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Document 32019D0119

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/119 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2019) 247]

    C/2019/247

    GU L 24 del 28.1.2019, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/119/oj

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/26


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/119 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2019

    che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2019) 247]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva.

    (2)

    Tuttavia, poiché i lavori per stabilire l'equivalenza a livello di Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2017 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica l'equivalenza a livello di Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

    (3)

    Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2018 è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza. L'autorizzazione dovrebbe durare fino al 31 marzo 2024 per poter disporre del tempo necessario a stabilire tale equivalenza a livello di Unione. Ciò è conforme alla data adottata nella decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2).

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2017» è sostituita dalla data «31 marzo 2024».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

    (2)  Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37).


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