di altre osservazioni concernenti la questione, l'inchiesta non ha potuto stabilire che l'apertura di nuovi impianti di produzione nell'Unione abbia avuto di per sé un effetto pregiudizievole su quelli già esistenti.

(391)

Vestas e SGRE hanno imputato il pregiudizio all'ubicazione inadeguata degli impianti di produzione dei produttori dell'Unione, senza tuttavia comprovare tali asserzioni. Dall'inchiesta è emerso che il mercato dell'Unione per le torri eoliche in acciaio, con un consumo annuo di circa 3 000 unità nel periodo dell'inchiesta, non presenta volumi elevati e pertanto i produttori non possono limitare le proprie vendite esclusivamente ai siti nelle vicinanze. Nel periodo dell'inchiesta tuttavia ogni produttore dell'Unione incluso nel campione ha venduto torri eoliche in acciaio anche a destinazioni nel proprio Stato membro o nelle vicinanze. Le argomentazioni sono respinte.

5.2.6.   Concorrenza tra energia eolica e altre fonti di energia

(392)

Secondo alcune parti, il fatto che nell'Unione i nuovi progetti per la produzione di energia elettrica tramite energia eolica competano direttamente con i produttori di altre fonti di energia, in particolare i pannelli solari (prodotti per lo più al di fuori dell'Unione), ha aumentato la pressione a produrre torri eoliche in acciaio a prezzi sempre più bassi. Lo stesso vale per la maggiore dipendenza dalle aste della nuova capacità di energia rinnovabile a partire dal 2017, prevista dai pertinenti orientamenti per il periodo 2014-2020 (133). Secondo la Commissione l'asserita concorrenza con altre fonti di energia non esiste in molti progetti (cfr. anche considerando 447). Per quanto riguarda le aste, secondo i dati statistici disponibili i prezzi delle torri sono scesi maggiormente tra il 2009 e il 2016 rispetto al periodo successivo al 2016. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(393)

Vestas, WindEurope e SGRE hanno affermato che la riduzione dei prezzi e della redditività in relazione alle torri eoliche in acciaio era una conseguenza logica della considerevole concorrenza e pressione sui prezzi nel settore eolico nel suo complesso. In tale contesto, Vestas, SGRE, WindEurope e la CCCME hanno fatto riferimento ad alcuni sviluppi nel settore dell'energia eolica dell'Unione [in particolare una crescente pressione per ridurre il numero di regimi discriminatori relativi al costo dell'energia elettrica, politiche nazionali incoerenti, mancanza di visione sui volumi futuri e riduzione della redditività dei progetti di parchi eolici a causa di cambiamenti nella forma e nel livello di sovvenzionamento delle energie rinnovabili nell'Unione (con il passaggio da tariffe di riacquisto a premi di riacquisto)] che, a loro parere, hanno fatto andare in perdita una serie di utilizzatori europei nel biennio 2018-2019. La Commissione ha preso atto di questi problemi, ma ha ritenuto che nel complesso l'argomentazione fosse priva di fondamento. L'aumento della concorrenza al livello dell'utilizzatore finale in circostanze normali non arreca pregiudizio al livello dei relativi fornitori. Il motivo del crollo dei prezzi delle torri eoliche in acciaio dell'industria dell'Unione è stata l'ampia e crescente disponibilità di importazioni a basso costo dalla Cina. Se la concorrenza a quel livello fosse stata su un piano di parità, i prezzi e la redditività dei produttori di torri eoliche in acciaio non sarebbero stati depressi nella stessa misura. L'aumento della pressione sui prezzi per il settore degli utilizzatori non poteva pertanto attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio.

5.2.7.   Torri non in acciaio

(394)

SGRE ha affermato che la concorrenza interna delle torri non in acciaio costituisce una potenziale causa distinta di pregiudizio per l'industria dell'Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la parte ha insistito affermando che dalla pubblicazione di Wood Mackenzie «Global wind turbine technology trends 2019» risulta un aumento del 10 % delle torri ibride e un calo del 16 % delle torri in acciaio nel periodo 2017-2024, mentre WindEurope ha previsto una riduzione del valore di mercato delle torri eoliche in acciaio nei prossimi anni. La Commissione ha preso atto della questione. Nel periodo in esame tuttavia il numero di torri non in acciaio presenti nell'Unione era basso (134) e queste torri non sono adatte per molti progetti. Le torri non in acciaio non potevano pertanto attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione.

5.2.8.   Altri fattori

(395)

La CCCME ha affermato che i consistenti investimenti effettuati dai produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione, in particolare nel 2017, hanno messo sotto pressione i profitti degli stessi produttori negli anni successivi, quando la domanda ha subito una contrazione. In primo luogo, la domanda non ha subito contrazioni dopo il 2017. In secondo luogo, nel 2017 i produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione hanno generato un flusso di cassa pari a oltre un terzo degli investimenti effettuati nello stesso anno. Con i profitti accumulati e il flusso di cassa generato negli anni precedenti il 2017, quando non esistevano pratiche di dumping pregiudizievoli, i produttori dell'Unione disponevano di fondi sufficienti per finanziare tali investimenti. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che gli investimenti dei produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio inclusi nel campione hanno riguardato sostituzioni giustificate, modifiche richieste dalla domanda di mercato e miglioramenti delle attrezzature necessari per servire gli utilizzatori.

(396)

SGRE ha indicato il maggiore ammortamento di GRI come una causa di pregiudizio. Dall'inchiesta è emerso che l'ammortamento di GRI era in linea con i principi contabili applicabili a livello nazionale e internazionale. L'inchiesta inoltre non ha potuto stabilire che le modifiche del metodo di ammortamento di GRI avevano inciso sul nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel suo complesso.

(397)

Vestas ha imputato il pregiudizio all'indebolimento della valuta cinese, che ha migliorato la competitività delle torri eoliche in acciaio cinesi. La Commissione ha constatato tuttavia che tale argomentazione era viziata. È risultato che i produttori cinesi di torri eoliche in acciaio fatturavano le esportazioni verso l'Unione in dollari USA o in euro. In effetti il dollaro USA era relativamente forte durante il periodo dell'inchiesta, con un cambio EUR/USD tra 1,07 e 1,14. Per contro, il cambio EUR/USD era sopra 1,18 nell'agosto 2020 e sopra 1,22 nel gennaio 2021. Le fluttuazioni valutarie quindi non hanno potuto provocare il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(398)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che il calo del consumo nel 2019, ossia per metà del periodo dell'inchiesta, è stato una causa del pregiudizio. A tale proposito, ha anche fatto riferimento al livello relativamente basso di capacità installata in Germania nel 2019 e in particolare nel 2020. La Commissione ha respinto l'argomentazione, poiché il consumo dell'Unione nel 2019 era ancora superiore del 5 % rispetto al 2017 e il calo del consumo nel 2019 è stato di natura temporanea ed è stato seguito da un forte aumento, pari all'8 %, nel periodo dell'inchiesta.

(399)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha anche affermato che la Commissione avrebbe dovuto considerare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul pregiudizio, in quanto aveva provocato una crisi economica significativa con pesanti ripercussioni negative sulle catene di approvvigionamento a livello mondiale. La Commissione ha rilevato che il periodo dell'inchiesta si è concluso a metà del 2020 e che non ci sono stati segnali di una contrazione della domanda di torri eoliche in acciaio, né hanno cominciato a verificarsi problemi di reperimento delle materie prime negli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta, quando la pandemia si è diffusa nell'Unione. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(400)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(401)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(402)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di conseguire un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(403)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(404)

I denuncianti hanno affermato che il 10 % era un profitto di riferimento ragionevole, in quanto è stato asseritamente realizzato da alcuni denuncianti durante il periodo considerato dalla denuncia (135). Diversi utilizzatori hanno affermato che il livello di profitto proposto dai denuncianti tuttavia era eccessivamente elevato.

