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Document 32021R1349

Regolamento delegato (UE) 2021/1349 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3117

GU L 291 del 13.8.2021, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1349/oj

13.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1349 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione delle autorità competenti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 riguarda le modalità di trasferimento dell’indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o le modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento. È pertanto opportuno specificare due serie di criteri che le autorità competenti devono prendere in considerazione a seconda dello scenario da valutare.

(2)

Quando l’indice di riferimento critico deve essere trasferito a un nuovo amministratore, il nuovo amministratore dovrebbe essere in grado di assicurare la continuità della fornitura dell’indice di riferimento critico secondo modalità che consentano alle entità sottoposte a vigilanza di continuare a utilizzarlo senza interruzioni e a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario specificare i criteri che l’autorità competente dovrebbe prendere in considerazione nel valutare se il nuovo amministratore sia in grado di garantire tale continuità.

(3)

La vigilanza di un indice di riferimento critico dovrebbe essere garantita nel corso dell’intero trasferimento dell’indice al nuovo amministratore. Il rischio di discontinuità nella vigilanza sull’indice di riferimento critico è più elevato quando il nuovo amministratore è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità competente che effettua la valutazione delle modalità di trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore. Le autorità competenti interessate dovrebbero cooperare per assicurare che l’autorità competente che effettua la valutazione riceva tutte le informazioni necessarie per accertare che sarà garantita la prosecuzione della vigilanza dell’indice di riferimento nel corso dell’intero trasferimento, ivi compresa un’analisi incentrata sull’ubicazione del nuovo amministratore e sul suo status autorizzativo.

(4)

Nel valutare le modalità di trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore, l’autorità competente dovrebbe analizzare dal punto di vista operativo le modalità di trasferimento della fornitura dell’indice di riferimento critico dall’attuale amministratore al nuovo amministratore. L’autorità competente interessata dovrebbe, in particolare, considerare la continuità della pubblicazione dell’indice di riferimento, la disponibilità di dati, la metodologia di calcolo dell’indice di riferimento e l’eventuale necessità di collaborazione con contributori di dati, utenti e altri portatori di interessi.

(5)

L’autorità competente che valuta le modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico dovrebbe accertarsi che la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento avvenga in modo ordinato, tenendo conto, tra l’altro, della procedura di cessazione dell’indice di riferimento stabilita dall’amministratore a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario specificare i criteri che l’autorità competente dovrebbe prendere in considerazione ai fini di tale accertamento.

(6)

L’autorità competente che valuta le modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico dovrebbe considerare anche i piani scritti per la cessazione dell’indice di riferimento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. È possibile che i piani scritti di utenti diversi di un indice di riferimento critico non siano sempre allineati e non siano coerenti se applicati contemporaneamente. È pertanto importante che le autorità competenti valutino in che misura detti piani scritti siano compatibili tra utenti diversi dell’indice di riferimento, anche in relazione agli eventi determinanti la cessazione dell’indice di riferimento previsti dai piani scritti, e le modalità secondo le quali i piani scritti possono essere usati per garantire la cessazione ordinata dell’indice di riferimento critico.

(7)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)

Per garantire la coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha introdotto l’articolo 21, paragrafo 5, nel regolamento (UE) 2016/1011, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri di valutazione del trasferimento al nuovo amministratore

Per valutare le modalità di trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore, le autorità competenti prendono in considerazione tutti i seguenti criteri:

a)

se il nuovo amministratore proposto nella valutazione presentata dall’attuale amministratore a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2016/1011:

i)

è ubicato nello stesso Stato membro dell’attuale amministratore o in un altro Stato membro, nel qual caso l’autorità competente, se necessario, coopera con l’autorità competente dello Stato membro del nuovo amministratore per valutare se la vigilanza dell’indice di riferimento critico sarà garantita nel corso dell’intero trasferimento al nuovo amministratore;

ii)

è un’entità sottoposta a vigilanza e, in tal caso, per quali attività è sottoposta a vigilanza e se esistono conflitti di interesse effettivi o potenziali con le attività attualmente svolte dall’entità;

iii)

è un utente dell’indice di riferimento e, in tal caso, se i conflitti di interesse che possono sorgere siano adeguatamente attenuati;

iv)

è già autorizzato come amministratore di indici di riferimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011;

v)

fornisce già indici di riferimento e, in caso affermativo, se tali indici di riferimento sono critici, significativi, non significativi, di merci o di tassi di interesse;

b)

se l’attuale amministratore dell’indice di riferimento critico ha informato i contributori di dati, gli utenti e altri portatori di interessi o ha condotto consultazioni pubbliche in merito al possibile trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore;

c)

il modo in cui il nuovo amministratore intende calcolare l’indice di riferimento critico e se intende modificare uno qualsiasi dei seguenti elementi relativi all’indice di riferimento critico e, in caso affermativo, in che modo l’amministratore garantirà la conformità di tali elementi al regolamento (UE) 2016/1011:

i)

la metodologia, compresa la qualità dei dati, e il suo riesame;

ii)

la politica relativa al calcolo dell’indice di riferimento in caso di emergenza;

iii)

le procedure per la gestione degli errori nei dati o nella rideterminazione dell’indice di riferimento;

