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Document 32021R1350

    Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/3123

    GU L 291 del 13.8.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj

    13.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 291/9


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1350 DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 2021

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Affinché siano solidi, i meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento dovrebbero prevedere una struttura organizzativa che specifichi in modo chiaro e documentato le procedure per le decisioni della dirigenza, le linee gerarchiche e l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità alle persone coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento.

    (2)

    Solidi meccanismi di governance dovrebbero consentire di individuare e gestire eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere all’interno della struttura organizzativa dell’amministratore dell’indice di riferimento. È pertanto opportuno che i meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento specifichino, in particolare, la struttura dell’organo di gestione, nonché ruoli e responsabilità dello stesso.

    (3)

    Una circostanza che può dar luogo a un conflitto di interesse non esclude automaticamente una persona implicata in tale conflitto di interesse dal coinvolgimento nella fornitura dell’indice di riferimento. L’amministratore dell’indice di riferimento dovrebbe tuttavia individuare tutte le circostanze che possono dar luogo a un conflitto di interesse potenziale o effettivo, valutarle e decidere, se del caso, in merito alle misure di attenuazione.

    (4)

    L’amministratore dell’indice di riferimento che fa parte di un gruppo dovrebbe valutare debitamente le eventuali implicazioni della struttura del gruppo per i propri meccanismi di governance. Tale valutazione dovrebbe verificare se i conflitti di interesse che ne derivano possono compromettere la capacità dell’amministratore di rispettare i suoi obblighi normativi. Dovrebbe inoltre valutare se l’indipendenza dell’amministratore possa essere compromessa dalla struttura del gruppo o dal fatto che un membro dell’organo di gestione dell’amministratore sia anche membro del consiglio di amministrazione di altre entità dello stesso gruppo. Tale amministratore dell’indice di riferimento dovrebbe adottare procedure specifiche per prevenire e gestire i conflitti di interesse che possono derivare dalla struttura del gruppo.

    (5)

    L’amministratore che opera all’interno di un gruppo dovrebbe poter perseguire sinergie a livello di gruppo. È tuttavia opportuno che le funzioni esternalizzate all’interno di un gruppo rispettino l’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011 e tutte le altre disposizioni pertinenti del medesimo regolamento.

    (6)

    In conformità del principio di proporzionalità, l’amministratore di un indice di riferimento non significativo non dovrebbe essere soggetto a oneri amministrativi eccessivi. Per quanto riguarda gli indici di riferimento non significativi, l’amministratore dovrebbe pertanto poter derogare a determinati requisiti relativi alla sua struttura organizzativa. Inoltre, ove giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività, dalla probabilità che sorga un conflitto di interesse tra la fornitura dell’indice di riferimento e qualsiasi altra attività dell’amministratore e dal livello di discrezionalità associato al processo di fornitura dell’indice di riferimento, taluni amministratori di indici di riferimento dovrebbero poter derogare all’obbligo di specificare nei loro meccanismi di governance la procedura per la designazione dell’organo di gestione.

    (7)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (8)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (9)

    Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha introdotto nel regolamento (UE) 2016/1011 l’articolo 4, paragrafo 9, di tale regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche

    1.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento sono approvati dall’organo di gestione, se del caso, e specificano in modo chiaro e ben documentato tutti i seguenti elementi:

    a)

    le procedure per le decisioni della dirigenza;

    b)

    un organigramma dell’amministratore dell’indice di riferimento che indichi le modalità di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento;

    c)

    le linee gerarchiche.

    2.   Le procedure di cui al paragrafo 1, lettera a), riguardano tutti i seguenti elementi, ove applicabili:

    a)

    la composizione, i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione e dei relativi comitati;

    b)

    la struttura dell’organo di gestione;

    c)

    la designazione dell’organo di gestione.

    3.   L’organigramma di cui al paragrafo 1, lettera b), specifica le funzioni esternalizzate all’interno e all’esterno del gruppo dell’amministratore e l’eventuale personale condiviso all’interno del gruppo dell’amministratore. Nell’attribuire funzioni e responsabilità, i meccanismi di governance dell’amministratore garantiscono che, quando le persone svolgono più funzioni o partecipano a vari comitati, esse siano in grado di dedicare tempo sufficiente alle funzioni e alle responsabilità loro attribuite e non siano impossibilitate a esercitare le proprie funzioni in modo onesto, equo e professionale.

    Ai fini del primo comma, l’amministratore tiene conto del numero di riunioni cui la persona interessata deve partecipare, della natura della posizione specifica e delle relative responsabilità, nonché del fatto che la persona interessata svolga eventuali altre funzioni o attività.

    4.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento prevedono un quadro chiaro in materia di retribuzione per tutte le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento, in considerazione delle funzioni e delle responsabilità loro attribuite.

    5.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 a un indice di riferimento non significativo.

    6.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 se tale deroga è appropriata e proporzionata, tenuto conto dei seguenti elementi:

    a)

    la natura, la portata e la complessità delle attività dell’amministratore;

    b)

    la probabilità che sorga un conflitto di interesse tra la fornitura dell’indice di riferimento e qualsiasi altra attività dell’amministratore;

    c)

    il livello di discrezionalità associato al processo di fornitura dell’indice di riferimento.

    Articolo 2

    Responsabilità

    1.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento specificano in modo chiaro e ben documentato, nell’ambito della struttura organizzativa dell’amministratore, le responsabilità delle seguenti persone:

    a)

    le persone responsabili delle decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla fornitura dell’indice di riferimento, in particolare quando l’adozione di tali decisioni è delegata;

    b)

    le persone responsabili della pubblicazione o della comunicazione di conflitti di interesse effettivi o potenziali a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011;

    c)

    le persone responsabili dell’istituzione di specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e l’affidabilità del dipendente o della persona che determina l’indice di riferimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1011;

    d)

    le persone responsabili della segnalazione interna di qualsiasi circostanza che possa dar luogo a conflitti di interesse.

    2.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 1, lettera d), a un indice di riferimento non significativo.

    Articolo 3

    Requisiti di trasparenza

    1.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento assicurano che tutti i dirigenti o dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo dell’amministratore e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento siano a conoscenza delle loro responsabilità e delle procedure da seguire per il corretto esercizio di tali responsabilità.

    2.   Se l’amministratore dell’indice di riferimento fa parte di un gruppo, i meccanismi di governance di tale amministratore descrivono in dettaglio le funzioni relative ai servizi e alle attività relativi alla fornitura dell’indice di riferimento che sono stati esternalizzati, anche a entità del gruppo, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).


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