(405)

L'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce il profitto di riferimento minimo al 6 %. Dall'inchiesta è emerso che durante l'intero periodo in esame, le importazioni dalla Cina detenevano un'ampia quota di mercato nell'Unione e la redditività dell'industria dell'Unione era inferiore al 6 %. La Commissione ha pertanto valutato la redditività dell'industria dell'Unione nei sei anni precedenti al periodo in esame e ha riscontrato che nel biennio 2015-2016, ossia nei due anni precedenti al periodo di riferimento, tale redditività si attestava rispettivamente all'8,4 % e al 9,8 % (136). La Commissione non dispone di informazioni in merito al livello e ai prezzi delle importazioni prima del periodo in esame. I livelli di profitto realizzati in quei due anni suggeriscono tuttavia che i prezzi di vendita dell'industria non erano comunque depressi dalle importazioni cinesi, anche se tali importazioni erano state presenti sul mercato dell'Unione in volumi significativi nel 2015 e nel 2016. La Commissione ha pertanto ritenuto che un profitto di riferimento pari al 9,1 %, ossia il profitto medio ottenuto dall'industria dell'Unione nel biennio considerato, sia ragionevole poiché durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione risentiva già del livello elevato delle importazioni dalla Cina. Tale profitto di riferimento è stato aggiunto all'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione per determinare il prezzo non pregiudizievole.

(406)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha ritenuto che l'adeguamento dello 0,5 % del valore CIF effettuato dalla Commissione per coprire i costi successivi all'importazione fosse troppo basso alla luce del costo di trasporto a carico degli utilizzatori e degli adeguamenti (più elevati) effettuati dalla Commissione in altre inchieste. La Commissione ha respinto l'argomentazione. L'adeguamento effettuato è basato sui dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato e sottoposto a controllo incrociato a distanza dalla Commissione, ed è pertanto specifico per il caso.

(407)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che il profitto di riferimento dovrebbe essere il 6 %, poiché la redditività dell'industria dell'Unione negli ultimi due anni è stata inferiore al 6 % e basarsi sui dati del 2015 e 2016 non sarebbe rappresentativo dell'attuale situazione del mercato. La Commissione ha respinto l'argomentazione. Per i motivi summenzionati, la redditività nel periodo in esame non può essere utilizzata come valore di riferimento, mentre la redditività dei due anni precedenti è conforme ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater.

(408)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, GE ha riscontrato dei vizi nel metodo descritto sopra. GE ha affermato che i prezzi dell'industria dell'Unione non erano depressi durante il periodo in esame e non era necessario che la Commissione facesse riferimento agli anni precedenti al periodo in esame, perché a suo parere l'ondata di importazioni di torri eoliche in acciaio dalla Cina si è verificata solo nel 2019. Secondo la Commissione tale affermazione è priva di fondamento alla luce della tabella 4 del presente regolamento, che mostra chiaramente un aumento del 44 % delle importazioni cinesi tra il 2017 e il 2018 e una quota di mercato delle importazioni cinesi non inferiore al 25 % nel 2017, comunque la percentuale più bassa nel periodo in esame. GE ha osservato inoltre, sulla base dei dati contenuti nella denuncia, che i livelli delle importazioni cinesi erano paragonabili nel 2016, 2017 e 2018. Le cifre relative alle importazioni nel periodo in esame indicate nelle risultanze della presente inchiesta (cfr. tabella 4) divulgate alle parti interessate tuttavia sono molto diverse da quelle contenute nella denuncia, mentre la Commissione non è in possesso di cifre riferite esclusivamente alle importazioni di torri eoliche in acciaio precedenti a tale periodo. Come già accennato quindi, il livello delle importazioni dalla Cina nel 2015 e 2016 non è noto, mentre la redditività dell'industria dell'Unione in quegli anni suggerisce che i suoi prezzi di vendita non fossero depressi dalle importazioni cinesi come spiegato al considerando 405. GE ha chiesto un profitto di riferimento del 6 % «in quanto sarebbe quasi il doppio del livello di profitto realizzato (dall'industria) dell'Unione all'inizio del periodo in esame e costituirebbe un aumento del 7,4 % rispetto al livello del periodo dell'inchiesta» (137). Questo ragionamento non tiene in considerazione tutte le disposizioni pertinenti del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(409)

Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha presentato argomentazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base per la perdita di investimenti o costi di R&S e innovazione. Non sono state presentate argomentazioni neppure a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, ossia per quanto concerne i costi futuri a carico dell'industria dell'Unione derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(410)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando in base ai singoli tipi di prodotto la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione nel paese interessato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

(411)

Per quanto riguarda il confronto del livello di prezzo da utilizzare per il calcolo dell'underselling, Suzhou Titan, GE ed EWTA hanno presentato osservazioni uguali a quelle presentate per il calcolo dell'undercutting (trattate ai considerando da 326 a 328). Le argomentazioni sono respinte per gli stessi motivi indicati in tali considerando, applicati mutatis mutandis.

(412)

GE e Vestas hanno affermato che il margine di undercutting dovrebbe essere considerato il margine di pregiudizio. La Commissione ha respinto l'argomentazione, poiché un simile approccio comporterebbe un livello di dazio che non eliminerebbe il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping, contrariamente alle norme applicabili.

(413)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Suzhou Titan ha messo in dubbio la credibilità dei margini determinati secondo la modalità spiegata al considerando 410 dato il livello di corrispondenza tra le sue vendite e le vendite dell'Unione rese note. La parte ha chiesto di operare una distinzione tra le torri eoliche in acciaio onshore e offshore nei calcoli e di considerare in modo più generale e completo le sue esportazioni al loro interno, affermando che numeri di controllo del prodotto (NCP) con margini di underselling negativi non avrebbero potuto causare un pregiudizio. La Commissione ha respinto le argomentazioni. La Commissione ha chiarito che i calcoli erano basati esclusivamente sulle torri eoliche in acciaio onshore. La corrispondenza degli NCP nel complesso è sostanziale e consente di ottenere un quadro chiaro in termini di margine di pregiudizio. Il fatto che pochi NCP evidenzino margini di underselling negativi non incide sul calcolo del margine di pregiudizio, né modifica le conclusioni sul pregiudizio.

(414)

La CCCME ha chiesto alla Commissione di divulgare il livello di corrispondenza qualora certi parametri degli NCP non fossero stati eliminati/allentati. La Commissione ha ritenuto irrilevante rendere noto uno scenario che non era stato considerato ai fini del calcolo.

(415)

Il produttore esportatore Chengxi Shipyard ha affermato che i margini di underselling dovrebbero essere calcolati in base ai pezzi piuttosto che in base ai kg. L'argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi indicati al considerando 329, applicati mutatis mutandis.

(416)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito secondo la stessa modalità dei margini di dumping per tali società (cfr. i considerando 287 e 290). Su questa base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di pregiudizio residuo al livello della media ponderata del margine di pregiudizio determinata per i tipi di prodotto maggiormente esportati da Suzhou Titan, il produttore esportatore incluso nel campione con il margine di pregiudizio individuale più elevato. Questi tipi di prodotto rappresentavano oltre il 50 % delle esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte di tale società durante il periodo dell'inchiesta.

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Margine di pregiudizio definitivo (%)

Chengxi Shipyard

127,8

7,5

Penglai Dajin

49,7

7,2

Suzhou Titan

60,7

14,4

Altre società che hanno collaborato

83,2

11,2

Tutte le altre società

144,2

19,2

(417)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'EWTA ha affermato che i dazi proposti erano insufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping; tali dazi non ripristinerebbero condizioni di parità e prezzi equi sul mercato dell'Unione, né migliorerebbero la redditività dell'industria dell'Unione. Essi non rispetterebbero i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, per cui dovrebbe essere applicato il dazio inferiore se sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(418)

Con riferimento all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di base, l'EWTA ha aggiunto che il diritto primario dell'UE giustificava l'istituzione di dazi al livello del margine di dumping e che, qualora la Commissione si discostasse dai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicando un dazio inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, essa dovrebbe valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio, tenendo conto dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame.