iv)

il codice di condotta;

d)

se il nuovo amministratore avrà accesso agli stessi dati dell’attuale amministratore, compresi i dati storici detenuti dall’attuale amministratore;

e)

se le infrastrutture informatiche del nuovo amministratore sono state adeguatamente testate per la fornitura dell’indice di riferimento critico;

f)

se l’indice di riferimento critico si basa su dati forniti da un gruppo di contributori di dati, in che modo il nuovo amministratore intende soddisfare il requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011, e se gli attuali contributori di dati continueranno a far parte del gruppo dopo il trasferimento dell’indice di riferimento al nuovo amministratore;

g)

il modo in cui il nuovo amministratore intende pubblicare l’indice di riferimento critico, comprese le modalità di pubblicazione giornaliera standard, la frequenza di pubblicazione, l’indirizzo del sito web e se l’indice di riferimento critico sarà accessibile a pagamento o gratuitamente;

h)

se esiste un piano dettagliato per la data di trasferimento e, in caso affermativo, se tale piano tratta tutte le possibili questioni, comprese quelle contrattuali, derivanti dal trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore;

i)

i rischi legali connessi al trasferimento, compreso il rischio di impossibilità ad adempiere il contratto;

j)

le implicazioni contabili e fiscali dell’indice di riferimento critico fornito dal nuovo amministratore;

k)

l’impatto del trasferimento sulle infrastrutture dei mercati finanziari, comprese le stanze di compensazione.

Articolo 2

Criteri di valutazione della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico

1.   Per valutare le modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico, le autorità competenti prendono in considerazione tutti i seguenti criteri:

a)

l’efficacia della procedura stabilita a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare:

i)

se la procedura definisce con precisione le azioni che l’amministratore deve intraprendere per la cessazione ordinata della fornitura dell’indice di riferimento critico;

ii)

se, considerate le circostanze del caso specifico, tali azioni saranno adeguate a garantire la cessazione ordinata della fornitura dell’indice di riferimento critico, tenendo conto anche del criterio di cui alla lettera b);

iii)

quando la procedura è stata elaborata e la data dell’ultimo aggiornamento;

b)

i piani scritti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare:

i)

se detti piani scritti designano adeguati indici di riferimento alternativi cui si può fare riferimento per sostituire l’indice di riferimento critico e, in caso affermativo, se i piani scritti designano lo stesso indice di riferimento o indici di riferimento alternativi diversi;

ii)

nel caso in cui i piani scritti designano lo stesso indice di riferimento alternativo, se l’indice di riferimento è stato adottato in classi di attività diverse;

iii)

se gli eventi determinanti la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico inclusi nei piani scritti siano gli stessi per tutti i piani elaborati dalle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l’indice di riferimento critico, laddove sia possibile valutarlo;

c)

se gli amministratori degli indici di riferimento alternativi di cui alla lettera b), punto i), sono autorizzati;

d)

ove possibile, se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico può avere gravi ripercussioni sull’integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese (4);

e)

se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico configura un evento di forza maggiore;

f)

le dinamiche del mercato sottostante o della realtà economica che l’indice di riferimento critico intende misurare e se esistono dati di qualità e quantità sufficienti a rappresentare con precisione il mercato sottostante o la realtà economica;

g)

se l’amministratore ha informato i contributori di dati per l’indice di riferimento critico, gli utenti dell’indice di riferimento e altri portatori di interessi o ha condotto consultazioni pubbliche in merito alla possibile cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico;

h)

eventuali rischi legali connessi alla cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico;

i)

le implicazioni contabili e fiscali della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico;

j)

l’impatto della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico sulle infrastrutture di mercato, comprese le stanze di compensazione.

Ai fini della lettera c), se gli amministratori degli indici di riferimento alternativi di cui alla lettera b), punto i), non sono autorizzati, l’autorità competente valuta le condizioni della loro autorizzazione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e valuta se sia necessario un periodo di amministrazione obbligatoria dell’indice di riferimento critico per consentire l’autorizzazione degli amministratori degli indici di riferimento alternativi.

2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può valutare se la procedura stabilita dall’amministratore a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sia appropriata, tenuto conto dei seguenti elementi relativi agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o ai fondi di investimento collegati all’indice di riferimento critico:

a)

il loro volume e il loro valore;

b)

il termine, la durata, la scadenza o la data di scadenza degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e di qualsiasi altro documento concluso per misurare la performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici al fine di monitorare il rendimento dell’indice o combinazione di indici, di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

c)

se l’indice di riferimento critico continuerà ad essere fornito nel corso di un periodo transitorio o di liquidazione;

d)

se la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede le modifiche dell’indice di riferimento critico che possano rendersi necessarie per garantire che l’indice di riferimento critico rimanga affidabile e rappresentativo del mercato sottostante o della realtà economica che intende misurare per tutto il periodo di cui al paragrafo 2, lettera c);

e)

la probabilità che lo strumento finanziario, il contratto finanziario o altro documento concluso per misurare la performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici al fine di monitorare il rendimento dell’indice o combinazione di indici, di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance non sia adempiuto o che le sue clausole siano violate in caso di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull’integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 5).


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