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Document 32020R2036
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2036 of 9 December 2020 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for flight crew competence and training methods and postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
C/2020/8661
GU L 416 del 11.12.2020, p. 24–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 416/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2036 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che gli operatori di aeromobili devono soddisfare per quanto riguarda l’addestramento operativo e i controlli periodici dei loro piloti. |
(2) |
Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico. |
(3) |
Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il Manual of evidence-based training («Manuale di addestramento basato su evidenze», doc. 9995 AN/497), che contiene un quadro delle competenze necessarie («competenze fondamentali») per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale nonché le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze. Le competenze dell’addestramento basato su evidenze («EBT») comprendono quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skills and attitudes - «KSA») tecniche e non tecniche. |
(4) |
Obiettivo dell’EBT è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per allinearlo al documento 9995 dell’ICAO Manual of evidence-based training, al fine di introdurre requisiti in materia di addestramento, controlli e valutazione del programma EBT e consentire alle autorità di approvare l’EBT di riferimento che sostituisce i controlli precedenti, vale a dire il controllo di professionalità dell’operatore (Operator Proficiency Check — OPC) e il controllo di professionalità finalizzato al mantenimento dell’abilitazione (Licence Proficiency Check — LPC). Ciò consentirà un approccio unico all’addestramento periodico presso l’operatore. |
(6) |
La pandemia di COVID-19 ha ostacolato gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione prescrive che, a partire dal 1o gennaio 2021, siano installati e usati fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR con capacità di registrazione di 25 ore). Al fine di evitare di imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori e ai costruttori dei velivoli la cui consegna agli operatori era prevista prima del 1o gennaio 2021, salvo poi venire sospesa a seguito della pandemia di COVID-19, è opportuno rinviare l’applicazione di tale requisito. |
(8) |
L’Agenzia ha verificato che è possibile rinviare l’applicazione del requisito di cui al considerando 7 per un periodo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea. |
(9) |
L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (3), in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Data di entrata in vigore e di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sono così modificati:
(1) |
l'allegato I è così modificato:
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(2) |
l'allegato II (Parte ARO) è così modificato:
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(3) |
l'allegato III (Parte ORO) è così modificato:
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(4) |
l'allegato IV (Parte CAT) è così modificato:
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(5) |
l'allegato VI (Parte NCC) è così modificato:
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(6) |
l'allegato VIII (Parte SPO) è così modificato:
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