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Document 32018D0193

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2018) 593] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/0593

    GU L 36 del 9.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/193/oj

    9.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/193 DELLA COMMISSIONE

    del 7 febbraio 2018

    che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

    [notificata con il numero C(2018) 593]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2) prevede, per quanto riguarda la rabbia, un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici negli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, secondo comma, di detta direttiva, nel caso di importazioni da taluni paesi terzi di cani, gatti e furetti tale sistema prescrive controlli di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare mediante una titolazione di anticorpi.

    (2)

    Tali controlli sono necessari anche in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da taluni paesi terzi.

    (3)

    La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), in Francia.

    (4)

    La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

    (5)

    L'autorità competente del Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «TECSA/LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.

    (6)

    L'autorizzazione rilasciata il 31 gennaio 2006 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo, Brasile, è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (4), in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 30 settembre 2011 elaborata dall'ANSES per tale laboratorio e presentata alla Commissione.

    (7)

    L'autorità competente del Brasile ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.

    (8)

    L'autorità competente della Federazione russa ha presentato una domanda di autorizzazione per i laboratori «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detti laboratori in data 23 ottobre 2017.

    (9)

    È pertanto opportuno autorizzare i laboratori «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte, «Instituto Pasteur» di San Paolo, «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

    a)

    TECSA LABORATÓRIOS LTDA

    Avenida do Contorno, 6226o

    Funcionários — CEP: 30110-042

    Belo Horizonte/MG

    Brasile

    b)

    Instituto Pasteur

    Avenida Paulista,

    393 Cerqueira César

    San Paolo

    Brasile

    c)

    Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)

    27 Starovskogo ulitsa,

    Località urbana di Volginski

    Regione di Petushinski

    Oblast di Vladimir

    Federazione russa

    d)

    NoviStem LLC

    2-oy Roshchinski Proyezd,

    Isolato 8, edificio 5, ufficio 2

    Mosca

    Federazione russa

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

    (2)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    (3)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

    (4)  Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).


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