(419)

Secondo l'EWTA, all'articolo 7, paragrafo 2, il regolamento di base istituisce una disposizione intesa a garantire la massima protezione dell'interesse dell'UE. L'EWTA ha argomentato che la Commissione dovrebbe effettuare le necessarie valutazioni al fine di discostarsi dall'articolo 7, paragrafo 2, e verificare se siano soddisfatte le condizioni per fissare i dazi a un livello inferiore. Con riferimento al punto che precede, secondo l'EWTA la Commissione non gode di alcun margine di discrezione e non sembra esistere un'altra base giuridica primaria dell'UE che consenta alla Commissione di discostarsi da tali disposizioni del regolamento di base, né tanto meno di delegare al denunciante l'obbligo o il compito di procedere a un'inchiesta e dimostrare questo punto. In tale contesto l'EWTA ha osservato che a suo parere la denuncia forniva fatti e argomenti ragionevoli e chiedeva chiaramente alla Commissione di fissare i dazi al livello del margine di dumping tenendo conto delle gravi distorsioni relative alle materie prime in questione, che la Commissione stessa aveva già accertato in diverse occasioni recenti. A tale proposito l'EWTA ha fatto riferimento al punto 2.7.2. della denuncia, che evidenziava l'andamento del notevole differenziale di prezzo per le piastre di acciaio tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese, che deve essere inteso come rientrante nell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, che contempla il caso in cui «il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi». L'EWTA ha osservato inoltre che, poiché la Commissione aveva già stabilito l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in questione, nonché relative ad altri fattori produttivi quali energia e lavoro, dovrebbe essere semplice integrare questi aspetti per derogare all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e applicare i dazi sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2. Alla luce di quanto precede, l'EWTA ha mantenuto la sua richiesta di istituire i dazi al livello del margine di dumping, in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, chiedendo di applicare un metodo legale efficiente, efficace e costruttivo per garantire il rispetto di tale requisito del regolamento di base.

(420)

La Commissione ha rilevato che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, stabilisce la regola generale per calcolare il livello del dazio, ossia dare priorità al margine di pregiudizio ogniqualvolta sia inferiore al margine di dumping («regola del dazio inferiore»). Di norma tale margine di pregiudizio dovrebbe servire, per definizione, a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto è calcolato aggiungendo al costo di produzione effettivo sostenuto dall'industria dell'Unione un profitto di riferimento, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(421)

Un'eccezione alla norma generale, come giustamente rilevato dall'EWTA, è contenuta nell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, che prevede di considerare se esistono distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame.

(422)

L'articolo 7, paragrafo 2 bis, quarto comma, del regolamento di base, stabilisce che «l'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'articolo 5». L'articolo 5 del regolamento di base stabilisce le disposizioni concernenti l'apertura del procedimento. All'atto dell'apertura, la denuncia non ha fornito elementi di prova in merito all'esistenza nella RPC di eventuali misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base, né la Commissione dispone di elementi di prova dell'esistenza di tali misure. L'inchiesta della Commissione di conseguenza non poteva riguardare tali distorsioni. L'argomentazione dell'EWTA è stata pertanto respinta.

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(423)

A seguito della valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base:

Società

Dazio antidumping definitivo

Chengxi Shipyard

7,5  %

Penglai Dajin

7,2  %

Suzhou Titan

14,4  %

Altre società che hanno collaborato

11,2  %

Tutte le altre società

19,2  %

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(424)

Nessun produttore dell'Unione di torri eoliche in acciaio si è opposto alle misure. Le misure dovrebbero ripristinare condizioni di parità e prezzi equi sul mercato dell'Unione e migliorare la redditività dell'industria dell'Unione.

(425)

L'industria dell'Unione è stata interessata da ristrutturazioni nel periodo in esame e pone una costante attenzione al miglioramento della propria efficienza in termini di economicità e innovazione e miglior servizio ai clienti. Il denunciante ha comunicato tuttavia che nel biennio 2018-2019 quattro produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio hanno dovuto avviare procedure di insolvenza (138).

(426)

In assenza di misure, altri produttori dell'Unione potrebbero dover fare altrettanto e ridurre le loro attività nel settore delle torri eoliche in acciaio, o addirittura smantellarle, e tagliare posti di lavoro (139). Questo potrebbe comportare limitare ulteriormente le fonti di approvvigionamento a disposizione degli utilizzatori, allungare i tempi di realizzazione e incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato. La perdita di know-how nell'Unione non è auspicabile nel contesto degli obiettivi dell'Unione per gli impianti eolici offshore e onshore per i prossimi anni. Il tasso di utilizzo degli impianti indicato nella tabella 6 evidenzia che, contrariamente a quanto affermato da alcune parti, l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda dell'Unione e disporre comunque di capacità inutilizzate.

(427)

La protezione dei produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione rafforzerebbe la catena del valore delle energie rinnovabili nell'Unione e un modello commerciale sostenibile basato sulla sicurezza delle forniture e sulla concorrenza leale. Nei prossimi anni è atteso un aumento della domanda di impianti eolici. WindEurope prevede quindi che il valore di mercato delle torri eoliche registrerà una crescita annua del 2,4 % fino al 2029, raggiungendo i 4 miliardi di EUR (140).

(428)

In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. In Cina esiste un sostanziale eccesso di capacità produttiva di torri eoliche in acciaio. Tale capacità è superiore a 23 000 torri all'anno, ossia il 100 % della domanda mondiale (141), in un contesto in cui i produttori cinesi di torri eoliche in acciaio sono soggetti a misure di difesa commerciale in diverse parti del mondo, quali USA (142), Australia (143) o Messico (144), cosa che rende molto probabile un ulteriore aumento delle importazioni cinesi nell'Unione.

(429)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'EWTA e diversi produttori dell'Unione si sono lamentati della lunghezza della procedura per l'istituzione di misure definitive e del livello dei dazi comunicato, che a loro parere era troppo basso per proteggere in misura sufficiente l'industria dell'Unione. La Commissione ha respinto tali osservazioni. La tempistica dell'inchiesta ha pienamente rispettato le disposizioni giuridiche pertinenti e la Commissione ha agito con diligenza per giungere alle sue conclusioni. La Commissione inoltre ha calcolato i dazi antidumping da istituire utilizzando serie di dati presentate dalle parti interessate sottoposte a controlli incrociati e applicando le disposizioni pertinenti del regolamento di base.

(430)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(431)

La Commissione ha riscontrato che il settore delle torri eoliche in acciaio è sostanzialmente privo di intermediari, poiché gli utilizzatori acquistano le torri eoliche in acciaio direttamente dei produttori. Gli utilizzatori dell'Unione normalmente si occupano dell'importazione delle torri eoliche in acciaio.

(432)

All'inchiesta non hanno collaborato imprese che si occupano esclusivamente dell'importazione di torri eoliche in acciaio. Una società di Hong Kong collegata al gruppo cinese Envision (che sviluppa turbine eoliche) ha compilato un questionario destinato agli importatori indipendenti nell'Unione, indicando che le misure non sono necessarie per garantire la concorrenza leale nel mercato delle torri eoliche in acciaio. Dall'inchiesta è emerso che il rispondente fa parte di un gruppo i cui principali interessi sono equivalenti a quelli di un utilizzatore di torri eoliche in acciaio.

(433)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono elementi di prova del fatto che l'istituzione di dazi antidumping inciderebbe sugli importatori.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(434)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta di solito è venduto direttamente dai produttori di torri eoliche in acciaio a produttori di turbine eoliche, che nel presente procedimento sono utilizzatori nella misura in cui assemblano la torre eolica in acciaio con una turbina eolica completa.

(435)

Gli utilizzatori GE e Vestas, che insieme rappresentavano almeno il 50 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, hanno risposto al questionario e hanno fornito alcune informazioni supplementari su richiesta. Anche gli utilizzatori SGRE e Nordex, su richiesta, hanno fornito informazioni in merito ai loro acquisti. Queste quattro società sono annoverate tra i dieci maggiori costruttori di turbine eoliche (145).

(436)

Secondo la CCCME gli utilizzatori erano un esempio vincente di globalizzazione e cooperazione internazionale, grazie all'integrazione di componenti provenienti da tutto il mondo, comprese le torri eoliche in acciaio cinesi. La CCCME ha affermato che le misure nei confronti delle torri eoliche in acciaio originarie della Cina inciderebbero sulla catena di approvvigionamento e ritarderebbero i progetti eolici, poiché gli utilizzatori applicano procedure di qualificazione lunghe e complesse per i fornitori. La Commissione ha espresso disaccordo, poiché le misure ripristineranno condizioni di parità e non precluderanno le importazioni dalla Cina. Il settore degli utilizzatori inoltre nella catena di approvvigionamento non dipende dalla Cina per la fornitura di torri eoliche in acciaio, poiché le acquista da molti altri fornitori qualificati nell'Unione e altrove. La questione è approfondita al considerando 443.

