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Document 32017R0980

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3789

GU L 148 del 10.6.2017, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/980/oj

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/980 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/65/UE stabilisce obblighi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura, l'autorità competente può chiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per una verifica in loco o un'indagine.

(2)

Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di collaborare e scambiarsi informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini della direttiva 2014/65/UE e di prestarsi piena assistenza reciproca, è opportuno stabilire procedure nonché modelli e moduli che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per la collaborazione e lo scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte a tali richieste.

(3)

Per garantire che le autorità interpellate trattino le richieste di collaborazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente il motivo della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni. Al di là dell'uso di modelli e moduli per le richieste di collaborazione o di informazioni e per le risposte a tali richieste, le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata durante tutto il processo.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

(7)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli standard, modelli e procedure che devono essere utilizzati dalle autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(8)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti designano punti di contatto per la comunicazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni a norma, rispettivamente, degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE. Esse pubblicano i dati relativi ai punti di contatto sui loro siti web.

2.   Le autorità competenti comunicano i dati dei loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati in conformità al paragrafo 1, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L'autorità richiedente presenta una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato I. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto dell'autorità interpellata.

2.   In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.

3.   L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a motivare la richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni da parte del punto di contatto dell'autorità interpellata, tale autorità invia un avviso di ricevimento all'autorità richiedente utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L'autorità interpellata risponde a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica utilizzando il modulo di cui all'allegato III. Salvo diverse disposizioni dell'autorità richiedente, la risposta è trasmessa al punto di contatto dell'autorità richiedente.

2.   L'autorità interpellata dà esecuzione alle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni in modo da garantire che si proceda alle necessarie misure regolamentari senza indebito ritardo, tenuto conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità.

Articolo 5

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano o il supporto cartaceo o quello elettronico, a seconda di quale dei due sia il più celere, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità interpellata.

2.   Qualora l'autorità interpellata preveda un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data della risposta prevista indicata nell'avviso di ricevimento, ne informa l'autorità richiedente.

3.   Qualora l'autorità richiedente consideri la richiesta urgente, l'autorità interpellata e quella richiedente concordano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata si impegna ad aggiornare l'autorità richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.

4.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione di una richiesta.

Articolo 6

Procedura per la richiesta di acquisire dichiarazioni di persone

1.   Se l'autorità richiedente include nella sua richiesta l'acquisizione di una dichiarazione di una qualsiasi persona, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e tengono conto di quanto segue:

a)

i diritti della persona o delle persone da cui si devono acquisire le dichiarazioni;

b)

il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente al momento dell'acquisizione della dichiarazione;

c)

se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;

d)

se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o coercitiva, laddove sussista tale distinzione;

e)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o oggetto di indagine;

f)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;

g)

l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;

h)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;

i)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte delle persone che rendono la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita.

2.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace, in particolare di disposizioni che permettano al personale di concordare eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

a)

la pianificazione delle date;

b)

l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;

c)

le modalità di viaggio, in particolare garantendo che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;

d)

il regime di traduzione.

Articolo 7

Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine

1.   Qualora sia stata presentata una richiesta di svolgere una verifica in loco o un'indagine, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di collaborazione tenendo conto dell'articolo 80, paragrafo 1), lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, anche sul merito di svolgere congiuntamente una verifica in loco o un'indagine.

Nel decidere il modo migliore per dare effetto utile alla richiesta di collaborazione, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

a)

il contenuto di ciascuna richiesta di collaborazione ricevuta dall'autorità richiedente, compresi eventuali suggerimenti in merito all'opportunità di svolgere l'indagine o la verifica in loco congiuntamente;

b)

se stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione ad una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;

c)

il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da garantire che entrambe le autorità abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono seguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;

d)

la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o alla verifica in loco;

e)

la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o la verifica in loco;

f)

la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;

g)

la definizione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o individualmente;

h)

la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;

i)

altre questioni specifiche del caso.

2.   Se l'autorità interpellata effettua direttamente la verifica o l'indagine, essa informa l'autorità richiedente in merito ai progressi di tali attività e formula le proprie conclusioni in tempo utile.

3.   Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata decidono di effettuare un'indagine o una verifica in loco congiuntamente,

a)

si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

b)

lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine congiunta o della verifica in loco congiunta;

c)

individuano le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o della verifica in loco;

d)

se del caso, concordano almeno i seguenti elementi:

i)

l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità;

ii)

l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni coercitive o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;

iii)

l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione;

iv)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;

v)

l'uso previsto delle informazioni scambiate.

Articolo 8

Scambio di informazioni spontaneo

1.   Se un'autorità competente dispone di informazioni che ritiene possano assistere un'altra autorità competente ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), essa trasmette tali informazioni in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'altra autorità competente.

2.   In deroga al paragrafo 1, se l'autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni verbalmente, purché la medesima autorità le trasmetta successivamente per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità che le riceve disponga altrimenti.

3.   L'autorità che trasmette informazioni spontaneamente utilizza a tal fine il modulo di cui all'allegato III, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni.

Articolo 9

Obbligo di notifica alle autorità competenti

1.   Se, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un mercato regolamentato si rivolge direttamente alle imprese di investimento che sono membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato, essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto, in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV del presente regolamento, subito dopo aver contattato il membro o partecipante remoto, a meno che l'autorità dello Stato membro d'origine del membro o partecipante remoto non abbia già accettato per iscritto di essere informata mediante altri mezzi di comunicazione.

2.   Se la ragione per la quale si rivolge al membro o partecipante remoto del mercato regolamentato riveste carattere di urgenza, l'autorità competente del mercato regolamentato può, per giustificati motivi, procedere alla notifica verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

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ALLEGATO II

Modulo per l'avviso di ricevimento

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ALLEGATO III

Modulo per la risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

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ALLEGATO IV

Modulo per notificare la scelta di rivolgersi direttamente a un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato

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