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Document 32019R1666

    Regolamento delegato (UE) 2019/… della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/4500

    GU L 255 del 4.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/10/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1666/oj

    4.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 255/1


    Regolamento delegato (UE) 2019/… della Commissione

    del 24 giugno 2019

    che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 77, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

    (2)

    L’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 specifica le categorie di merci soggette a controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione. Tra queste merci figurano prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi).

    (3)

    Quando le partite di determinate merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 sono importate nell’Unione, la legislazione dell’Unione prevede che in taluni casi il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione e il loro arrivo nel luogo di destinazione nell’Unione debbano essere assoggettati a controlli al fine di prevenire eventuali rischi per la salute pubblica e la salute degli animali.

    (4)

    La direttiva 97/78/CE del Consiglio (2) fissa le norme che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione e le condizioni relative al trasporto dei prodotti per i quali la legislazione dell’Unione prevede la sorveglianza dal posto d’ispezione frontaliero d’arrivo fino allo stabilimento del luogo di destinazione. Tali norme prevedono tra l’altro che le partite di tali prodotti debbano essere trasportate dal posto d’ispezione frontaliero d’arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione sotto la vigilanza dell’autorità competente e in veicoli o contenitori a chiusura ermetica da essa sigillati.

    (5)

    Inoltre, per taluni sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3) prevede che il trasporto di partite di sottoprodotti di questo tipo sia effettuato conformemente alle norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE. In tali sottoprodotti di origine animale rientrano il sangue e i prodotti sanguigni, gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, i grassi fusi importati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento, le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.

    (6)

    La legislazione dell’Unione prevede anche controlli delle partite di selvaggina di pelo con la pelle, conformemente alle norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici stabiliti ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, e, conformemente alle norme relative alle condizioni di salute pubblica aggiuntive, di prodotti di origine animale e di prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») che siano originarie dell’Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625.

    (7)

    La direttiva 97/78/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. È pertanto opportuno stabilire norme per il controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione. Tali norme dovrebbero applicarsi nei casi in cui il trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione e l’arrivo allo stabilimento di destinazione debbano essere soggetti a controllo conformemente alla legislazione dell’Unione.

    (8)

    Al fine di garantire un controllo efficace del trasporto e dell’arrivo di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino al loro arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione, le merci dovrebbero essere trasportate direttamente allo stabilimento del luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

    (9)

    Al fine di prevenire eventuali rischi per la salute animale e la salute pubblica, è opportuno controllare l’arrivo delle merci allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE («luogo di destinazione»). L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo dovrebbe indicare all’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione che le merci hanno lasciato il posto d’ispezione frontaliero e sono in viaggio verso lo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE. Se le merci non arrivano allo stabilimento nel luogo di destinazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo e l’autorità competente responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione dovrebbero avviare le opportune azioni di follow-up a norma del regolamento (UE) 2017/625 nei confronti dell’operatore responsabile della partita.

    (10)

    Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatte salve le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relative alla vigilanza doganale.

    (11)

    Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) stabilisce le norme generali applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, allo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Le norme stabilite in detto regolamento dovrebbero pertanto essere prese in considerazione ai fini del calcolo dei termini stabiliti nel presente regolamento.

    (12)

    Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo del trasporto e dell’arrivo di partite dei prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 che sono destinati all’immissione in commercio nell’Unione, quando il trasporto di tali prodotti dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione debba essere soggetto a controlli conformemente alla legislazione dell’Unione (la partita).

    Articolo 2

    Condizioni di controllo del trasporto di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione

    1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza il trasporto della partita fino allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 soltanto nel caso in cui l’esito dei controlli ufficiali effettuati al posto di controllo frontaliero di arrivo è favorevole.

    2.   La partita per la quale è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1 è:

    a)

    sigillata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo;

    b)

    trasportata senza essere scaricata o frazionata;

    c)

    trasportata direttamente allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE.

    3.   Immediatamente dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo notifica, attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC») di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, all’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE («luogo di destinazione») che, previa esecuzione dei controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di arrivo, è stato autorizzato il trasporto della partita verso lo stabilimento nel luogo di destinazione.

    Articolo 3

    Condizioni di controllo dell’arrivo di partite nel luogo di destinazione

    1.   L’operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa, entro un giorno dall’arrivo della partita, l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione dell’arrivo della partita presso tale stabilimento.

    2.   L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione notifica, attraverso il sistema IMSOC, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 mediante la compilazione della parte III del DSCE.

    3.   L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione effettua controlli ufficiali presso tale stabilimento al fine di verificare che le partite siano giunte allo stabilimento nel luogo di destinazione, in particolare tramite il controllo dei registri di entrata di tale stabilimento.

    4.   Se entro 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il trasporto della partita a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo non è stato notificato a norma del paragrafo 2 l’arrivo della partita nello stabilimento nel luogo di destinazione da parte dell’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione, le autorità competenti effettuano ulteriori indagini al fine di determinare l’ubicazione effettiva della partita.

    5.   Qualora le indagini di cui al paragrafo 4 accertino il mancato arrivo della partita allo stabilimento nel luogo di destinazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo e l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali in tale stabilimento adottano le azioni esecutive che ritengono appropriate nei confronti dell’operatore responsabile della partita conformemente agli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNKER


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (3)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).


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