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Document 32021R0606

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/606 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/2005

GU L 129 del 15.4.2021, p. 65–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/606/oj

15.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/606 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o dalle regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

I regolamenti (CE) n. 798/2008 (3), (CE) n. 119/2009 (4), (UE) n. 206/2010 (5) e (UE) n. 605/2010 (6) della Commissione, che saranno abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7), e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (8), che sarà abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9), stabiliscono gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, sostituisce gli elenchi relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 della Commissione, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

(3)

La Bielorussia è inserita nell'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e dispone di un piano di monitoraggio dei residui per l'acquacoltura approvato conformemente all'articolo 1 della decisione 2011/163/UE della Commissione (10). Esistono pertanto prove e garanzie adeguate per garantire che la Bielorussia soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, compresi quelli provenienti dall'acquacoltura, diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini. L'osservazione "solo catture allo stato selvatico" attualmente associata alla Bielorussia nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe essere soppressa al fine di autorizzare l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura da tale paese terzo.

(4)

I regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono stati modificati per quanto riguarda le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/2205 (11), (UE) 2020/2206 (12), (UE) 2020/2204 (13), (UE) 2020/2207 (14) e (UE) 2020/2209 (15), rispettivamente.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 non include in tali elenchi il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey. È pertanto opportuno modificare tale regolamento di esecuzione al fine di includervi tali voci.

(6)

Il Regno Unito ha fornito prove e garanzie adeguate per garantire che gli animali e le merci di cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(7)

L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un'ulteriore prescrizione per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'elenco dei paesi terzi i cui piani di sorveglianza dei residui sono stati approvati figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE, modificato per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione (16).

(8)

Tenendo conto delle prove e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi nell'allegato I, negli allegati da IV a XIII e nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Non è necessaria una nuova valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(10)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(10)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 11).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 15).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 7).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 18).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 24).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono così modificati:

1)

nell'allegato I, tra le voci relative alla Svizzera e alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*1)

 

2)

nell'allegato IV, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*2)

 

3)

nell'allegato V, tra le voci relative alla Cina e alla Macedonia del Nord è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*3)

 

4)

nell'allegato VI, tra le voci relative al Canada e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*4)

 

5)

nell'allegato VII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*5)

A

A

A

A

A

6)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

tra le voci relative al Cile e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*6)

 

GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico

b)

tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica sono inserite le voci seguenti:

«IM

Isola di Man

 

JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico»;

7)

l'allegato IX è così modificato:

a)

la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY

Bielorussia»;

 

b)

tra le voci relative al Gabon e a Grenada è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito (*7)

 

c)

tra le voci relative alla Georgia e al Ghana è inserita la voce seguente:

«GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico»;

d)

tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

e)

tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico»;

8)

nell'allegato X, tra le voci relative alla Svizzera e al Giappone sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*8)

 

GG

Guernsey

 

IM

Isola di Man

 

JE

Jersey

 

9)

l'allegato XI è così modificato:

a)

tra le voci relative all'Egitto e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*9)

 

GG

Guernsey

 

b)

tra le voci relative all'Indonesia e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

c)

tra le voci relative all'India e al Marocco è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey»;

 

10)

l'allegato XII è così modificato:

a)

tra le voci relative alle Isole Falkland e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*10)

 

GG

Guernsey

 

b)

tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man»;

 

c)

tra le voci relative all'India e al Giappone è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey»;

 

11)

nell'allegato XIII, tra le voci relative alla Cina e alla Groenlandia sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*11)

 

GG

Guernsey

 

12)

nell'allegato XVI, tra le voci relative alla Svizzera e a Israele sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*12)

BPP, DOC, HEP

BPP, DOC, HEP

GG

Guernsey

BPP

BPP



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