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Document 32017L1011
Commission Delegated Directive (EU) 2017/1011 of 15 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in white glasses used for optical applications (Text with EEA relevance. )
Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1527
GU L 153 del 16.6.2017, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/25 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1011 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2017
che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. |
(2) |
Le lenti a base di piombo sono usate in quanto presentano una combinazione unica di proprietà e caratteristiche, quali la prestazione in termini di trasmissione luminosa, la dispersione ottica, la conduttività termica, la rifrazione doppia e altre. |
(3) |
Le lenti ottiche senza piombo di tipo alternativo esistono sotto forma di lenti senza piombo, di lenti di plastica e come attrezzature a progettazione alternativa. Tuttavia queste alternative non possono offrire diverse proprietà né combinazioni analoghe a quelle delle lenti a base di piombo. |
(4) |
Laddove il reperimento di sostituti si è rivelato relativamente semplice, questo è già avvenuto e i sostituti sono in uso. Continuano a non essere disponibili alternative per le applicazioni rimanenti. La sostituzione per l'intera gamma di applicazioni non è pertanto possibile in generale. Si dovrebbe quindi esentare l'uso del piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione di questo tipo di applicazioni ottiche, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
(5) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
ALLEGATO
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 13 a) è sostituito dal seguente:
«13 a) |
Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche |
Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:
|