(437)

L'associazione WindEurope e diversi produttori di turbine eoliche hanno dato voce alle preoccupazioni degli utilizzatori. Numerosi utilizzatori hanno affermato che non sarebbero in grado di assorbire dazi antidumping sulle torri eoliche in acciaio perché pagano dazi antidumping e antisovvenzioni su altre materie prime utilizzate per le turbine eoliche e perché il costo delle torri eoliche in acciaio rappresenta una quota significativa del costo di una turbina eolica. Alcuni utilizzatori hanno rilevato che nel recente passato molti di loro hanno subito perdite nell'Unione. SGRE ha osservato che gli utilizzatori annunciavano profitti bassi per il 2021 (146). Alcuni hanno asserito che le misure farebbero aumentare i prezzi delle torri eoliche in acciaio (anche quelle originarie dell'Unione), inciderebbero negativamente sui profitti degli utilizzatori e su alcune delle loro attività, bloccherebbero le assunzioni e farebbero chiudere gli impianti di produzione meno competitivi in determinate zone dell'Unione. A tale proposito, WindEurope ha affermato che nel 2019 l'industria eolica europea contava più di 300 000 posti di lavoro, di cui oltre 50 000 forniti direttamente dai costruttori di turbine eoliche, e ha generato entrate significative contribuendo al PIL dell'UE. Diversi utilizzatori hanno affermato che le importazioni erano necessarie e che temevano una carenza di capacità e (un aggravamento dei) problemi di approvvigionamento nell'Unione, in particolare per le torri di maggiori dimensioni (147). SGRE ha indicato un presunto aumento dei costi per gli utilizzatori, a causa della necessità di approvvigionarsi da fornitori non ottimali rispetto a specifiche ubicazioni. GE ha affermato che la capacità dovrebbe essere analizzata separatamente per le torri onshore e offshore e ha asserito che i denuncianti operavano quasi alla massima capacità per la produzione di torri eoliche in acciaio onshore e che, in diverse occasioni, non erano stati in grado di soddisfare le esigenze di GE rispetto a requisiti specifici o entro i necessari tempi di realizzazione (e talvolta per niente). Secondo GE, GRI spingeva la domanda di torri eoliche in acciaio dell'Unione verso i suoi impianti di produzione in Turchia e India. SGRE ha rilevato che dalla risposta al questionario fornita da GRI si evince che la società ha dovuto acquistare torri eoliche in acciaio per soddisfare la domanda. Alcune argomentazioni, in particolare quelle concernenti i costi più elevati per gli utilizzatori e i problemi di approvvigionamento, sono state ribadite dopo la divulgazione finale delle informazioni. Tutte le argomentazioni di cui al presente considerando sono affrontate nei considerando che seguono.

(438)

A titolo di osservazione preliminare, la Commissione ha rilevato che in generale le dichiarazioni della maggior parte degli utilizzatori in merito all'incidenza del dazio sono state espresse alla luce delle asserzioni contenute nella denuncia, che ha calcolato margini di dumping superiori al 50 % e margini di pregiudizio fino al 20 %. In altre parole, non tenevano conto del livello dei dazi indicato nell'inchiesta in corso.

(439)

Le parti hanno fornito quantificazioni diverse della quota rappresentata dalle torri eoliche in acciaio nell'ambito del costo delle turbine eoliche, con percentuali variabili comprese tra il 20 % (148) e il 30 %. Nessun elemento di prova contenuto nel fascicolo del caso suggeriva che gli utilizzatori non siano in grado di trasferire ai promotori dei progetti o ad altre parti gli eventuali aumenti del costo delle torri eoliche in acciaio derivanti dal dazio proposto. Per quanto riguarda il periodo di riferimento inoltre dall'inchiesta non sono risultate perdite per gli utilizzatori che hanno collaborato GE e Vestas. Per i prodotti che incorporano il prodotto oggetto dell'inchiesta, nella sua risposta al questionario GE ha indicato un profitto in misura compresa tra il 5 % e il 10 % nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta (149). In tali periodi, Vestas ha realizzato profitti dello stesso livello, prevedendo profitti superiori negli anni successivi (150). Va notato che la redditività degli utilizzatori deve essere considerata in un contesto più ampio, poiché le vendite di turbine eoliche montate su torri eoliche in acciaio sono effettuate nell'ambito di un progetto più vasto (151) e sono spesso abbinate a contratti di assistenza e manutenzione (152) per diversi anni. All'interno di Vestas, i risultati ottenuti nel 2020 dalla divisione assistenza sono stati molto positivi, con un aumento del 10 % delle entrate anno su anno e un margine EBIT a un livello record del 28 % (153). Per quanto riguarda Nordex e SGRE, tra il 2017 e il 2019 il margine per i servizi è stato anche notevolmente più elevato dell'EBIT (positivo) per gli ordini di turbine eoliche (154). Anche se nel 2021 (155) alcuni utilizzatori hanno realizzato profitti inferiori (156), resta comunque il fatto che la maggior parte degli utilizzatori ha ottenuto risultati molto positivi durante un periodo caratterizzato dal calo del costo dell'energia eolica (157) e che i loro introiti presentano una certa ciclicità, a seconda della fase di realizzazione dei progetti di cui si occupano. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha indicato una chiara aspettativa di forte ripresa per il periodo successivo all'inchiesta, in particolare in termini di consumo e produzione (158).

(440)

Poiché gli utilizzatori hanno fornito dati molto parziali circa il peso dei costi delle torri eoliche in acciaio nell'ambito dei rispettivi progetti, la Commissione non è stata in grado di effettuare una quantificazione significativa della misura in cui i dazi aumenterebbero i costi complessivi dei progetti. Le stime indicano una percentuale bassa che dipenderebbe dalla portata del contratto. EWTA ha affermato che l'aumento del prezzo d'acquisto delle torri eoliche in acciaio dovuto al dazio si tradurrebbe in un aumento annuale del costo di un progetto pari allo 0,5 % di tale importo (159). Se l'istituzione di misure antidumping ad esempio determinasse un aumento generale del 10 % dei prezzi delle torri eoliche in acciaio per gli utilizzatori, che trasferirebbero la maggior parte di tale aumento di prezzo ai rispettivi clienti, secondo l'EWTA ne risulterebbe un aumento annuo dello 0,05 % del costo di un progetto. Va notato inoltre che né GE, né Vestas, né Nordex, né SGRE dipendono esclusivamente da importazioni cinesi di torri eoliche in acciaio.

(441)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha affermato che anche se i dazi possono avere un impatto relativamente limitato sul costo delle torri eoliche in acciaio espresso in percentuale, in termini assoluti l'impatto sarebbe considerevole, data la necessità degli utilizzatori di ottimizzare gli impianti di produzione in conseguenza della pressione concorrenziale e dell'esigenza di contribuire alla competitività energetica dell'energia eolica in termini di livellamento del costo dell'energia, ossia la media del costo attuale netto della produzione di energia elettrica per un impianto di generazione durante il suo ciclo di vita. La parte non ha quantificato l'asserito impatto «considerevole». La Commissione ha respinto l'argomentazione. Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 438 e 440, le misure sulle importazioni di torri eoliche in acciaio cinesi non dovrebbero esercitare un impatto rilevante sui profitti degli utilizzatori che hanno collaborato, né sulle loro attività di R&S o sulla fabbricazione di certe parti di turbine eoliche da parte degli utilizzatori.

(442)

Come rilevato da WindEurope, gli utilizzatori generano un valore aggiunto significativo nell'Unione. Questo vale anche per i produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione, in quanto fabbricanti di componenti (160). I 300 000 e/o 50 000 posti di lavoro citati da WindEurope tuttavia non dovrebbero essere confrontati con le cifre sull'occupazione nell'Unione indicate nella tabella 8 del presente regolamento. Di fatto i 300 000 posti di lavoro comprendono anche l'occupazione fornita dai fabbricanti di componenti, ivi compresi i produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione, e dai prestatori di servizi onshore e offshore. Tale cifra comprende anche i posti di lavoro presso entità ubicate in paesi extra-UE, quali Regno Unito, Turchia, Norvegia e Svizzera e 140 000 posti di lavoro indiretti di vario genere. Gli utilizzatori che hanno indicato dati complessivi sull'occupazione non hanno quantificato i posti di lavoro che potrebbero risultare a rischio all'interno delle rispettive entità, in caso di imposizione delle misure sulle torri eoliche in acciaio originarie della RPC. Altri utilizzatori citati al considerando 435 non hanno fornito dati sull'occupazione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene invece che le misure sosterranno l'occupazione nel settore eolico dell'Unione in generale, poiché è previsto un aumento di posti di lavoro nel settore (161).

