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Document 32017D1014
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1014 of 15 June 2017 on the publication of the references of the European standards EN 13869:2016 on child safety requirements for lighters and EN 13209-2:2015 on baby carriers in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/3978
GU L 153 del 16.6.2017, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698
16.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1014 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2017
relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva. |
(3) |
In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme. |
(5) |
Il 23 aprile 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/357/CE (2) e il 7 giugno 2008 ha affidato al Comitato europeo di normazione (CEN) il mandato M/427 riguardante i requisiti di resistenza all'uso da parte di bambini degli accendini. |
(6) |
Sulla base del mandato M/427, il CEN ha adottato la norma EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma europea EN 13869:2016 soddisfa il mandato M/427 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(7) |
Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha affidato il mandato M/264 al CEN e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) in materia di sicurezza degli articoli di puericultura. |
(8) |
Sulla base del mandato M/264, il CEN ha adottato la norma EN 13209-2:2015 «Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile». La norma europea EN 13209-2:2015 soddisfa il mandato M/264 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti alle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a) |
EN 13869:2016 «Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
b) |
EN 13209-2:2015 «Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 11).