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Document 32017R0849

Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/7825

GU L 128I del 19.5.2017, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/849/oj

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 128/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/849 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare gli allegati I e II per quanto riguarda i componenti dell'infrastruttura della rete globale per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative stabilite agli articoli 14, 20, 24 e 27.

(2)

Alla luce delle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, in determinati casi, dagli istituti nazionali di statistica, è necessario includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviario-stradali, i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali la media del volume di traffico degli ultimi due anni supera la soglia pertinente.

(3)

È altresì necessario adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 è così modificato:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II, parte 2, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

MAPPE DELLE RETI GLOBALE E CENTRALE

Legenda

Rete centrale

Rete globale

 

Image

 

Via navigabile interna / completata

Image

 

Via navigabile interna / da adeguare

Image

 

Via navigabile interna / pianificata

Image

Image

Linea ferroviaria convenzionale / completata

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Image

Linea ferroviaria convenzionale / da adeguare

Image

Image

Linea ferroviaria convenzionale / pianificata

Image

Image

Linea ferroviaria ad alta velocità / completata

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Image

Da adeguare a linea ferroviaria ad alta velocità

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Image

Linea ferroviaria ad alta velocità / pianificata

Image

Image

Strada / completata

Image

Image

Strada / da adeguare

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Image

Strada / pianificata

Image

Image

Porto

Image

Image

Terminale ferroviario-stradale (TFS)

Image

Image

Aeroporto

Image

L'allegato I è così modificato:

1)

i punti 0.1 e 0.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

2)

i punti 0.3 e 0.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

3)

i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

4)

i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

5)

i punti 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

6)

i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

7)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

8)

il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

9)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

10)

il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

11)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

12)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

13)

il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

14)

il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

15)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

16)

il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

17)

il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

18)

il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

19)

il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

20)

il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

21)

il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

22)

il punto 6.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

23)

il punto 7.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

24)

il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

25)

i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

26)

il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

27)

il punto 8.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

28)

il punto 8.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

29)

il punto 8.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

30)

il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

31)

il punto 9.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

32)

l punto 9.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

33)

il punto 9.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

34)

il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

35)

il punto 10.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

36)

il punto 10.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

37)

il punto 10.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1315/2013, la tabella è così modificata:

1)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

a)

tra le righe relative a Ebeltoft ed Esbjerg è inserita la seguente riga:

«Enstedværket

 

Globale

 

»;

b)

tra le righe relative a Fur e Gedser è inserita la seguente riga:

«Fynshav Havn

 

Globale

 

»;

c)

tra le righe relative a Hirtshals e Høje-Taastrup è inserita la seguente riga:

«Hou Havn

 

Globale

 

»;

d)

tra le righe relative a Spodsbjerg e Tårs (Nakskov) è inserita la seguente riga:

«Statoil-Havnen

 

Globale

 

»;

2)

la parte concernente la Germania è così modificata:

a)

tra le righe relative a Gernsheim e Großkrotzenburg è inserita la seguente riga:

«Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Globale

»;

b)

la riga relativa a Honau è sostituita dalla seguente:

«Hohenhameln

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Krefeld-Uerdingen e Langeoog è inserita la seguente riga:

«Lampertheim

 

 

Globale

»;

d)

la riga relativa a Mehrum è soppressa;

e)

tra le righe relative a Memmingen e Minden è inserita la seguente riga:

«Meppen

 

 

Globale

»;

f)

tra le righe relative a Minden e München è inserita la seguente riga:

«Mühlheim an der Ruhr

 

 

Globale

»;

g)

tra le righe relative a Münster e Norddeich è inserita la seguente riga:

«Niedere Börde

 

 

Globale

»;

h)

tra le righe relative a Regensburg e Rheinberg è inserita la seguente riga:

«Rheinau

 

 

Globale

»;

i)

tra le righe relative a Rheinberg e Rostock è inserita la seguente riga:

«Rheinmünster

 

 

Globale

»;

j)

la riga relativa a Stollhofen è soppressa;

k)

la riga relativa a Vahldorf è soppressa;

3)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

a)

tra le righe relative a Castellón e Ceuta è inserita la seguente riga:

«Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Globale

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Globale»;

b)

tra le righe relative a Linares e Madrid è inserita la seguente riga:

«Los Cristianos

 

Globale

 

»;

c)

tra le righe relative a Sevilla e Tarragona è inserita la seguente riga:

«Silla

 

 

 

Globale»;

d)

tra le righe relative a Valencia e Valladolid è inserita la seguente riga:

«Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Globale»;

4)

nella parte concernente l'Italia, la riga riguardante Catania è sostituita dalla seguente:

«Catania

Globale (Fontanarossa, Comiso emergency runway)

Globale

 

Globale»;

5)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

a)

tra le righe relative a Dordrecht ed Eemshaven è inserita la seguente riga:

«Drachten

 

 

Globale

»;

b)

tra le righe relative a Harlingen ed Hengelo è inserita la seguente riga:

«Heerenveen

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Kampen e Lelystad è inserita la seguente riga:

«Leeuwarden

 

 

Globale

»;

6)

la parte concernente la Romania è così modificata:

a)

tra le righe relative a Baia Mare e Brăila è inserita la seguente riga:

«Basarabi

 

 

Globale

»;

b)

tra le righe relative a Iași e Medgidia è inserita la seguente riga:

«Mahmudia

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Oradea e Sibiu è inserita la seguente riga:

«Ovidiu

 

 

Globale

»;

7)

nella parte concernente la Svezia, tra le righe relative a Sveg e Trelleborg è inserita la seguente riga:

«Södertälje

 

 

Globale

»;

8)

nella parte concernente il Regno Unito, la riga relativa a London è sostituita dalla seguente:

«London

Centrale (City)

Centrale (Gatwick)*

Centrale (Heathrow)*

Centrale (Luton)*

Centrale (Stansted)*

Globale (Southend)

Centrale (London, London Gateway, Tilbury)

 

».


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