(443)

Per quanto riguarda le osservazioni degli utilizzatori in merito ai problemi di approvvigionamento, dall'inchiesta è emerso che gli utilizzatori preferiscono operare con una base limitata di fornitori di torri eoliche in acciaio, per il fatto che occorre molto tempo per trovare fornitori qualificati (alternativi) di torri eoliche. La base di fornitori dell'Unione tuttavia è ampia, come la gamma di dimensioni che sono in grado di produrre. Riguardo a quest'ultimo aspetto, come indicato al considerando 42 la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione dispone della capacità produttiva per torri eoliche in acciaio di tutte le dimensioni richieste. Dai fascicoli contenenti i calcoli del pregiudizio emerge che, come i produttori cinesi, nell'Unione i produttori inclusi nel campione vendevano sezioni di diametro superiore a 5 metri. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni inoltre l'utilizzatore SGRE ha rilevato in particolare la comparsa di nuovi impianti di produzione più moderni nell'Unione, in grado di produrre torri eoliche in acciaio di dimensioni maggiori nel 2017, 2018 e 2020 (162). Gli annunci dei produttori dell'Unione si riferiscono a dimensioni superiori a quelle vendute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta (163). L'offerta nell'Unione di fatto è significativa: la capacità produttiva dei produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione è superiore al consumo dell'Unione, che dispone di notevoli capacità per le torri eoliche in acciaio (cfr. tabella 6) che servono tutte le ubicazioni richieste e i mercati onshore e offshore. La CCCME ha riconosciuto l'aumento della capacità dell'industria dell'Unione negli ultimi anni. Benché le condizioni del mercato fossero difficili a causa dell'ampia presenza di torri eoliche in acciaio a basso prezzo originarie della Cina, l'industria dell'Unione ha aumentato la capacità nel periodo in esame su richiesta dei clienti (164) e si è impegnata ad aumentare ulteriormente la propria capacità, laddove le condizioni del mercato lo consentano. In caso di istituzione delle misure, le importazioni dalla Cina saranno comunque possibili (anche se con livelli di prezzo rettificati) e resteranno disponibili le importazioni da altre fonti (165).

(444)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni riassunte al considerando 437.

(445)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha asserito che i produttori cinesi rispondevano solo alla domanda presente in Danimarca, Svezia e Finlandia, poiché erano poco competitivi negli Stati membri meridionali. La Commissione ha rilevato che l'Unione è un mercato unico. Dall'inchiesta è emerso inoltre che le vendite di torri eoliche in acciaio cinesi non hanno riguardato solo gli Stati membri settentrionali. La Commissione ha ritenuto ingiustificata l'asserzione di SGRE.

(446)

Diverse parti hanno affermato che le tecnologie delle turbine eoliche e dei pannelli solari (prodotti per lo più al di fuori dell'Unione) talvolta sono in concorrenza in termini di prezzo per kWh di energia elettrica. Tale concorrenza ha aumentato la pressione a produrre torri eoliche in acciaio a prezzi sempre più bassi. Le parti hanno pertanto affermato che anche se l'istituzione delle misure potrebbe salvare o creare posti di lavoro nel settore della fabbricazione di torri eoliche in acciaio, tale beneficio sarebbe probabilmente superato dalla perdita di posti di lavoro in altri segmenti dell'industria delle turbine eoliche a causa della diminuzione della domanda (ordini persi a vantaggio dell'industria dei pannelli solari a causa dell'aumento dei prezzi delle torri eoliche in acciaio e di conseguenza delle turbine eoliche).

(447)

Questa argomentazione è stata respinta. Nella maggior parte dei casi un sito è considerato idoneo e destinato esclusivamente alla generazione di energia eolica o di energia solare, in virtù della sua ubicazione (ad es. offshore, in un luogo che cattura la massima quantità di luce solare o di vento, ecc.) o delle richieste del committente/della popolazione. L'argomentazione di cui sopra presuppone inoltre che l'istituzione di misure comporti un aumento generale dei prezzi di acquisto delle turbine eoliche ma, come spiegato ai considerando da 438 a 441, le misure sulle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Cina non dovrebbero incidere in misura rilevante sugli utilizzatori, anche in considerazione della disponibilità di fonti di approvvigionamento come spiegato al considerando 443.

7.4.   Interesse dei fornitori

(448)

L'associazione europea della siderurgia Eurofer ha affermato che l'istituzione di misure sulle torri eoliche in acciaio è chiaramente nell'interesse dell'Unione, onde evitare che il pregiudizio subito dai produttori di lamiere quarto, protetti da misure antidumping, si sposti lungo la catena del valore dell'acciaio nell'Unione. La parte ha sottolineato l'importanza dell'industria delle torri eoliche in acciaio dell'Unione per i fornitori di acciaio dell'Unione e nel contesto dei piani dell'Unione per le energie rinnovabili. Secondo informazioni di mercato (166), le energie rinnovabili richiederanno una quantità di acciaio per MW prodotto da 8 a 10 volte superiore rispetto alle energie fossili, mentre il numero di turbine eoliche installate aumenterà nei prossimi anni.

(449)

La CCCME ha affermato che le misure frenerebbero gli investimenti cinesi nell'Unione finalizzati all'acquisto di produttori locali di torri eoliche in acciaio (insolventi), con conseguenze negative per i fornitori di macchinari europei. La Commissione ha espresso disaccordo. I produttori di macchinari nell'Unione dovrebbero beneficiare del miglioramento della situazione dei produttori di torri eoliche in acciaio nell'Unione.

(450)

La Commissione prevede che le misure andranno a vantaggio delle industrie a monte, in particolare i fornitori di materie prime (ad es. acciaierie dell'Unione) e i produttori di macchinari pertinenti nell'Unione.

7.5.   Interessi ambientali

(451)

Secondo la CCCME le misure farebbero aumentare i costi di produzione per l'industria dell'energia eolica nell'Unione. SGRE e CCCME hanno asserito che le misure eserciterebbero un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile e riduzione delle emissioni di CO2, per cui non sarebbero nell'interesse dell'Unione. GE ha osservato che le misure impediranno agli Stati membri di conseguire gli obiettivi in materia di energia rinnovabile, che i progetti eolici non saranno più economici se non sono rispettate le soglie di investimento (ad es. un ritardo rispetto al calendario/impossibilità di ottenere la quota del prestito) e impediranno lo sviluppo di alcuni progetti. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, WindEurope ha paventato una riduzione degli investimenti in tecnologie di produzione avanzate e in ricerca e sviluppo e che l'industria europea perderebbe la gara mondiale per la leadership tecnologica nell'energia eolica. Secondo la Commissione le misure antidumping sulle torri eoliche in acciaio dalla Cina non dovrebbero minare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di energie rinnovabili e riduzione della CO2 né annullare i progetti eolici. Al contrario, le misure dovrebbero contribuire alla diffusione dell'energia eolica nel territorio dell'Unione, creando condizioni di parità per cui tutti gli operatori economici, ivi compresi i produttori cinesi, possono competere in condizioni eque.

(452)

GE ha affermato che le misure farebbero aumentare i prezzi dell'energia per i consumatori e sarebbero in contrasto con l'obiettivo della Commissione di diffondere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al minor costo possibile per consumatori e contribuenti. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che le misure relative alle torri eoliche in acciaio comporterebbero aumenti significativi dei prezzi dell'energia per i consumatori nell'Unione. Nessuna parte ha fornito dati che consentano di quantificare un eventuale aumento di questo tipo. Quanto ai contribuenti, i previsti aumenti degli impianti eolici nell'Unione (167) dovrebbero andare a vantaggio delle comunità che ospitano i progetti, tramite imposte e altri introiti (168).

