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Document 22017D1064

Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1064]

GU L 161 del 22.6.2017, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1064/oj

22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 275/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1064]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 66d [regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32010 R 0996: Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

32014 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

“Il Liechtenstein e la Svizzera hanno una banca dati nazionale comune sugli eventi nel settore dell'aviazione civile. I dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri.”»;

2.

dopo il punto 66gb [regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione] è inserito quanto segue:

«66gc.

32014 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein e la Svizzera hanno una banca dati nazionale comune sugli eventi nel settore dell'aviazione civile. I dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri. Nell'ambito della cooperazione bilaterale con la Svizzera per gli eventi nel settore dell'aviazione civile nel Liechtenstein, il Liechtenstein gestirà le richieste ricevute a norma del presente regolamento in stretta collaborazione con la Svizzera.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 376/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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