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Document 32017D2164

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2164 della Commissione, del 17 novembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

    C/2017/7528

    GU L 304 del 21.11.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2164/oj

    21.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 304/53


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2164 DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2017

    relativa al riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

    vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

    (2)

    Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

    (3)

    La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

    (4)

    La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «RTRS EU RED» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 14 giugno 2017. Il sistema, che ha sede a Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE Buenos Aires, Argentina, si applica ai carburanti prodotti dalla soia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere pubblicati sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

    (5)

    Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» la Commissione ha riscontrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

    (6)

    Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» risulta che esso risponde ad adeguate norme tecniche di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il sistema volontario «RTRS EU RED» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

    Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

    Articolo 2

    Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

    Articolo 3

    La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

    a)

    se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

    b)

    se nell'ambito del regime non sono inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

    c)

    se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica fino al 12 dicembre 2022.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


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