(453)

Tenendo conto dei finanziamenti resi disponibili per il settore dell'energia eolica dall'Unione e dagli Stati membri, secondo GE le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione e metterebbero a rischio la sostenibilità del settore dell'energia eolica. La Commissione ha espresso disaccordo. In quanto fabbricanti di componenti, i produttori di torri eoliche in acciaio nell'Unione generano un notevole valore aggiunto nel settore dell'energia eolica (169). Le misure dovrebbero sostenere i produttori di torri eoliche in acciaio dell'Unione e favorire la crescita, la stabilità dei posti di lavoro, le entrate e gli investimenti. Gli utilizzatori dovrebbero beneficiare di un'ampia base di produttori di torri eoliche in acciaio competitivi, affidabili e finanziariamente solidi, nonché dei tempi di consegna favorevoli che i produttori dell'Unione sono in grado di offrire grazie alla loro prossimità.

7.6.   Altri fattori

(454)

La CCCME ha affermato che i produttori dell'Unione di torri eoliche in acciaio intendevano rafforzare la loro posizione di quasi-monopolio sul mercato poco prima del previsto aumento della domanda, per beneficiare in via esclusiva di tali sviluppi attesi. La Commissione ha osservato che tale argomentazione non era comprovata ed era priva di fondamento. Il numero di produttori di torri eoliche in acciaio presenti nell'Unione contraddice di per sé qualsiasi posizione monopolistica nel mercato. In una recente pubblicazione di WindEurope (170) la figura 24 mostra un numero elevato di impianti di produzione di torri (superiore al numero di impianti per la produzione di altre componenti eoliche).

(455)

Nella sua risposta al questionario GE ha inoltre indicato potenziali riduzioni della forza lavoro nell'Unione per i soggetti intermedi coinvolti in operazioni portuali e in attività di trasporto e installazione delle turbine eoliche finite. In considerazione dei previsti aumenti degli impianti eolici nell'Unione (cfr. nota 167), secondo la Commissione l'argomentazione è priva di fondamento.

7.7.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(456)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non era nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di torri eoliche in acciaio, e relative sezioni, originarie della Cina.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Osservazione preliminare

(457)

Al punto 4 dell'avviso di apertura è indicato che il denunciante aveva fornito elementi di prova del fatto che il prodotto oggetto dell'inchiesta era trasportato in quantità significative offshore, vale a dire su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»).

(458)

A norma dell'articolo 14 bis del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato se le eventuali misure debbano essere istituite anche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Dall'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha comunicato di effettuare vendite nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. La Commissione non ha ottenuto indicazioni in merito a vendite significative effettuate dai produttori cinesi di torri eoliche in acciaio nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva.

(459)

Di conseguenza, poiché non esistono elementi di prova del fatto che il prodotto oggetto di dumping fosse trasportato in quantitativi significativi nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, non sono istituite misure antidumping nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva.

(460)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante e diversi produttori dell'Unione hanno affermato che l'assenza di misure antidumping nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva lasciava aperta la possibilità di determinate pratiche di dumping da parte dei produttori cinesi. La Commissione ha respinto tali osservazioni. Poiché non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14 bis del regolamento di base, come già spiegato la Commissione non può istituire misure antidumping nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva nel quadro della presente inchiesta.

8.2.   Misure definitive

(461)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Per i motivi stabiliti al punto 6, e in particolare ai considerando da 417 a 422, del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere fissati secondo la regola del dazio inferiore.

(462)

Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

Società

Dazio antidumping definitivo

Chengxi Shipyard

7,5  %

Penglai Dajin

7,2  %

Suzhou Titan

14,4  %

Altre società che hanno collaborato

11,2  %

Tutte le altre società

19,2  %

(463)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(464)

Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (171). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(465)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(466)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione, ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio inferiore sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(467)

Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Nell'ambito di tale inchiesta si potrà, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(468)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(469)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta, combinato con altre parti cosicché nell'insieme costituiscano una turbina eolica, è classificato attualmente con il codice NC 8502 31 00. Al fine di garantire che i dazi antidumping siano applicati esclusivamente alle torri eoliche in acciaio, occorre prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica sia indicato il valore relativo alle torri eoliche in acciaio. Tale valore dovrebbe essere indicato nello specifico per i codici 8502310011 e 8502310085.

(470)

Le statistiche relative alle torri eoliche in acciaio sono spesso espresse in numero di pezzi. Un'unità supplementare di questo tipo non è tuttavia definita sistematicamente per le torri eoliche in acciaio specificate nella nomenclatura pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (172). È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per tutte le importazioni del prodotto in esame sia indicato, oltre al peso in chilogrammi o in tonnellate, anche il numero di pezzi.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(471)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (173), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(472)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio, anche coniche, e relative sezioni, anche assemblate, comprendenti o meno una sezione di fondazione integrata, anche unite alle navicelle o alle pale del rotore, che sono progettate per sostenere la navicella e le pale del rotore utilizzate in turbine eoliche con una capacità di produzione di energia elettrica — in applicazioni sulla terraferma o offshore — uguale o superiore a 1,00 megawatt (MW) e aventi un'altezza minima, misurata tra la base della torre e la base della navicella (ossia il punto in cui la cima della torre si unisce alla navicella), di 50 metri quando sono completamente assemblate, originarie della RPC, attualmente classificate con i codici NC ex 7308 20 00 (codice TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (codice TARIC 7308909811) e, se importate come parte di una turbina eolica, attualmente classificate con il codice NC ex 8502 31 00 (codici TARIC 8502310011 e 8502310085).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Cina

Chengxi Shipyard Co., Ltd.

7,5  %

C726

Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd.

7,2  %

C727

Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.

14,4  %

C728

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

11,2  %

Cfr. allegato

Tutte le altre società

19,2  %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per le turbine eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della RPC, il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle torri eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione.

I dazi antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano esclusivamente al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle torri eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Alle autorità doganali degli Stati membri deve essere presentata una fattura commerciale valida. Tale fattura deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di valutare l'esattezza del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le torri eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le torri eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, importate come parte di una turbina eolica di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di pezzi dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (174).

Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di pezzi importati con i codici TARIC 7308200011, 7308909811, 8502310011 e 8502310085.

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Cina e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina, durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 351 del 21.10.2020, pag. 8).

(3)  t21.003247.

(4)  Consultabili all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488.

(5)  Consultabili all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488.

(6)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(7)  Una sezione di torre eolica è costituita da strutture e piastre di acciaio laminate in forma cilindrica o conica e saldate insieme (o altrimenti unite) per formare una struttura in acciaio, anche rivestita, finita o verniciata, indipendentemente dal trattamento o dal metodo di fabbricazione, con o senza flange, porte o componenti interni o esterni (ad esempio pavimenti/piattaforme sopraelevate, scale, ascensori, scatole di derivazione, cavi elettrici, condotte, cablaggio per il generatore della navicella, sistema di illuminazione interna, armadietti per attrezzi e per deposito) uniti alla sezione della torre eolica.

(8)  N. riferimento t21.001369.

(9)  N. riferimento t20.007979.

(10)  N. riferimento t20.008738.

(11)  N. riferimento t20.008722.

(12)  N. riferimento t20.008655.

(13)  N. riferimento t21.002365.

(14)  N. riferimento t21.003189.

(15)  N. riferimento t21.003476.

(16)  N. riferimento t21.003443.

(17)  N. riferimento t21.003444.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 128 a 132. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di vergelle e dei fornitori dei relativi materiali.

(22)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.

(23)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.

(24)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(25)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 136 a 145, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 145 a 154.

(26)  Cfr. «Utility Scale Wind Towers From the People's Republic of China: Final Affirmative Countervailing Duty Determination», 77 FR 75978 (26 dicembre 2012) e «Issues and Decision Memorandum for the Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order on Utility Scale Wind Towers from the People's Republic of China», https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2018-10555-1.pdf.

(27)  «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(28)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(29)  Consultabile agli indirizzi:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021); e

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(30)  Consultabili agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(31)  Come nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(32)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(33)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(34)  http://csscholdings.cssc.net.cn/component_business_scope/index.php?typeid=3.

(35)  http://inews.ifeng.com/50078799/news.shtml?&back.

