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Document 32016R2022

Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/4407

GU L 313 del 19.11.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2022/oj

19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2022 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce un quadro armonizzato per il trattamento delle imprese di paesi terzi che accedono all'Unione per prestare servizi e attività d'investimento a controparti qualificate e a clienti professionali.

(2)

È opportuno stabilire le informazioni che le imprese di paesi terzi che presentano domanda per la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività nell'Unione devono fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il formato in cui devono essere fornite le informazioni destinate ai clienti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di stabilire requisiti uniformi per le imprese di paesi terzi che intendono beneficiare della possibilità di prestare servizi nell'Unione.

(3)

Per consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le imprese di paesi terzi, all'Autorità dovrebbero essere forniti i recapiti, i codici di identificazione nazionali e internazionali e la prova dell'autorizzazione a prestare servizi nel paese in cui l'impresa è stabilita.

(4)

Si dovrebbe prestare attenzione alla lingua e allo schema utilizzati dalle imprese di paesi terzi per fornire informazioni ai clienti, al fine di garantire che le informazioni siano comprensibili e chiare.

(5)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni necessarie ai fini della registrazione

L'impresa di un paese terzo che presenta domanda per la prestazione di servizi di investimento o per l'esercizio di attività di investimento nell'Unione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmette le seguenti informazioni all'ESMA:

a)

la denominazione completa dell'impresa, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata dall'impresa;

b)

i recapiti dell'impresa, compresi l'indirizzo della sede centrale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;

c)

i recapiti della persona responsabile della domanda, compresi il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;

d)

il sito Internet, se disponibile;

e)

il numero di identificazione nazionale dell'impresa, se disponibile;

f)

il codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier — LEI) dell'impresa, se disponibile;

g)

il codice identificativo d'azienda (business identifier code — BIC), se disponibile;

h)

il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza;

i)

il link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;

j)

le informazioni sui servizi e attività di investimento e sui servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;

k)

i servizi di investimento da fornire e le attività da svolgere nell'Unione, insieme agli eventuali servizi accessori.

Articolo 2

Requisiti per la presentazione delle informazioni

1.   L'impresa di un paese terzo informa l'ESMA, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell'articolo 1, lettere da a) a g) e lettere j) e k).

2.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1, lettera j), sono comunicate mediante dichiarazione scritta emessa da un'autorità competente del paese terzo.

3.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1 sono redatte in inglese in caratteri latini. Tutti i documenti di accompagnamento forniti all'ESMA a norma dell'articolo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo sono redatti in inglese o, se redatti in un'altra lingua, è presentata anche una traduzione giurata in inglese.

Articolo 3

Informazioni riguardanti il tipo di clienti nell'Unione

1.   L'impresa di un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 ai clienti su supporto durevole.

2.   Le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono:

a)

fornite in inglese o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i servizi devono essere forniti;

b)

presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

c)

redatte senza utilizzare colori che ne compromettano la comprensibilità.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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