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Document 32019D1253

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1253 della Commissione, del 22 luglio 2019, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    C/2019/5330

    GU L 195 del 23.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1253/oj

    23.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/40


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1253 DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 2019

    riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione concreta delle prescrizioni relative allo scambio di informazioni stabilite in atti dell'Unione prevedendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che agevoli lo scambio di informazioni transfrontaliero e la reciproca assistenza.

    (2)

    La decisione 2001/470/CE del Consiglio (2) stabilisce gli obblighi di cooperazione dei punti di contatto designati dagli Stati membri. I punti di contatto sono tenuti a comunicare avvalendosi degli strumenti tecnologici più idonei messi a loro disposizione per rispondere con la massima efficienza e tempestività alle richieste di cooperazione.

    (3)

    L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2001/470/CE dispone che la Commissione debba tenere un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, basato sulle informazioni fornite dai punti di contatto. L'IMI permette di adempiere a tale obbligo consentendo alle autorità competenti di trattare le richieste di cooperazione e le risposte. Tali richieste dovrebbero riguardare l'accesso al diritto straniero e agli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione in materia civile e commerciale per quanto riguarda l'assunzione delle prove e la notificazione o comunicazione degli atti.

    (4)

    L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione di cui alla decisione 2001/470/CE. È pertanto necessario realizzare un progetto pilota come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2001/470/CE, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Per tale motivo per «Stato membro» dovrebbero intendersi tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

    (6)

    In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare una valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno prevedere un termine entro il quale detta valutazione dovrebbe essere presentata.

    (7)

    Le informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione e sulle risposte fornite dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione 2001/470/CE dovrebbero comprendere l'utilizzo dell'IMI nel progetto pilota.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il progetto pilota

    L'articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) ad e), e l'articolo 8 della decisione 2001/470/CE sono oggetto di un progetto pilota inteso a valutare se il sistema di informazione del mercato interno («IMI») possa costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni di cooperazione amministrativa di cui a tali articoli.

    Articolo 2

    Autorità competenti

    Ai fini del progetto pilota, i punti di contatto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2001/470/CE sono considerati autorità competenti.

    Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

    Articolo 3

    Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti

    Ai fini della cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) ad e), e all'articolo 8 della decisione 2001/470/CE, l'IMI prevede la seguente funzionalità tecnica fondamentale:

    a)

    invio delle richieste di informazioni necessarie a una valida cooperazione;

    b)

    risposta alle richieste;

    c)

    agevolazione del coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione nello Stato membro interessato.

    Articolo 4

    Ruolo della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

    La Commissione consulta la rete giudiziaria europea in merito a quanto segue:

    a)

    gli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione in materia civile e commerciale, riguardo ai quali sono scambiate informazioni nel quadro del progetto pilota;

    b)

    la struttura e le categorie dei dati oggetto di scambio nel progetto pilota;

    c)

    i moduli da utilizzare nell'IMI per le richieste di informazioni e le relative risposte;

    d)

    la valutazione del progetto pilota prima che sia presentato al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 5

    Condivisione delle statistiche

    La Commissione fornisce alla rete giudiziaria europea le statistiche e le informazioni sull'utilizzo dell'IMI e sul funzionamento del progetto pilota ai fini della presente decisione.

    Articolo 6

    Valutazione

    Entro il 30 giugno 2023 è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione dei risultati del progetto pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

    (2)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).


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