(36)  Cfr. un articolo nel sito web di Fujian China News, pubblicato nel novembre 2019, dal titolo: «Fujian Yifan: Party building as an engine to give the enterprise a new momentum», consultabile all'indirizzo http://www.fj.chinanews.com/news/fj_hz/2019/2019-11-29/455057.html.

(37)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

(38)  Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(39)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(40)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all'indirizzo

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(41)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(42)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(43)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(44)  Relazione, capitolo 14, pagg. 375 e 376.

(45)  https://oeoc.jou.edu.cn/info/1121/1017.htm.

(46)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(47)  Cfr. pag. 19 della denuncia.

(48)  Cfr. allegato R7 (pag. 149 degli allegati) della denuncia.

(49)  Cfr. pag. 29 della denuncia.

(50)  Relazione del panel, «EU – Cost Adjustment Methodologies II (Russia)», WT/DS494/R, punti 7.76, 7.80 e 7.81.

(51)  Parti interne nel caso delle torri eoliche significa caratteristiche aggiuntive di una torre eolica, come scale, cavi elettrici, ventilatori, ascensori, luci e interruttori.

(52)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, consultabile all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.

(53)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83.

(54)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, consultabili all'indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(55)  Consultabile all'indirizzo https://www.dnb.com/ie/products/finance-credit-risk/global-financials.html (ultima consultazione: 16 aprile 2021).

(56)  Relazione annuale 2019 consultabile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (ultima consultazione: 16 aprile 2021).

(57)  Idem, pag. 15.

(58)  Idem, pag. 19.

(59)  Idem, pagg. 43 e 44.

(60)  Idem, pag. 47.

(61)  Idem, pagg. 47 e 60.

(62)  Idem, pagg. 47 e 60.

(63)  Consultabili all'indirizzo https://hulisani.co.za/wp-content/uploads/2020/06/Hulisani-Integrated-Report-2020.pdf (ultima consultazione: 6 marzo 2021).

(64)  Idem, pag. 70.

(65)  Consultabili all'indirizzo https://www.enka.com/investor-relations/financial-data/ (ultima consultazione: 6 marzo 2021).

(66)  Rendiconti finanziari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (pag. 21) consultabili all'indirizzo https://www.enka.com/investor-relations/financial-data/ (ultima consultazione: 6 marzo 2021).

(67)  Idem pag. 45.

(68)  Idem, pagg. 20-21.

(69)  Relazione annuale 2019 (pag. 14) consultabile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (ultima consultazione: 6 marzo 2021).

(70)  Cfr. note ai rendiconti finanziari consolidati e combinati (nota 1, pag. 65) della relazione annuale 2019, consultabile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (ultima consultazione: 4 ottobre 2021).

(71)  Consultabile all'indirizzo https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 30 novembre 2020).

(72)  Disponibile all'indirizzo https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E& CatalogueIdList=247074,246544,245272,244985,243640,241597,240044,239544,238039,237441&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(73)  Disponibile nella Gazzetta ufficiale del 7 maggio 2019 (pag. 17) all'indirizzo https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507.pdf (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(74)  Disponibile nella Gazzetta ufficiale della federazione all'indirizzo http://dof.gob.mx /nota_detalle.php?codigo=5555007&fecha=25/03/2019 (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(75)  Le informazioni sui dazi consolidati si possono reperire tramite il Tariff Download Facility dell'OMC all'indirizzo http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(76)  Relazione annuale 2019 di CFE (pag. 82) consultabile all'indirizzo https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/ Reportes%20Anuales%20Documentos/Informe%20Anual%202019.pdf?csf=1&e=t8GHzG (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(77)  Relazione annuale 2019 di EÜAŞ (pag. 18) consultabile all'indirizzo https://www.euas.gov.tr/tr-TR/yillik-raporlar (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(78)  Disponibile all'indirizzo https://tyrkiet.um.dk/~/media/tyrkiet/pdf%20files/wind%20energy%20in%20turkey %202020.pdf?la=en (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(79)  Cfr. pagg. 18-20, disponibile all'indirizzo https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/ SHURA_Opportunities-to-strengthen-the-YEKA-auction-model-for-enhancing-the-regulatory-framework-of-Turkeys-power-system.pdf (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(80)  Consultabile all'indirizzo https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(81)  Consultabile all'indirizzo https://www.macmap.org/en/query/regulatory-requirement (ultima consultazione: 16 marzo 2021).

(82)  Consultabile all'indirizzo https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (ultima consultazione: 1 giugno 2021).

(83)  Cfr. pag. 10, consultabile all'indirizzo http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2019/12/AURES_II_case_study_ Mexico.pdf (ultima consultazione: 1° giugno 2021).

(84)  Consultabile all'indirizzo https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (ultima consultazione: 1° giugno 2021). Confrontare con https://gwec.net/north-and-latin-america-increased-wind-power-installations-by-62-in-2020/ (ultima consultazione: 1° giugno 2021).

(85)  Consultabile all'indirizzo https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (ultima consultazione: 1 giugno 2021).

(86)  Consultabile all'indirizzo https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (ultima consultazione: 6 ottobre 2021).

(87)  Consultabile all'indirizzo https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X2030122X (ultima consultazione: 4 ottobre 2021).

(88)  Consultabili all'indirizzo http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm (ultima consultazione: 28 maggio 2021).

(89)  Consultabili agli indirizzi https://ilostat.ilo.org/data/ e https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3c92e215-en/index.html?itemId=/content/component/ 3c92e215-en (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(90)  Consultabili agli indirizzi https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Industria.aspx e https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/( (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(91)  Consultabile all'indirizzo https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(92)  Benché non tutti i produttori esportatori utilizzassero tutti e tre i fattori produttivi, la Commissione ha stimato in base ai dati forniti dai produttori esportatori che tali fattori produttivi aggregati rappresenterebbero meno dell'1 % del costo di produzione.

(93)  Consultabile all'indirizzo https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC (ultima consultazione: 31 maggio 2021).

(94)  Decreto del 5 giugno 2018 disponibile all'indirizzo http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018 (ultima consultazione: 31 maggio 2021).

(95)  Decreto del 20 maggio 2019 disponibile all'indirizzo https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560685&fecha=20/05/2019 (ultima consultazione: 31 maggio 2021).

(96)  Dichiarazione congiunta Stati Uniti/Messico sui dazi su acciaio e alluminio di cui alla sezione 232, consultabile all'indirizzo https://ustr.gov/sites/default/files/Joint_Statement_by_the_United_States_and_Mexico.pdf (ultima consultazione: 31 maggio 2021).

(97)  Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni; altri.

(98)  Altri lavori di ferro o acciaio; altri.

(99)  Versione sensibile della relazione sui controlli incrociati a distanza (pag. 19) condivisa con la società, n. riferimento t21.005413.

(100)  Tabella F.3 – Acquisto di materiali, nel questionario per i produttori esportatori.

(101)  Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(102)  Consultabile all'indirizzo https://ilostat.ilo.org/data/ (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(103)  Consultabile all'indirizzo https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3c92e215-en/index.html?itemId=/content/component/ 3c92e215-en (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(104)  Consultabile all'indirizzo https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Industria.aspx (ultima consultazione: 28 marzo 2021).

(105)  Consultabile all'indirizzo https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(106)  Consultabile all'indirizzo https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(107)  Consultabili all'indirizzo https://www.fortisbc.com/about-us/corporate-information/facilities-operations-and-energy-information/how-gas-is-measured (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(108)  Relazione annuale 2019 (pag. 47) consultabile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/158938184/files/ doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(109)  Consultabile all'indirizzo https://www.dnb.com/ie/products/finance-credit-risk/global-financials.html (ultima consultazione: 27 maggio 2021).

(110)  Tabella G del questionario per i produttori esportatori.

(111)  Considerando da 188 a 190 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).

(112)  Cfr. allegato R4 della denuncia.

(113)  La denuncia ha individuato 23 produttori dell'Unione, ma alcuni sono divenuti insolventi e/o non hanno effettuato alcuna produzione nel periodo dell'inchiesta.

(114)  t21.004376.

(115)  WindEurope è registrata anche come parte interessata nel procedimento.

(116)  Tra l'altro, pag. 7 della «comunicazione sul pregiudizio» e pag. 28 della risposta al questionario in t20.008818 (Vestas).

