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Document 32019D0121

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/121 della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di fresatrici CNC (modelli UMC750SS e UMC750) fabbricate da Haas Automation Europe N.V. [notificata con il numero C(2019) 307] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/307

    GU L 24 del 28.1.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/121/oj

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/121 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2019

    relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di fresatrici CNC (modelli UMC750SS e UMC750) fabbricate da Haas Automation Europe N.V.

    [notificata con il numero C(2019) 307]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 12 ottobre 2017 la Germania ha informato la Commissione in merito a una misura di salvaguardia adottata il 12 settembre 2017 allo scopo di proibire l'immissione sul mercato dei modelli di fresatrici CNC UMC750SS e UMC750 («le fresatrici CNC») fabbricati da Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem («il fabbricante»).

    (2)

    La Germania ha adottato tale misura in considerazione del fatto che le fresatrici CNC non erano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.5.13, della direttiva 2006/42/CE. Il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.13, relativo alle emissioni di materie e sostanze pericolose, prescrive che la macchina sia progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte. A tale proposito la Germania ha addotto che le fresatrici CNC emettevano vapori dei lubrificanti di raffreddamento in assenza di un sistema di estrazione dei gas.

    (3)

    Dopo essere stata informata dalla Germania in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne le rispettive posizioni. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 24 aprile 2018. Con la sua risposta del 27 aprile 2018 il fabbricante ha informato la Commissione che l'immissione dei prodotti sul mercato tedesco era stata volontariamente interrotta e che il fabbricante aveva ufficialmente chiuso la questione con le autorità tedesche.

    (4)

    L'esame della giustificazione della misura di salvaguardia fornita dalla Germania, la documentazione disponibile e le osservazioni espresse dal fabbricante dimostrano che le fresatrici CNC non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.5.13, della direttiva 2006/42/CE. Tale mancanza può compromettere la salute e la sicurezza delle persone.

    (5)

    È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Germania,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La misura adottata dalla Germania, che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di fresatrice CNC UMC750SS e UMC750 fabbricati da Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem, è giustificata.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

    Per la Commissione

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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