(117)  Per maggiori dettagli sulla tempistica, cfr. pagg, 6, 8 e 9 di t20.007935 (WindEurope). L'installazione può richiedere fino a quattro anni per i progetti onshore e fino a sei anni per i progetti offshore.

(118)  «Wind energy in Europe in 2019 - Trends and statistics», WindEurope, febbraio 2020, pag. 11. La relazione può essere scaricata al seguente indirizzo https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-in-2019-trends-and-statistics/.

(119)  Alla pag. 7 della sua «comunicazione sul pregiudizio», consultabile in t20.008818, Vestas ha scritto: «Le turbine eoliche di norma sono vendute con una data di consegna (messa in servizio) di circa un anno dopo la firma di un ordine fermo».

(120)  La CCCME ha contestato la differenza delle cifre nelle tre comunicazioni per quanto riguarda il consumo, ma anche per numerosi altri indicatori. La spiegazione fornita dalla Commissione nel presente considerando si applica anche alle differenze tra le tre comunicazioni per quanto riguarda gli indicatori diversi dal consumo.

(121)  t20.005691.

(122)  t21.003247.

(123)  t21.004376.

(124)  t21.004624.

(125)  Cfr. ad esempio t21.001734, pag. 5 (Vestas).

(126)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563131/3-16062021-AP-EN.pdf/72b7ff6f-1830-8182-a6ae-0d8bb61aaf24?t=1623831696586#:~:text=In%20the%20fourth%20quarter%20of,salaries%20and%20non%2Dwage%20costs.

(127)  t21.000376, pag. 5 (EWTA).

(128)  t20.007935, pag. 14.

(129)  In seguito a un doppio controllo, alcune delle cifre contenute in questa frase e nella frase precedente sono state leggermente modificate tra la divulgazione finale delle informazioni e la pubblicazione del presente regolamento, ma tali modifiche non cambiano sostanzialmente l'analisi e le conclusioni.

(130)  «Wind energy in Europe – 2020 statistics and the outlook for 2021-2025», WindEurope, febbraio 2021, pagg. 9 e 31-32.

(131)  t21.000509, pag. 3.

(132)  t21.000376, pag. 6 (EWTA) e t21.008141, pag. 17 (GE), tra gli altri.

(133)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(134)  L'EWTA ha stimato che le torri di calcestruzzo e ibride rappresentano circa il 6 % del totale delle torri utilizzate per le turbine eoliche presenti nell'UE-27 nel periodo di riferimento, senza aumenti significativi nel corso degli anni. Ha rilevato inoltre che in cima a tutte le torri di calcestruzzo e ibride è montata una sezione in acciaio, alla quale è attaccata la navicella (t21.004376).

(135)  t21.000144 (EWTA).

(136)  Si tratta della media ponderata dei profitti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(137)  t21.006703, pag. 7.

(138)  Denuncia, pag. 44.

(139)  In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore dell'Unione (Windar) ha rilevato la perdita di 73 posti di lavoro a causa della chiusura di una fabbrica in Spagna durante il periodo in esame.

(140)  t20.007935, pag. 7 (WindEurope).

(141)  Fonte delle stime: denuncia e sezione I.3 delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(142)  Inchieste 701-TA-486 e 731-TA-1195-1196 (riesame) della commissione statunitense per il commercio internazionale, chiuse al 5 febbraio 2019, https://usitc.gov/investigations/701731/2018/utility_scale_wind_towers_china_and_vietnam/full_review.htm.

(143)  «ADRP Report No. 100, Wind Towers exported from the People's Republic of China and the Republic of Korea», aprile 2020, Anti-dumping Review Panel, decisione del governo australiano e del ministro pubblicata il 9 luglio 2020, https://www.industry.gov.au/data-and-publications/anti-dumping-review-panel-past-reviews/wind-towers-exported-from-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-korea.

(144)  «Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de torres de viento originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia», 21.9.2020, Estados Unidos Mexicanos. — ECONOMÍA. — Secretaría de Economía. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601838&fecha=05/10/2020.

(145)  t20.007935, pag. 1 (WindEurope).

(146)  Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, consultabili nel documento t21.006735, pag. 6.

(147)  In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha dichiarato che l'industria dell'Unione non era attrezzata per rispondere alla crescente domanda di torri eoliche in acciaio su vasta scala. La parte ha affermato che attualmente l'Unione non disponeva di capacità per rispondere alla domanda di «torri di dimensioni XXL».

(148)  Nel documento t20.007935, pag. 7, WindEurope ha rilevato che, su una base media globale, le torri costituiscono oltre il 20 % del costo di una turbina eolica (onshore oppure offshore).

(149)  t21.001706.

(150)  «Vestas Annual Report 2020 – Continued leadership in a challenging year», annuncio aziendale n. 01/2021 di Vestas Wind Systems A/S, https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2020/q4/210210_01_company_announcement.pdf.

(151)  Nel documento t20.007935, pag. 2, WindEurope scrive che gli utilizzatori possono assumere la gestione del progetto e occuparsi di progettazione, approvvigionamento, costruzione e installazione, nonché dell'esercizio e della manutenzione, dell'aggregazione energetica post-costruzione e dei servizi commerciali.

(152)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, pag. 37, terzo grafico. Consultabile nel documento t20.007935. Nel documento t20.007935, pag. 14, WindEurope ha dichiarato che l'esercizio e la manutenzione sono un fattore sempre più importante per l'aumento delle entrate.

(153)  «Vestas Annual Report 2020», pag. 36, https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/investor-relations/annual-report-2020/?page=36.

(154)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, pag. 37, primo grafico. Consultabile nel documento t20.007935.

(155)  Cfr. t21.006735 (SGRE). Nel documento t21.006703, pag. 17, GE ha affermato che registrerà un utile negativo per il periodo 2021-2022.

(156)  Per svariati motivi, cfr. ad esempio le osservazioni di WindEurope dopo la divulgazione finale delle informazioni consultabili nel documento t21.006721.

(157)  Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, consultabili nel documento t21.006721, WindEurope rileva che «il costo dell'energia eolica in Europa è diminuito quasi del 50 % negli ultimi 10 anni».

(158)  t21.006724, pag. 33.

(159)  Stima basata su (20 % x 50 %) x 20 anni. EWTA ha ritenuto che le torri eoliche in acciaio costituissero il 20 % di una turbina eolica, che di per sé rappresenterebbe il 50 % della spesa in conto capitale di un progetto. Le torri eoliche in acciaio onshore di solito hanno una vita economica di 20 anni.

(160)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, pag. 20, figura 10. Consultabile nel documento t20.007935.

(161)  «Global renewables Outlook, Energy transformation, European Union», IRENA, 2020, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_R04_European_Union.pdf?la=en&hash=D206134796E3C72CF086657266295C45574B58BC (pag. 7).

(162)  t21.006735.

(163)  In https://www.welcon.dk/capabilities/facilities/, il produttore dell'Unione incluso nel campione Welcon indica la disponibilità di capacità per sezioni fino a 45 metri di altezza e 9 metri di diametro (ultima consultazione della pagina web: 11 ottobre 2021).

(164)  t21.000376, pag. 4.

(165)  Nel documento t21.000509, pag. 4, GE ha riconosciuto di effettuare importazioni dalla Cina, dove dispone di diversi fornitori certificati, nonché dalla Turchia e dalla Corea del Sud.

(166)  Queste informazioni di mercato sono disponibili nel fascicolo, riferimento del documento t20.008013, allegato 2 — «Raising Black Swans To Become Golden Eagles», Laplace Conseil, ottobre 2020.

(167)  In uno «scenario minimo» WindEurope prevede l'installazione di 15 GW ogni anno, tra il 2021 e il 2025. Nello «scenario di aspettative realistiche» è prevista l'installazione di un numero superiore di GW. Per maggiori dettagli sugli scenari, cfr. «Wind energy in Europe — 2020 statistics and the outlook for 2021-2025», WindEurope, febbraio 2021.

(168)  Cfr. capitolo 5 («Benefits to communities») della pubblicazione «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020. Il capitolo e l'intera pubblicazione sono consultabili nel documento t20.007935.

(169)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, pag. 20, figura 10. Consultabile nel documento t20.007935.

(170)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, pag. 41. Consultabile nel documento t20.007935.

(171)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(172)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(173)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(174)  Allegato I «Nomenclatura combinata» del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

C729

RPC

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.

C730


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